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La costruzione tradizionale tenta di conservare l'unità del sistema circolatorio.
- Altre opinioni negano la razionalità delle soluzioni normative adottate nei diversi ipotesi.
- I contributi moderni tentano di ridefinire i canoni interpretativi.
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Par. 6 Le costruzioni tradizionali.
l'Unità è data dalla considerazione del contratto come causa efficiente dell'acquisto. La composizione del
conflitto viene fondata sull'individuazione di un principio normativo basato sull'efficacia.
Idea trova applicazione in due direzioni divergenti:
La retroattività. Fonda la salvezza del diritto del sub acquirente, sulla retroattività ovvero
- sull'irretroattività della caducazione del contratto a monte.
La spiegazione si rivela inadeguata. Ad esempio, in caso di risoluzione, rescissione o annullamento
o viene fatto comunque salvo il diritto del terzo sub acquirente. Oppure in caso di condizioni
risolutiva, il cui avveramento è sempre opponibile a chi abbia sub acquistato durante la fase
dipendenza.
La controvicenda. Secondo questa idea il primo alienante dovrebbe considerarsi una avente causa del
- primo acquirente convenuto, di conseguenza i casi in cui viene fatto salvo il diritto del secondo avente
causa si spiegherebbero con la priorità dell'acquisto.
○ La soluzione viene smentita dall'articolo 1415, il contratto assolutamente simulato non trasferisce
il diritto al primo acquirente, il quale dunque non potrà trasferirlo al terzo sub acquirente ma,
nonostante ciò, l'acquisto di quest'ultimo è fatto salvo.
○ Le conseguenze di questa idea sono insostenibili sul piano pratico: se il conflitto tra il primo
alienante e il terzo sub acquirente fosse davvero un conflitto tra due a aventi causa, nel caso di una
alienazione di beni mobili esso andrebbe risolto in base alla priorità dell'acquisto del possesso in
buona fede Art 1155.
Una ricostruzione razionale del fenomeno "salvezza dei diritti dei terzi" risulta preclusa dalla divergente
valutazione che a quell'efficacia riserva il legislatore.
Par. 7 Le costruzioni più recenti.
Le costruzioni teoriche più recenti continuano a perseguire un obiettivo unificante.
Il presupposto costruttivo accettato è la duplicità di valutazioni normative dell'atto che realizza la circolazione:
Non più solo come fonte del regolamento traslativo
- Ma anche come titolo di ulteriori vicende acquisitive
-
Nasce così l'idea che la distinzione tra contratto di alienazione e titolo dell'acquisto del terzo possa risolvere
razionalmente il conflitto tra caducazione del primo e salvezza del secondo. Quest'idea non raggiunge
l'obiettivo prefissato e cade laddove è costretta a confrontarsi con i molteplici requisiti, alla cui presenza la
salvezza dei diritti acquistati del terzo è subordinata.
Par.8 Una soluzione minimalista.
Un autentico mutamento della prospettiva può presentarsi solo abbandonando la prospettiva dell'atto e dando
rilevanza assunta all'elemento soggettivo della buona fede.
Si può ipotizzare che il conflitto non sia tra vicende ma tra situazioni giuridiche soggettive incompatibili.
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Sono i casi in cui al primo atto traslativo la valutazione ordinamentale nega efficacia e radice, es. Simulazione
assoluta o nullità.
Lo confermano inoltre le fattispecie in cui, a fronte di un’identica valutazione normativa collegata all'atto "a
monte" vengono adottate discipline degli acquisti "a valle" radicalmente contrapposte, es. Art.1445 e 1458.
In questa nuova prospettiva i diritti in conflitto non si considerano più derivanti dall’unica vicenda ma da
vicende distinte, dunque, su ulteriori elementi di efficacia individuati nella buona fede, nel titolo oneroso, nel
preventivo conseguimento del possesso, nella preventiva trascrizione e nella trascrizione prioritaria
accompagnata dal trascorrere del tempo.
L'acquisto del terzo però deve comunque considerarsi avvenuto a titolo derivativo; quindi, il conflitto si
instaura tra la derivatività dell'acquisto a valle e il difetto di legittimazione del dante causa.
Ci si interroga sul significato della formula "acquisto titolo derivativo", chiedendosi se debba essere
necessariamente un "acquisto a domino"
Secondo l'art. 2644 si ritiene necessario considerare caducato ex tunc il primo trasferimento non trascritto,
per salvare la derivatività dell'acquisto successivo, trascritto per primo.
Viene meno la necessità di costruire l'acquisto derivativo, come acquisto a domino: si ricollega la derivatività
all'identità dello Statuto normativo del diritto dell'acquirente quindi derivativo diventa l'acquisto che assicura
l'acquirente un diritto qualitativamente e quantitativamente identico a quello del precedente titolare.
Par. 9 Profili di novità e problemi irrisolti.
Problemi riguardo la salvezza dei diritti dei terzi riguardano:
La ricostruzione della disciplina applicabile.
- Il problema investe la possibilità per l'acquirente posteriore alla trascrizione della domanda volta
o la caducazione dell'atto di provenienza del bene al suo dante causa, gli opporre la propria qualità
di terzo attore vittorioso.
Con l'art 111 CPC si segna la efficacia ultraparts del giudicato. Su cui nascono due ricostruzioni:
o ▪ L'efficacia è diretta quindi l'acquirente del diritto controverso diventa parte e sarà tenuto
alla restituzione in virtù di un'azione personale. Non deroga Quindi al principio
dell'inopponibilità della caducazione del contratto ai terzi.
▪ L'efficacia è soltanto riflessa nei confronti del subacquirente perché il diritto controverso
non è la proprietà del bene ma il diritto potestativo di impugnare il contratto.
Conseguenza è che per la restituzione del bene non servirà un'azione personale ma l'azione di
o rivendica.
Secondo la logica accolta dalla dottrina prevalente è che il diritto controverso non è la proprietà,
o ma il sistema protettivo che viene assicurato dalla trascrizione che rappresenta un limite oggettivo
al titolo D'Acquisto, il limite che si trasmette anche al terzo avente causa.
Assumono valenza tipicamente concettuale.
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Ricordata la linea evolutiva che passa attraverso la riconfigurazione del rapporto funzionale tra
o contratto preliminare contratto definitivo, giungendo a legittimare lo schema della obbligazione
di dare.
Le novità della fattispecie risultano:
Di fonte normativa
- È il caso dell'atto di destinazione di beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, Art
o 2645-ter, atto alla cui trascrizione il legislatore riconnette effetti sfavorevoli a danno dei creditori.
È il caso inoltre dell'opposizione alla donazione.
o
Elaborate dalla dottrina con nuove norme
- Si spiega perché la dottrina cerca di porre rimedio alle incertezze circolatorie, legittimando
o un'interpretazione limitativa dello strumento della nullità speciale.
Provenienti dalla prassi applicativa
- Si cerca di costruire strumenti di autonomia privata capaci non di rafforzare la tutela del terzo, ma
o di estendere l'opponibilità nei suoi confronti della caducazione del contratto a monte. In caso di
risoluzione per inadempimento, nei quali la soluzione normativa risulta più gravemente
irrazionale.
Tra questi strumenti c'è quello della condizione risolutiva di inadempimento art 1357.
o
La conclusione è che sono inutili le ricostruzioni che cercano di razionalizzare gli istituti per la salvaguardia
dei diritti acquistati dai terzi. 5
APPUNTI LEZIONI
III SAGGIO: LA SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI 03\11\2022
Circolazione giuridica – applicazione di una norma a un fatto: si disapplicano un insieme
di norme rivolte inizialmente a Tizio e le si applicano a Caio.
Tizio trasferisce a Caio la proprietà che a sua volta la trasferisce a Sempronio – il primo
trasferimento non è efficacie – cosa succede a Sempronio:
Nessuno può trasferire un diritto che non possiede. Quindi il trasferimento tra Tizio e Caio
- è inefficacie.
Una volta che cade il diritto dell’alienante (Tizio) cade anche il diritto dell’acquirente
- (Caio). Quindi di logica dovrebbe cadere anche il diritto di Sempronio.
Quando il primo trasferimento è inefficacie ci sono delle norme che salvano il diritto
- dell’acquirente Caio. Quindi si tutela il sub-acquirente.
Il giurista non riesce a trovare una razionalizzazione delle norme che salvano i diritti dei
- terzi – Amadio.
La varietà delle fattispecie p.94.
T- C- S
Fenomeno che presuppone un titolo derivativo. Non si studia che uno dei due acquisti
- dipendi dall’esercizio di un potere
Comunione eredità – prelazione – retratto successorio – Tizio coerede vende la quota
- a Sempronio – Caio coerede con il retratto successorio chiede la propria parte.
NO acquisto a titolo originario
- Tizio vende a Caio il bene immobile – Tizio non è titolare – Caio poi lo vende a
- Sempronio – Sempronio però acquista possesso in buona fede (possesso vale titolo).
Il primo trasferimento cade – CADUCAZIONE che dipende da cause eterogenee che
- non si possono unire alle cause che comportano al secondo di cadere anch’esso.
Caducazione come mancata prestazione dovuta – come tutela di terzi – per
- impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità – azione di riduzione – sanzionatoria
per revoca donazione per ingratitudine.
Di logica dovrebbe cadere anche il secondo
- Cambia se prima c’è stato l’acquisto del terzo e poi la caducazione. Basta che
- Sempronio abbia comprato PRIMA DELLA CADUCAZIONE perché l’acquisto di
Sempronio sia salvo. In alcuni casi deve sussistere anche la buona fede: revocatoria e
simulazione se Sempronio è in buona fede e acquista anteriormente alla
→
caducazione allora il suo acquisto è salvo.
Risoluzione per inadempimento – salvo se l’acquisto del terzo sia anteriore all’inizio della
causa per la risoluzione. Questa soluzione viene introdotta per favorire le operazioni
finanziarie al fisco. 6
La dottrina cerca di unificare sia sul piano assiologico che sul piano tecnico – quindi avere
un unico fondamento sul piano dei valori nella protezione del terzo. Sul piano tecnico
spiega perché l’acquisto rimane valido.
Il fondamento assiologico (studio dei valori ed interessi in campo) – qual è la ragione per
cui si tutela un certo interesse:
Le norme a tutela del terzo, tutelano la proprietà, quindi lo si tutela nei suoi d