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LA CAUSA E LA CONSIDERATION
Causa e sinallagma genetico:
La codificazione del principio causalistico (cioè la necessità di una giustificazione per l’obbligazione) ha
preceduto quella del principio consensualistico (il contratto si perfeziona con il solo consenso). La nozione di
“causa” è quindi centrale nella fase genetica del contratto e solleva interrogativi sul suo significato e funzione.
Nei codici ottocenteschi, come il Code Napoléon (art. 1108 e 1131) e il nostro codice del 1865, la causa è
indicata tra i requisiti essenziali del contratto (insieme a capacità, consenso e oggetto). In particolare, la causa
era considerata necessaria perché il contratto potesse trasferire automaticamente la proprietà, come già
previsto nell’art. 1038 del codice napoleonico (poi confluito nell’attuale art. 1376 c.c.).
Nel tempo, il concetto di causa ha assunto due principali significati:
Causa come giustificazione dello spostamento patrimoniale (accezione originaria).
Causa come funzione economico-sociale del contratto, utile per valutare la meritevolezza anche di contratti
atipici (es. lease-back) e perfino per sindacare contratti tipici se usati per fini illeciti.
Nonostante le critiche (come quella di Giorgi, che definiva la causa il “quarto lato del triangolo”, cioè
superflua), il concetto resta importante per il controllo sulla validità dei contratti.
Infine, anche se il Codice civile non fornisce una definizione esplicita di causa, si può cercare ispirazione in
ordinamenti esteri, come quelli nordamericani (Quebec e Louisiana), che offrono spunti per interpretarla in
senso oggettivo, evitando approcci soggettivistici.
Louisiana:
Nel 1803, gli Stati Uniti acquistano la Louisiana dalla Francia (Louisiana Purchase) per 15 milioni di dollari.
La Francia aveva a sua volta ottenuto il territorio dalla Spagna nel 1802, ma vi era rimasta solo un anno. Si
poneva quindi la questione del diritto applicabile nel nuovo Stato.
Si discusse se introdurre il common law o mantenere il civil law di matrice spagnola. Prevalse quest'ultima
opzione, sostenuta anche dalla popolazione locale per ragioni di stabilità e certezza giuridica. Fu così redatto
il Digesto del 1808, che riorganizzava il diritto vigente secondo il modello del Codice Napoleonico,
specialmente per quanto riguarda la causa nei contratti.
Nel 1825 il Digesto fu sostituito, e nel 1870 si adottò una terza versione del Codice Civile, che pur mantenendo
l’impianto di civil law, integrava anche principi del common law, configurando un sistema “sui generis”.
Per quanto riguarda la causa, il codice del 1870 riprende concetti del Codice Napoleonico:
- Art. 1966: ogni obbligazione richiede una causa legittima;
- Art. 1968: una causa è illegale se produce effetti contrari alla legge o all’ordine pubblico;
- Art. 1969: un’obbligazione può essere valida anche senza una causa espressa;
- Art. 1970: se la causa dichiarata è falsa, l’obbligazione resta valida se esiste una causa vera;
- Art. 1967: definisce la causa come la ragione per cui una parte si obbliga.
Quebec:
La storia del diritto civile del Quebec è stata influenzata dal successo del Codice civile della Louisiana. Il
primo codice del Quebec, il Civil Code of Lower Canada (1866), si ispira al Codice Napoleonico del 1804 e,
come quest’ultimo, non definisce esplicitamente la causa, ma la presuppone:
- Art. 982: afferma che un’obbligazione deve avere una causa, soggetti e oggetto.
- Art. 984: richiede per la validità del contratto quattro elementi: capacità, consenso, oggetto e causa o
consideration. È l’unico caso in cui causa e consideration (termine tipico del common law) sono poste
sullo stesso piano, quasi come sinonimi.
Nel moderno Quebec Civil Code (frutto di una revisione tra 1955 e 1994), viene finalmente fornita una
definizione chiara:
- Art. 1410: la causa è la ragione che determina ciascuna parte a concludere il contratto, anche se non
espressa.
- Art. 1412: definisce l’oggetto del contratto facendo riferimento all’operazione giuridica complessiva,
anticipando concetti moderni come il collegamento negoziale.
Per trarre le fila del discorso, le norme della Louisiana dicono che la causa è la ragione per la quale una parte
si obbliga; il primo codice civile del Québec dice che la causa è un surrogato della consideration; il Quebec
civil code afferma che la causa è la ragione per cui la parte conclude il contratto.
Doctrine of consideration:
La doctrine of consideration del common law stabilisce che una promessa è vincolante (enforceable) solo
se esiste una giustificazione giuridica al vincolo. Questa giustificazione può consistere:
- in una contro-promessa (repromission),
- oppure in un detrimental reliance: l’affidamento di una parte sulla promessa, che la porta ad agire in
modo tale da peggiorare la propria posizione iniziale.
La detrimental reliance rappresenta una forma alternativa alla consideration ed è alla base del promissory
estoppel, che impedisce di deludere un affidamento serio.
Nel common law, il passaggio dalla promessa al contratto avviene proprio grazie alla consideration, che
giustifica il vincolo giuridico. Questo concetto è simile a quello di causa dell’obbligazione nel diritto
continentale.
Con l’evoluzione giuridica, il concetto di causa si è spostato dall’obbligazione al contratto, creando confusione
sul suo significato originario: la giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Infatti, con l’introduzione del principio consensualistico (es. costituto possessorio nel Settecento), il contratto
è diventato sufficiente per trasferire la proprietà, rendendo necessaria una causa per giustificare tale
trasferimento.
Successivamente, si è sviluppata una seconda accezione della causa (tipo B), come funzione economico-
sociale tipica del contratto, secondo le teorie di Emilio Betti e Giovan Battista Ferri.
In sintesi:
- La consideration nel common law è la giustificazione del vincolo della promessa.
- È simile alla causa dell’obbligazione nel civil law.
- Il concetto di causa del contratto è più recente e legato alla funzione sociale ed economica del contratto.
Causa e autonomia privata:
Le clausole generali sono norme formulate in modo ampio per lasciare al giudice spazio di valutazione
concreta. Vennero inizialmente rifiutate nella codificazione post-rivoluzionaria (es. reféré législatif), per
evitare che i giudici “creassero” il diritto. De Nova afferma inoltre che la giurisprudenza cercava di evitarle,
preferendo norme precise (es. De Nova). Oggi invece si è diffuso l’uso di clausole generali:
- L’eccezione di dolo
- Il principio di buona fede usata per limitare l'esercizio abusivo di diritti potestativi (es. recesso ad
nutum).
- Divieto di venire contra factum proprium: per sanzionare condotte anche processuali contraddittorie
o opportunistiche.
Possiamo affermare che anche la causa è stata assimilata a clausola generale, nel senso di funzione economico
sociale del contratto. Per esempio, il contratto di portierato prevedeva che il portiere avesse una retribuzione in parte
economica in parte costituita dal godimento di un alloggio. Ecco che questo contratto era atipico, ma con la funzione
economico sociale di scambiare una prestazione lavorativa con una controprestazione in parte pecuniaria e in parte di
godimento. La valutazione della meritevolezza di questo contratto andava svolta intendendo il concetto di causa come
.
funzione economico- sociale del contratto
Critica: se si considera automaticamente validi i contratti tipici perché già approvati dal legislatore, si
rischia di non controllare la causa concreta.
→ Questo è il retroterra culturale dello spostamento dell’attenzione dalla causa come funzione economico-
sociale del contratto tipico alla causa come funzione economico-sociale del contratto concreto.
Introdotto il concetto di causa concreta, la giurisprudenza ne fa largo uso come clausola generale per dare una
copertura giuridica a decisioni spesso frutto di “precomprensione”, in situazioni che reclamavano una
decisione di riequilibrio rispetto a posizione giuridicamente sperequate (già nella genesi del contratto, oppure
nella sua esecuzione), svolta dal giudice; altrimenti tali decisioni non avrebbero avuto alcun aggancio
normativo. L’alternativa sarebbe quella della sindacabilità del prezzo nel contratto per ristabilire la giustizia
nello scambio dal punto di vista economico: il problema è che, anche superando il profilo ideologico che non
consente prezzi fissi, il giudice non ha strumenti economici di apprezzamento del valore dei beni; inoltre non
sarebbe neanche praticabile la via d’uscita di demandare a un CTU la valutazione perché è un soggetto esterno
incontrollabile.
Rosario Nicolò dissentiva da coloro che nella mancanza di equivalenza delle prestazioni che costituiscono il
sinallagma vedono un vizio originario della causa del contratto. Anzi, secondo lui e la dottrina prevalente, “la
realizzazione e la conservazione dell'equilibrio contrattuale non si pone davvero come un fine primario
dell'ordinamento. Nella determinazione originaria del rapporto di equivalenza delle prestazioni di un contratto
commutativo, l'autonomia privata incontra solo il limite al di là del quale opera il potere di rescissione per
causa di lesione.
La giurisprudenza di legittimità mostra alcuni casi emblematici di utilizzo del concetto di causa “in concreto”
con funzioni “pretorie”, di adeguamento della disciplina di parte generale del contratto:
1-2) Cass. 2007 n. 16315 e n. 26958 – Contratti di viaggio:
- Caso 1 (epidemia di febbre emorragica a Cuba): La Cassazione si era occupata della domanda,
accolta in primo grado dal giudice di pace, con il quale l'agenzia di viaggio reagiva alla pretesa di
pagamento del tour operator, sostenendo che il contratto si fosse risolto per impossibilità sopravvenuta
a ragione della epidemia di febbre emorragica scoppiata a Cuba, ove avrebbero dovuto recarsi in
vacanza due turisti propri clienti. In appello la decisione viene parzialmente modificata, ritenendo
presente non già a una ipotesi di impossibilità sopravvenuta totale della prestazione, bensì solo
parziale, con applicazione dell'art. 1464 e tuttavia con il medesimo risultato concreto, essendosi per
tale via giustificato il recesso del contraente. La Cassazione invece afferma che l’impossibilità di fruire
della vacanza (epidemia) rende irrealizzabile la causa concreta (interesse del turista), giustificando lo
scioglimento del contratto non per impossibilità tecnica, ma per difetto funzionale del sinallagma.
- Caso 2 (morte del coniuge): La Cassazione afferma