Diritto del lavoro
MERCATO, CONTRATTO E RAPPORTI DI LAVORO - vol.3
Capitolo I
L’incontro tra domanda e offerta
1.Insidie e asimmetrie del “mercato”
Gli istituti del diritto del lavoro si trovano in un articolato contesto, definito “mercato del lavoro”,
che è il luogo dove si incontra domanda e offerta.
Si avverte l’esigenza di fornire al mercato del lavoro una giusta regolamentazione, alla luce
della instabilità e precarietà dell’equilibrio tra i due poli. Infatti, vi è una scarsità della risorsa
lavoro rispetto alla domanda.
Per questo i vari ordinamenti, nazioni e internazionali, hanno cercato di risolvere tali problemi e
promuovere il diritto del lavoro sempre con riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo.
2.Politiche attive e politiche passive: l’integrazione tra strumenti per l’occupazione e rimedi contro
la disoccupazione
L’ordinamento giuridico del mercato del lavoro si fonda sulle politiche di Welfare, cioè di
sicurezza sociale: politiche in base alle quali lo Stato assume su di sé oneri specifici al fine di
garantire l’emancipazione e il benessere sociale.
L’azione degli Stati procede seguendo l’evoluzione dei fenomeni economico-sociali. Nel corso
del tempo, infatti, si è passati da una prospettiva statica, che curava prevalentemente il momento
dell’avviamento delle persone al lavoro o, in alternativa, un loro sostegno economico in assenza di
impiego, ad una prospettiva dinamica, che propone un’integrazione delle politiche attive e
passive del lavoro, cioè un raccordo tra i servizi utili a consentire e a facilitare l’occupazione e a
garantire l’incontro tra domanda ed offerta, da un lato, e le misure di sostegno al reddito,
dall’altro.
3.La cornice internazionale
La proiezione sociale del diritto del lavoro richiede un’adeguata cornice giuridica idonea a
conciliare la tutela del lavoratore alle esigenze dell’economia reale.
Proprio per perseguire tale obiettivo, sono state formulate diverse Convenzioni internazionali,
che ruotano sulla promozione dell’occupazione e dell’attuazione di politiche che garantiscano
la possibilità per tutti di ottenere un lavoro dignitoso.
Il lavoro, quindi, deve essere aperto a tutti senza distinzioni di sesso, razza e religione e deve
tendere non solo al progresso materiale, ma anche spirituale dell’individuo, in condizioni di
libertà, dignità e sicurezza economica.
Le politiche sul piano nazionale e internazionale, quindi, perseguono due principali obiettivi:
- il pieno impiego dei lavoratori
- l’elevazione del tenore di vita
e lungo queste direttrici si collocano i servizi per l’impiego, la formazione professionale e
l’orientamento.
Inoltre vengono disposte particolari misure per tutelare e per inserire i soggetti più deboli nel
mondo del lavoro, come giovani, disabili e donne. 1
Diritto del lavoro
Inizialmente si prevedeva che l’attività di collocamento potesse essere svolta solo dagli enti
pubblici, per evitare abusi da parte di soggetti privati, poi sono state introdotte le agenzie per
l’impiego private.
4.Il contesto europeo
Nel contesto europeo, i principi generali in tema di occupazione si rinvengono nei Trattati e
nella Carta dei diritti fondamentali dell’uomo dell’UE.
Anche in questo caso si ritiene che la promozione del lavoro dignitoso rappresenti il fulcro delle
politiche europee: ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata ed ha la libertà di creare lavoro o di prestare servizi in
qualunque Stato membro.
Perciò, ognuno ha diritto di accedere a servizi di collocamento e, nel caso di difficoltà, deve
essere l’Unione a garantire l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali
che assicurino protezione nei casi di maternità, infortuni sul lavoro, vecchiaia e perdita del
posto di lavoro.
Inoltre, l’Unione predispone particolari misure per garantire l’accesso e la promozione del
lavoro per i disabili.
La Strategia europea per l’occupazione (introdotta dal Trattato di Amsterdam) tende a creare
un’economica sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione,
alla protezione sociale e alla formazione.
L’Unione europea, poi, non si limita ad enunciare i principi di diritto, ma interviene
concretamente con il Fondo Sociale Europeo, cioè il principale strumento finanziario di cui
l’Unione europea si serve per sostenere l’occupazione negli Stati membri oltre che per promuovere
la coesione economica e sociale, creando una rete europea di servizi pubblici per l’impiego.
5.L’influenza internazionale ed europea sull’ordinamento giuridico nazionale: dal collocamento
pubblico ai servizi per l’impiego
Intorno alla fine degli anni ’40, l’organizzazione del mercato del lavoro era affidata
esclusivamente al collocamento pubblico, cioè agli uffici periferici del Ministero del lavoro.
L’inidoneità di tale sistema emerse presto e vennero apportate diverse modifiche.
Il mutamento radicale dell’organizzazione giuridica del mercato del lavoro si è avuto negli anni
1997-2003.
Innanzitutto, vi è stato il superamento del monopolio pubblico, riconoscendo ai privati la
possibilità di esercitare attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Venne ridefinito il rapporto Stato-Regioni in ambito amministrativo e legislativo, infatti la
materia “tutela e sicurezza del lavoro” è stata affidata alla legislazione concorrente.
Gli Uffici di collocamento scomparvero a seguito della creazione di nuove strutture non più
ministeriali, ma gestite dagli enti locali, i Centri per l’impiego.
Nel 2002 si interviene ancora sopprimendo le liste di collocamento e introducendo le schede
anagrafiche e personali dei lavoratori, al fine di facilitare lo scambio di informazioni. Per questo
motivo sono stati creati canali informatici e banche dati attraverso il Sistema Informativo
Lavoro, prima, e la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, poi.
6.I soggetti. Stato e Regioni: il raccordo tra mercato e territorio 2
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Alla luce del principio di sussidiarietà, si è cercato di affidare la maggior parte delle competenze
in materia di lavoro alle istituzioni più vicine al cittadino e alle situazioni concrete, quindi per lo
più a livello territoriale.
Le Regioni hanno assunto, quindi, molti poteri, prima conferito al Ministero del lavoro, restando
fermi i poteri di vigilanza in capo allo Stato.
Alle Province, invece, è stato assegnato il ruolo della gestione dei centri per l’impiego ma, con
l’inizio del processo di soppressione delle Province, sono stati previsti i c.d. enti di area vasta
e le funzioni sono passate alle Città metropolitane, alle regioni e alle unioni di comuni.
La legge di stabilità per il 2015, allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi per l’impiego, ha introdotto la gestione congiunta da parte dello Stato, delle
Regioni e delle Province autonome.
7.L’estensione della platea dei soggetti abilitati. I soggetti privati
L’attività di mediazione, ricerca e selezione del personale viene affidati anche ad alcuni
soggetti abilitati, come le Agenzie private per il lavoro.
Queste società devono essere iscritte all’albo nazionale, diviso in sezioni. Gran parte di tali
attività sono svolte anche da altri operatori, come le Università, i patronati, i Comuni e le
Camere di commercio.
L’iscrizione all’albo comporta il rilascio di un specifica autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro.
Diverso dall’autorizzazione è l’accreditamento, che spetta alla Regione e si tratta di
provvedimento con il quale il soggetto può operare nell’ambito della rete di servizi per l’impiego
territoriali, a supporto e integrazione dell’azione regionale.
Tra i destinatari delle misure di occupazione, troviamo:
- coloro in stato di disoccupazione
- gli adolescenti, ricompresi tra l’età di 14 e 18 anni
- i giovani, ricompresi tra l’età di 18 e 25 anni
- i disoccupati di lunga durata, cioè da più di 12 mesi
- gli inoccupati di lunga durata, cioè coloro che sono in cerca di occupazione da più di 12 mesi
- i soggetti svantaggiati, cioè coloro che, a causa di condizioni personali, sono più deboli sul
mercato del lavoro (disabili, lavoratori, anziani, donne)
8.Lo stato di disoccupazione
Il disoccupato è colui che è privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e
alla ricerca di un’attività lavorativa.
La dichiarazione di immediata disponibilità è necessaria per accedere alle misure di
sostegno. Si parla di condizionalità, laddove l’erogazione di prestazioni da parte dei servizi per
l’impiego e degli enti previdenziali richiede l’assolvimento di determinati impegni da parte del
disoccupato, come accettare un’offerta congrua di lavoro. In questo modo, il disoccupato
formalizza sul piano giuridico la sua volontà di non abusare dei benefici offertigli e di voler uscire
dallo stato di disoccupazione.
Dopo la prima comunicazione del lavoratore disoccupato, sono previsti una serie di
adempimenti, in particolare la partecipazione ad un colloquio e la stipula del patto di servizio, in
cui vengono indicate le condizioni e le caratteristiche del lavoratore e le misure per rendere
possibile la ricerca e il conseguimento di un’occupazione. 3
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9.L’assetto dei servizi per l’impiego dopo il d.lgs. 150/2015
Il d.lgs 150/2015 apporta diverse modifiche al sistema vigente, con l’obiettivo principale di
promuovere il coinvolgimento attivo delle persone in cerca di lavoro e la maggior
responsabilizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro.
Alla luce di tale riforma è stato assegnato un ruolo fondamentale al Ministero del lavoro, ma la
novità più importante è stata l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL), che diventa centro di coordinamento della rete di servizi per le politiche del lavoro.
Il Ministero del lavoro deve definire le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in
materia di politiche attive, oltre che i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire su tutto il
territorio nazionale. Tali livelli, inoltre, devono essere stabiliti in apposite convenzioni tra Stato,
Regioni e Province.
Le Regioni, poi, devono individuare le misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori
sociali residenti nel territorio della regione o della Provincia autonoma e devono garantire i servizi
per i disabili e l’avviamento a selezione.
Devono essere predisposte attività di orientamento, ausilio e avviamento alla formazione e
accompagnamento al lavoro.
Anche i soggetti privati continuano a svolgere un ruolo importante, infatti è stato previsto un
nuovo regime di accreditamento, che viene disciplinato dal Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali. I soggetti accrediti a svolgere le funzioni in materia di politiche attive del lavoro saranno
iscritti ad un albo nazionale istituito dall’ANPAL.
Anche i soggetti destinatari delle politiche attive e passive ha subìto delle modifiche: devono
essere garantiti servizi per l’impiego ai disoccupati, ma anche ai lavoratori a rischio di
disoccupazione, cioè i lavoratori che hanno ricevuto comunicazione di licenziamento.
Per poter beneficare delle politiche del lavoro è stata semplificata la procedura previgente,
prevedendo obblighi di registrazione telematica e, sulla base delle informazioni fornite da
ciascuno, gli utenti vengono assegnati in una classe di proliferazione per valutarne il livello di
occupabilità.
Essi, poi, vengono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio
personalizzato.
Nel patto deve essere indicata la disponibilità del disoccupato a partecipare a proposte e
laboratori per il rafforzamento di competenze nella ricerca attiva del lavoro, o ad altre iniziative
formative. Infine, è fondamentale che il soggetto si renda disponibile ad accettare un’offerta
congrua di lavoro, cioè un’offerta che tenga conto della coerenza con le esperienze
precedentemente maturate, della distanza dal domicilio e dei tempi di trasferimento mediante
mezzi di trasporto pubblico e della durata della disoccupazione.
La mancata comparizione alla convocazione, così come la mancata accettazione dell’offerta,
preclude la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali e dell’assegno di ricollocazione.
Infine, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a
svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza,
che però non comporterà la nascita di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un
importo mensile erogato dall’INPS.
10.Gli strumenti operativi per l’incontro tra domanda ed offerta: in particolare, le “banche dati”
I beneficiari dei servizi per l’impiego vengono iscritti in liste anagrafico professionali, dove
vengono indicate le loro caratteristiche ed i loro curricula. 4
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Tutto ciò avviene attraverso un sistema telematico, cioè dei Data base che mettono in
comunicazione i lavoratori iscritti e le richieste dei datori di lavoro.
A livello europeo è stato istituito il servizio EURES (European Employment Services) per favorire
la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.
In ambito nazionale, invece, si sono succeduti diversi portali:
- Sil, Servizio informativo Lavoro, che era un sistema chiusa che non ebbe successo
- BCL, Borsa Continua del Lavoro, che rappresenta un sistema aperto di incontro tra domanda
e offerta, in cui vengono indicate tutte le informazioni utili immesse liberamente dai lavoratori
- Banca dati dei precettori di trattamenti previdenziali o altri sussidi presso l’INPS, nella
quale troviamo tutti i dati relativi ai precettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni
informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti. Questa banca dato mira allo scambio di
informazioni tra servizi per l’impiego ed enti previdenziali
- Nuovo sistema informativo, istituito presso il Ministero del lavoro, che raccoglie le
informazioni riguardanti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una
loro migliore collocazione e le opportunità di impiego. In tale banca dati confluiscono la Banca
dei precettori, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e la dorsale informatica
- il d.lgs. 150/2015 ha introdotto un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il
c.d. fascicolo elettronico del lavoratore, che contiene le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, all’utilizzo di provvidenze pubbliche ed ai versamenti
contributivi
11.Il lavoro dei disabili
Il legislatore da sempre ha cercato di dare una maggiore attenzione al tema della disabilità.
Dopo diversi interventi normativi, è stato introdotto il collocamento mirato, cioè tutte quelle
misure tecniche che permettono di valutare le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative
e di inserirle in maniera produttiva nel posto adatto.
Le persone disabili non occupate (invalidi civili, invalidi del lavoro e per servizio, sordomuti e non
vedenti) possono richiedere l’iscrizione in apposite liste di collocamento obbligatorio.
Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti a tali
categorie, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda.
L’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, invece, viene meno quando, in presenza di una
nuova assunzione cui fa seguito la cessazione dal servizio di un altro dipendente o le dimissioni
del nuovo assunto, viene immediatamente ripristinato il precedente organico.
Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, sono stati modificati i criteri
utili per calcolare le quote di riserva per la loro assunzione.
I criteri per l’accertamento dello stato di invalidità si basano sul profilo socio-lavorativo e sulla
documentazione medica.
Gli obblighi di assunzioni del lavoratore disabile devono essere rispettati a livello nazionale e
per quanto riguarda il suo trattamento economico e normativo, vige il principio di parità
rispetto ai lavoratori comuni.
Per evitare abusi è stato rafforzato il sistema dei controlli, prevedendo:
- l’obbligo per i Centri per l’impiego di comunicare alle Direzioni territoriali del lavoro il
mancato rispetto delle quote di riserva o dei vincoli previsti in materia di esoneri
- l’adozioni di un decreto ministeriale che ridefinisca i procedimenti relativi agli esoneri
Il sistema sanzionatorio prevede pene diversificate per: le aziende private, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni che violano le disposizioni di legge. 5
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12.Un nuovo capitolo delle politiche attive per favorire l’occupazione giovanile: la European youth
guarantee e la sua attuazione in Italia
Un’azione politica ancora in fase di attuazione è quella tesa ad incentivare le possibilità di
lavoro dei giovani, cioè la Youth Guarantee.
Il progetto si basa su un piano europeo e mira a creare le condizioni per cui tutti i giovani
europei sotto i 25 anni, a prescindere dalla loro iscrizione ai centri per l’impiego, possano
ricevere un’opportunità di lavoro qualitativamente valida e di formazione continua, di
apprendistato o di altra fase formativa entro 4 mesi dalla fine degli studi o, se già
lavoravano, dall’inizio del periodo di disoccupazione.
Tale progetto è stato affidato alle politiche nazionali regionali e locali, anch
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Riassunto esame Diritto del lavoro, prof Santucci, libro consigliato Istituzioni del diritto del lavoro e sindacale…
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