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RSU.
L’elezione di tale organo avviene con voto segreto, con metodo proporzionale e si
prevede il periodico rinnovo.
Inoltre, vi è la possibilità di presentare liste non solo alle organizzazioni rappresentative
ammesse alle trattative, ma anche ad altre organizzazioni sindacali, purché costituite in
associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti
collettivi.
In ogni caso, la legge affida agli accordi o contratti collettivi i criteri in base ai quali
sono trasferite ai componenti eletti dalla RSU le garanzie spettanti alle RSA.
5.I diritti sindacali in azienda
Sono riconosciuti determinati diritti sindacali in capo ad alcuni soggetti. Tali diritti sono
contenuti nel Titolo III dello Statuto e sono:
- art 20: riconosce ai lavoratori il diritto di svolgere assemblee durante o fuori l’orario di
lavoro.
- art 21: riconosce al datore di lavoro la possibilità di svolgere referendum, al di fuori
dell’orario di lavoro, su materie inerenti all’attività sindacale. 16 di 29
Diritto del lavoro
- art 22: il trasferimento dall’unità produttiva da parte dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali, dei candidati e dei membri di commissione interna, può essere disposto solo
previa autorizzazione delle associazioni sindacali di appartenenza.
- art 23: i dirigenti delle rappresentanze sindacali, per lo svolgimento del loro mandato,
hanno diritto a permessi retributivi.
- art 24: i dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
- art 25: le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro e in luoghi idonei.
- art 26: i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo, rispettando alcune regole: a)continenza, cioè linguaggio appropriato;
b)pertinenza, cioè esistenza di un effettivo interesse a conoscere il fatto; c)veridicità,
cioè corrispondenza tra i fatti riferiti e i fatti accaduti realmente.
- art 27: nelle unità produttive di almeno 200 dipendenti, il datore di lavoro ha
l’obbligo di mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un locale
idoneo dove esercitare le loro funzioni.
- art 30: i sindacalisti componenti di organi direttivi provinciali e nazionali delle
associazioni hanno diritto a permessi retribuiti per esercitare le loro funzioni.
- art 31: attribuisce ai lavoratori, chiamati a ricoprire particolari cariche sindacali
nazionali o provinciali o altre funzioni pubbliche elettive, il diritto di essere
collocati in aspettativa non retribuita per tutto il mandato.
- art 32: riconosce ai lavoratori eletti alla carica di consiglieri comunale o provinciale,
il diritto di astenersi dal servizio per il tempo necessario all’espletamento del
mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
6.I diritti sindacali nelle pubbliche amministrazioni
I diritti sindacali nel lavoro pubblico subiscono qualche modifica e bisogna far
riferimento all’accordo quadro del 1998:
- i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante le ore di lavoro, ad
assemblee sindacali in luoghi idonei, concordati con l’amministrazione.
- per il diritto di affissione, si prevede l’utilizzazione anche di sistemi informativi: la c.d.
bacheca informatica.
- i dipendenti pubblici, che sono componenti degli organismi direttivi statuari delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali, hanno diritto al distacco sindacale
con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo del mandato.
- i permessi sindacali, retribuiti, possono essere usufruiti da: componenti delle RSU,
dirigenti sindacali delle RSA, dirigenti sindacali che hanno titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva.
- i dirigenti sindacali che ricoprono delle cariche all’interno degli organismi direttivi
statuari e delle organizzazioni sindacali, possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite per tutta la durata del loro mandato e hanno diritto a permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale. 17 di 29
Diritto del lavoro
- il dipendente o il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o
dell’aspettativa sindacale può chiedere di essere trasferito in altra sede dove ha
svolto l’attività sindacale o dove è stato domiciliato nell’ultimo anno.
7.I diritti di informazione e consultazione
Gli orientamenti comunitari tendono ad ampliare il ruolo partecipativo del sindacato in
azienda, attraverso i diritti di informazione e consultazione delle rappresentanze
sindacali.
La Carta di Nizza prevede:
- il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
- il diritto di negoziazione e di azione collettiva
La direttiva CE del 2002 intensifica il dialogo sociale per raggiungere due obiettivi
principali:
- promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell’impresa.
- rafforzare la competitività dell’impresa.
Quindi sposta l’attenzione sull’evoluzione dell’azienda.
Il nostro ordinamento ha recepito tale direttiva, affidando alla contrattazione collettiva
la definizione delle modalità di informazione e consultazione.
La direttiva CE del 2009 prevede l’istituzione del comitato aziendale europeo e di una
procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, soprattutto alla luce della
transazionalizzazione delle imprese.
Tale direttiva è stata recepita dall’Italia, che ha affidato la scelta dei componenti del CAE
a 1/3 delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale e a 2/3 delle
RSU dell’imprese.
Il CAE deve riguardare la struttura, l’occupazione, la situazione economica-finanziaria
e la probabile evoluzione dell’impresa comunitaria.
La direttiva CE del 2001 nell’ambito della Società europea.
Tale disciplina prevede l’istituzione di un organo di rappresentanza, quale interlocutore
degli organi competenti della SE e gli organi di rappresentanza dei lavoratori.
La direttiva fornisce una specifica definizione di:
- consultazione: apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra l’organo di
rappresentanza dei lavoratori e l’organo competente della SE.
- partecipazione: notevole influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori, infatti
esso può: 1)eleggere alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione
della società; 2)o raccomandare la scelta di alcuni o di tutti i membri dell’organo di
vigilanza o di amministrazione della società.
La necessità, da parte dell’Unione, di promuovere le relazioni sindacali partecipative
all’interno dell’azienda nasce consapevolezza che ha il legislatore europeo per quanto
riguarda l’impossibilità di individuare un modello omogeneo di coinvolgimento dei
lavoratori nell’enorme spazio comunitario. 18 di 29
Diritto del lavoro
Tale circostanza permette di porre in collegamento l’ordinamento nazionale con quello
comunitario, soprattutto attraverso l’art 46 Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare alla gestione delle aziende.
Bisogna ricordare l’introduzione della prima parte del contratto collettivo nazionale per i
dipendenti dell’industria metalmeccanica, che ha previsto l’istituzione di:
- osservatori aziendali, che svolgono attività di analisi su specifiche tematiche.
- osservatorio nazionale, che è il luogo di confronto tra le parti sulle tendenze
economiche dell’industria metalmeccanica.
Per quanto riguarda la formazione professionale e alla sicurezza sul lavoro, sono stati
costituiti enti bilaterali, cioè enti privati costituti liberamente dalle associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali enti non solo hanno riconosciuto espresso
riconoscimento legislativo, ma risultano essere anche una dimensione efficace e
adeguata per consolidare una democrazia pluralista.
Vengono disciplinate anche le procedure di informazione e consultazione in relazione
all’esercizio di poteri e prerogative manageriali in situazioni di crisi aziendale, al fine di
assicurare un bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e i diritti del lavoro.
Si può dire, quindi, che la mancata attuazione dell’art 46 Cost. non ha impedito la
nascita di prassi autonome, caratterizzate dalla consapevolezza che l’impresa, non è
solo il luogo della libera iniziativa economica, ma ha anche una dimensione sociale:
- interna, come complesso si relazioni umane tra i lavoratori.
- esterna, dato che incide sull’ambiente circostante.
8.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, l’art 9 dello Statuto dei lavoratori riconosce
ai lavoratori il diritto di controllare, tramite le relative rappresentanze, l’applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute.
Poi, abbiamo la direttiva CEE del 1989 che si muove in questo senso, assicurando:
- la partecipazione dei lavoratori all’attuazione delle misure di sicurezza
- una preventiva attività di programmazione delle misure di sicurezza
- un’azione di prevenzione del rischio
A tutela della sicurezza sul lavoro è stato introdotto il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, il quale:
- ha diritto di ricevere la formazione necessaria per esercitare il suo ruolo;
- è titolare di specifici diritti di informazione e consultazione;
- promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute.
9.Sindacato e contrattazione in azienda
La funzione tradizionale del sindacato in azienda rimane quella contrattuale, cioè di
stipulare contratti la cui efficacia è limitata alla sola azienda; la contrattazione collettiva
nazionale stabilisce ambiti, modalità e limiti della contrattazione aziendale. 19 di 29
Diritto del lavoro
Al riguardo bisogna sottolineare due aspetti: la specificità e la diversificazione delle
funzioni.
L’accordo interconfederale del 2011 vuole promuovere l’effettività e garantire una
maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali.
Il Testo Unico sulla rappresentanza sindacale riafferma la competenza delegata del
secondo livello di contrattazione.
Allo stesso tempo, si prevede che gli accordi sottoscritti dalla RSU a maggioranza dei suoi
membri, sono efficaci per