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Questo libro è uno dei migliori testi di istruzioni,preciso,chiaro e conciso.

Ebbe un grande successo editoriale e la sua diffusione immensa e l’interesse

ancora attuale di questo lavoro si possono verificare anche mediante un dato

commerciale:si tratta di un manuale di diritto civile più frequentemente offerto

nei cataloghi dei libri antichi pubblicati poiché il modello di Gianturco offre agli

studenti,ma anche avvocati e magistrati,un’agile descrizione degli istituti

fondamentali delle varie brache del diritto,di facile lettura,di immediata

consultazione. Occorre redigere un manuale elementari di diritto civile tale da

avviare i giovani allo studio di questa materia,essenziale nella formazione del

giurista;Gianturco scrive questo testo nel 1886 e l’urgenza era dovuta,oltre

alla riforma degli studi che richiedeva l’allestimento di dispense o di piccoli

libri da destinare agli studenti,anche le richieste pressanti dell’editore e

all’utilizzazione che lo stesso Gianturco ne avrebbe potuto fare. Nel suo testo

ribattezzato poi “sistema” si preoccupa di costruire l’ossatura dogmatica del

diritto civile prendendo spunto dai pandettisti per far precedere la descrizione

la descrizione degli istituti da una “parte generale” in cui si trattano le fonti del

diritto e l’interpretazione,il diritto soggettivo,gli atti giuridici e la garanzia dei

diritti. Si gettano le base per la riduzione del diritto civile a sistema cioè una

costruzione geometrica degli istituti civilistici ma per Gianturco il sistema è

inteso come organizzazione logica della materia come ordine espositivo.

Gianturco sviluppa il suo programma scientifico,nel testo intitolato

Crestomazia, su un segnale evidente della formazione di un giurista:il diritto

non è,né può essere,solo scienza;nell’ambito delle scienze è una scienza

pratica ma come complesso di regole è destinato a risolvere i problemi

concreti. La connessione tra lo studio del diritto,il suo insegnamento e le

tecniche di diffusione del pensiero giuridico sono collegate con la situazione

politica dell’ambiente in cui la cultura giuridica si muove. L’autore sottolinea

l’importanza della unificazione giuridica,susseguente all’unità nazionale,il

rilievo assunto dagli insegnamenti del diritto pubblico e del pensiero

scientifico. Il diritto civile moderno viene dunque a differenziarsi dal diritto

privato romano di cui sopravvivono istituti in molte parti e che è stato alla

base della formazione del diritto comune dei popoli europei;è il metodo

attuale dello studio del diritto romano che l’autore propone di utilizzare per lo

studio del diritto civile. Il sistema sarà realizzato per gradi ma non completato

poiché l’attività politica sempre più pregnante impedirà a Gianturco di

rifinirlo:il suo discorso si snoda toccando la famiglia,i diritti reali,le

obbligazioni,i contratti speciali,le successioni,per chiudersi con le azioni.

I Trattati

Dei trattati più diffusi conviene menzionare quello di Bianchi e quello di

Ricci:entrambi seguono il modello della grande trattatistica francese ma non

mancano né di intenti sistematici né di ricostruzioni concettuali. Nelle nozioni

preliminari Bianchi distingue tra “leggi”dal “diritto”:le leggi sono intese nel

senso generico di fonte mentre il diritto è inteso nel senso del sistema dei

diritti soggettivi. La legge è definita come la “norma stabile di azione” e si

distinguono in morali e leggi in senso giuridico:le leggi morali “sono regole

delle azioni umani aventi per principio il libero esercizio dell’intelligenza e

della volontà”. Le leggi si distinguono in positive e naturali,essendo

quest’ultime dettate all’uomo dalla ragione;le leggi positive sono “regole

obbligatorie imposte alla azioni umane da un’autorità alla quale è dovuta

obbedienza e l’autorità dichiara il diritto e lo applica si fatti da essa

riconosciuti come accertati”. Il giudice non è tenuto,né si può arrogare il

compito di sindacare la conformità della legge alla costituzione:”ai tribunali

appartiene di applicare la legge qual è non di giudicarla”. Il conflitto tra legge

e costituzione è risolto nel senso oggi denominato di interpretazione

adeguatrice :occorre tra vari significati scegliere quello più conforme allo

statuto,di qui il ricordo all’interpretazione letterale e secondo l’intenzione del

legislatore. La definizione di giurisprudenza è data dal “complesso di

decisioni giudiziali uniformemente pronunciate su casi simili” e per Bianchi

l’autorità della giurisprudenza è morale,non legale poiché anche se la

giurisprudenza applica sistematicamente le medesime massima non si

produce l’effetto di renderle obbligatorie,stante il principio di divisione dei

poteri. È curata la trattazione delle regole di interpretazione della legge:per

Savigny l’interpretazione della legge consiste nell’assegnare loro il vero

senso ciò ottenendosi con la ricostruzione del pensiero del legislatore.

L’interpretazione è distinta in pubblica(legislativa,giudiziale) e privata(dei

giureconsulti),dottrinale o autentica. Può essere logica che a sua volta può

essere dichiarativa,estensiva e restrittiva,oppure può essere grammaticale o

storica. Bianchi amplia il concetto di principi generali definendoli come quelli

che sono universalmente ammassi dalla scienza(del diritto) né vanno soggetti

a controversie che li pongono seriamente in dubbio. Ricci distribuisce la

materia in tomi del primo volume del Corso pratico-teorico di diritto civile che

riguarda il diritto e i riferimenti dottrinali sono quelli della dottrina italiana. La

legge viene definita come “una norma giuridicamente obbligatoria intesa a

regolare le azioni umane”;il giudice non può valutare la legge ,a soltanto gli

atti dell’esecutivo. Quanto all’interpretazione Ricci precisa che essa deve

risultare conforme alla lettera e allora spirito delle intenzioni del legislatore.

Interpretazione grammaticale e logica sono distinte ma non costituiscono due

sistemi diversi di interpretazione;quando il testo è oscuro in caso di contrasto

tra lettera e spirito prevale il secondo sul primo mentre il ricorso

all’interpretazione analogica è consentito solo come ultima istanza;i principi

generali sono quelli che derivano dal dato positivo e non si può fare

applicazione né delle leggi romane né delle leggi di altri tempi.

Simoncelli,ispirandosi a Savigny e a Vico,cerca di superare il testo normativo

di codice per collocare gli istituti nella loro dimensione storica:egli studia di

coniugare il suo metodo con il recupero del testo codicistico al fine non di

divaricare la rappresentazione del diritto dal diritto vivente. Simoncelli

sottolinea che la legge “è una produzione organica secolare della

società,ogni sviluppo non può che partire da essa” mentre

l’interpretazione”non è rivolta solo a stabilire il senso delle parole ma a

completare la legge”. Simoncelli trascende il testo normativo indicandolo

come parte di una costruzione storico-sistematica in cui vuol fare emergere il

diritto praticato nella vita sociale ma non dimentica il testo il quale “ha dalla

sua il consenso presente di quella coscienza sociale dalla quale emerse la

legge”.

La parte generale del diritto civile

L’influsso della pandettistica si esprime nella costruzione geometrica del

diritto privato e nella precisazione dei rapporti tra i concetti. Savigny

costruisce la nozione di rapporto giuridico,Windsheid elabora la nozione di

negozio giuridico mentre Dernburg espone la struttura del diritto civile

incentrata sulla nozione di diritto soggettivo. Dernburg delimita lo scenario in

cui si muove il giurista tedesco in una esperienza non codificata:il diritto

comune,con le sue fonti e la sua letteratura,ripartita in diritto

romano,canonico e nazionale;muove dal concetto di diritto inteso in senso

oggettivo e soggettivo ed esamina i fattori del diritto:considera la

giurisprudenza uno dei formanti del diritto cioè come fonte giuridica affine al

diritto consuetudinario anche se la sua forza vincolante è controversa. La

giurisprudenza viene definita come “l’uso generale,uniforme e di lunghi anni

di una regola giuridica da parte delle autorità giudiziarie della sfera di

applicazione del diritto”;la consuetudine è di formazione popolare cioè che

riflette i comportamenti degli individui mentre la giurisprudenza è “diritto dei

giuristi”. Il giudice deve dare un significato alla legge e il diritto soggettivo

appartiene a soggetti che sono persone,fisiche o giuridiche;ha un oggetto che

sono le res e vivi svariate vicende cioè l’acquisto e la perdita del diritto. Fa

differenza tra “negozio giuridico”,che serve alla determinazione autonoma nel

campo del diritto privato,”atto di volontà” poiché la volontà del privato

determina il negozio giuridico ma gli effetti del negozio non solo soltanto

quelli voluti dal suo autore ma anche quelli stabiliti dall’ordinamento. Il

modello di Dernburg è seguito in germania e in italia da quasi tutti i civilisti

che provvedono ad elaborare “parti generali” del diritto civile. Acquista rilievo

anche la Parte generale di Crome perché riflette la vicenda analoga a quella

che si vuole ripercorre in italia:analizzare e ricostruire in sistema

l’ordinamento civile francese codificato. L’opera è intesa come l’esposizione

sistematica di quelle disposizioni più generali del diritto privato che trovano

applicazione nelle varie parti concrete di questo;comprende anche il libro sul

diritto obiettivo e il libro sul diritto subiettivo:nel primo si illustrano le

fonti(legge e consuetudine)e l’interpretazione,nel secondo i soggetti di

diritto,gli oggetti del diritto,le vicende del diritto,gli atti e le dichiarazioni di

volontà,la disciplina dei negozi giuridici,l’esercizio,la violazione e la tutela dei

diritti. La sensibilità per le nuove cognizioni scientifiche e la percezione dei

fatti economici e sociali sono i caratteri riflessi della Parte generale di

Chironi:il suo intento è di coniugare la mutevolezza dell’ordinamento con la

certezza e la stabilità delle categorie giuridiche infatti fra le fonti fa prevalere

la legge sulla consuetudine,il diritto sull’equità. Il Manuale di Coviello tiene

conto della realtà concreta,misura il testo del diritto positivo per verificare se

esso si adatto a risolvere questioni p

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A.A. 2014-2015
103 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marta20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Alpa Guido.