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LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE

La rescissione.

La rescissione e la risoluzione sono due distinti fenomeni di scioglimento del contratto, per i

quali il contratto concluso perde qualsiasi efficacia ed i vincoli giuridici che da esso sono sorti

perdono la loro obbligatorietà.

Nella rescissione si considera l’ipotesi in cui il contratto sia stato concluso in stato di pericolo

o di bisogno in cui la parte può essere incorsa per imprudenza, per colpa propria, per errore o

per calamità naturali.

Riguardo al contratto concluso in stato di pericolo l’art.1447 c.c. dispone che il contratto

con cui la parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota a

controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (non alle

cose), può essere rescisso su domanda della parte che sia obbligata.

Riguardo al contratto concluso in stato di bisogno, l’art.1448 c.c. stabilisce che se vi è

sproporzione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di

una parte, del quale l’altra ha

approfittato per trarre vantaggio, la parte danneggiata può chiedere la rescissione del

contratto. Si badi che per stato di bisogno deve intendersi l’esistenza di una situazione di

difficoltà economiche che incidono psicologicamente sul soggetto e gli impongono di accettare

anche offerte svantaggiose

Si badi dunque al fatto che nel caso di bisogno, per chiedere la rescissione, occorre

l’approfittamento della controparte, mentre nello stato di pericolo, per chiederla, è sufficiente

la mera conoscenza della situazione.

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Il contraente

contro il quale è proposta l’azione può evitare la rescissione offrendo una modificazione del

contratto su9ciente a ridurlo a equità.

È inoltre necessario aggiungere che la rescissione ha effetto retroattivo, ma la retroattività

opera solo tra i contraenti, non pregiudicando dunque gli acquisti fatti da terzi: si ha dunque

retroattività reale.

La risoluzione.

Nella risoluzione del contratto si considera invece l’ipotesi che una delle parti del contratto non

adempia al contratto, oppure all’impossibilità sopravvenuta di concluderlo o, ancora,

all’eccessiva onerosità.

Sono dunque cause di risoluzione:

-inadempimento del contratto

-impossibilità sopravvenuta

-eccessiva onerosità sopravvenuta

Si ha inadempimento del contratto quando il debitore non esegue la prestazione dovuta,

o la esegue in modo tardivo o inesatto: l’inadempimento dell’obbligazione comporta,

naturalmente, all’inadempimento del contratto.

Si badi che la responsabilità del debitore per l’inadempimento è una responsabilità

personale e dunque, come abbiamo già accennato nell’introduzione, se il debitore non

paga quanto è dovuto, il creditore può soddisfarsi sui suoi beni: è questa la cosiddetta

responsabilità patrimoniale enunciata dall’art.2740 c.c

La controparte della parte inadempiente può chiedere dunque la risoluzione del contratto,

tranne nel caso in cui l’inadempimento abbia scarsa importanza: la valutazione,

naturalmente, spetta al giudice.

Il metro per stabilire come il debitore si deve comportare è, secondo il manuale di Alpa, il

contemperamento degli art.1218 c.c. e 1176 c.c. che, apparentemente discordanti, affermano

rispettivamente che “il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al

risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile” e che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza

del buon padre di famiglia”: il risultato di tale contemperamento è, secondo Alpa, che il

debitore non è tenuto fino al limite dell’impossibile, ma solo nei limiti della

diligenza e della correttezza.

Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore:

Articolo centralissimo del tuo esame di diritto privato. La domanda può arrivare in mille modi:

mi parli della responsabilità contrattuale, oppure dell’inadempimento, oppure mi parli dell’art.

1218. Stiamo sempre parlando di una sola cosa: di quel debitore che non esegua

esattamente la prestazione promessa e che per tale ragione o prova che

l’inadempimento o il ritardo siano dovuti a una impossibilità che derivi da una

causa a lui non imputabile oppure dovrà risarcire il danno al suo creditore

Vi sono tuttavia dei casi, come il deposito in albergo o le obbligazioni pecuniarie, in cui i limiti

della diligenza e della correttezza non bastano e si applica direttamente la disciplina più

rigorosa dell’art.1218 c.c.

Un’altra causa di risoluzione, come abbiamo detto, è l’impossibilità sopravvenuta, perché

se una delle prestazioni non si può più eseguire, l’altra parte non deve essere obbligata ad

eseguire la propria, o, se l’ha già eseguita, a veder perduto qualsiasi vantaggio dall’affare

concluso; nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che è liberata per la sopravvenuta

impossibilità della prestazione dovuta può chiedere la controprestazione e deve restituire

quella che ha già ricevuto. Si badi che nell’impossibilità sopravvenuta il creditore non ha

alcun interesse a mantenere in vita il contratto: in effetti non ha la possibilità di chiedere

l’adempimento, essendo ormai la prestazione divenuta impossibile.

Per quanto riguarda l’ultima causa di risoluzione, cioè l’eccessiva onerosità

sopravvenuta, occorre considerare che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, è

possibile che con il passare del tempo una delle prestazioni diventi eccessivamente onerosa,

troppo gravosa per la parte che l’ha assunta; è pertanto opportuno, secondo il codice civile,

che la parte più onerata abbia la possibilità di liberarsi chiedendo la risoluzione, purché gli

eventi che hanno reso più onerosa la prestazione siano straordinari ed imprevedibile e che

dunque alterino la originaria fisionomia del contratto.

E nel caso in cui gli eventi che sconvolgono il contrato siano di per sé prevedibili ma le parti

non li abbiano previsti, si può risolvere il contratto? In tal caso si può applicare la teoria

della presupposizone, elaborata dai giuristi tedeschi del secolo scorso, secondo cui tali

eventi si considerano presupposti dalle parti e pertanto permette di dar luogo alla risoluzione.

Facciamo un esempio pratico per chiarire questa apparentemente complessa teoria: A a9tta

la casa di B, in riva ad un fiume, per assistere ad una gara olimpica di canottaggio pagando

un prezzo molto più alto del normale perché B vuole trarre profitto dall’evento olimpico che si

tiene proprio sotto la sua abitazione; nel contratto di a9tto non si prevede la possibilità che la

gara venga annullata per motivi atmosferici; se la gara viene rinviata, secondo la suddetta

teoria, A ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto perché vi è un nesso causale

informale tra l’a9tto della casa e la gara di canottaggio, pur non essendo tale nesso

specificato nel contratto.

La presupposizione opera, per certi aspetti, come la condizione sospensiva (infatti è stata

definita anche condizione non sviluppata), di cui abbiamo parlato nell’introduzione: tuttavia

mentre la condizione ha riguardo ad eventi incerti, la presupposizione riguarda circostanze

certe e prevedibili.

Occorre inoltre aggiungere che la risoluzione, come la rescissione, opera per i contratti a

prestazioni corrispettive: quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro

può, a sua scelta, chiedere l’adempimento, o la risoluzione del contratto; in ogni caso il

contraente danneggiato dall’inadempimento della controparte ha diritto al risarcimento del

danno.

Art. 1453 (comma 1) c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento.

Il rimedio per l’inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive. A scelta del creditore

si può chiedere l’adempimento o la risoluzione, ma sempre si ha diritto al risarcimento del

danno. Altra domanda molto comune. Fai attenzione: concettualmente sta sotto il 1218 c.c.

ed è rivolta specificatamente ai contratti a prestazione corrispettive. Facile che

l’interrogazione leghi le due cose.

La risoluzione può essere:

-giudiziale

-di diritto

La risoluzione giudiziale è quella decisa in giudizio: la parte danneggiata, che ha

comunque diritto al risarcimento del danno, cita in giudizio la controparte inadempiente

facendo formale richiesta di risoluzione; in alternativa, come abbiamo detto, può comunque

chiedere l’adempimento.

I presupposti per esperire l’azione di risoluzione sono:

-adempimento di chi agisce in giudizio

-inadempimento grave del contraente contro il quale si chiede la risoluzione

-formale domanda di risoluzione

La risoluzione di diritto opera automaticamente mediante:

-clausola risolutiva espressa

-termine essenziale

-diffida ad adempiere

Della clausola risolutiva espressa e del termine abbiamo già parlato nell’introduzione

pertanto, in questo paragrafo, ci soffermeremo solo sulla diffida ad adempiere.

Per evitare che il debitore esegua la prestazione oltre il termine indicato, quindi in ritardo,

l’altra parte può intimare per iscritto (mediante la diffida ad adempiere) all’inadempiente di

adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando formalmente che,

decorso tale termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

La diffida è una dichiarazione unilaterale recettizia, che ha, in sostanza, lo scopo di fissare

con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto. Per la diffida non è

prescritta alcuna forma: è sufficiente che essa sia conoscibile dal destinatario.

Ma in sostanza quali sono gli effetti della risoluzione? La risoluzione del contratto ha effetto

retroattivo tra le parti e non pregiudica i diritti acquistati dai terzi: la retroattività della

risoluzione è dunque meramente obbligatoria.

Per i contratti ad esecuzione istantanea ed a prestazioni corrispettive la risoluzione ha un

duplice effetto: libera le parti per le prestazioni non eseguite dal momento in cui è

intervenuta la sentenza di risoluzione, ed impone loro di restituire quanto hanno avuto dal

momento in cui si è concluso il contratto.

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, invece, la risoluzione non dispiega

i suoi e

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Publisher
A.A. 2022-2023
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lullismn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Di Donna Luca.