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La cooperazione tra imprenditori
La cooperazione tra imprenditori è un fenomeno in continua evoluzione in quanto oggi operare sul mercato richiede una notevole diversificazione delle risorse economiche e finanziarie, delle conoscenze tecnologiche, delle strategie e degli investimenti che un imprenditore non può procurarsi o effettuare da solo, per cui sono necessarie forme di cooperazione e integrazione tra imprese.
Possiamo distinguere tra forme inderogabilmente strutturate, come i consorzi, le società consortili e le cooperative che presuppongono l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo tra gli imprenditori; forme potenzialmente flessibili, come i contratti di rete e le associazioni temporanee di impresa, in cui la cooperazione è occasionale.
Le forme di cooperazione inderogabilmente strutturate. I consorzi.
Il consorzio è disciplinato dall'art. 2602 c.c. ed è un contratto in forza del quale più
Gli imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Essi mirano al conseguimento di un vantaggio economico (la cd. mutualità consortile), che può consistere o in un risparmio di spesa o nella realizzazione di maggiori ricavi. Si tratta anche di un contratto anticoncorrenziale in quanto prevale anche la funzione di limitare la concorrenza tra le imprese. La disciplina del consorzio è costituita da una serie di disposizioni generali e da una serie di regole specifiche che possono essere applicate solo ai consorzi con attività esterna cioè che operano con terzi. Queste regole speciali stanno alla base della distinzione tra i consorzi con attività interna e i consorzi con attività esterna. 3 Appalto: è quel contratto in cui una parte (appaltatore) ha l'obbligo di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.Ambe due si caratterizzano per la costituzione di una organizzazione comune, che però nel primo caso è volta a regolare i rapporti tra gli imprenditori consorziati, mentre nel secondo caso è volta a disciplinare non solo questi rapporti, ma anche l'attività svolta dal consorzio con i terzi.
Il consorzio è costituito mediante contratto tra imprenditori, per questo le parti del contratto non possono essere persone fisiche o giuridiche che non hanno questa qualifica.
Esso deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere una serie di indicazioni, come l'oggetto e la durata del consorzio, gli obblighi assunti dai consorziati e i contributi da essi dovuti, costituiti sia da versamenti iniziali che da versamenti periodici, le sanzioni previste per eventuali inadempimenti ed altre condizioni previste dall'art. 2603 c.c.
Se non è stabilita una diversa durata del contratto del consorzio, esso ha validità per
10 anni. Normalmente esso è costituito da un organo deliberativo (art. 2606 c.c.) e da un organo esecutivo (art. 2608 c.c.). L'organo deliberativo si fonda sul principio maggioritario secondo il quale, se il contratto di nondispone diversamente, le deliberazioni che ne attuano l'oggetto devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le modifiche del contratto devono essere fatte invece per iscritto a pena di nullità e devono essere decise all'unanimità cioè con il consenso di tutti i membri. Generalmente quello del consorzio è un contratto aperto all'adesione di tutti gli imprenditori. Se però non sono esplicitate le condizioni di ammissione, il contratto presenta allora struttura chiusa, per cui l'ingresso dei nuovi membri deve avvenire con il consenso unanime dei contraenti. Viceversa, l'organo esecutivo è composto dalle persone preposte dai consorziati alla direzione.del consorzio. In caso di recesso, il consorziato deve dare comunicazione scritta agli altri consorziati, mentre in caso di esclusione, la decisione deve essere presa con delibera maggioritaria. È importante sottolineare che lo scioglimento del contratto o della singola partecipazione non comporta la liquidazione del consorzio, a meno che non sia previsto diversamente nel contratto stesso. In caso di liquidazione, i beni del consorzio vengono venduti e il ricavato viene distribuito tra i consorziati in base alle quote di partecipazione. Infine, è opportuno precisare che il consorzio può essere soggetto a controlli e verifiche da parte delle autorità competenti, al fine di garantire il rispetto delle norme e delle regole stabilite. In caso di violazioni o irregolarità, possono essere previste sanzioni o provvedimenti disciplinari nei confronti dei consorziati responsabili. In conclusione, il consorzio è un'organizzazione che permette ai suoi membri di unire le proprie risorse e competenze per raggiungere obiettivi comuni. La disciplina del consorzio prevede regole e responsabilità per i consorziati, nonché cause di scioglimento del contratto e della singola partecipazione.Essenziale di partecipazione al consorzio. L'esclusione costituisce la tipica sanzione prevista per l'inadempimento degli obblighi consortili. I consorzi con attività esterna sono dei centri autonomi dotati di soggettività giuridica. Essi sono caratterizzati dalla presenza di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese che vi fanno parte e dall'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese di un estratto del contratto, contenente l'oggetto e la durata del consorzio, le generalità dei consorziati e la sede dell'ufficio. Inoltre, devono essere espressamente indicate le persone alle quali è affidata la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio, con i rispettivi poteri: ciò costituisce la pubblicità legale. Tali consorzi devono essere necessariamente dotati di un fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni.
acquistati con questi. Si tratta di un patrimonio autonomo che funge da garanzia dei creditori del consorzio.
Le obbligazioni che gravano sul fondo si distinguono in:
- Obbligazioni in senso stretto, assunte dai rappresentanti in nome e per conto del consorzio, per le quali i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. (es. spese per impianti)
- Obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei consorziati, le quali sono imputabili solo a questi ultimi. (es. acquisto materie prime per conto di un consorziato)
Se il consorziato è costretto a pagare, potrà poi esercitare un'azione di rivalsa per l'intera somma pagata nei confronti del consorziato interessato (cd. solidarietà passiva disuguale). Inoltre, l'art. 2615 c.c. prevede che, in caso di insolvenza, il debito dell'insolvente può essere ripartito tra tutti gli associati in proporzione delle rispettive quote.
Inoltre, il nostro codice civile prevede che le
persone che hanno la direzione del consorzio hanno il dovere di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, una situazione patrimoniale in base alle regole dettate per il bilancio delle s.p.a.
Le società consortili
L'art. 2615 - ter c.c. stabilisce che tutte le società aventi scopo di lucro possono avere ad oggetto lo scopo consortile, eccetto le società semplici.
Possono assumere la forma di società consortile anche le società cooperative, purché si imponga ai soci di versare periodicamente contributi in denaro. Lo scopo di queste società, comunque, non è quello di realizzare un utile da ripartire, bensì quello di conseguire un vantaggio economico a favore dei soci.
Tuttavia, la società consortile non vanta di una propria disciplina, ma semplicemente si applicano le norme previste per il tipo societario prescelto (es: se i soci costituiscono il consorzio sotto forma di s.r.l. allora troverà
Le forme di cooperazione potenzialmente flessibili sono contratti associativi la cui disciplina non prevede la costituzione di una organizzazione comune, ma sono dei contratti che possono essere adottati per il perseguimento di obiettivi contingenti o per una collaborazione temporanea.
Si distinguono il contratto di rete e le associazioni temporanee di impresa.
Il contratto di rete è un contratto in forza del quale più imprenditori si obbligano, in base ad un programma comune di rete, a collaborare in forme ed ambiti attinenti all'esercizio delle imprese ovvero a scambiarsi delle informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale e tecnica e svolgere in comune una o più attività, al fine di accrescere la propria capacità innovativa e la loro competitività sul mercato.
Per quanto riguarda la forma, il contratto deve essere
stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per atto scritto firmato digitalmente da ogni partecipante o dal rappresentante legale dell'impresa. Esso deve contenere una serie di indicazioni, quali le generalità dei partecipanti, gli obiettivi strategici innovativi e di innalzamento della capacità innovativa e le modalità idonee a misurare l'avanzamento di questi obiettivi.
La legge lascia comunque alle imprese la facoltà di scegliere se dotare o meno la rete di un fondo patrimoniale comune, alimentato dai contributi delle imprese. Normalmente la rete non è dotata di soggettività giuridica, però può acquistarla se il contratto è stipulato nelle forme previste e se è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Il regime pubblicitario e gli obblighi contabili corrispondono a quelli previsti per i consorzi con attività esterna. Con riguardo invece alle modifiche del contratto
di rete, affinché siano efficaci è necessario che vengano depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese. Le associazioni temporanee di impresa (joint venture) sono forme di cooperazione a carattere contingente e occasionali concluse tra più imprese per la realizzazione di un'opera comune o per la gestione comune di un affare rilevante. Esempio tipico sono le gare di appalto. Le imprese sono distinte e autonome e si presentano congiuntamente dinanzi al committente, con la promessa di realizzare complessivamente l'opera. A una di queste viene assegnato il ruolo di capogruppo, con il compito di gestire i rapporti tra le parti e assicurare il giusto coordinamento. DIRITTO COMMERCIALE VOLUME II Marco Cian SEZIONE PRIMA LA NOZIONE DI SOCIETÀ E I PRINCIPI GENERALI 35. L'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA: ELEMENTI COSTITUTIVI Le società sono strutture organizzative dotate di un proprio patrimonio e di unsviluppo di beni o servizi. L'apparato produttivo può essere costituito da macchinari, attrezzature, impianti, risorse umane e materiali necessari per la produzione. L'efficienza e l'efficacia dell'apparato produttivo sono fondamentali per il successo di un'azienda o di un'organizzazione.