Estratto del documento

Responsabilità civile

Regime generale

  • Disposizioni costituzionali e loro interpretazione da parte della Corte Costituzionale
  • Regole di derivazione comunitaria
  • Principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza
  • Disposizioni del Codice Civile che costruiscono l’illecito civile: artt. 1173, 2043-2046, 2055-2059
  • Loro applicazione giurisprudenziale

Regime di responsabilità speciali nel Codice Civile

Artt. 2047-2054: Le regole contenute in questi articoli sono motivate da ragioni di solidarietà o da ragioni a tutela del danneggiato in relazione al diritto di proprietà e al rischio creato.

Regime di legislazione speciale

Vengono disciplinate alcune situazioni particolari dove le regole generali sono derogate o modificate sempre per risolvere in maniera più congrua i conflitti tra i danneggiati e i danneggianti.

Regime generale di responsabilità

La regola fondamentale è contenuta nell’art. 2043 del codice civile che disciplina la responsabilità da atto illecito. Infatti la norma dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Alla disposizione possiamo ricollegare un duplice significato immediato:

  • Mette in risalto l’esigenza di risarcire i danni causati da qualcuno;
  • Avverte che l’ordinamento giuridico non prevede espressamente una distinzione tra danni suscettibili di essere risarciti e danni che non lo possono essere perché considerati irrilevanti.

Difatti il nostro sistema di responsabilità civile è un sistema nel quale in astratto tutti i danni possono trovare reintegrazione. È proprio l’espressione "qualunque fatto", con la quale si apre l’art. 2043, che ci fa capire come il legislatore ha voluto scegliere un sistema aperto dove non si possono operare a priori discriminazioni tra fatti dannosi, che comportano risarcimento, e fatti dannosi che lasciano le perdite a carico della vittima.

Analizzando ancora l’art. 2043 si possono desumere altri principi: innanzitutto, a differenza della legge morale, quella civile prevede una sanzione in caso di danneggiamento ma non vieta direttamente ai singoli di esercitare attività dannose; poi, questa sanzione consiste nel disporre che il danno venga riparato attraverso un risarcimento pecuniario oppure, nei casi ammessi, in forma specifica.

Accanto alla clausola generale si collocano altre regole che riguardano ipotesi speciali di responsabilità. Queste sono le fattispecie tipiche di cui si parla quando si allude al problema di atipicità dell’illecito, cioè quei casi tipici di lesione di interessi ben identificati nei quali si articolano i sistemi che non sono fondati su una clausola generale. Quindi essa non si adatta agli artt. 2047 e seguenti perché in queste norme non si parla di lesione di diritti e interessi ma di modalità con le quali viene inferto il danno oppure di particolari status del danneggiante e sono rilevanti le circostanze nelle quali il danno si verifica anche se non viene specificato il tipo di danno da risarcire. Il danno viene indicato in maniera generica, non si precisa il carattere perché per questo si rinvia alla nozione generale.

Tutto ciò vale anche per le altre fattispecie particolari e speciali di responsabilità civile contenute in altri titoli del codice o nella legislazione speciale. Potrebbero sollevare qualche dubbio, nel senso di una tipicità delle previsioni risarcitorie, i diritti della persona con riferimento per esempio agli artt. 7 e 10 del codice che, facendo salvo il risarcimento dei danni provocati al titolare del nome o dell’immagine, sembrano elencare delle fattispecie tipiche. Ma la recente elaborazione dei diritti della persona tende ad una clausola generale, un diritto generale della personalità, la cui lesione non può che rientrare nell’area dell’art. 2043.

Rientrano nella categoria delle fattispecie tipiche di responsabilità derivanti da uno status:

  • La responsabilità degli amministratori dell’associazione o della fondazione per gli atti illeciti;
  • La responsabilità del coniuge in mala fede per nullità del matrimonio;
  • La responsabilità del vettore per i vizi dannosi.

Appartengono alla categoria delle modalità con le quali si arreca il danno, le fattispecie previste:

  • Dall’art. 833, atti emulativi;
  • Oppure le azioni a difesa della proprietà e dei diritti reali minori che sono considerate come una specificazione della clausola generale in questo settore.

Principi generali

L’elasticità del sistema si ottiene non solo attraverso l’applicazione della clausola generale di responsabilità ma anche con la costruzione di principi generali desunti dalle norme del codice e dalle regole della giurisprudenza. Norme di secondo grado costruite mediante un processo induttivo.

In primo luogo, la giurisprudenza pone in evidenza il principio di autoresponsabilità, che in altri ordinamenti viene espresso con il termine di assunzione del rischio. Questo principio comporta una doppia valutazione: l’interpretazione di un atto o di un comportamento con le sue conseguenze e la sua imputazione a un soggetto e quindi il raffronto tra tale atto o comportamento con la norma; se si riscontra una deviazione, le conseguenze dell’atto o del comportamento saranno imputate al soggetto con gli obblighi che ne derivano.

Il principio è molto generico e può essere riassunto in quella necessità giuridica di subire gli effetti dell’atto posto in essere o della sua omissione. Quindi autoresponsabilità non significa altro che assunzione delle conseguenze dei propri atti o comportamenti verso i terzi e anche verso se stessi. Tale principio secondo la dottrina tradizionale è basato sulla colpa e si fonda su una serie di norme del codice civile.

Si parla nello stesso senso di autoresponsabilità nei casi in cui la vittima accetta il danno. In ogni caso, il principio interferisce con quello di riduzione o esclusione del risarcimento nel caso di concorso di colpa del danneggiato. Secondo alcuni autori il principio risale alle epoche primitive quando ancora non era stato teorizzato il principio della colpa; secondo altri non è dotato di senso in quanto esprime semplicemente la possibilità di subire le conseguenze delle proprie azioni, qualunque danno provocato dovendolo risarcire. Il problema si ricollega alla responsabilità causale.

In secondo luogo, il principio del neminem laedere o, più correttamente, alterum non laedere e cioè il divieto per ciascun individuo di arrecare danno alla sfera giuridica altrui. Questo principio è quello più citato oltre ad essere il più abusato. Esso riassume in sé la clausola generale e indica sia una regola di comportamento sia un precetto che comporta una sanzione. Nelle fonti si ricavano dal principio anche le due direttrici fondamentali nelle quali si è evoluta la moderna responsabilità civile: la lesione di interessi apprezzabili e l’individuazione dei criteri di imputazione.

L’analisi degli impieghi di questo principio è molto interessante. Può sembrare curioso che nelle motivazioni delle sentenze che riguardano il danno biologico molto raramente si fa riferimento al principio del neminem laedere. Probabilmente questo è dovuto sia al fatto che esso è già contenuto nell’art. 2043; sia al fatto che si ricorre a questo principio solo in quei casi in cui il danno deriva dalla lesione di un interesse del quale si discute la qualificazione giuridica e la tutelabilità nell’ordinamento.

C’è da dire, per quanto riguarda il primo profilo, alcune considerazioni. Innanzitutto non esiste una relazione biunivoca tra il principio e l’art. 2043, perché il significato del principio è più ampio in quanto ricomprende non solo il precetto di astenersi dal violare diritti o interessi già protetti o non ancora espressamente tutelati, ma viene ad operare anche in quei settori dove il ricorso all’articolo non sarebbe giustificato perché già provvisti di referenti normativi, come nelle ipotesi di pericolo di lesione, di molestia, di contestazione dell’esercizio di diritti, di abuso di diritto e di emulazione. Invece si avrà una perfetta coincidenza, quando la lesione non consiste in un semplice pericolo o molestia ma integra un danno a un valore che l’ordinamento giuridico ritiene rilevante. Il problema allora è capire se si è in presenza di un principio che è superfluo perché è già contenuto in una norma ovvero, è superfluo perché è solo una mera astrazione dottrinaria.

Riflette questa problematica una sentenza della Corte Costituzionale dove precisa il carattere di norma in bianco dell’art. 2043. L’articolo indica l’obbligazione risarcitoria che consegue al fatto doloso o colposo, ma non individua i beni giuridici la cui lesione è vietata. Proprio per questo la Corte afferma che esso contiene una norma secondaria la quale per poter essere applicata richiede l’esistenza di una norma giuridica primaria, perché non fa altro che stabilire le conseguenze, attraverso l’ingiustizia del danno, che derivano dalla violazione della norma di diritto.

Ma la giurisprudenza è più complicata. Essa formula il principio in termini di dovere generale, ovvero obbligo primario di tenere un determinato comportamento. Difatti si legge che il principio del neminem laedere non implica un generale e incondizionato dovere di attivarsi per proteggere i diritti dei terzi. Quindi ai fini della responsabilità non basta solo un comportamento qualificato come antigiuridico ma occorre anche la precisa individuazione a carico del soggetto di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato; obbligo che può derivare da una norma ovvero da una specifica situazione nella quale il soggetto avrebbe dovuto compiere una determinata attività per proteggere l’interesse leso.

Si tratta di una precisazione molto importante perché traccia il discrimine tra il comportamento commissivo e il comportamento omissivo, considerando quest’ultimo come fonte di responsabilità solo in casi eccezionali.

Regimi speciali di responsabilità nel Codice Civile

Il danno dell’incapace e la responsabilità del sorvegliante. (Art. 2047)

Degli atti illeciti compiuti dall’incapace di intendere e di volere risponde il sorvegliante, a meno che non dimostri di non aver potuto impedire l’evento. Si tratta di una responsabilità diretta. La giurisprudenza difatti incentra la responsabilità nella colpa in vigilando perché il sorvegliante risponde a causa del suo status, allo stesso modo dei genitori e dei padroni e committenti. L’art. 2047 si applica ai soggetti ai quali incombe l’obbligo della sorveglianza in ragione della loro qualità, dell’ufficio o della specifica attività professionale e quindi per il suo carattere eccezionale non può essere estesa ad altri soggetti che non hanno tale dovere.

Questo principio talvolta subisce delle eccezioni come accade ad esempio, quando si attribuisce tale qualifica anche al convivente di fatto che, data la scarsa considerazione alla famiglia di fatto da parte della giurisprudenza, non avrebbe nessun obbligo di sorveglianza sui figli altrui. Abbiamo detto che i sorveglianti rispondono dei danni provocati dagli incapaci; si considerano incapaci anche i minori di 14 anni e quindi, ai genitori di questi minori si applica l’art. 2047 e non l’art. 2048.

A proposito di quest’ultimo articolo, esso pone a carico dei genitori una prova non semplice che consiste nella dimostrazione di aver impartito al figlio una buona educazione; ciò invece non è richiesto nell’art. 2047 e quindi, il danneggiato qui potrà più facilmente rimanere privo di risarcimento. Ma si comprende bene la differenza fra le due fattispecie, perché nel capace di intendere e di volere c’è più consapevolezza rispetto al bambino. È però consentita un’ampia prova liberatoria. Si tratta di una responsabilità presunta che può essere vinta.

Regole analoghe si applicano anche agli infermi di mente. Sono stati attenuati i presupposti per il riconoscimento in capo al personale medico di un preciso obbligo di sorveglianza sui propri pazienti. In questo caso si parla semmai di responsabilità oggettiva a carico dell’ospedale o della clinica presso la quale l’infermo è ricoverato. Ritornando alla responsabilità dei sorveglianti, essi rispondono anche dei danni che l’incapace provoca a se stesso. Allora occorrerà distinguere se la sorveglianza deriva da un rapporto negoziale o meno. È stata ritenuta extracontrattuale, per esempio, la responsabilità a carico di una scuola materna dove il minore veniva affidato di giorno dalla madre; ma nella specie il danno non fu liquidato perché non si riscontrò colpa nel comportamento della suora sorvegliante.

Nel caso in cui il sorvegliante non è in grado di risarcire il danno, l’art. 2047 grava l’incapace di un obbligo indennitario che verrà stabilito dal giudice in maniera equitativa tenuto conto delle condizioni economiche delle parti.

I genitori e i precettori (Art. 2048)

In questa ipotesi si discute se si tratta di una responsabilità per colpa oppure di una responsabilità oggettiva. Si propende per una responsabilità per colpa presunta anche se sono molto persuasive le osservazioni di chi sostiene che in questo caso il genitore risponde solo per il fatto del rapporto familiare. Questi problemi sono stati esaminati dalla giurisprudenza.

Comunemente si sostiene che l’art. 2048 indica una forma di responsabilità presunta dei genitori e dei precettori. La discussione della dottrina riguarda il criterio di imputazione. C’è chi ritiene che si tratta di una responsabilità oggettiva, chi invece ritiene che si tratta di una responsabilità per colpa in vigilando o in educando. La responsabilità oggettiva non sembra si possa applicare qui. A sostegno della responsabilità per colpa presunta si pone il dato letterale contenuto nell’art. 2048 che differisce da quello dell’art. 2049. È vero che la formula si avvicina a quella contenuta negli artt. 2050 e seguenti ma è anche vero che negli altri casi si fa riferimento ad un limite ultimo fino al quale si spinge la responsabilità: il caso fortuito, le misure preventive. Qui, la prova liberatoria non è così rigorosa perché consiste nell’abilità del genitore o precettore che riesce a dimostrare di non aver potuto impedire l’evento.

In giurisprudenza si distinguono diverse ipotesi. In primo luogo, il rapporto tra ambito di applicazione dell’art. 2047 e quello dell’art. 2048 e, abbiamo visto, che i genitori rispondono come sorveglianti solo nel caso di minore incapace e come educatori se il minore è capace. In secondo luogo, si dà rilevanza al fatto della coabitazione del minore con i genitori e tale espressione non viene intesa in senso restrittivo e quindi nel caso in cui il minore è lontano da casa per motivi leciti, come lavoro o studio, essi rispondono ugualmente; tra i genitori o precettori e minori esiste una responsabilità solidale; il termine precettore ricomprende anche gli insegnanti di scuola pubblica.

Alcuni profili di applicazione recente dell’articolo ci fanno capire il tenore particolare di questa norma che sta a metà strada tra la responsabilità per colpa e la responsabilità oggettiva: per quanto riguarda il concorso di responsabilità dei genitori e dei precettori è consolidato in giurisprudenza che quando il minore viene affidato ad una persona idonea a provvedere al suo controllo, la responsabilità dei genitori in base all’art. 2048 si basa su una presunzione di colpa in educando. Pertanto i genitori possono liberarsi da responsabilità dimostrando di aver impartito al loro figlio una buona educazione in relazione alla sua personalità e che quindi il fatto illecito è anomalo e ascrivibile a difetto di vigilanza da parte della persona alla quale è stato affidato.

Per quanto riguarda la prova liberatoria, abbiamo detto che il genitore deve dimostrare di aver impartito al figlio una buona educazione e un’istruzione adatta alle proprie condizioni sociali e familiari. A questo proposito si precisa che la presunzione di responsabilità può essere vinta non solo con la prova di aver adempiuto a tutti i doveri e poteri necessari per impedire la condotta illecita del figlio e quindi dimostrare che il genitore non ha potuto impedire l’evento perché commesso al di fuori della propria vigilanza ma occorre anche che egli dimostri di aver svolto nei confronti del minore una vigilanza adeguata alla sua età e personalità e un’educazione idonea a fargli affrontare una corretta vita di relazione.

Per quanto riguarda l’entità del danno risentito, quando non sussistono i presupposti per liberare i genitori da responsabilità, questa ha lo stesso contenuto e la stessa estensione di quella del figlio minorenne e quindi i genitori devono risarcire il danno nella stessa misura con cui l’obbligazione grava sul figlio. Abbiamo visto che non si richiede la formale convivenza in quanto è sufficiente la semplice coabitazione. Meno rigorosa è la valutazione della responsabilità degli insegnanti. Si è precisato che i precettori rispondono dei danni provocati dai loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza se non provano di non aver potuto impedire l’evento.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Alpa Guido.
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