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INVOCARE TERZI ACCORDO EFFETTI

dall' sono e si devono ; conseguentemente iATTO SIMULATO NON VOLUTI NON VERIFICARE SIMULANTIconvengono, già dalla prima stipulazione del contratto fittizio, che daranno alleNON ESECUZIONEda esso , in quanto, appunto, . Ciò che caratterizza la èPRESTAZIONI PREVISTE NON DOVUTE SIMULAZIONEil c.d. , ossia l' tra i che il ufficiale simulato daACCORDO SIMULATORIO INTESA SIMULANTI CONTRATTOquesti ultimi stipulato è meramente e pertanto a realizzare gli cui appareFITTIZIO INIDONEO EFFETTIpreordinato, cosicché la che dovrebbe sorgere per effetto del contratto è soloSITUAZIONE GIURIDICA, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto (salvo che, accanto all’attoAPPARENTEsimulato, sussista un efficace accordo dissimulato). La si dice:SIMULAZIONE• Assoluta se le , con i loro , si limitano ad la , tra loro, delPARTI ACCORDI INTERNI ESCLUDERE RILEVANZA, cosicché la

, inCONTRATTO APPARENTEMENTE STIPULATO SITUAZIONE GIURIDICA RIMANErealtà, . (Negozio simulato non produce effetto);IMMUTATA• Relativa qualora le parti concordino che nei loro (pur non dovendo svolgere effetti l'attoRAPPORTI INTERNIsimulato) assuma un , che si dice , in quanto celato ilRILEVANZA DIVERSO NEGOZIO DISSIMULATO SOTTO: in questo caso le parti intendono , sebbene non giàNEGOZIO SIMULATO PRODURRE EFFETTI GIURIDICIsecondo quanto risulta dal contratto apparentemente stipulato, bensì secondo quanto da essecon l' . Se si è di fronte ad una , ilCONCORDATO ATTO DISSIMULATO SIMULAZIONE RELATIVA CONTRATTO– quello ostensibile e che funge da dell’operazione effettivamente progettata dalleSIMULATO COPERTURAparti – può produrre tra le in quanto queste sono d’ nell’averloNON EFFETTI PARTI ACCORDO STIPULATOquale mera , ma realmente gli . Può avere effetto il contrattoAPPARENZA SENZA VOLERNE EFFETTIdissimulato.

L'art. 1414, c. 2, c.c. stabilisce che "se le parti hanno voluto un CONCLUDERE CONTRATTO da quello , ha tra esse il contratto", ma subordinata l'efficacia DIVERSO APPARENTE EFFETTO DISSIMULATO ai presupposti di validità di quest'ultimo: si richiede che dell'atto sussistano i REALMENTE VOLUTO REQUISITI di e di sostanza richiesti dalla FORMA LEGGE SIMULAZIONE RELATIVA. La può essere:
1- Soggettiva (cd. interposizione fittizia): si ha quando la del è PARTESOSTANZIALE CONTRATTO da quella che appare e presta il proprio nome. L'interposizione fittizia presuppone DIVERSA FORMALE l' tra i che vi partecipano.
2- Oggettiva (o di negozio) che invece riguarda: a) la del : ad esempio si fa apparire NATURA NEGOZIO ciò che è ; b) un suo , quale l' , il o anche un VENDITA DONAZIONE ELEMENTO OGGETTO PREZZO elemento , come nel caso in cui si faccia apparire un ACCIDENTALE CONDIZIONATO NEGOZIO.

La consta quindi di quattro elementi, di cui due essenziali e due eventuali:
  1. il negozio simulato (cioè il negozio che appare all'esterno; NEGOZIO SIMULATO)
  2. il negozio dissimulato (cioè quello interno, realmente voluto; NEGOZIO DISSIMULATO)
  3. l'accordo simulatorio o la volontà simulare (ACCORDO SIMULATORIO VOLONTÀ SIMULARE)
  4. una eventuale controdi dichiarazione (EVENTUALE CONTRODICHIARAZIONE)
Il problema degli effetti della simulazione nei confronti dei terzi va risolto in base al principio di effetti della simulazione terzi tutela, per cui:
  1. a) Terzi pregiudicato dal contratto simulato: sono senz'altro interessati a dedurre la simulazione e possono farne la dichiarare nullità (AFFIDAMENTO CONTRATTO SIMULATO DICHIARARE NULLITÀ)
  2. b) Terzi sub-acquirenti: la simulazione può essere fatta valere dalle parti non aventi, né dai creditori simulato alienante terzi - sub acquirenti che, avendo fatto buona fede affidamento sulla dichiarazione acquistato diritti. (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione)
terzi possonoTITOLARE APPARENTEfar valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti).La prima situazione da esaminare è quella deiinteressati a la: per l’art. 1415,TERZI DEDURRE SIMULAZIONEcomma 2, c.c., i al , qualora ne siano possonofarneTERZI ESTRANEI CONTRATTO SIMULATO PREGIUDICATIaccertare l’ . Per il della (che prevede che al terzo cheINEFFICACIA PRINCIPIO TUTELA DELL'AFFIDAMENTOsia in buona fede, e cioè del fatto che il suo ha acquistato in forza di unIGNARO DANTE CAUSA ATTO, la simulazione può essere e l’ con il quale egli ha deiSIMULATO NON OPPOSTA ATTO ACQUISTATO DIRITTIprodurrà i suoi , benché posto in essere non dal vero dominus del bene, bensì da un sempliceEFFETTItitolare apparente).Conflitto tra creditori del simulato alienante e creditori del simulato acquirente ex art. 1416 c.2 c.c.Rispetto ai delle parti si rilevano situazioni a quelle già viste conriguardo ai CREDITORI ANALOGHE TERZI, ovviamente, i creditori del simulato alienante hanno interesse a far valere il carattere simulato del negozio, perché potrebbero agire sui beni apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore altrimenti non considerati efficaci nel loro usciti patrimonio. I creditori del simulato acquirente, invece, hanno tutto l'interesse a che la simulazione non venga alla luce e il negozio simulato sia considerato efficace: in tal caso, infatti, essi guadagnerebbero la possibilità di far valere i loro diritti anche sui beni fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. Nei rapporti con le parti contraenti: a) I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti (qualora ad esempio, essendo uscito un bene dal patrimonio del loro debitore, diminuisca la garanzia del loro credito) e agire sui beni apparentemente spogliati dei quali loro si sono solo apparentemente privati (art. 1416 c.c.); b) I creditori del simulato acquirente sidistinguono in: 1- da o da sui che formano della CREDITORI GARANTITI PEGNO IPOTECA BENI OGGETTO SIMULATA: la è nei loro perché vantano un diritto ALIENAZIONE SIMULAZIONE INOPPONIBILE CONFRONTI sui stessi; REALI BENI 2- , cioè : poiché essi vantano un CREDITORI CHIROGRAFARI NON GARANTITI NON DIRITTO SPECIFICO sui , la è loro , a meno che abbiano già , in BENI SIMULAZIONE OPPONIBILE NON COMPIUTO BUONA, atti di sui stessi: FEDE ESECUZIONE BENI Dunque, la è ai (cioè non muniti di garanzia reale) SIMULAZIONE OPPONIBILE CREDITORI CHIROGRAFARI che abbiano ancora un sui simultaneamente NON AVVIATO PROCEDIMENTO ESECUTIVO BENI ACQUISTATI dal loro . Il ha acquistato alcun su specifici del DEBITORE CREDITORE CHIROGRAFARIO NON DIRITTO BENI: ha soltanto il generico diritto di chiedere l' dei cespiti che facciano effettivamente del del . Perciò, colui che ha i PARTE PATRIMONIO DEBITORE SIMULTANEAMENTE ALIENATO potrà agire.

Per l'è della e l'’ del saràBENI ACCERTAMENTO SIMULAZIONE INEFFICACIA TRASFERIMENTOopponibile ai dell’ (sempre che non abbiano giàCREDITORI CHIROGRAFARI ACQUIRENTE SIMULATOsottoposto a pignoramento i beni oggetto del simulato acquisto).

Il tra ricorre quando i creditori del e delCONFLITTO CREDITORI SIMULATO ALIENANTE SIMULATOvogliano entrambi , nell’ di altri , sui delACQUIRENTE SODDISFARSI ASSENZA BENI BENI OGGETTO. In tal caso la legge tutela:CONTRATTO SIMULATOI creditori del simulato alienante, quando il loro è all’ (in tal1) CREDITO ANTERIORE ATTO SIMULATOcaso, infatti, essi hanno fatto affidamento su quei beni che sono usciti dal patrimonio soloapparentemente) sempre che i del siano ; (InCREDITORI SIMULATO ACQUIRENTE CHIROGRAFARIquesto caso la legge ritiene giusto far prevalere la realtà sull'apparenza, perché i creditori del simulatoalienante concessero il credito prima che il debitore si spogliasse dei beni, ed

è perciò da ritenere che essi fecero affidamento pure su quei beni che poi sono usciti, ma solo apparentemente, dal patrimonio del debitore). in ogni caso, se hanno la di PREVALGONO TRASCRITTO DOMANDA SIMULAZIONE PRIMA della del ad opera dei del . TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO CREDITORI SIMULATO ACQUIRENTE 2) I creditori del simulato acquirente, quando il dei del è CREDITO CREDITORI SIMULATO ALIENANTE all’ (manca infatti il motivo per tutelare questi ultimi) oppure quando sono SUCCESSIVO ATTO SIMULATO che hanno acquisito un di o ipoteca sui della CREDITORI DIRITTO PEGNO BENI OGGETTO SIMULATA: in tal caso la è nei loro confronti perché un ALIENAZIONE SIMULAZIONE INOPPONIBILE VANTANO sui beni stessi. Manca il motivo perché vi è nessuna particolare che DIRITTO REALI NON RAGIONE sorregge i del , che potevano riporre alcuno su CREDITORI SIMULATO ALIENANTE NON AFFIDAMENTO che, al in cui diventarono , figuravano più nel del BENI MOMENTO CREDITORI NON

PATRIMONIO (pur essendo usciti solo apparentemente).

DEBITORE

Il mutuo dissenso

Dal momento in cui l' accordo si perfeziona le parti sono obbligate ad osservarlo. La legge

ACCORDO PERFEZIONA PARTI OBBLIGATE OSSERVARLO

esprime che il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.). Le parti sono però libere,

CONTRATTO FORZA LEGGE PARTI PARTI LIBERE

con un atto contrario, di comune accordo o il volere. L’art. 1372

CONTRARIO ATTO COMUNE VOLONTÀ SCIOGLIERE MODIFICARE CONTRATTO

c.c. stabilisce infatti che il contratto può essere sciolto per (mutuo dissenso)

CONTRATTO SCIOLTO MUTUO CONSENSO

delle parti. La giurisprudenza richiede, nei contratti, che il mutuo dissenso sia espresso

PARTI CONTRATTI SOLENNI MUTUO DISSENSO

nella stessa forma prevista dalla legge per il contratto che viene consensualmente sciolto.

STESSA FORMA CONTRATTO SCIOLTO

Allorquando invece l’ adozione della forma scritta è richiesta dalla

ADOZIONE FORMA SCRITTA VOLONTARIA RICHIESTA

legge o dalla volontà del debitore, è sufficiente la forma libera. La giurisprudenza ha precisato che lo scioglimento per

COMPORTAMENTO TACITO CONCLUDENTE SCIOGLIMENTO

di un atto ad comporta la

degli effetti reali del mutuo dissenso sul contratto e sulla rimozione retroattiva dell'oggetto di risoluzione convenzionale. Gli effetti contrattuali dell'interposizione fittizia di persona possono riguardare il celare un contratto apparente dietro ad un contratto corrispondente diverso. La simulazione relativa è un tipo contrattuale che mira a celare un vero contratto dietro ad uno schema diverso.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Franchi Annalisa.