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LA COLPA
E’ definita, nell’accezione soggettiva, come negligenza, imprudenza
(colpa generica),
e imperizia e, nell’accezione oggettiva, come
(colpa specifica).
violazione di leggi e regolamenti Sul piano
processuale, la colpa generica è accertata secondo i criteri della
prevedibilità e il metro usato è quello del comportamento dell’uomo
medio (vedi dopo colpa soggettiva), mentre per accertare la colpa
specifica basta accertare la violazione dell’infrazione.
Colpa professionale: ci sono due esigenze opposte: quella di non
mortificare l’iniziativa del professionista e quella di non indulgere
verso decisioni non ponderate o riprovevoli del professionista. La
soluzione è data all’art 2236 cc (applicabile sia nel campo
contrattuale sia in quello extracontrattuale secondi le Sezioni Unite
della Corte Suprema), che afferma che al professionista si applicano
le normali regole di responsabilità, tranne nei casi di problemi
tecnici di particolari difficoltà, per i quali sarà esentato dalla
responsabilità per colpa lieve. Inizialmente la norma veniva
interpretata nel senso che il professionista rispondeva solamente
per colpa grave e non per colpa lieve, ma ora s’interpreta nel senso
che il professionista risponde della colpa ordinaria, ma, nei casi di
particolare difficoltà, non risponde per colpa lieve.
Ad oggi, l’accertamento della colpa professionale è ancora più
difficoltoso per 2 motivi: 1. L’apprezzamento dell’organizzazione e
mezzi di cui si avvale il professionista, infatti si deve verificare se
egli si sia avvalso del suo lavoro, dei suoi dipendenti o dei suoi
colleghi, 2. La frantumazione della colpa professionale a seconda
degli statuti che regolano le singole categorie di professionisti,
infatti la valutazione della colpa presenta oggetti assai diversi
quando si deve esaminare il comportamento del giornalista, del
medico, dell’avvocato o del notaio.
Colpa soggettiva: recentemente si è aperta la questione sul fatto
che il giudice dovrebbe prendere in considerazione le caratteristiche
soggettive dell’agente per la valutazione della responsabilità. In
altri termini, lo standard dell’uomo medio viene smentito nei casi in
cui ci si trovi in presenza di soggetti inferiori o superiori all’uomo
medio. Soggetti inferiori: minori e infermi psichici, soggetti
superiori: che hanno grande esperienza professionale, dotati di
superiore qualità o quantità d’informazioni. Per questo si è creato
un MODELLO OGGETTIVO ARTICOLATO: ai minori in tenera età e agli
infermi di mente non si imputa alcuna condotta omissiva e si
considera con indulgenza il concorso di colpa, mentre gli anziani e
gli infermi fisici richiedono un controllo della loro situazione di volta
in volta.
Colpa relazionale: si è teorizzata la strutturale relazionalità del
giudizio di respons, nel senso che, per la valutazione della colpa
dell’agente, si deve tener conto del comportamento della vittima.
Questo per due motivi opposti: tutelare gli interessi della vittima e
giustificare la condotta dell’agente. Questa necessità strutturale
della valutazione del comportamento della vittima, seppur accolta
da diversi autori, non è accolta dal dato normativo.
Colpa omissiva: IN SENSO LATO: il comportamento che il soggetto
non ha posto in essere pur avendo la possibilità. Questa accezione
finisce per diventare sinonimo di negligenza, imprudenza e
imperizia, cioè delle classiche figure della colpa. Se si accogliesse,
quindi, si dovrebbe concludere nel senso che in ogni caso in cui vi è
un comportamento colposo si riscontra un omissione, e la
fattispecie di colpa commissiva e colpa omissiva coinciderebbero
perfettamente.
IN SENSO RESTRITTIVO: il comportamento che il soggetto aveva
l’obbligo giuridico di tenere nelle circostanze in cui si è verificato
l’evento, e tuttavia non ha osservato.
La giurisprudenza costante non solo accredita una nozione
restrittiva di omissione, ma esclude anche l’operatività autonoma
dell’art 2043 essendo essa subordinata all’esistenza di una norma
che obbligava il soggetto ad agire. Nel settore delle omissioni si
segue la regola generale che assicura a ciascun individuo la libertà
di non agire nel senso che, l’obbligo giuridico di agire, in quanto
eccezionale rispetto alla regola, deve essere previsto da una norma
di legge ad hoc oppure derivare da una concreta situazione di
pericolo.
I DOVERI DI CORTESIA: La giurisprudenza della Cassazione, oggi,
pare aver individuato una soluzione di compromesso tra due
opposte esigenze: da un lato, quella di assicurare a ciascun
individuo la più ampia libertà di non agire dall’altro, quella di
pretendere da ciascuno di attivarsi per prevenire il pericolo di
lesioni ai terzi sulla base di un generico dovere di solidarietà
sociale, anche in assenza di una norma ad hoc. La soluzione data è
quella dei cd. doveri di cortesia. La Corte ha quindi affermato che
l’obbligo di agire rilevante in maniera di omissione è l’obbligo
nascente da una mera relazione di cortesia.
IL RISCHIO
La teoria del rischio-profitto accolla all’impresa quel carico di danni
che l’applicazione delle regole tradizionali lascerebbe in capo alle
vittime, questa teoria viene poi sostituita da quella del rischio-
creato, che consente di applicare criteri di responsabilità oggettiva
anche nei casi in cui, non essendoci attività imprenditoriale, non si
potrebbe operare il collegamento rischio-profitto-responsabilità.
Quindi, chiunque crea fonti di rischio deve sopportarne le
conseguenze.
Nel tempo, sono mutate le dottrine della colpa. In ogni
ordinamento, infatti, ci sono tecniche di giudizio che si discostano
dal principio della colpa. Tra le varie tecniche abbiamo: tecniche di
valutazione della diligenza con criteri più rigorosi, tecniche che si
basano sulla prevedibilità ed evitabilità dell’eventi, tecniche che si
basano sulla graduazione delle colpe, tecniche di valutazione
oggettiva della colpa. Questo per poter adeguare il dato normativo
alla mutata realtà sociale.
Caratteristiche della responsabilità senza colpa: reazione più
drastica di quella assicurata nella responsabilità per colpa, e il fatto
che si tiene conto solo degli effetti causali del comportamento
Possiamo dire infine che nei sistemi dei paesi aderenti all’UE ci sono
modelli diversi di responsabilità civile: in Francia e Gran Bretagna il
prevalente il principio di nessuna responsabilità senza colpa, in
Germania si adotta il sistema binario, ciò si imputa al soggetto la
responsabilità fondata sulla presunzione di colpa o la responsabilità
senza colpa, in Italia la situazione è più complessa, ci sono alcuni,
infatti, che collocano la colpa al centro dell’istituto, alcuni che
adottano il sistema binario, alcuni che ritengono eccezionali le
regole che applicano la responsabilità oggettiva, alcuni che
ritengono necessari i modelli oggettivi. Ù
IMPUTABILITA’ artt 2046 e 2047
Attitudine del soggetto agente ad intendere (rendersi conto di ciò
che accade) e volere (determinarsi sul comportamento da tenere).
In difetto di imputabilità non vi è responsabilità. La giurisprudenza
ha ben presto distinto l’imputabilità penale da quella civile, infatti
nel primo caso vengono indicate tutte le cause tipiche per cui il
soggetto si deve ritenere non imputabile, in ambito civile invece il
giudice è libero di valutare l’esistenza della capacità.
NESSO DI CAUSALITA’
Assolve diverse funzioni: non solo ricostruisce gli eventi e il
collegamento tra danno e responsabile, ma aiuta anche a
selezionare l’area del danno risarcibile. Il codice non ne organizza
un disciplina organizzata, ma innanzitutto presuppone che
l’interprete conosca la nozione di causalità in tutte le disposizione in
cui sono presenti termini come cagionato, compiuto, e rinvia agli
artt 1223, 1226, 1227 per il risarcimento del danno. Dottrina e
giurisprudenza hanno però rinviato anche agli artt 40 (che esclude
la responsabilità se l’evento non è conseguenza dell’azione o
omissione) e 41 (riguardante il concorso di cause) del codice
penale. E’ problematica però l’applicazione di questa disciplina alla
responsabilità civile, perché appunto ci sono distinzioni concettuali
e pratiche tra illecito civile e illecito penale.
Secondo il modello binario del nesso di causalità, che distingue
l’attività diretta e biologica dall’attività d’impresa, i criteri per
definire l’ambito di operatività del nesso sono: - la responsabilità
copre i danni che siano realizzazione di rischi ai quali la vittima
sarebbe stato comunque esposta (crit del rischio comunque
sopportato)
- La responsabilità copre tutto il nuovo rischio tipicamente
creatosi dall’attività in questione (crit del rischio tipico)
- La responsabilità non copre gli eventi dannosi la cui gravità sia
sproporzionata rispetto al rischio tipico di quell’attività (crit
della sproporzione
Per quanto riguarda l’accertamento del nesso causale, ci sono
diverse teorie:
TEORIA DELLA CONDICIO SINE QUA NON: è rilevante qualsiasi
antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato
TEORIA DELLA PREVEDIBILITA’: non è sufficiente aver cagionato il
fatto ma anche aver previsto lo svolgimento causale
TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA: sono rilevanti i fatti che
normalmente produco l’evento
TEORIA DELLO SCOPO DELLA NORMA VIOLATA: prende in
considerazione lo scopo della norma
TEORIA DELLA SIGNORIA DEL FATTO: verifica se la creazione del
danno fosse nella disponibilità dell’agente
TEORIA DELLA CAUSALITA’ ADEGUATA: correttivo di quella
condizionalistica, essa richiede infatti anche che l’evento rientri tra
le conseguenze normali o almeno probabili dell’azione.
Quello della causalità è un regime articolato, in quanto essa è
disciplinata in modo diverso nelle diverse fattispecie.
(…)
IL CONCORSO DI COLPA
Concorso di più danneggianti: se si tratta di responsabilità per
colpa, essa viene ripartita in base all’incidenza dei comportamenti
dei soggetti, se si tratta di responsabilità senza colpa, essa viene
ripartita sulla base del dettato legislativo.
Concorso di colpa del danneggiato: tre diverse soluzione, irrilevanza
della colpa della vittima, r