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I SUBMODELLI DI SRL
Il legislatore negli ultimi anni è intervenuto in tema di SRL, per cercare di facilitare la costituzione
di tipo societario e per incentivarne l’utilizzo. Sono state introdotte le c.d. SRL semplificate e a
capitale marginale che prevedono minori oneri nella fase costitutiva e/o un ridotto impegno
economico per i soci. La possibilità di costituire SRL con capitale di un euro ha generato delle
preoccupazioni in merito alla tutela dei creditori.
Il legislatore ha pure introdotto delle importanti deroghe alla disciplina generale in tema di SRL per
le start-up e PMI innovative che intendono utilizzare tale modello; deroghe che hanno come
principale finalità quella di favorire la creazione di imprese innovativ3 3 ei prevedere strumenti
agevolati per il ricorso al mercato dei capitali.
Tali deroghe sono state poi estese a tutte le SRL che risultano essere PMI.
SRL semplificate. Nel 2012 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la società a
responsabilità limitata semplificata (art 2463-bis) che può avere un capitale minimo pari a 1 euro.
Nasce per incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali che non necessitano di un
capitale minimo elevato e cono costi di costituzione ridotti. In altre parole il legislatore intende
incentivare l’utilizzo del tipo SRL, alleggerendo i vincoli nella fase costitutiva e/o le risorse
finanziarie necessarie per dare vita ad una società di capitali.
Il legislatore afferma che per tutti gli altri aspetti non espressamente contemplati nell’art 2463-bis,
si rinvia alla disciplina in essere per la SRL in generale.
La scelta di tale sub modello non è irreversibile, potendo la società evolvere verso la SRL ordinari
(conversione progressiva), oppure trasformarsi in un qualunque altro tipo di società, o partecipare
ad operazioni di fusione e scissione con società diverse. Anzi si presume che l’utilizzo della SRL
semplificata sia utilizzata solo in fase di nascita, con lo scopo successivamente di trasformarla in
SRL ordinaria o in altro tipo di società. Lecita deve considerarsi la conversione da SRL semplificata
a SRL a capitale marginale.
E’ discusso se ci possa essere, invece, una conversione regressiva. Una operazione cui dovrebbe
collegarsi una riduzione di capitale. Due sono le ipotesi configurabili: quella di una conversione in
SRL semplificata quando i soci vogliano procedere ad una riduzione reale del capitale, portandolo
al di sotto di 10.000 euro; e quella, più rilevante, in cui la SRL ordinaria abbia perduto parte del
proprio capitale iniziale, trovandosi a disporre di un capitale inferiore a tale soglia. Ora parte della
dottrina nega in generale la convertibilità in SRL semplificata, per il fatto che l’accesso alla
disciplina di quest’ultima dovrebbe essere possibile solo in fase di costituzione. Altra parte della
dottrina, invece lo ammette in considerazione delle imprese e di autonomia statutaria dei soci. In
questa prospettiva, si deduce inoltre la trasformabilità in SRL semplificata di società di persone e
pure di una SPA e anche la possibilità di procedere ad operazioni di fusione o scissione di società,
che diano vita ad una SRL semplificata. La SRL semplificata può essere costituita di chiunque,
purché sia una persona fisica e non giuridica.
La costituzione della società semplificata avviene mediante contratto o atto unilaterale redatto da
notaio, a titolo gratuito, in conformità a un modello standard, predisposto da d.m. 138/2012. Tale
modello, in base all’art 2463-bis, non è modificabile dalle parti, in tal modo introducendo un limite
all’autonomia negoziale.
Al fine di permettere ai terzi di conoscere lo status particolare della suddetta società, nell’atto
costitutivo occorre indicare che la società è una SRL semplificata.
La società semplificata deve avere una capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari
almeno ad un euro ed inferiore a 10.000 euro. Il conferimento deve farsi necessariamente in
denaro ed essere versato all’organo amministrativo (art 2463-bis, comma 2, n 3).
Sotto il profilo finanziario, va sottolineato che la SRL semplificata non è una società senza capitale;
esso è sempre presente e ad esso risulta applicabile la disciplina generale. Perciò, in caso di
perdite che abbiano ridotto al di sotto dello zero il patrimonio netto, la società non potrà
sopravvivere, dovendo come ogni altra SRL o SPA, procedere alla reintegrazione delle risorse
mediante aumento di capitale o alla trasformazione in una società di persone.
La possibilità di costituire una SRL, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, con capitale sociale
“irrisorio”, ha suscitato diverse critiche. In particolare è stato segnalato come questo possa
rendere assai difficoltoso per tale società il ricorso al credito e creare dei problemi per i creditori
sociali.
SRL a capitale marginale. Con la l. 99/2013, il legislatore impone che, in presenza di un capitale
sociale inferiore a 10.000 euro, i conferimenti debbano essere effettuati esclusivamente in denaro
ed essere versati per intero alla persone cui è affidata l’amministrazione: in caso di costituzione di
una SRL con capitale sociale inferiore a 10.000 euro i conferimenti non possono essere diversi dal
denaro e devono essere interamente versati.
Viene inoltre prevista una disciplina più rigorosa rispetto alla disciplina generale relativa alla
riserva legale. Generalmente, in base all’art 2430, espressamente richiamato per le SRL dall’art
2478-bis, è richiesto che dagli utili netti annuali sia dedotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di esse, così da costituire una riserva legale, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. L’art 2463 comma 5 impone di dedurre dagli utili netti
risultanti dal bilancio una somma pari almeno ad un quinto degli stessi, fino a che la suddetta
riserva e il capitale sociale non abbiano raggiunto l’ammontare di 10.000 euro. Una volta ottenuto
tale ammontare, all’accantonamento si applicherà la disciplina generale di cui all’art 2430. La
citata riserva può essere poi utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali
perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita: non sono stati introdotti né
un termine di scadenza entro il quale la società è obbligata a raggiungere la suddetta soglia della
riserva legale, né l’obbligo di imputare a capitale quanto accantonato. Tramite queste regole si
permette agli operatori economici di avviare un’attività di impresa senza investirvi troppe risorse
proprie e garantendosi il beneficio di limitazione del rischio d’impresa; e affidando poi al mercato
la valutazione se l’iniziativa sia meritevole o no di fiducia. La regola in tema di riserva di capitale
serve poi a garantire che la società raggiunga se possibile rapidamente quelle dimensioni di
patrimonio indisponibile che sono proprie delle SRL ordinarie.
Infine, a differenza della SRL semplificata, in cui i soci devono essere persone fisiche, nella SRL
capitale marginale possono partecipare sia persone fisiche che persone giuridiche.
SRL start-up e PMI innovative e le SRL PMI. Il legislatore dedica una disciplina anche in tema di
start-up innovative SRL. Si prevede in termini generali una deroga alla rigorosa disciplina in tema di
riduzione del capitale sociale per perdite, ma vengono introdotte specifiche previsioni che si
pongono in totale dissonanza rispetto alla disciplina generale. Si tratta però di una disciplina a
tempo, dato che le deroghe si applicano solo per i primi cinque anni.
Ci si riferisce alla possibilità di:
1) Creare categorie di quote fornite di diritti diversi, ivi inclusa la possibilità di prevedere delle
categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto o che attribuiscono al socio diritto
di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta ovvero diritto di voto
limitato a specifici argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative (art 26, comma 2,3, d.l. 179/2012, conv. l. 221/2012);
2) Offrire al pubblico le quote di partecipazione, anche attraverso portali online (art 26,
comma 5); e anche la possibilità di utilizzare una regime di trasferimento delle quote
differente;
3) Effettuare operazioni sulle proprio quote a condizione che l’operazione sia compiuta in
attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti,
collaboratori o componenti dell’organo amministrativo (art 26, comma 6);
4) Emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt 2479 e 2479-bis,
come nelle SPA (art 26, comma 7).
Occorre ricordare che le start-up SRL possono essere costituite mediante l’adozione di un modello
uniforme adottato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio
2016 e è possibile evitare l’intervento del notaio, attraverso la sottoscrizione dell’atto con firma
digitale.
Il legislatore ha deciso di estendere alcune delle novità normative a tutte le PMI, al fine di
permettere ad un elevato numero di società un ampio ricorso al mercato del capitale di rischio.
Si tratta della possibilità: i) di emettere categorie di quote, ii) di offrire le partecipazioni al pubblico
anche attraverso portali a ciò dedicati, iii) di ricorrere al regime alternativo e intermediato di
intestazione e trasferimento delle quote, e iv) di effettuare operazioni sulle proprie quote, qualora
siano compiute in attuazione di piani di incentivazione.
Tali opportunità mettono le SRL PMI in condizione di attrarre nuovi capitali. Molte di queste
previsioni avvicinano la SRL PMI alla SPA dando luogo ad alcuni interrogativi connessi
all’alterazione dell’identità tipologica della SRL, determinata dagli interventi così incisivi introdotti.
Ci si è domandati, inoltre, quanto sia conciliabile con la tutela del pubblico risparmio il fatto che le
SRL start-up e PMI innovative possano sollecitare il mercato del capitale di rischio mediante
offerta al pubblico delle proprie quote, senza che ciò corrisponda la rigida disciplina delle SPA
sotto il profilo dei doveri e responsabilità degli amministratori, nonché dei controlli.
LA S.A.P.A.
Caratteri generali. La società in accomandita per azioni si caratterizza per il fatto di avere, al pari
della società in accomandita semplice, soci accomandanti e soci accomandatari, mentre le quote
di partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni.
I soci accomandanti, in forza dell’art 2452, comma 1, sono obbligati nei limiti della quota di
cap