I saggio: la fattispecie risolutoria
La risoluzione come rimedio contrattuale e il (falso?) problema del fondamento
La risoluzione per inadempimento viene usata come rimedio al mancato adempimento come reazione ad un malfunzionamento del contratto (problema funzionale). Teorie del 1865:
- Teoria che fonda la risoluzione per inadempimento su un “difetto funzionale della causa”.
- Teoria per cui la risoluzione per inadempimento è una forma di sanzione.
- Teoria secondo cui la risoluzione per inadempimento ha un potere dispositivo-novativo: deluso dallo scambio, mi libero dal mio obbligo di corrispettivo.
Quindi, la risoluzione ristabilisce la composizione qualitativa del patrimonio del contraente fedele (tutela restitutoria); valutazione discrezionale dello stesso contraente. La soluzione del risarcimento del danno risulta essere inidonea a salvaguardare la logica dello scambio. Nelle teorie recenti si sostituisce “difetto funzionale della causa” con “alterazione del sinallagma” inteso come interdipendenza tra le prestazioni realizzate. Sul piano logico è sbagliato parlare di malfunzionamento: rimette alla libera scelta il contraente di scegliere tra risoluzione del contratto e azione per l’inadempimento: il che funziona sul piano precettivo. Il concetto di difetto causale resiste però nella costruzione della dottrina.
Risoluzione per inadempimento e autonomia privata
L’intervento privato sulla disciplina della risoluzione si può svolgere in 3 modi:
- Clausola di irresolubilità
- Teoria: trasformerebbe il contratto in due promesse autonome; arricchisco la controparte nel caso sia inadempiente e insolvibile (logica del gioco).
- Teoria: si inserisce un elemento di aleatorietà – si sovverte la funzione dei contratti a prestazioni corrispettive.
- Patto con cui il contraente deluso non possa agire per l’adempimento
Si tratta di un contratto preliminare in cui viene esclusa pattiziamente l’esecuzione in forma specifica. Si deduce la legittimità sia della rinuncia alla tutela esecutiva del credito che di una previsione pattizia che rende automatica la “risoluzione per inadempimento”.
- Modifica dei presupposti per l’attivazione del rimedio, aggravandoli o alleviandoli
Si giudicano con la stessa logica le ulteriori ipotesi di intervento dell’autonomia privata.
Gli elementi della fattispecie
La risoluzione per inadempimento viene disciplinata dall’art. 1453. Per delineare la fattispecie bisogna fare riferimento a due problemi:
- Individuazione del tipo di contratti risolvibili.
- Stabilire i caratteri necessari affinché si abbia “inadempimento risolutorio”.
La nozione di corrispettività: la storia del concetto
Il rapporto tra contratti a prestazioni corrispettive e rimedio risolutorio rivela 2 profili di ambiguità: rischio di indurre una circolarità nel ragionamento. Si può individuare una zona ulteriore/circostante alla quale estendere l’applicazione del rimedio risolutorio.
Codice del 1865: accoglie la nozione di bilateralità, intesa come reciprocità di obbligazioni fondata su un criterio formale e sostanziale – concezione angusta per lo stesso codice che l’ha sancita.
Codice del 1942: sostituisce il contratto bilaterale con il contratto a prestazioni corrispettive. La dottrina fa fatica ad abbandonare le classificazioni tradizionali e tenta di mantenere l’equivalenza delle due nozioni.
Il “tragitto” tra bilateralità delle obbligazioni e corrispettività consente a Gianguido Scalfi di individuare nell’ambito della corrispettività, 3 categorie di contratti:
- Contratti con reciproche obbligazioni.
- Contratti realizzati con il combinarsi tra attribuzione traslativa e l’assunzione di un’obbligazione.
- Contratti in cui la traditio perfezionativa corrisponda a un’obbligazione restitutoria.
Questa sistematica fa leva su due elementi: interdipendenza o reciprocità delle prestazioni – una prestazione trova nell’altra ragione determinante – reciprocità di risultati – si modificano le rispettive sfere giuridiche; ciò discende dal dispiegarsi dell’efficacia del contenuto.
Corrispettività, onerosità e “bilateralità imperfetta”
L'interdipendenza o reciprocità mira a sottolineare l'esigenza di un nesso qualificato che leghi le prestazioni dedotte dal contratto nel senso che: l’una venga concepita ed assunta come reciproco giustificativo dell'altra. La figura teorica tradizionalmente impiegata è quella del sinallagma da cui si ricava la possibilità di distinguere:
- Contratti a prestazioni corrispettive.
- Contratti in cui i sacrifici a carico di entrambi i contraenti non sono legati dal nesso di interdipendenza la sistematica tradizionale gli ascrive alla categoria della mera onerosità.
La prestazione del mandatario e del depositario non trova causa nel compenso ma nella fiducia. L'attuale opinione e viceversa all’includere nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive il mandato e il deposito in quanto onerosi: in astratto, il mancato pagamento integra la fattispecie dell'inadempimento di non scarsa importanza; dunque, depositario e mandatario potrebbero agire in risoluzione.
Sul piano pratico il rimedio risolutorio risulterà inefficiente nel caso in cui la prestazione infungibile sia già stata eseguita per cui adesso si sostituirà l'eccezione di inadempimento.
Il mutuo viene inquadrato nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive: la dottrina abbandona tale impostazione, evidenziando il nesso di corrispettività tra la concessione e il godimento del capitale, la giurisprudenza osserva che il mutuo oneroso rientra tra i contratti a prestazioni corrispettive.
Corrispettività tra prestazioni e rapporto obbligatorio nascente dal contratto
Il vincolo di corrispettività non può che essere stabilito ex contractu. È risolvibile il rapporto creato (non dal contratto) ma dalla sentenza costitutiva di cui all'art 2932 in quanto diretta a produrre “gli effetti del contratto non concluso”? La risposta dottrinale e i dicta dei giudici è positiva in quanto la risoluzione punta a sciogliere un rapporto del quale si riconosce la natura negoziale (disciplina del contratto non concluso).
Inoltre, il pagamento del prezzo conserva la natura di “prestazione essenziale” quindi la sua in attuazione può farsi valere come ragione per la risoluzione la gravità di questo inadempimento viene valutata non in base alle norme sull’ inadempimento ma in riferimento all'attuazione o meno dell'ordine del giudice.
Estranei al rapporto contrattuale risolubile sono:
- Contratti restitutori - l'adempimento dell'obbligo restitutorio non realizza un'attribuzione patrimoniale volta ad incrementare il patrimonio della controparte.
- Contratti da cui nascono obblighi di cooperazione in capo alla controparte.
Gli altri casi limite: a) la costituzione di servitù b) i contratti non attributivi c) il contratto plurilaterale
La giurisprudenza usa, al fine di delimitare la risolubilità, la distinzione concettuale tra "obbligazione in senso stretto” e il “semplice obbligo” dovere che discende da qualsiasi diritto assoluto.
Critica: es. somma per vincolo a non edificare ma viene edificato un grattacielo - tesi non condivisibile. Si accomuna alla violazione dei doveri l'inadempimento delle obbligazioni - Violazione di doveri negativi della servitù comportamento incompatibile alla fattispecie stessa della servitù.
Quindi, alla presenza di una lesione di un diritto reale come concorrono le azioni discendenti ex contractu (tra cui la risoluzione per inadempimento)?
L'applicabilità della risoluzione deve presupporre l’inattuazione della prestazione traslativa o costitutiva del diritto. I confini tra rimedio sinallagmatico e tutela reale rimangono vincolati al momento in cui si attui l'attribuzione traslativa.
Un altro problema è il fraintendimento della risolubilità in riferimento all'inadempimento nei contratti aventi ad oggetto la estinzione o modifica di precedenti contratti. Il contenuto non può ritenersi fonte di attribuzione patrimoniale: sia nel caso in cui il contratto debba ancora eseguirsi, sia nel caso in cui ne sia data esecuzione.
Allo schema causale del mutuo dissenso e del tutto estranea qualsiasi previsione di prestazioni o attribuzioni patrimoniali sinallagmatiche a cui inadempimento possa collegarsi l'esperibilità del rimedio risolutorio.
Il discorso svolto in ordine al mutuo dissenso consente di limitare contratto modificativo al contratto originario, dunque, la mancata esecuzione delle prestazioni modificate non può costituire inadempimento del solo contratto modificativo, ma integra una violazione del rapporto contrattuale originario.
Qualora l'accordo modificativo contenga una previsione di uno scambio tra prestazioni volto invece a sostituire il rapporto originario allora cambia sia il titolo del rapporto che la causa contrattuale.
Dalla fermata risolubilità del mutuo dissenso l'orientamento in esame deduce la reviviscenza del contratto originario, di cui la risoluzione in parola ripristinerebbe ex-tunc gli effetti.
I contraenti che con il mutuo dissenso decidono di liberarsi dal vincolo originario nel caso in cui le restituzioni non venissero regolarmente effettuate, con la risoluzione del mutuo dissenso si ottiene il ripristino del vincolo originario: cosicché paradossalmente, la violazione dell'interesse a recuperare la prestazione eseguita verrebbe protetto ri- attribuendo all'accipiens che non l'ha restituita il diritto di trattenerla.
Il che basta dimostrare l'incompatibilità del concetto stesso di corrispettività tra prestazioni.
Il confronto tra risoluzione per inadempimento e contratto plurilaterale apre varie teorie:
- Si dà per acquisita nella dottrina più recente, la distinzione all'interno del genus "contratto con pluralità di parti" tra i contratti con e quelli senza comunione di scopo; per cui il problema della risolvibilità si risolve nei due casi in base a criteri non omogenei.
- Per quanto riguarda la sorte del rapporto, l'efficacia del vincolo relativo ad una delle parti, si basa sull'essenzialità o meno della partecipazione al contratto di una determinata parte. Dunque, si fa una distinzione tra contratti plurilaterali Hannover o variabili di parti e a novero di parti modificabile dove il primo permette una risoluzione parziale e conseguentemente la sopravvivenza del rapporto.
- Per quanto riguarda i contratti associativi è necessario coordinare l'impiego della risoluzione ex art. 1459, con l'applicazione della disciplina speciale dettata per le società in tema di esclusione del singolo socio o associato.
- Sul piano strutturale rileva la differenza tra contratto plurilaterali e contratto con parte/ parti soggettivamente complesse che da una parte si accomuna all'analisi ma non può obliterare la diversità dei presupposti costitutivi di ciascuna.
Ai confini della corrispettività
Nella zona di confine del concetto di corrispettività si trovano le ipotesi di "contratti collegati in funzione di scambio" e il "sinallagma condizionale". Si parla nel saggio storico di Michele Giorgianni. Mentre il sinallagma condizionale acquisterà in Italia notorietà con Gino Gorla alla fine degli anni '60.
Generale la giurisprudenza afferma l'autonomia strutturale di ciascun contratto da cui consegue l'applicazione della disciplina corrispondente, dall'altro lato costruisce il rilievo specifico del collegamento tra i contratti per quanto riguarda le circostanze invalidanti e le altre vicende caducatorie.
In dottrina si tende a smembrare ciò che dalle parti viene concepito unitariamente; quindi, potrebbe descriversi come un collegamento tra più contratti o come contratto unico comprensivo di tutte le prestazioni pattuite con i singoli, es. Leasing finanziario.
Ma a quali condizioni questo legame tra i più contratti assume il rilievo in sede di risoluzione per inadempimento? A tal proposito due sembrano essere le fattispecie di riferimento.
Nel primo caso abbiamo un collegamento funzionale tra i contratti che riproducono lo schema della corrispettiva di prestazioni e un vincolo di strumentalità. Dall'altro lato abbiamo un collegamento che viene impiegato per realizzare una complessiva funzione di scambio che si realizza quando le attribuzioni patrimoniali dovranno essere analizzate non in maniera autonoma ma in maniera dipendente alle ulteriori prestazioni previste nell'altro contratto, collegato.
In caso di collegamento funzionale tra i due contratti la mancata esecuzione di uno di essi rileverà sul piano causale come venir meno della regione ci giustifica la stipulazione dell'altro del quale tuttavia, le relative prestazioni nel caso in cui non risultino eseguite, difficilmente si potrà chiedere una risoluzione per inadempimento tecnicamente Intesa.
Invece di collegamento in funzione di scambio il risultato complessivamente programmato funge da prestazione corrispettiva rispetto all'altro. Giustificando dunque il ricorso ai tipici rimedi sinallagmatici.
Nell’ipotesi di scambio condizionale il legame tra le due prestazioni si realizza configurando l'esecuzione o inesecuzione dell'una, come condizione sospensiva o risolutiva di efficacia dell'altra. Lo schema dello scambio assume da un lato una prestazione programmata come oggetto delle obbligazioni ma dall'altra una prestazione configurata unicamente come evento condizionale.
Al sinallagma condizionale si è negata in passato la riconducibilità al paradigma del contratto a prestazione corrispettive. La differenza rilevante attiene al diverso grado di applicabilità della disciplina dettata per i tipici contratti sinallagmatici. Si restringe la rilevanza residua della corrispettività condizionale all'applicazione analogica di talune tra le norme dettate in tema di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Ai confini della nozione di corrispettività troviamo altre due figure negoziali: nonché la donazione e le disposizioni testamentarie morali.
Per quanto riguarda la donazione modale le si riqualifica la corrispettiva nel caso in cui il modus abbia costituito il motivo determinante dell'atto. Secondo l'art 648 l'aria di operatività della risoluzione per inadempimento tocca il suo confine ultimo: a differenza della donazione, la disposizione testamentaria non consente già in termini di struttura, alcun accostamento alla categoria contrattuale. Il modello di disciplina viene ricavato dai principi dettati in tema di contratti sinallagmatici art.1453.
L’inadempimento risolutorio: la nozione
I presupposti che legittimano l'iniziativa del contraente deluso ad esperire la risoluzione per l'inadempimento sono essenzialmente tre:
- Imputabilità: intesa come la necessità di applicare i medesimi criteri di imputazione della responsabilità contrattuale ai singoli tipi di prestazione (artt. 1176 e 1.218).
- Definitività: intesa come la definizione delle caratteristiche in presenza delle quali non si dà più la possibilità al debitore di adempiere in maniera tardiva o ulteriore.
- Gravità: intesa come parametro di valutazione di non scarsa importanza de inadempimento di una parte alla quale l'art 1455 subordina possibilità dell'altra e di chiedere la risoluzione del contratto.
L'imputabilità dell'inattuazione: in generale
Imputabilità dell’inadempimento. Alla non esecuzione imputabile al debitore farà seguito la risoluzione per inadempimento o risarcimento del danno e a quella che non possa essergli addebitata, consegue l'estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
Un'altra opinione esclude l'imputabilità dell'inadempimento come presupposto per la risoluzione; dunque, viene ricostruita come rimedio fondato sullo squilibrio oggettivo del sinallagma. In questo caso l’imputabilità dell’inadempimento al debitore rileva ai fini soli del risarcimento del danno.
Si distinguono rimedi contro l'inadempimento e rimedi contro l'impossibilità incolpevole. Il primo equivoco discende da una nozione soggettiva di responsabilità, fondata sul dolo o sulla colpa. Taluno ha ritenuto si tratta di una traduzione di cause tipiche di giustificazione dell’inadempimento, dunque, potrà farsi luogo a una risoluzione per inadempimento tutte e soltanto le volte in cui la mancata esecuzione della prestazione possa essere addebitato al contraente che vi era tenuto, o per una condotta in senso lato "colpevole" o comunque perché dipesa da eventi rientranti la sua sfera di controllo.
Prestazione oggettivamente ancora possibile: La mancata esecuzione addebitabile dà ingresso alla risoluzione per inadempimento. Se l'addebitabilità o le circostanze esimenti non sono imputabili al debitore ma a soggetti diversi, il contratto non potrà essere risolto per inadempimento, dunque, ne resta impregiudicata l'esecuzione salvo, comunque, l’interferenza di ulteriori valutazioni (mora credendo).
Prestazione divenuta impossibile: La risoluzione per inadempimento impossibilità sopravvenuta concorre quindi si arriva comunque ad un esito risoluto salvo anche in questo caso distinguere:
- La prestazione divenuta impossibile per cause non riconducibili alla sfera di controllo del debitore, art.1463.
- Se la prestazione è divenuta impossibile per evento rientrante la sfera di controllo del contraente o per un rischio che egli sia assunto, si applica la risoluzione per inadempimento.
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