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CAPITOLO 3: RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ, COMMUTATIVITÀ
ED ALEATORIETÀ DEL CONTRATTO:
La risolubilità del contratto per sopravvenienze non impeditive della prestazione:
L’art.1467 c.c. disciplina il fenomeno delle sopravvenienze non impeditive della prestazione.
In particolare, tale norma stabilisce che nei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, se la
prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può chiedere la risoluzione.
La risoluzione, tuttavia, non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del
contratto. La parte contro cui è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare le condizioni del
contratto riportandole ad equità.
L'art.1468 c.c. fa invece riferimento al contratto con obbligazioni di una sola parte: in tale ipotesi la parte può
chiedere la riduzione della sua prestazione ovvero una modifica delle modalità di esecuzione sufficienti per
ricondurla ad equità.
Il fondamento dell'istituto è discusso, perché la tesi tradizionale vede nell'accoglimento della regola rebus sic
stantibus una valorizzazione della presumibile volontà delle parti e anche un'attenzione alla persistenza della
causa in concreto del contratto anche nella fase della sua esecuzione. Ad ogni modo il fondamento dell'Istituto
può essere intravisto nella considerazione secondo cui l'ordinamento non ritiene equo imporre al debitore un
adempimento che per eventi straordinari ed imprevedibili potrebbe condurlo alla rovina economica. Il
fondamento equitativo dell'istituto è a sua volta espressione di un principio generale di favore per il debitore, non
solo contrattuale, ma anche extracontrattuale. l’art.1469
Va però detto che, a favore della derogabilità dell'art.1467 c.c., depone c.c., secondo cui le norme degli
articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti. Un'ulteriore
limite all'applicazione della disciplina dell’art.1467 c.c. è contenuta nel secondo comma della stessa norma,
delle sopravvenienze non può essere ricollegata esclusivamente all’aleatorietà del
secondo cui la disciplina
contratto di specie, ma può discendere altresì dalla facoltà per le parti di accollare, nel contratto che resta
commutativo, un determinato rischio ad una parte, con conseguente esclusione della risoluzione in caso di
avveramento dell’evento (ma non di altri eventi): di ciò spesso al giurisprudenza non è consapevole, risultando
più agevole motivare l’irresolubilità del contratto per particolari sopravvenienze onerose passando per il medio
logico della sua qualificazione come convenzionalmente aleatorio, senza indagare se la maggiore onerosità in
concreto verificatasi sia ricompresa nell’alea normale del medesimo, impeditiva dell’applicazione dell’art.1467
comma 2.
I contratti assoggettabili al rimedio:
La rubrica dell'art.1467 c.c. si riferisce ai contratti a prestazioni corrispettive, categoria in realtà più ampia di
quella dei contratti con obbligazioni bilaterali, poiché ricomprendente anche le ipotesi in cui il sacrificio del
contraente non è mediato da un'obbligazione in senso tecnico. Ciò rende allora assoggettabile al rimedio anche i
contratti ad effetti reali ove la prestazione caratterizzante sia di tipo traslativo.
In generale possiamo dire che il rimedio è esperibile se sussiste un intervallo di tempo tra la conclusione del
contratto e la sua esecuzione. Si discute se l'art.1467 c.c. possa trovare applicazione nei confronti dei contratti
strumentali, come il contratto preliminare: una tesi che sostiene che la prestazione strumentale non abbia in sé un
proprio valore economico, sicché lo squilibrio delle prestazioni potrebbe verificarsi esclusivamente nella
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situazione giuridica definitiva, si contrappone un'altra tesi che ammette l'applicabilità del rimedio risolutorio
anche al contratto preliminare, fondamentalmente per una questione di economia giuridica
L'art.1468 c.c., invece, esclude la risoluzione per il contratto con obbligazioni di una sola parte, concedendo
all'oblato una riduzione della prestazione o una modifica delle condizioni contrattuali per riportarle ad equità. Ciò
in quanto, essendo l'obbligazione di una sola delle parti, il rimedio risolutorio eliminerebbe l'obbligo della parte
senza che la controparte ottenga un beneficio pari alla liberazione del proprio vincolo, che qui, appunto, non
sussiste. Peraltro, la categoria dei contratti con obbligazioni di una sola parte cui fa riferimento la norma in esame
al’art.1333 c.c.
coincide tendenzialmente con i contratti di cui
L’ambito di applicazione dell'art.1467 e dell'art.1468, peraltro, sembrano non sovrapporsi. Sono sempre crescenti
tuttavia le esigenze che rendono inadeguata la scansione procedimentale prevista nell’art.1467 che non consente
al debitore onerato di agire direttamente per la riduzione della propria prestazione, ma gli impongono di scegliere
tra il mantenimento del contratto ormai snaturato dagli eventi sopravvenuti, ovvero il suo scioglimento: si tratta
infatti di soluzione normativa che oblitera il favor per il mantenimento del contratto.
Quindi pare condivisibile quella dottrina secondo cui la linea di demarcazione tra il campo di applicazione della
risoluzione e il campo di applicazione della riduzione ad equità non coincide sempre con il confine tra contratto
a prestazioni corrispettive e contratto con obbligazioni di una sola parte.
La ricostruzione della fattispecie di cui all’art.1467 c.c.: l’eccessiva onerosità della prestazione:
Il primo comma dell'art.1467 c.c. descrive la fattispecie cui consegue la possibilità di risolvere il contratto. Una
risolubilità che comunque dipende sempre dalla volontà del convenuto, che può precluderla offrendosi di
modificare le condizioni contrattuali.
Presupposto per l'applicazione del rimedio risolutorio è:
o l'appartenenza del contratto alla categoria di quelli ad esecuzione continuata, periodica o differita e dunque
l'esistenza di un intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e la sua esecuzione.
o la bilateralità del contratto, il quale viene ricavato a contrario dall'art.1468 c.c.
l’art.1467
Inoltre, c.c. è imperniato sulla nozione di eccessiva onerosità e sul nesso di causalità necessaria che
deve riconnettere quest'ultima a quelli che sono definiti dalla norma come avvenimenti straordinari ed
imprevedibili la nozione di onerosità fa sicuramente riferimento al costo, al valore della prestazione, mentre si
discute se possa far riferimento anche allo svilimento della controprestazione.
L’eccessività invece comporta un giudizio in larga misura discrezionale, al quale si è cercato di dare una limitazione
fissando alcuni termini di comparazione.
- Secondo una prima tesi, prevalente in dottrina, il raffronto deve essere operato tra le due prestazioni al momento
dell'invocazione del rimedio, sicché sarebbe esclusa la risoluzione se prestazione e controprestazione si siano
entrambe apprezzate, lasciando invariato il rapporto reciproco di valori o alterandolo in modo non eccessivo.
ai fini della determinazione dei presupposti di cui all’art.1467 co.1
- Una seconda tesi, invece, ritiene che il raffronto
debba essere operato tra il valore della prestazione originariamente pattuita e il valore della prestazione al momento
dell'esecuzione del contratto, mentre il confronto tra le due prestazione andrebbe effettuato per valutare ai sensi del
comma 2 il superamento o non dell’alea normale.
dell’art.1467 c.c.: imprevedibilità degli eventi ed anormalità del sopravvenuto squilibrio:
Il comma 2
Il secondo comma dell'art.1467 c.c. prevede che la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
onerosità rientra nell'area normale del contratto introduce il problema della definizione di alea normale (l’alea
normale si riferisce al rischio normale che può verificarsi nell'adempimento di un contratto)
- In giurisprudenza viene detto: l’alea normale di un contratto comprende anche le oscillazioni di valore delle
prestazioni che possono ritenersi originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, senza che essa possa
confondersi con quella tipica dei contratti aleatori.
Emergono 2 perni attorno ai quali ruota l'istituto: imprevedibilità degli eventi e anormalità del sopravvenuto
squilibrio. Con l'uso a tecnico del termine alea, nel comma due dell'articolo 1467, in contrapposizione con l'uso
tecnico fattone nell'articolo 1469, il legislatore ha inteso precisare che la commutatività del contratto non esclude
l'esistenza di un rischio contrattuale e la sua allocazione attraverso la descrizione del tipo da parte del legislatore
in modo convenzionale.
In sintesi il limite dell'area normale esplicita che il rimedio della risoluzione, in caso di sopravvenienze, non
costituisce necessità logica ma è strumento lasciato alla discrezionalità delle parti e in via residuale dal giudice.
o Quanto alla discrezionalità delle parti essa si manifesta in un duplice momento:
- in quello genetico del contratto, nel senso che le parti pur stipulando un contratto commutativo
possono predisporre una distribuzione pattizia dei rischi contrattuali in modo personalizzato, posto
che il concetto di normalità dell'alea va riferito al concreto negozio confezionato dalle parti 35
- ed in seguito (momento funzionale) quale potere del convenuto in risoluzione di escludere lo
scioglimento del contratto offrendo una riconduzione del medesimo ad equità
La previsione dell’alea normale segna poi il riconoscimento di una discrezionalità
o giudiziale
nell’applicazione del rimedio, discrezionalità che trova analogo riconoscimento nella fattispecie della
risoluzione per inadempimento, laddove l’art. 1455 c.c. consente al giudice un sindacato sull’applicabilità
o non della rimozione del vincolo contrattuale.
In sostanza, viene sottolineato che l'alea normale, che può essere considerata come l'elemento imprevedibile di
un contratto, svolge un ruolo chiave nell'autonomia contrattuale e nel processo decisionale giudiziale sulla
possibilità di eliminare il vincolo contrattuale.
Perché un contratto commutativo possa essere risolto, devono verificarsi due condizioni
o In primo luogo, lo squilibrio nel contratto deve essere causato da eventi imprevedibili.
o In secondo luogo, la nat