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Questo libro è uno dei migliori testi di istruzioni,preciso,chiaro e conciso.
Ebbe un grande successo editoriale e la sua diffusione immensa e l’interesse
ancora attuale di questo lavoro si possono verificare anche mediante un dato
commerciale:si tratta di un manuale di diritto civile più frequentemente offerto
nei cataloghi dei libri antichi pubblicati poiché il modello di Gianturco offre agli
studenti,ma anche avvocati e magistrati,un’agile descrizione degli istituti
fondamentali delle varie brache del diritto,di facile lettura,di immediata
consultazione. Occorre redigere un manuale elementari di diritto civile tale da
avviare i giovani allo studio di questa materia,essenziale nella formazione del
giurista;Gianturco scrive questo testo nel 1886 e l’urgenza era dovuta,oltre
alla riforma degli studi che richiedeva l’allestimento di dispense o di piccoli
libri da destinare agli studenti,anche le richieste pressanti dell’editore e
all’utilizzazione che lo stesso Gianturco ne avrebbe potuto fare. Nel suo testo
ribattezzato poi “sistema” si preoccupa di costruire l’ossatura dogmatica del
diritto civile prendendo spunto dai pandettisti per far precedere la descrizione
la descrizione degli istituti da una “parte generale” in cui si trattano le fonti del
diritto e l’interpretazione,il diritto soggettivo,gli atti giuridici e la garanzia dei
diritti. Si gettano le base per la riduzione del diritto civile a sistema cioè una
costruzione geometrica degli istituti civilistici ma per Gianturco il sistema è
inteso come organizzazione logica della materia come ordine espositivo.
Gianturco sviluppa il suo programma scientifico,nel testo intitolato
Crestomazia, su un segnale evidente della formazione di un giurista:il diritto
non è,né può essere,solo scienza;nell’ambito delle scienze è una scienza
pratica ma come complesso di regole è destinato a risolvere i problemi
concreti. La connessione tra lo studio del diritto,il suo insegnamento e le
tecniche di diffusione del pensiero giuridico sono collegate con la situazione
politica dell’ambiente in cui la cultura giuridica si muove. L’autore sottolinea
l’importanza della unificazione giuridica,susseguente all’unità nazionale,il
rilievo assunto dagli insegnamenti del diritto pubblico e del pensiero
scientifico. Il diritto civile moderno viene dunque a differenziarsi dal diritto
privato romano di cui sopravvivono istituti in molte parti e che è stato alla
base della formazione del diritto comune dei popoli europei;è il metodo
attuale dello studio del diritto romano che l’autore propone di utilizzare per lo
studio del diritto civile. Il sistema sarà realizzato per gradi ma non completato
poiché l’attività politica sempre più pregnante impedirà a Gianturco di
rifinirlo:il suo discorso si snoda toccando la famiglia,i diritti reali,le
obbligazioni,i contratti speciali,le successioni,per chiudersi con le azioni.
I Trattati
Dei trattati più diffusi conviene menzionare quello di Bianchi e quello di
Ricci:entrambi seguono il modello della grande trattatistica francese ma non
mancano né di intenti sistematici né di ricostruzioni concettuali. Nelle nozioni
preliminari Bianchi distingue tra “leggi”dal “diritto”:le leggi sono intese nel
senso generico di fonte mentre il diritto è inteso nel senso del sistema dei
diritti soggettivi. La legge è definita come la “norma stabile di azione” e si
distinguono in morali e leggi in senso giuridico:le leggi morali “sono regole
delle azioni umani aventi per principio il libero esercizio dell’intelligenza e
della volontà”. Le leggi si distinguono in positive e naturali,essendo
quest’ultime dettate all’uomo dalla ragione;le leggi positive sono “regole
obbligatorie imposte alla azioni umane da un’autorità alla quale è dovuta
obbedienza e l’autorità dichiara il diritto e lo applica si fatti da essa
riconosciuti come accertati”. Il giudice non è tenuto,né si può arrogare il
compito di sindacare la conformità della legge alla costituzione:”ai tribunali
appartiene di applicare la legge qual è non di giudicarla”. Il conflitto tra legge
e costituzione è risolto nel senso oggi denominato di interpretazione
adeguatrice :occorre tra vari significati scegliere quello più conforme allo
statuto,di qui il ricordo all’interpretazione letterale e secondo l’intenzione del
legislatore. La definizione di giurisprudenza è data dal “complesso di
decisioni giudiziali uniformemente pronunciate su casi simili” e per Bianchi
l’autorità della giurisprudenza è morale,non legale poiché anche se la
giurisprudenza applica sistematicamente le medesime massima non si
produce l’effetto di renderle obbligatorie,stante il principio di divisione dei
poteri. È curata la trattazione delle regole di interpretazione della legge:per
Savigny l’interpretazione della legge consiste nell’assegnare loro il vero
senso ciò ottenendosi con la ricostruzione del pensiero del legislatore.
L’interpretazione è distinta in pubblica(legislativa,giudiziale) e privata(dei
giureconsulti),dottrinale o autentica. Può essere logica che a sua volta può
essere dichiarativa,estensiva e restrittiva,oppure può essere grammaticale o
storica. Bianchi amplia il concetto di principi generali definendoli come quelli
che sono universalmente ammassi dalla scienza(del diritto) né vanno soggetti
a controversie che li pongono seriamente in dubbio. Ricci distribuisce la
materia in tomi del primo volume del Corso pratico-teorico di diritto civile che
riguarda il diritto e i riferimenti dottrinali sono quelli della dottrina italiana. La
legge viene definita come “una norma giuridicamente obbligatoria intesa a
regolare le azioni umane”;il giudice non può valutare la legge ,a soltanto gli
atti dell’esecutivo. Quanto all’interpretazione Ricci precisa che essa deve
risultare conforme alla lettera e allora spirito delle intenzioni del legislatore.
Interpretazione grammaticale e logica sono distinte ma non costituiscono due
sistemi diversi di interpretazione;quando il testo è oscuro in caso di contrasto
tra lettera e spirito prevale il secondo sul primo mentre il ricorso
all’interpretazione analogica è consentito solo come ultima istanza;i principi
generali sono quelli che derivano dal dato positivo e non si può fare
applicazione né delle leggi romane né delle leggi di altri tempi.
Simoncelli,ispirandosi a Savigny e a Vico,cerca di superare il testo normativo
di codice per collocare gli istituti nella loro dimensione storica:egli studia di
coniugare il suo metodo con il recupero del testo codicistico al fine non di
divaricare la rappresentazione del diritto dal diritto vivente. Simoncelli
sottolinea che la legge “è una produzione organica secolare della
società,ogni sviluppo non può che partire da essa” mentre
l’interpretazione”non è rivolta solo a stabilire il senso delle parole ma a
completare la legge”. Simoncelli trascende il testo normativo indicandolo
come parte di una costruzione storico-sistematica in cui vuol fare emergere il
diritto praticato nella vita sociale ma non dimentica il testo il quale “ha dalla
sua il consenso presente di quella coscienza sociale dalla quale emerse la
legge”.
La parte generale del diritto civile
L’influsso della pandettistica si esprime nella costruzione geometrica del
diritto privato e nella precisazione dei rapporti tra i concetti. Savigny
costruisce la nozione di rapporto giuridico,Windsheid elabora la nozione di
negozio giuridico mentre Dernburg espone la struttura del diritto civile
incentrata sulla nozione di diritto soggettivo. Dernburg delimita lo scenario in
cui si muove il giurista tedesco in una esperienza non codificata:il diritto
comune,con le sue fonti e la sua letteratura,ripartita in diritto
romano,canonico e nazionale;muove dal concetto di diritto inteso in senso
oggettivo e soggettivo ed esamina i fattori del diritto:considera la
giurisprudenza uno dei formanti del diritto cioè come fonte giuridica affine al
diritto consuetudinario anche se la sua forza vincolante è controversa. La
giurisprudenza viene definita come “l’uso generale,uniforme e di lunghi anni
di una regola giuridica da parte delle autorità giudiziarie della sfera di
applicazione del diritto”;la consuetudine è di formazione popolare cioè che
riflette i comportamenti degli individui mentre la giurisprudenza è “diritto dei
giuristi”. Il giudice deve dare un significato alla legge e il diritto soggettivo
appartiene a soggetti che sono persone,fisiche o giuridiche;ha un oggetto che
sono le res e vivi svariate vicende cioè l’acquisto e la perdita del diritto. Fa
differenza tra “negozio giuridico”,che serve alla determinazione autonoma nel
campo del diritto privato,”atto di volontà” poiché la volontà del privato
determina il negozio giuridico ma gli effetti del negozio non solo soltanto
quelli voluti dal suo autore ma anche quelli stabiliti dall’ordinamento. Il
modello di Dernburg è seguito in germania e in italia da quasi tutti i civilisti
che provvedono ad elaborare “parti generali” del diritto civile. Acquista rilievo
anche la Parte generale di Crome perché riflette la vicenda analoga a quella
che si vuole ripercorre in italia:analizzare e ricostruire in sistema
l’ordinamento civile francese codificato. L’opera è intesa come l’esposizione
sistematica di quelle disposizioni più generali del diritto privato che trovano
applicazione nelle varie parti concrete di questo;comprende anche il libro sul
diritto obiettivo e il libro sul diritto subiettivo:nel primo si illustrano le
fonti(legge e consuetudine)e l’interpretazione,nel secondo i soggetti di
diritto,gli oggetti del diritto,le vicende del diritto,gli atti e le dichiarazioni di
volontà,la disciplina dei negozi giuridici,l’esercizio,la violazione e la tutela dei
diritti. La sensibilità per le nuove cognizioni scientifiche e la percezione dei
fatti economici e sociali sono i caratteri riflessi della Parte generale di
Chironi:il suo intento è di coniugare la mutevolezza dell’ordinamento con la
certezza e la stabilità delle categorie giuridiche infatti fra le fonti fa prevalere
la legge sulla consuetudine,il diritto sull’equità. Il Manuale di Coviello tiene
conto della realtà concreta,misura il testo del diritto positivo per verificare se
esso si adatto a risolvere questioni p