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schiavitù: MISSIONE CIVILIZZATRICE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE.
Questo nuovo concetto di contratto si lega strettamente al quello di giustizia, dove occorre fare
una distinzione:
- essendo un contratto connesso ad un’economia di mercato partecipa alle logiche della
giustizia commutativa.
- allo stesso tempo, essendo posto in primo piano il lavoratore come persona fisica e come
cittadino, partecipa alle logiche della giustizia distributiva.
Quindi, si può dire che il contratto di lavoro rimane contratto di scambio, ma con molte
sfaccettature perché: per un verso esprime la funzione organizzativa, per altro il lavoratore si
vede riconosciuti una serie di diritti.
L’origine del contratto di lavoro subordinato si fa risalire allo Stato sociale nel secondo
dopoguerra.
In Italia esiste un contratto sbilanciato e quindi l’obiettivo principale è quello di ripristinare la
parità formale tra i contraenti, per far valere il principio costituzionale di eguaglianza
sostanziale.
In questo quadro, il contratto non diventa uno strumento per regolare direttamente i contenuti
negoziali, che rimangono disciplinati dalle leggi e dalla contrattazione collettiva, ma diventa
catalizzatore di regole eteronome.
2.Caratteristiche del contratto di lavoro
Nel nostro ordinamento la norma di riferimento del contratto è l’art 2094 c.c., in base alla quale
“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”.
Da subito appaiono due problemi:
- il lavoro nell’impresa non è l’unico dato normativo che permette di individuare le fattispecie
contrattuali
- la nozione di subordinazione si rinviene in norme sovraordinate all’art 2094 c.c., come la
Costituzione e il diritto dell’Unione europea.
Tutto ciò determina alcuni risultati:
- il contratto di lavoro è un contratto di scambio, nel quale una parte si obbliga a collaborare
con l’altra in cambio di una retribuzione, la quale non viene regolata interamente dal contratto,
ma deve essere fissata in modo da risultare proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro
prestato e deve essere sufficiente a garantire al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.
- il contratto di lavoro ha un’intrinseca funzione organizzatrice, in quanto l’adempimento della
prestazione da parte del lavoratore deve avvenire sotto la direzione dell’imprenditore, quindi
rispettando tutte le regole da lui impartite. È proprio l’espressione “sotto la direzione”, infatti,
che caratterizza il contratto di lavoro. 16
Diritto del lavoro
Il riscontro dell’effettivo esercizio dei poteri datoriali avviene grazie a degli indici sintomatici
fissati dalla giurisprudenza, come la rilevanza della continuità materiale della prestazione, la
determinazione dei compensi, la fissazione della durata della prestazione.
Per quanto riguarda la qualificazione pattizia del rapporto è stato introdotto l’istituto della
certificazione, che consente di ottenere una qualificazione rafforzata da parte dei vari soggetti
pubblici o privati individuati dal legislatore, ai quali le parti possono rivolgersi nel momento
dell’assunzione o durante lo svolgimento del rapporto.
3.La dipendenza del lavoratore
La collaborazione che si crea con il mercato del lavoro crea dipendenza del lavoratore
dall’organizzazione, cioè egli è dipendente dall’attività organizzativa del suo creditore per tutto ciò
che attiene al soddisfacimento delle esigenze personali e professionali.
La dipendenza determina, quindi sbilanciamento, uno sbilanciamento che, però, viene
contestualizzato, cioè ci deve essere perché è necessario per realizzare la funzione negoziale ed
è connesso all’organizzazione stessa della prestazione lavorativa. Questo, però, non vuol dire
avere tutte dipendenze uguali, anzi la dipendenza funge anche da indice di differenziazione di
tutele del lavoro subordinato.
Occorre fare riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale che ha sostenuto
l’indisponibilità del tipo negoziale anche con riguardo alla possibilità per il legislatore di
differenziare le tutele in presenza di determinate caratteristiche sostanziali della prestazione
lavorativa. Anche il legislatore, quindi, è tenuto ad osservare i criteri di ragionevolezza e della
coerenza.
4.Recenti sviluppi: più collaborazione, meno subordinazione, più dipendenza
La fattispecie contrattuale risulta da un equilibrio:
- collaborazione del lavoratore, garantita dalla sua subordinazione al creditore-datore
- dipendenza
La dipendenza, però, richiede degli interventi correttivi al fine di bilanciarla; per questo motivo
si sono avuti interventi incisivi che hanno limitato i poteri organizzativi del datore di lavoro,
soprattutto, ridimensionando progressivamente la libera recedibilità dal contratto.
Ciò ha comportato la modernizzazione del diritto del lavoro alla luce dei principi costituzionali,
in particolare attraverso le rappresentanze collettive.
Questi limiti hanno dato vita al modello normativo della subordinazione, che ha comportato:
- la nascita di altre fattispecie per realizzare una collaborazione continuativa tra impresa e
lavoro.
- una progressiva fuga dalla subordinazione, sia scegliendo tipi contrattuali diversi da quelli
classici definiti dall’art 2094, sia decentrando e delocalizzando l’impresa in luoghi dove gli
ordinamenti applicano regole diverse da quelle della fattispecie centrale del diritto del lvige una
disciplina diversa.
Tutto ciò ha determinato una domanda crescente di collaborazione senza subordinazione,
anche se questo si è avuto in modo disomogeneo e disordinato.
Il giurista, quindi, deve tener conto di questo quadro culturale, che però non determina
automaticamente la modifica delle leggi ordinarie e costituzionali in tema di contratto di lavoro,
dato che ci troviamo in un modello politico-istituzionale incentrato sulla sovranità popolare che si
esprime attraverso poteri normativi democratici e pluralisti. 17
Diritto del lavoro
5.La parasubordinazione; il lavoro a progetto; il lavoro accessorio; il lavoro autonomo
Tra gli strumenti di fuga dalla subordinazione sono: le collaborazioni coordinate e
continuative; il lavoro accessorio e il lavoro autonomo.
Nel 1973 furono introdotte le Collaborazioni Coordinate e Continuative (co.co.co) dall’art 409
c.p.c., cioè una particolare forma di lavoro autonomo, la cui caratteristica è quella di avere molti
aspetti in comune col rapporto di lavoro subordinato, tanto da qualificarla come “lavoro
parasubordinato”.
La sostanziale differenza tra il lavoratore subordinato e il collaboratore coordinato e
continuativo è che quest’ultimo lavora in piena autonomia operativa (quindi è escluso ogni
vincolo di subordinazione), ma la sua prestazione è svolta sotto il coordinamento del
committente, anziché sotto la direzione dell’imprenditore.
I requisiti di tale collaborazione sono:
- continuità: la prestazione non è occasionale, ma perdura nel tempo ed importa un impegno
costante del prestatore a favore del committente.
- coordinazione: connessione funzionale derivante da un protratto inserimento
nell’organizzazione aziendale.
- personalità: nel caso di prevalenza del lavoro personale del contraente sull’opera svolta da
eventuali collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura materiale.
Proprio perché il numero dei collaboratori coordinati e continuativi è andato crescendo nel corso
del tempo, si è avvertita la necessità di adeguati interventi legislativi.
Infatti, dietro le co.co.co. spesso si celavano veri e propri rapporti di lavoro subordinato
(definite collaborazioni fasulle) senza rispettarne la tutela e la disciplina; ciò portò alla Riforma
Biagi del 2003 che sostituì la figura contrattuale delle co.co.co con quella delle Collaborazioni
Coordinate a Progetto (co.co.pro.), prevedendo la confluenza delle situazioni contrattuali di
collaborazione continuativa in atto in collaborazioni a progetto.
Anche se entrambi (co.co.co e co.co.pro.) sono forme di lavoro autonomo, diversa è la
disciplina. Inoltre la riforma Fornero ha ritenuto il lavoro a progetto espressione di una cattiva
flessibilità e ha introdotto diverse precauzioni per evitare evitarne l’abuso.
Il contratto a progetto, per molto tempo, ha fatto concorrenza al lavoro subordinato, ma è stato
abrogato nel 2015. Rimane, invece, la possibilità di stipulare co.co.co., la cui disciplina cambia
totalmente e si può fare una tripartizione tra:
- co.co.co. che possono essere stipulati, anche a tempo indeterminato, da tutti i datori di lavoro
privati, purché presentino determinate caratteristiche che li distinguano dalla prestazione di
lavoro subordinato.
- co.co.co. che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro.
- co.co.co. individuate in specifiche discipline sul trattamento economico e normativo contenute
in accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o perché riguardanti: l’esercizio di professioni intellettuali; prestazioni svolte
nell’ambito di organismi collegiali; prestazioni svolte per fini istituzionali in favore di associazioni
ed enti sportivi.
Il lavoro accessorio può essere svolto entro rigide fasce di compenso annuale:
- fino a 7000€, in caso di una pluralità di committenti.
- fino a 2000€, per ciascun committente che sia imprenditore commerciale o professionista. 18
Diritto del lavoro
- fino a 3000€, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito in tutti i
settori, compresi gli enti locali.
La peculiarità del lavoro accessorio è che viene compensato con buoni orari, dal valore nominale
di 10€. Dal 2016 tali buoni possono essere acquistati e utilizzati solo con modalità telematiche e
il lavoratore, una volta riscosso, può percepire il consenso presso il concessionario.
In conclusione, si può dire che la reazione legislativa alla fuga dal lavoro subordinato ha
conosciuto una notevole evoluzione, con la nascita di rapporti atipici e la conseguente
frammentazione del mercato del lavoro.
A questo si è aggiunta una nuova nozione di dipendenza, non più sovrapponibile a quella
codicistica perché basata su elementi diversi, come la committenza e l’individuazione di fasce di
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