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RSU.

L’elezione di tale organo avviene con voto segreto, con metodo proporzionale e si

prevede il periodico rinnovo.

Inoltre, vi è la possibilità di presentare liste non solo alle organizzazioni rappresentative

ammesse alle trattative, ma anche ad altre organizzazioni sindacali, purché costituite in

associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti

collettivi.

In ogni caso, la legge affida agli accordi o contratti collettivi i criteri in base ai quali

sono trasferite ai componenti eletti dalla RSU le garanzie spettanti alle RSA.

5.I diritti sindacali in azienda

Sono riconosciuti determinati diritti sindacali in capo ad alcuni soggetti. Tali diritti sono

contenuti nel Titolo III dello Statuto e sono:

- art 20: riconosce ai lavoratori il diritto di svolgere assemblee durante o fuori l’orario di

lavoro.

- art 21: riconosce al datore di lavoro la possibilità di svolgere referendum, al di fuori

dell’orario di lavoro, su materie inerenti all’attività sindacale. 16 di 29

Diritto del lavoro

- art 22: il trasferimento dall’unità produttiva da parte dei dirigenti delle rappresentanze

sindacali, dei candidati e dei membri di commissione interna, può essere disposto solo

previa autorizzazione delle associazioni sindacali di appartenenza.

- art 23: i dirigenti delle rappresentanze sindacali, per lo svolgimento del loro mandato,

hanno diritto a permessi retributivi.

- art 24: i dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la

partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

- art 25: le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e

comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro e in luoghi idonei.

- art 26: i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di

proselitismo, rispettando alcune regole: a)continenza, cioè linguaggio appropriato;

b)pertinenza, cioè esistenza di un effettivo interesse a conoscere il fatto; c)veridicità,

cioè corrispondenza tra i fatti riferiti e i fatti accaduti realmente.

- art 27: nelle unità produttive di almeno 200 dipendenti, il datore di lavoro ha

l’obbligo di mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un locale

idoneo dove esercitare le loro funzioni.

- art 30: i sindacalisti componenti di organi direttivi provinciali e nazionali delle

associazioni hanno diritto a permessi retribuiti per esercitare le loro funzioni.

- art 31: attribuisce ai lavoratori, chiamati a ricoprire particolari cariche sindacali

nazionali o provinciali o altre funzioni pubbliche elettive, il diritto di essere

collocati in aspettativa non retribuita per tutto il mandato.

- art 32: riconosce ai lavoratori eletti alla carica di consiglieri comunale o provinciale,

il diritto di astenersi dal servizio per il tempo necessario all’espletamento del

mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

6.I diritti sindacali nelle pubbliche amministrazioni

I diritti sindacali nel lavoro pubblico subiscono qualche modifica e bisogna far

riferimento all’accordo quadro del 1998:

- i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante le ore di lavoro, ad

assemblee sindacali in luoghi idonei, concordati con l’amministrazione.

- per il diritto di affissione, si prevede l’utilizzazione anche di sistemi informativi: la c.d.

bacheca informatica.

- i dipendenti pubblici, che sono componenti degli organismi direttivi statuari delle

proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali, hanno diritto al distacco sindacale

con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo del mandato.

- i permessi sindacali, retribuiti, possono essere usufruiti da: componenti delle RSU,

dirigenti sindacali delle RSA, dirigenti sindacali che hanno titolo a partecipare alla

contrattazione collettiva.

- i dirigenti sindacali che ricoprono delle cariche all’interno degli organismi direttivi

statuari e delle organizzazioni sindacali, possono fruire di aspettative sindacali non

retribuite per tutta la durata del loro mandato e hanno diritto a permessi sindacali non

retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura

sindacale. 17 di 29

Diritto del lavoro

- il dipendente o il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o

dell’aspettativa sindacale può chiedere di essere trasferito in altra sede dove ha

svolto l’attività sindacale o dove è stato domiciliato nell’ultimo anno.

7.I diritti di informazione e consultazione

Gli orientamenti comunitari tendono ad ampliare il ruolo partecipativo del sindacato in

azienda, attraverso i diritti di informazione e consultazione delle rappresentanze

sindacali.

La Carta di Nizza prevede:

- il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa

- il diritto di negoziazione e di azione collettiva

La direttiva CE del 2002 intensifica il dialogo sociale per raggiungere due obiettivi

principali:

- promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell’impresa.

- rafforzare la competitività dell’impresa.

Quindi sposta l’attenzione sull’evoluzione dell’azienda.

Il nostro ordinamento ha recepito tale direttiva, affidando alla contrattazione collettiva

la definizione delle modalità di informazione e consultazione.

La direttiva CE del 2009 prevede l’istituzione del comitato aziendale europeo e di una

procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei

gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, soprattutto alla luce della

transazionalizzazione delle imprese.

Tale direttiva è stata recepita dall’Italia, che ha affidato la scelta dei componenti del CAE

a 1/3 delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale e a 2/3 delle

RSU dell’imprese.

Il CAE deve riguardare la struttura, l’occupazione, la situazione economica-finanziaria

e la probabile evoluzione dell’impresa comunitaria.

La direttiva CE del 2001 nell’ambito della Società europea.

Tale disciplina prevede l’istituzione di un organo di rappresentanza, quale interlocutore

degli organi competenti della SE e gli organi di rappresentanza dei lavoratori.

La direttiva fornisce una specifica definizione di:

- consultazione: apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra l’organo di

rappresentanza dei lavoratori e l’organo competente della SE.

- partecipazione: notevole influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori, infatti

esso può: 1)eleggere alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione

della società; 2)o raccomandare la scelta di alcuni o di tutti i membri dell’organo di

vigilanza o di amministrazione della società.

La necessità, da parte dell’Unione, di promuovere le relazioni sindacali partecipative

all’interno dell’azienda nasce consapevolezza che ha il legislatore europeo per quanto

riguarda l’impossibilità di individuare un modello omogeneo di coinvolgimento dei

lavoratori nell’enorme spazio comunitario. 18 di 29

Diritto del lavoro

Tale circostanza permette di porre in collegamento l’ordinamento nazionale con quello

comunitario, soprattutto attraverso l’art 46 Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori a

collaborare alla gestione delle aziende.

Bisogna ricordare l’introduzione della prima parte del contratto collettivo nazionale per i

dipendenti dell’industria metalmeccanica, che ha previsto l’istituzione di:

- osservatori aziendali, che svolgono attività di analisi su specifiche tematiche.

- osservatorio nazionale, che è il luogo di confronto tra le parti sulle tendenze

economiche dell’industria metalmeccanica.

Per quanto riguarda la formazione professionale e alla sicurezza sul lavoro, sono stati

costituiti enti bilaterali, cioè enti privati costituti liberamente dalle associazioni sindacali

dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali enti non solo hanno riconosciuto espresso

riconoscimento legislativo, ma risultano essere anche una dimensione efficace e

adeguata per consolidare una democrazia pluralista.

Vengono disciplinate anche le procedure di informazione e consultazione in relazione

all’esercizio di poteri e prerogative manageriali in situazioni di crisi aziendale, al fine di

assicurare un bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e i diritti del lavoro.

Si può dire, quindi, che la mancata attuazione dell’art 46 Cost. non ha impedito la

nascita di prassi autonome, caratterizzate dalla consapevolezza che l’impresa, non è

solo il luogo della libera iniziativa economica, ma ha anche una dimensione sociale:

- interna, come complesso si relazioni umane tra i lavoratori.

- esterna, dato che incide sull’ambiente circostante.

8.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, l’art 9 dello Statuto dei lavoratori riconosce

ai lavoratori il diritto di controllare, tramite le relative rappresentanze, l’applicazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di

promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute.

Poi, abbiamo la direttiva CEE del 1989 che si muove in questo senso, assicurando:

- la partecipazione dei lavoratori all’attuazione delle misure di sicurezza

- una preventiva attività di programmazione delle misure di sicurezza

- un’azione di prevenzione del rischio

A tutela della sicurezza sul lavoro è stato introdotto il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza, il quale:

- ha diritto di ricevere la formazione necessaria per esercitare il suo ruolo;

- è titolare di specifici diritti di informazione e consultazione;

- promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare

la salute.

9.Sindacato e contrattazione in azienda

La funzione tradizionale del sindacato in azienda rimane quella contrattuale, cioè di

stipulare contratti la cui efficacia è limitata alla sola azienda; la contrattazione collettiva

nazionale stabilisce ambiti, modalità e limiti della contrattazione aziendale. 19 di 29

Diritto del lavoro

Al riguardo bisogna sottolineare due aspetti: la specificità e la diversificazione delle

funzioni.

L’accordo interconfederale del 2011 vuole promuovere l’effettività e garantire una

maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali.

Il Testo Unico sulla rappresentanza sindacale riafferma la competenza delegata del

secondo livello di contrattazione.

Allo stesso tempo, si prevede che gli accordi sottoscritti dalla RSU a maggioranza dei suoi

membri, sono efficaci per

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Santucci Gianni.