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L’INTEGRITA’ FISICA

Tutelata dall’art 5 cc., che vieta gli atti di disposizione del proprio

corpo quando cagionano una diminuzione permanente

dell’integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine

pubblico o al buon costume.

Si interpreta l’integrità fisica non in quanto bene della persona da

tutelare, ma come strumento necessario all’adempimento dei

compiti che il soggetto deve svolgere al’interno della società.

Nonostante la formulazione della norma in chiave di divieto, in

dottrina si è osservato che la norma dà luogo a un vero e proprio

diritto di libertà di decidere del proprio corpo che rappresenta un

corollario logico della libertà personale ex art 13 Cost.

Secondo la dottrina, gli atti di disposizione si dividono in 4 gruppi:

1. Quelli che esauriscono i loro effetti nella sfera personale

dell’oggetto in quanto compiuti senza l’ausilio di terzi (es.

suicidio)

2. Quelli posti in essere da terzi ai quali il soggetto acconsente in

quanto ritenuti vantaggiosi (es. tsv e chirurgia estetica)

3. Quelli diretti a realizzare un vantaggio nei confronti del terzo

ma che non escludono un vantaggio morale o economico nei

confronti del soggetto leso (es. donazione organi o sangue)

4. Quelli attraverso i quali la persona assoggetta il proprio corpo

al rischio di menomazioni anche gravi (es. sperimentazione

umana)

In dottrina è sorto un dibattito a proposito del contrasto che si

potrebbe creare in certi casi tra il principio di tutela dell’integrità

fisica e il principio di libertà di decidere in ordine agli atti di

disposizione del proprio corpo: in effetti, il contrasto diventa

particolarmente stridente nel caso degli atti di disposizione che

esauriscono i loro effetti nella sfera personale del soggetto leso(es.

suicidio e automutilazione) nel qual caso si risolve il contrasto a

favore del principio di libertà di disposizione del proprio corpo; per

contro, nel caso degli atti che coinvolgono in qualche modo i terzi si

privilegia il principio di tutela dell’integrità fisica.

I frammenti del corpo sono da considerarsi oggetto estraneo alla

persona o parte integrante della persona? Il problema è stato

affrontato da Baud riguardo il caso di un carcerato che si è mutilato

una falange, che gli è stata poi confiscata perché il regolamento

prevede che si potessero confiscare gli oggetti che i reclusi portava

con sé. Il giudice ritenette il frammento di dito un semplice oggetto.

Inoltre, non si può parlare di un vero e proprio diritto di proprietà

della persona sul suo corpo, ma di un diritto reale di godimento

della persona sulle parti staccate del proprio corpo e quindi di una

disponibilità illimitata sulle stesse.

Esiste una facoltà di suicidio? In dottrina c’è chi parla di mera

liceità, c’è chi parla di un diritto al suicido e c’è chi lo ritiene un

reato, che non viene punito solo perché manca l’agente. Ma la tesi

di gran lunga preferibile è quella che considera come illeciti

quantomeno quelli che coinvolgono in qualche modo i terzi (es.

automutilazione per frodare l’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro).

I limiti dell’art 5 si applicano a operazioni chirurgiche e trapianti?

Non si applicano in caso di operazioni chirurgiche a scopi curativi: in

questo caso la lesione è volta a reintegrare l’efficienza corporea o a

evitare conseguenze più gravi. I limiti operano, invece, nei casi di

operazione chirurgiche finalizzate alla cura di terzi o svolte

nell’interesse della scienza.

Per quanto riguarda i trapianti, c’è da distinguere il caso della

persona vivente dal quello del cadavere. Nel primo caso, devono

senz’altro operare i limiti ex art 5. Da questo punto di vista, sono

permessi i trapianti di epidermide, mentre sono vietati quelli di

organi, fatta eccezione per il trapianto di rene, in quanto un

soggetto può vivere una vita dignitosa anche con un solo rene.

Riguardo i trapianti da cadavere, invece, è permesso il trapianto di

qualunque organo, sufficiente solamente una generica

manifestazione di volontà da parte del soggetto quando ancora in

vita. È però vietata la cessione a titolo oneroso, per evitare il cd

commercio di organi.

Trattamenti sanitari obbligatori: l’art 32 cpv cost afferma che

nessuno può essere obbligato ad un determinato ts se non per

disposizione di legge e che, in ogni caso, non si può violare il limite

imposto dal rispetto della dignità della persona. Diversa è la

posizione dei soggetti incapaci d’intendere e di volere; degli infermi

psichici e dei minori, per i quali i ts sono stati disposti talvolta

contro la volontà dei genitori che, per trascuratezza o motivi

ideologici/religiosi, si ritenevano contrari.

L’INTEGRITA’ PSICHICA

Il concetto di integrità psichica è piuttosto difficile da esaminare. Le

difficoltà di qualificazione del danno psichico derivano dal fatto che

il giurista quando pensa a questo tipo di danno lo intende in due

modi:

- Modo tradizionale, secondo cui il danno psichico è

conseguenza del danno fisico, e lo identifica come danno

morale subiettivo (es. sofferenze), riconducendolo all’area del

danno non patrimoniale

- Modo più innovativo (di Paolo Cendon), secondo cui il danno

psichico è autonomo, che si produce in sé e per sé a seguito

della lesione alla salute

Cendon opera una connessione tra danno psichico e danno alla

salute attraverso la formula del danno biologico.

IL DIRITTO ALLA SALUTE E IL DANNO BIOLOGICO

La nozione normativa di danno biologico identifica il danno con la

lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di

valutazione medico-legale, il cui ristoro è indipendente dalla

capacità di produzione del reddito del danneggiato. La lesione è

considerata quindi in sé per sé come il fatto lesivo del bene salute,

quest’ultimo è annoverato tra gli interessi giuridicamente protetti e

rinviene il suo riconoscimento nell’art 32 Cost. Trattasi quindi di

diritto assoluto e come tale primario, irrinunciabile e indispensabile.

Sulla base di queste premesse diviene superfluo il dibattito sulla

natura (morale o patrimoniale) del danno biologico e sulla sua

configurazione come tertium genus, dal momento che la lesione in

sé per sé è il danno suscettibile di valutazione economica.

danno alla vita di

Rientra nell’area del danno biologico anche il

relazione, che si concretizza nell’impossibilità e nella difficoltà,per

chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti

sociali e di mantenerli a un livello normale.

Non rientra, invece, nel danno biologico, la privazione della vita,

perché il bene della salute è diverso dal bene della vita. La morte

non costituisce la massima lesione alla salute, ma incide su un bene

diverso, la cui perdita estingue in capo al soggetto, morto, il diritto

al risarcimento. Dal punto di vista civile, il danno alla vita si

estingue con il risarcimento del solo danno morale ai superstiti.

L’AMBIENTE SALUBRE

diritto all’ambiente

Il è il diritto alla tutela conservazione e

promozione dell’integrità dell’ambiente, la cui lesione comporta il

danno ambientale, e legittimati a chiederne il risarcimento non sono

i singoli ma gli enti pubblici. Esso va contemperato con altri beni e

diritto all’ambiente

interessi come per es la proprietà. Mentre, il

salubre fa riferimento al danno alla salute arrecato da fenomeni

d’inquinamento ambientale, e costituisce una specificazione del

diritto alla salute costituzionalmente garantito e quindi prevale su

altri diritti sempre costituzionalmente garantiti ma a lui subordinati,

come ad es la proprietà.

I due tipi di danno posso ma possono anche nascere

separatamente: può esserci danno ambientale senza danno alla

salute (incendio boschivo), e può esserci danno salute senza danno

ambientale (quando deriva da immissione di gas da parte di

un’industria nei limiti consentiti dalla legge).

Negli anni 70, la Corte di Cassazione ha, in una sentenza, collegato

il diritto all’ambiente salubre al diritto di proprietà, nel senso che ne

è titolare il proprietario dei beni della zona, in un’altra sentenza,

invece, l’ha collegato al diritto alla salute. Sulla base di queste

pronunce, si sono consolidati due indirizzi giurisprudenziali:

1. L’ambiente salubre è inteso come specificazione del diritto alla

salute

2. L’ambiente salubre è inteso come habitat, un bene

immateriale tutelato in sé per sé e non perché collegato alla

proprietà o alla salute. Questo è l’orientamento attuale della

Corte Costituzionale.

Infatti, recentemente la Corte ha riconosciuto un danno morale ai

cittadini di Seveso, a causa di una nube tossica sprigionatasi da un

impianto chimico, nonostante i cittadini non avessero subito nessun

danno alla salute. Questo perché ci sono stati restrizioni alla libertà

e controlli sanitari coattivi e quando il danno ambientale non causa

danno alla salute, ma produce un cambiamento delle normali

abitudini sociali e personali, produce comunque un danno che

rientra nel danno biologico.

Le tecniche di tutela del diritto all’ambiente salubre sono due :

Tutela inibitoria,

- ordinando di adottare misure idonee a evitare

o almeno diminuire gli effetti nocivi

Tutela risarcitoria,

- che rinviene nella respons del produttore un

prodromo della responsabilità per danno alla salute derivante

da danno ambientale. In proposito, infatti, la Suprema corte ha

ritenuto che il produttore di rifiuti tossici si presume

responsabile ex art. 2050 c.c. e non può liberarsi, sostenendo

di aver affidato a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti

tossici, essendo solidalmente responsabili tutti coloro i quali

hanno partecipato al processo di produzione, stoccaggio e

smaltimento degli stessi.

LA RISERVATEZZA (PRIVACY)

L’espressione “privacy”, che significa letteralmente

“riservatezza” o “riserbo”, deriva dall’ordinamento di common

law, dal quale, oltreché l’uso linguistico del termine, si è mutuata

per intero la costruzione giuridica dell’istituto. Per questa

ragione, si può dire che, nell’esperienza italiana, il diritto alla

privacy sia il frutto di quello che, nel gergo comparatistico, si è

soliti definire “trapianto&rdqu

Dettagli
A.A. 2023-2024
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SergioFederico di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Francesco Astone.