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Diritto del lavoro

ISTITUZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE

INTRODUZIONE - vol.1

Capitolo II

I modelli del diritto del lavoro italiano dall’800 al 900

1.La modellistica del diritto del lavoro industriale

Il diritto del lavoro è l’insieme delle regole giuridiche che disciplinano il mondo del lavoro. È

costituito, non solo da regole scritte, ma anche da regole di formazione extra giuridica, come

ad esempio gli accordi stipulati tra le parti sociali.

Distinguiamo:

- Diritto del lavoro in senso stretto: il diritto del rapporto individuale subordinato

- Diritto sindacale: diritto dei rapporti collettivi (sindacati, scioperi, contratto collettivo)

- Normativa del mercato del lavoro: cioè lo spazio dove si incontrano domanda e offerta

Il diritto del lavoro che studiamo è quello Industriale, che si è sviluppato per regolare e attenuare i

problemi sociali provocati dalla Rivoluzione Industriale del XVIII secolo. Le relative regole sono

dunque nate a tutela della parte debole del rapporto di lavoro e, più precisamente, a tutela del

lavoratore dipendente.

Il nostro Paese ha subito diverse influenze produttive, politiche e ideologiche nel corso del tempo,

che hanno prodotto diversi modelli ed è, quindi, utile esaminare tale modellistica.

2.Il modello liberale puro

Il I° Modello delle relazioni di lavoro, che sopravvisse fino ai primi anni ’90 dell’800, si ispirò ai

principi del Liberismo Puro.

In questo periodo in cui l’Italia era stata toccata dalla Rivoluzione Industriale, la relazione

lavorativa si svolgeva senza intermediari, tra il proprietario della fabbrica, detentore del

capitale (il “padrone”), e il lavoratore.

Dal punto di vista sociale ed economico, tale relazione era grandemente squilibrata a

vantaggio di chi offriva il posto di lavoro, mentre chi Io cercava, essendo facilmente

rimpiazzabile.

Dal punto di vista giuridico, invece, tale relazione veniva calata nei postulati liberali espressi dal

codice civile del 1865.

Il codice poco attento a un fenomeno sostanzialmente nuovo quale il lavoro, non conteneva nulla

di specifico al riguardo, se non il divieto di stipulare vincoli lavorativi a tempo indeterminato,

per evitare l’instaurazione rapporti servili a vita.

Il vero perno della disciplina lavoristica fu costituito dal Contratto: si presupponeva, cioè, che

ognuna delle due parti del rapporto di lavoro potesse in tutta libertà regolare come meglio credeva

tale relazione. Si tratta di una situazione paritaria solo formale: il lavoratore riceveva un salario

bassissimo e il rapporto di lavoro si poteva interrompere in qualsiasi momento senza un’adeguata

giustificazione.

I lavoratori non potevano tutelarsi neanche con le coalizioni, punite penalmente, dato che il

rapporto di lavoro si svolgeva senza intermediari. 1

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3.Il modello liberale sociale

Nel modello liberale sociale i principi restavano quelli liberali, però vennero aggiunte le leggi

“sociali” (durata della giornata lavorativa, tutela del lavoro dei fanciulli, assicurazione

obbligatoria).

Senonché, buona parte della legislazione sociale non si applicava indistintamente a tutti i

lavoratori, ma soltanto ad alcune categorie, che per lo più i lavoratori della media e grande

impresa industriale.

Il codice penale Zanardelli, entrato in vigore nel 1889, disciplino il fenomeno

dell’associazionismo sindacale, consentendo a tali associazione di stipulare contratti collettivi.

Inoltre, venne previsto anche lo sciopero, se condotto in maniera pacifica.

Il requisito fondamentale delle norme sociali era l’inderogabilità, nel senso che una

disposizione destinata a limitare il potere con contrattuale della parte “forte” del rapporto non

poteva poi essere annullata in tutto o in parte, in senso peggiorativo per il lavoratore, da una

pattuizione individuale tra questi e l’imprenditore.

A questo si aggiunsero 2 importanti novità:

- collegio dei probiviri: che si occupava di risolvere le controversie di lavoro;

- dottrina, che incominciò ad occuparsi della materia del lavoro.

Nei primi decenni del Novecento, in Italia si diffuse l’organizzazione scientifica del lavoro, Il

taylorismo.

In questo contesto, il diritto del lavoro era ormai diventato un settore importante e autonomo.

4.Il modello corporativo

Nel 1922 l’Italia divenne fascista, e il nuovo governo mostrò presto i suoi tratti autoritari.

Il fascismo impose una modellistica diversa da quella liberale, incentrandola sul

“corporativismo”: un sistema fondato sull’unico interesse dello Stato, che veniva prima di tutto

e di tutti.

L’enunciazione di questi principi si ebbe con la Carta del lavoro del 1927.

Il rapporto individuale conservò praticamente inalterati i suoi tatti privatistici, vedendo

rafforzati i poteri datoriali, in primo luogo, l’assoluta libertà di licenziamento.

Il legislatore dell’epoca intervenne molte volte in materia dl tutela del lavoro, in particolare con la

legge del 1924 che disciplinò il rapporto dl lavoro degli impiegati delle aziende private.

Il fascismo influì notevolmente sul diritto di lavoro collettivo: la libertà di organizzazione

sindacale venne abolita e si affermò un’unico sindacato, che doveva perseguire solo ed

esclusivamente l’interesse dello Stato.

Tale sindacato, ente di diritto pubblico, stipulava contratti collettivi che in realtà erano delle

vere e proprie leggi.

Si impose, quindi, un modello dalle forti valenze pubblicistiche, che andarono a confluire anche

nel codice penale Rocco del 1930.

Nel 1942 entrò in vigore il nuovo codice civile, che ricomprendeva le norme che regolavano

l’impresa e le norme che regolavano il lavoro nello stesso libro, intitolato “Del lavoro”.

Ma, essendo la parte lavoristica quasi tutta incentrata sulla regolazione del rapporto individuale, il

codice si rivelava sostanzianzialmente molto più aderente all’ideologia liberale che non a quella

corporativa.

Sull’altro versante dei rapporti collettivi di lavoro, la rovinosa caduta del regime fascista

produsse l’immediata abrogazione dell’ordinamento corporativo e il ripristino della libertà

sindacale. 2

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5.Il modello costituzionale ideale

La fine della seconda guerra mondiale (1945) portò alla progressiva formazione di uno Stato

nuovo.

L’Italia nel 1948 si diede una Costituzione degna di un paese democratico e sociale, quale

ambiva a diventare.

Da quel momento, il diritto del lavoro si sviluppò secondo 2 distinti modelli:

- modello ideale era quello, delineato dalla Costituzione, di una struttura politica e sociale

“fondata sul lavoro” (art. 1), in cui questo costituiva addirittura un “diritto” riconosciuto, promosso

e tutelato (art. 4), in cui c’era libertà di espressione e manifestazione delle proprie opinioni (art.

21), in cui era quindi compito dello Stato rimuovere le diseguaglianze di fatto e promuovere tutte

le condizioni perché si realizzasse una vera eguaglianza sostanziale (artt. 3 c. 2).

- modello privatistico, ampiamente pubblicistico. I rapporti di lavoro crebbero in un contesto

nel quale il datore di lavoro conservava intatte tutte le sue prerogative, tra cui principalmente li

potere di licenziare liberamente il dipendente; a questi, peraltro, veniva negata ogni libertà di

espressione all’interno del luogo di lavoro, mentre l’aggregazione sindacale e le

manifestazioni di autotutela venivano osteggiate e punite.

A questo risultato contribuì massicciamente il clima di guerra fredda di quegli anni, col mondo

diviso nettamente tra il blocco capitalistico occidentale e quello comunista sovietico.

La Costituzione prese piede difficilmente.

In questa vera e propria mutazione, un ruolo fu giocato anche dalla disapplicazione dei diritti dei

lavoratori lungo tutto il decennio precedente.

6.Il modello garantista

I tempi cambiarono profondamente verso la metà degli anni Sessanta, quando il mondo intero fu

attraversato da una ventata di contestazione globale, che chiedeva la “democratizzazione e la

“costituzionalizzazione” delle relazioni di lavoro.

Grazie, quindi, anche ad una situazione politica nazionale favorevole, dopo l’ingresso al

governo socialista e dopo le spinte delle masse di lavoratori, si poterono attuare le riforme che

imposero un modello garantista dei rapporti di lavoro.

Nel 1970 giunse lo “Statuto dei lavoratori”, che diventava una vera e propria Costituzione del

mondo del lavoro.

Lo Statuto provvedeva a limitare e disciplinare i poteri del datore di lavoro e nel contempo

fungeva da sostegno all’azione dei sindacati “maggiormente rappresentativi”.

Un altro importante provvedimento di quegli anni fu la legge sul nuovo processo del lavoro,

ora, più informale e veloce.

S

i affermò in quegli anni una “cultura delle garanzie”, perseguita dai lavoratori e dai sindacati.

7.Il modello emergenziale

Tale sistema subì un forte rallentamento dopo il 1973, quando in Italia inizio una forte crisi

economica.

Essa giustificò la marcia indietro rispetto a molte delle conquiste appena ottenute, allo scopo di

l’impoverimento generale e la disoccupazione.

Questo “diritto del lavoro dell’emergenza”, fu incentrato sulla flessibilizzazione dei rapporti di

lavoro, che cominciarono sempre più a divergere dal “prototipo” del rapporto a tempo pieno e

indeterminato. 3

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Le caratteristiche principali del modello emergenziale furono una grande attenzione agli

“ammortizzatori sociali” e, per la prima volta, un abbassamento del principio assoluto di

inderogabilità della norma lavoristica.

Il sindacato dovette, ridimensionare il suo ruolo, vivendo una profonda crisi di adesioni, nonché

una nuova rottura dell’unità faticosamente riconquistata.

Il nuovo modello delle relazioni di lavoro si calò in un contesto generale non a caso definito

degli “anni di piombo”, segnati anche dal terrorismo.

8.Il modello concertativo

Nel 1983, di fronte alla crisi, si sperimentò un nuovo modello delle relazioni di lavoro.

Esso era fondato sulla prassi della concertazione, cioè su incontri periodici trilaterali tra governo,

sindacati e rappresentanti delle imprese, al fine di delineare concordemente gli assetti delle

strategie da assumere in materia di lavoro; tali accordi erano vincolanti per tutte e tre le parti.

Il modello, essendo fondato sulla collaborazione tra imprenditori e lavoratori nell’interesse del

Paese, fu definito “neo-corporativo”.

I sindacati maggioritari videro riconoscersi una sorta di ruolo “istituzionale”, ma continuarono a

perdere scritti, sia in favore del sindacalismo autonomo, sia sotto le critiche di lavoratori delusi,

che lo accusavano di essersi burocratizzato e imborghesito.

Fu in quegli anni che scoppiò

- la rivoluzione tecnologica nei processi produttivi;

- la globalizzazione, cioè l’allargamento dei mercati a livello mondiale;

- la europeizzazione delle singole politiche nazionali.

La dose di flessibilità immessa nel mercato del lavoro fu ancora più cospicua, ed essa diventò

una sorta di sinonimo di precarietà; contemporaneamente, ad agevolare questo obiettivo, si

fecero strada sempre più prepotentemente ideologie neoliberiste, spesso molto radicali, esaltanti

i valori della libertà d’impresa e la necessità di un forte ridimensionamento delle garanzie

del lavoratore.

9.Il modello postmoderno

Negli anni ’90, una grave crisi di politica interna, portò alla nascita di diverse riforme in Italia,

guidate soprattutto dai governi di centro sinistra, che perseguirono la politica della

concertazione sociale. La produzione normativa, quindi, derivò direttamente dagli accordi

concertativi, ma fu influenzata anche da un altro fattore, cioè l’ingresso nelle aule parlamentari e

governative di autorevoli studiosi di diritto del lavoro.

Per quanto riguarda il lavoro individuale, invece, si intervenì su:

- privatizzazione del lavoro pubblico

- sicurezza sul lavoro

- lavoro degli extracomunitari

Gli interventi più incisivi riguardarono il mercato del lavoro, attraverso il pacchetto Treu. Infine,

la riforma federalista della Costituzione potenziò la fonte legislativa regionale, pur creando

qualche problema di competenza.

Sul versante collettivo, anche se si instaurò un rapporto più democratico tra lavoratori e

sindacato grazie al nuovo meccanismo di rappresentanza, continuò la crisi di adesioni al

sindacato confederale.

Quindi, si può dire che il diritto del lavoro visse una fase postmoderna, cioè una fase

caratterizzata da estrema frammentazione, destrutturazione e complessità, poiché iniziarono a

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crollare tutte le certezze avute fino ad allora, in un contesto dove il liberalismo economico e

l’esaltazione del pensiero unico d’impresa si affermavano in modo forte.

10.Il modello neoliberista

Nel primo decennio del nuovo secolo, l’Italia fu governata dal centrodestra.

Il contesto generale continuò ad essere segnato dalla globalizzazione e dalla europeizzazione,

in cui gli organismi sovranazionali acquisivano sempre più potere e influenzavano notevolmente

le scelte governative.

In tale clima, il centrodestra si pose l’obiettivo di liberalizzare e deregolamentare il mercato del

lavoro attraverso diversi interventi, in particolare la legge Biagi, caratterizzata da una grande

liberalizzazione dell’uso della forza lavoro. Essa prevedeva una revisione complessiva del

mercato del lavoro, individualizzato attraverso la previsione di una molteplicità di tipologie

contrattuali, caratterizzate da temporaneità e da un generale affievolimento delle garanzie,

mentre la contrattazione collettiva veniva marginalizzata e resa sempre più derogabile. La

legge, però, poggiava su un patto concluso solo dal alcune delle grandi confederazioni

sindacali.

In questi anni, infatti, si superò definitivamente la prassi concertativa, soprattutto a causa dei

rapporti sempre peggiori tra la Cgil e il governo di centrodestra, che preferì operare tramite il

dialogo sociale, in base al quale le parti sociali venivano solo consultate e, in caso di

disaccordo, si ricorreva alla regola della maggioranza.

Gli interventi furono molti soprattutto a liberalizzare le imprese dai vincoli imposti dal sistema di

tutele; tra questi troviamo:

- la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di depotenziare il ruolo della

contrattazione collettiva e valorizzare i poteri decisionali e disciplinari della dirigenza

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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