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LA COLPA

E’ definita, nell’accezione soggettiva, come negligenza, imprudenza

(colpa generica),

e imperizia e, nell’accezione oggettiva, come

(colpa specifica).

violazione di leggi e regolamenti Sul piano

processuale, la colpa generica è accertata secondo i criteri della

prevedibilità e il metro usato è quello del comportamento dell’uomo

medio (vedi dopo colpa soggettiva), mentre per accertare la colpa

specifica basta accertare la violazione dell’infrazione.

Colpa professionale: ci sono due esigenze opposte: quella di non

mortificare l’iniziativa del professionista e quella di non indulgere

verso decisioni non ponderate o riprovevoli del professionista. La

soluzione è data all’art 2236 cc (applicabile sia nel campo

contrattuale sia in quello extracontrattuale secondi le Sezioni Unite

della Corte Suprema), che afferma che al professionista si applicano

le normali regole di responsabilità, tranne nei casi di problemi

tecnici di particolari difficoltà, per i quali sarà esentato dalla

responsabilità per colpa lieve. Inizialmente la norma veniva

interpretata nel senso che il professionista rispondeva solamente

per colpa grave e non per colpa lieve, ma ora s’interpreta nel senso

che il professionista risponde della colpa ordinaria, ma, nei casi di

particolare difficoltà, non risponde per colpa lieve.

Ad oggi, l’accertamento della colpa professionale è ancora più

difficoltoso per 2 motivi: 1. L’apprezzamento dell’organizzazione e

mezzi di cui si avvale il professionista, infatti si deve verificare se

egli si sia avvalso del suo lavoro, dei suoi dipendenti o dei suoi

colleghi, 2. La frantumazione della colpa professionale a seconda

degli statuti che regolano le singole categorie di professionisti,

infatti la valutazione della colpa presenta oggetti assai diversi

quando si deve esaminare il comportamento del giornalista, del

medico, dell’avvocato o del notaio.

Colpa soggettiva: recentemente si è aperta la questione sul fatto

che il giudice dovrebbe prendere in considerazione le caratteristiche

soggettive dell’agente per la valutazione della responsabilità. In

altri termini, lo standard dell’uomo medio viene smentito nei casi in

cui ci si trovi in presenza di soggetti inferiori o superiori all’uomo

medio. Soggetti inferiori: minori e infermi psichici, soggetti

superiori: che hanno grande esperienza professionale, dotati di

superiore qualità o quantità d’informazioni. Per questo si è creato

un MODELLO OGGETTIVO ARTICOLATO: ai minori in tenera età e agli

infermi di mente non si imputa alcuna condotta omissiva e si

considera con indulgenza il concorso di colpa, mentre gli anziani e

gli infermi fisici richiedono un controllo della loro situazione di volta

in volta.

Colpa relazionale: si è teorizzata la strutturale relazionalità del

giudizio di respons, nel senso che, per la valutazione della colpa

dell’agente, si deve tener conto del comportamento della vittima.

Questo per due motivi opposti: tutelare gli interessi della vittima e

giustificare la condotta dell’agente. Questa necessità strutturale

della valutazione del comportamento della vittima, seppur accolta

da diversi autori, non è accolta dal dato normativo.

Colpa omissiva: IN SENSO LATO: il comportamento che il soggetto

non ha posto in essere pur avendo la possibilità. Questa accezione

finisce per diventare sinonimo di negligenza, imprudenza e

imperizia, cioè delle classiche figure della colpa. Se si accogliesse,

quindi, si dovrebbe concludere nel senso che in ogni caso in cui vi è

un comportamento colposo si riscontra un omissione, e la

fattispecie di colpa commissiva e colpa omissiva coinciderebbero

perfettamente.

IN SENSO RESTRITTIVO: il comportamento che il soggetto aveva

l’obbligo giuridico di tenere nelle circostanze in cui si è verificato

l’evento, e tuttavia non ha osservato.

La giurisprudenza costante non solo accredita una nozione

restrittiva di omissione, ma esclude anche l’operatività autonoma

dell’art 2043 essendo essa subordinata all’esistenza di una norma

che obbligava il soggetto ad agire. Nel settore delle omissioni si

segue la regola generale che assicura a ciascun individuo la libertà

di non agire nel senso che, l’obbligo giuridico di agire, in quanto

eccezionale rispetto alla regola, deve essere previsto da una norma

di legge ad hoc oppure derivare da una concreta situazione di

pericolo.

I DOVERI DI CORTESIA: La giurisprudenza della Cassazione, oggi,

pare aver individuato una soluzione di compromesso tra due

opposte esigenze: da un lato, quella di assicurare a ciascun

individuo la più ampia libertà di non agire dall’altro, quella di

pretendere da ciascuno di attivarsi per prevenire il pericolo di

lesioni ai terzi sulla base di un generico dovere di solidarietà

sociale, anche in assenza di una norma ad hoc. La soluzione data è

quella dei cd. doveri di cortesia. La Corte ha quindi affermato che

l’obbligo di agire rilevante in maniera di omissione è l’obbligo

nascente da una mera relazione di cortesia.

IL RISCHIO

La teoria del rischio-profitto accolla all’impresa quel carico di danni

che l’applicazione delle regole tradizionali lascerebbe in capo alle

vittime, questa teoria viene poi sostituita da quella del rischio-

creato, che consente di applicare criteri di responsabilità oggettiva

anche nei casi in cui, non essendoci attività imprenditoriale, non si

potrebbe operare il collegamento rischio-profitto-responsabilità.

Quindi, chiunque crea fonti di rischio deve sopportarne le

conseguenze.

Nel tempo, sono mutate le dottrine della colpa. In ogni

ordinamento, infatti, ci sono tecniche di giudizio che si discostano

dal principio della colpa. Tra le varie tecniche abbiamo: tecniche di

valutazione della diligenza con criteri più rigorosi, tecniche che si

basano sulla prevedibilità ed evitabilità dell’eventi, tecniche che si

basano sulla graduazione delle colpe, tecniche di valutazione

oggettiva della colpa. Questo per poter adeguare il dato normativo

alla mutata realtà sociale.

Caratteristiche della responsabilità senza colpa: reazione più

drastica di quella assicurata nella responsabilità per colpa, e il fatto

che si tiene conto solo degli effetti causali del comportamento

Possiamo dire infine che nei sistemi dei paesi aderenti all’UE ci sono

modelli diversi di responsabilità civile: in Francia e Gran Bretagna il

prevalente il principio di nessuna responsabilità senza colpa, in

Germania si adotta il sistema binario, ciò si imputa al soggetto la

responsabilità fondata sulla presunzione di colpa o la responsabilità

senza colpa, in Italia la situazione è più complessa, ci sono alcuni,

infatti, che collocano la colpa al centro dell’istituto, alcuni che

adottano il sistema binario, alcuni che ritengono eccezionali le

regole che applicano la responsabilità oggettiva, alcuni che

ritengono necessari i modelli oggettivi. Ù

IMPUTABILITA’ artt 2046 e 2047

Attitudine del soggetto agente ad intendere (rendersi conto di ciò

che accade) e volere (determinarsi sul comportamento da tenere).

In difetto di imputabilità non vi è responsabilità. La giurisprudenza

ha ben presto distinto l’imputabilità penale da quella civile, infatti

nel primo caso vengono indicate tutte le cause tipiche per cui il

soggetto si deve ritenere non imputabile, in ambito civile invece il

giudice è libero di valutare l’esistenza della capacità.

NESSO DI CAUSALITA’

Assolve diverse funzioni: non solo ricostruisce gli eventi e il

collegamento tra danno e responsabile, ma aiuta anche a

selezionare l’area del danno risarcibile. Il codice non ne organizza

un disciplina organizzata, ma innanzitutto presuppone che

l’interprete conosca la nozione di causalità in tutte le disposizione in

cui sono presenti termini come cagionato, compiuto, e rinvia agli

artt 1223, 1226, 1227 per il risarcimento del danno. Dottrina e

giurisprudenza hanno però rinviato anche agli artt 40 (che esclude

la responsabilità se l’evento non è conseguenza dell’azione o

omissione) e 41 (riguardante il concorso di cause) del codice

penale. E’ problematica però l’applicazione di questa disciplina alla

responsabilità civile, perché appunto ci sono distinzioni concettuali

e pratiche tra illecito civile e illecito penale.

Secondo il modello binario del nesso di causalità, che distingue

l’attività diretta e biologica dall’attività d’impresa, i criteri per

definire l’ambito di operatività del nesso sono: - la responsabilità

copre i danni che siano realizzazione di rischi ai quali la vittima

sarebbe stato comunque esposta (crit del rischio comunque

sopportato)

- La responsabilità copre tutto il nuovo rischio tipicamente

creatosi dall’attività in questione (crit del rischio tipico)

- La responsabilità non copre gli eventi dannosi la cui gravità sia

sproporzionata rispetto al rischio tipico di quell’attività (crit

della sproporzione

Per quanto riguarda l’accertamento del nesso causale, ci sono

diverse teorie:

TEORIA DELLA CONDICIO SINE QUA NON: è rilevante qualsiasi

antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato

TEORIA DELLA PREVEDIBILITA’: non è sufficiente aver cagionato il

fatto ma anche aver previsto lo svolgimento causale

TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA: sono rilevanti i fatti che

normalmente produco l’evento

TEORIA DELLO SCOPO DELLA NORMA VIOLATA: prende in

considerazione lo scopo della norma

TEORIA DELLA SIGNORIA DEL FATTO: verifica se la creazione del

danno fosse nella disponibilità dell’agente

TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA: correttivo di quella

condizionalistica, essa richiede infatti anche che l’evento rientri tra

le conseguenze normali o almeno probabili dell’azione.

Quello della causalità è un regime articolato, in quanto essa è

disciplinata in modo diverso nelle diverse fattispecie.

(…)

IL CONCORSO DI COLPA

Concorso di più danneggianti: se si tratta di responsabilità per

colpa, essa viene ripartita in base all’incidenza dei comportamenti

dei soggetti, se si tratta di responsabilità senza colpa, essa viene

ripartita sulla base del dettato legislativo.

Concorso di colpa del danneggiato: tre diverse soluzione, irrilevanza

della colpa della vittima, r

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A.A. 2023-2024
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SergioFederico di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Francesco Astone.