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La fiscalità e la sua integrazione nello stato patrimoniale

La fiscalità va ad integrare due sotto-voci della voce crediti nello stato patrimoniale, alla lettera C dell'attivo circolante. Queste sono i crediti tributari, che accolgono dei crediti di ammontare certo e determinato che si possono evincere dalla dichiarazione dei redditi, e le imposte anticipate, finalizzate ad accogliere i crediti che non sono certi e non si possono esigere.

Dal lato delle passività, la fiscalità va ad integrare due sottovoci. La prima è collocata nei debiti riguardanti i debiti tributari, che rappresentano passività per imposte certe e determinate. La seconda si trova nella categoria dei fondi rischi e oneri, riguardante i fondi per imposte anche differite. Queste ultime sono imposte differite probabili e connesse a differenze temporanee imponibili in esercizi successivi, la cui contro voce risulta essere imposte sul reddito d'esercizio correnti differite e anticipate.

Proprio queste ultime imposte, voce del conto economico, possono essere correnti e dovute sul reddito.

imponibile dell'esercizio;

  • Relative agli esercizi precedenti: imposte sanzioni e interessi per fatti riferiti a esercizi precedenti, contropartita patrimoniale, differenza positiva tra ammontare dovuto in seguito a un contenzioso rispetto al valore del fondo accantonato negli esercizi precedenti;
  • Anticipate e differite: sia quelle dell'esercizio che di esercizi precedenti, e sono riportate con segno positivo gli accantonamenti al fondo per imposte differite e l'utilizzo di attività per imposte anticipate, con segno negativo le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite;
  • Proventi da consolidato fiscale e compensi riconosciuti dalla consolidante alla consolidata per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla consolidata;

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del recupero comprovata quando: esiste

imponibili sufficienti per utilizzare la perdita fiscale; • vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento nel periodo in cui si prevede di utilizzare la perdita fiscale; • esistono accordi contrattuali o leggi che garantiscono la possibilità di utilizzare la perdita fiscale in futuro; • la società ha una storia di redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali in passato. La pianificazione fiscale è un processo importante per le società al fine di ottimizzare la gestione delle imposte e garantire una corretta valutazione dei risultati fiscali.

imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;

  • vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento insufficienti per coprire le esercizi successivi;

La fiscalità differita nelle operazioni straordinarie

Una differenza temporanea può sorgere in occasione di operazioni straordinarie, e nel caso in cui il regime fiscale previsto sia quello della neutralità fiscale, tali si effettuano in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti prima dell'operazione. La normativa fiscale può, tuttavia, prevedere la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette. Occorre distinguere tra attività (diverse dall'avviamento) Fiscalità differita riguardante e passività;

Fiscalità dell'avviamento differita riguardante Nel bilancio della società acquirente le differenze temporanee sorgono quando il valore riconosciuto ai fini fiscali alle attività e passività è diverso rispetto al valore contabile attribuito in sede di allocazione del costo di acquisto. Se l'operazione straordinaria genera una differenza temporanea, la società acquirente iscrive le relative imposte differite o anticipate alla data in cui l'operazione avviene, a fronte dei maggiori o minori valori derivanti dall'operazione rispetto ai valori fiscali riconosciuti. Tali imposte neutralizzano i maggiori o minori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi successivi. Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'attivo è presa con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione ed entro la data di redazione del bilancio, la società.

Calcola l'imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività nei limiti del valore corrente della stessa attività. L'imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce debiti tributari, in quanto l'aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell'operazione. Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'attivo è presa prima dell'operazione, la società:

  • elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 20 del conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile;
  • iscrive un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 20, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario;

Il venir meno della differenza temporanea imponibile, che aveva generato il fondo in un'unica soluzione, segue lo stesso.

trattamento contabile che lo stesso avrebbe subito se la differenza temporanea si riducesse nel corso di più esercizi fino all'azzeramento. Il costo pagato ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. Una differenza temporanea imponibile può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell'avviamento, se il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali e negli esercizi successivi si avrà:

  • Variazioni della differenza temporanea non imponibile dovute a variazioni del valore inizialmente attribuito: derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento e per tanto non sono rilevate;
  • Variazioni della differenza temporanea non imponibile non dovute a variazioni del valore

inizialmente attribuito: ove non derivino dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, sono contabilizzate.

Fusione è un'operazione di integrazione attraverso la quale due o più società si aggregano a titolo definitivo allo scopo di costituire una sola entità (incorporante). Si perviene alla realizzazione di un'unica struttura che somma tutti gli elementi patrimoniali e soggettivi prima facenti capo alle aziende partecipanti. Essa è disciplinata nell'art. 2501 del codice civile, nell'art. 172 del TUIR, nell'art. 37bis del DPRIC 4 sezione "fusione e scissione", e facendo riferimento al codice civile, la stessa può avvenire in due modalità:

  • Fusione per unione (propria): è quell'operazione attraverso la quale due società A e B si fondono per dare origine ad una terza società C, che fino a quel momento non esisteva, la quale avrà un

Suo capitale nuovo e le quote o azioni ripartite tra A e B, secondo le logiche determinate nel rapporto di cambio;

  • Fusione per incorporazione: è quell'operazione attraverso la quale, esistono due società A e B, ed A incorpora B o viceversa. Può essere di una società già in possesso di partecipazione (diretta), per incorporazione inversa (controllata incorpora la controllante), incorporata controllata al 100% o almeno al 90%, incorporata a seguito di acquisizione con indebitamento, incorporazione fra le quali non esiste un precedente rapporto partecipativo;

Con la fusione si integrano le aziende coinvolte (le quali perdono la propria identità economica, pervenendo a una comunione sia dell'elemento patrimoniale che di quello personale) ma anche i soggetti giuridici che le reggono, che perdono la loro individualità giuridica.

I caratteri strutturali dell'operazione sono quindi:

  • dei delle compagini sociali.
  • l'unificazione

a procedure concorsuali; società in liquidazione: è inammissibile la partecipazione alla fusione delle società in liquidazione per le quali abbia già avuto inizio la distribuzione dell'attivo (art. 2501 c.c.);

  • Società cooperative, cooperative-lucrative, ma:
    • La fusione di coop. a mutualità prevalente in società di capitali è vietata; da società di capitali a società cooperativa a mutualità prevalente è ammessa;
    • La fusione di società di capitali in società cooperativa a mutualità prevalente o non prevalente è ammessa;

Si hanno adempimenti legali con riferimento al procedimento di fusione:

  1. Data di riferimento della situazione patrimoniale (tempo t-3=t1-120): obbligo di redigere una situazione patrimoniale 120 giorni prima del deposito del progetto di fusione, per tutte le società, presso la sede sociale (art. 2501 quarter)

Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

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Dettagli
A.A. 2021-2022
64 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marco_someonelikeyou di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Comunicazione societaria e operazioni straordinarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Risaliti Gianluca.