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IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Padroni e committenti. (Art. 2049)
L'art. 2049 dispone che i padroni e i committenti sono responsabili per il danno arrecato dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Con la norma si afferma la responsabilità oggettiva di coloro che sono vincolati da un rapporto di direzione a chi ha materialmente commesso il danno; non è necessario un vero e proprio rapporto di dipendenza in quanto è sufficiente un incarico affidato anche per ragioni di cortesia o parentela. L'esercizio può essere affidato anche da un'impresa ad un'altra impresa; in questo caso l'impresa principale si può vedere accollato il rischio dell'impresa satellite.
Proprio per questo la giurisprudenza qui attenua il rigore con il quale si valuta il nesso causale tra il comportamento del dipendente e l'evento; è sufficiente un semplice nesso di mera occasionalità.
o che il dipendente sia stato posto nelle condizioni di creare il danno.Attività pericolose. (Art. 2050)
L'art. 2050 dispone che l'esercente di un'attività pericolosa risponde del danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
Per attività pericolosa, si intende qualsiasi attività altamente rischiosa per la quale vi sono molte probabilità di creare un danno ai terzi; la giurisprudenza in un primo momento interpretando in maniera restrittiva l'espressione, considerava pericolose solamente le attività considerate tali dal testo unico di pubblica sicurezza del 1932, in un secondo momento l'ha ampliata ritenendo pericolosa qualsiasi attività che comporta una pericolosità intrinseca in relazione o alle modalità di esercizio o ai mezzi adoperati.
Quindi essere costretti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare il danno significa rispondere anche del fortuito e di ogni evento.
Che ha provocato il danno. Cose in custodia. (Art. 2051)
L'art. 2051 dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il fortuito. L'espressione custodia deve essere intesa in senso lato: per cui questa non deve derivare da un rapporto di natura contrattuale ma da una qualsiasi relazione tra il soggetto e la cosa per la quale si ritiene che su di esso incombe un dovere di controllo sulla essa. Quindi qui l'evento non dipende da un'attività dell'agente ma dal dinamismo della cosa; si tratta sempre di un rischio assunto da chi aveva il potere materiale sulla cosa e che avrebbe potuto esercitare su di essa un controllo più attento.
Animali in custodia. (Art. 2052)
Questo tipo di responsabilità riguarda i danni degli animali usati in campagna e di quelli domestici in città. Essa considera non solo il fatto compiuto dall'animale, aggressione al terzo, ma anche quello per cui
l'incidente è avvenuto per causa dell'animale. L'art. 2052 dispone che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Sia in questo articolo che nel 2051, il responsabile può liberarsi dimostrando che l'evento è derivato dal caso fortuito, cioè qualsiasi fatto naturale imprevedibile e irresistibile che provoca danni; la sua identificazione deve avvenire ad opera del responsabile; se questi non riesce ad identificarlo non potrà esimersi dal risarcimento perché su di lui grava anche il danno da causa ignota. Questa causa esimente non è invece concessa nel caso di responsabilità dei padroni e dei committenti; se si prova il danno e il nesso causale essi sono comunque responsabili.
Rovina di edificio. (Art. 2053) L'art.
responsabilità soggettiva.responsabilità per colpa presunta. In caso di scontro di veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti ha concorso in maniera uguale a provocare il danno. Vi è responsabilità insolido del proprietario del veicolo o, in sua vece, dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio con il conducente, se non riesce a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Si prevede anche una responsabilità oggettiva in capo di questi soggetti per i danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
La presunzione di colpa non opera nei confronti di chi viene trasportato nel veicolo e pertanto questi soggetti dovranno dimostrare la colpa del conducente per ottenere il risarcimento.
Comunque il sistema oggi vigente è troppo disorganico.
I REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITÀ
La responsabilità del produttore di beni di consumo. Nell'ultimo comma dell'art.
2054 viene disciplinata un'ipotesi particolare di responsabilità del produttore: la responsabilità per i vizi di costruzione del veicolo. Secondo tale norma, in ogni caso le persone indicate nei commi precedenti, e cioè, il conducente, il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, sono responsabili dei danni che derivano dai vizi di costruzione o dal difetto di manutenzione del veicolo. Questo vuol dire che i soggetti indicati anche nel caso in cui abbiano usato la massima diligenza, in ogni caso sono considerati responsabili dei danni provocati dal veicolo. Per questo ogni valutazione della colpa o della negligenza è ininfluente. Il fatto che in questo caso ci si trova di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva è così radicata nella giurisprudenza da dedurre da ciò che qualsiasi causa che, non dipendendo dal proprietario del veicolo e dagli altrisoggetti indicati, provoca il vizio o il difetto, risulta irrilevante. Ad esempio, anche se si accerta che il danno deriva da un difetto di costruzione dell'impresa che ha immesso l'auto nel mercato, di questo ne risponderanno sempre e solo il conducente e gli altri soggetti indicati. Questo orientamento è stato modificato da una pronuncia che ha affermato la responsabilità concorrente, fondata sulla colpa, del costruttore del veicolo. La direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore dei beni di consumo del 1985 è stata resa operante nel nostro paese con un decreto del Presidente della Repubblica del 24 Maggio del 1988, n. 224. Analizziamolo. L'art. 1 regola l'ambito e la natura della responsabilità del produttore. Esso dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto. Così la norma codifica il principio della responsabilità oggettiva, cioè senza colpa.normativa vigente in materia di responsabilità civile.responsabilità contrattuale e sullagaranzia per vizi; le azioni nei confronti dei soggetti che non rivestono la qualità diproduttore, importatore e fornitore.
L'art. 2 detta la nozione di prodotto. Esso considera prodotti tutti i beni mobili anche se incorporati in un altro bene mobile o immobile. La nozione è molto ampia perché comprende anche la materia prima, la parte componente, il prodotto assemblato e finito. La nozione di trasformazione è molto ampia per cui ogni prodotto naturale, della pesca e della caccia rimasto allo stato naturale anche se è soltanto confezionato con involucro può essere considerato prodotto. L'articolo considera prodotto anche l'elettricità; in questo caso si fa riferimento all'energia.
Gli artt. 3 e 4 si riferiscono alla figura del produttore. Anche questa nozione è ampia in quanto ricomprende i soggetti che producono materialmente la merce; il confezionatore del prodotto;
trasformatore del prodotto naturale; coloro che non producono materialmente la merce ma ne acquisiscono la paternità presentando il prodotto come proprio apponendovi un nome, un marchio o un logo.
Fino a quando il prodotto non sarà messo in circolazione l'art. 1 non si applica e quindi i danni potranno essere risarciti in base agli artt. 2043, 2049-2051.
Viene equiparato al produttore, l'importatore di prodotti propri o altrui o chi si presenta come importatore; in questo caso però i prodotti devono provenire da paesi diversi da quelli appartenenti alla CE altrimenti non si avrà responsabilità speciale dell'importatore perché il danneggiato potrà rivolgersi direttamente al produttore la cui sede è interna a un paese membro.
L'art. 4 contiene una norma innovativa in quanto non presente nella direttiva. Essa contiene la responsabilità del fornitore che ha distribuito il prodotto se non ha comunicato
l'identità del produttore o di chi a suo