Riassunto esame Operazioni Straordinarie, prof. Fazzini, libro consigliato Operazioni Straordinarie, A. A. V. V.
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situazioni patrimoniali aggiornate delle società partecipanti, deve essere redatta dagli
amministratori secondo norme del bilancio d’esercizio (cioè completo anche della nota
essere sostituito dall’ultimo bilancio approvato se
integrativa se possibile). Può comunque
sono passati meno di sei mesi dall’approvazione dell’ultimo bilancio.
relazioni degli organi amministrativi (in alcuni casi previsti dalla legge è possibile non
presentarla) → in tali relazioni è possibile ampliare ciò che è stato specificato nel progetto.
relazione dell'esperto sul rapporto cambio proposto (vd. focus successivo);
ultimi 3 bilanci delle società partecipanti → per evitare eventuali pregiudizi dei partecipanti.
ITER PROCEDURALE DELLA FUSIONE
Per le SOCIETA’ AZIONARIE ( spa o sapa) dopo l’approvazione da parte dei CDA delle società
dell’operazione, questi documenti (allegati e progetto di fusione) devono essere depositati
coinvolte
presso società e RI.
Per 30 gg ( ai quali i soci possono unanimemente rinunciare) i soci hanno possibilità di prenderne
visione e manifestare il loro dissenso.
portano i documenti nell’assemblea dei soci per l’approvazione; assemblea che può
Dopo i 30 gg si
accettare o rifiutare l’operazione oppure proporre modifiche (/se non sono sostanziali ok, sono
modifiche rilevanti (es. diverse rapporto di cambio) allora il progetto torna nei relativi cda per
approvazione delle modifiche stesse.
Va comunque sottolineata che è una ipotesi irreale perché a queste operazioni precedono molte ore
di consultazione fra amministratori e soci che mirano ad evitare queste situazioni.
Dopo delibera dei sci si provvede a deposito della stessa presso il RI; da questo momento i creditori
hanno 60 gg per opporsi all’operazione.
si oppone si procede con la redazione dell’atto pubblico da parte del notaio (forma
Se nessuno
obbligatoria, pena nullità).
Se conforme alle richieste della legge, l’atto viene redatto e diventa efficace nei confronti dei terzi
dal giorno della sua avvenuta iscrizione nel RI.
NB: quanto detto fin ora per la procedura della fusione vale anche per le società non azionarie, in
quel caso tutti i tempi sono dimezzati. 5
PROGETTO DI FUSIONE ( 2501 TER)
Viene redatto dagli organi amministrativi; sono previsti 8 punti obbligatori dal CC, ma spesso
contiene info aggiuntive proprio per tutelarsi da future verifiche dell’amministrazione finanziaria
volte a verificare la reale presenza di ragioni economiche al di sotto dell’operazione.
Questi otto punti sono:
1. Tipo sociale, ragione sociale, sede sociale e ruolo nella fusione delle società partecipanti;
2. Statuto nuova società risultante dalla fusione o statuto della incorporante con eventuali
modifiche rese necessarie dalla operazione.
3. Rapporto di cambio, viene determinato secondo i valori contabili ed economici (valori di
mercato) delle società partecipanti dagli amministratori. Quindi è necessaria una valutazione
preliminare delle aziende partecipanti (redatta da una società specializzata). Se ci sono
società quotate nella fusione, esperto che determina il rapporto di cambio deve essere una
E’ possibile anche un conguaglio in denaro, per relativi arrotondamenti
società di revisione.
agli azionisti nel cambio delle loro azioni, nella misura massima del 10 % del valore
nominale delle azioni stesse.
Modalità assegnazione azioni dell’incorporante
4. (o della nuova società se la fusione è
propria).
5. Decorrenza partecipazione agli utili per nuovi azionisti: i nuovi azionisti assumono i diritti
di godimento collegati al possesso dell’azione dal momento in cui entrano in possesso
dell’azione stessa.
6. Decorrenza effetti della fusione: la fusione decorre (produce i propri effetti giuridici)
dall’avvenuta iscrizione nel RI dell’ultimo atto di fusione. La legge permette di
posticipare/anticipare i soli effetti sulle politiche contabili/fiscali della fusione, questo in una
logica di semplificare l’operazione ai fini gestionali per l’impresa (tipicamente si fa quando
l’operazione avviene lontano dalla fine dell’esercizio). Una eventuale traslazione degli
effetti della fusione deve essere riportato nel progetto di fusione.
NB. Per la fusione propria è possibile la sola retrodatazione (dato che dopo la fusione le
società non esistono più).
7. Vantaggi particolari categorie di soci, tipicamente chi detiene azioni con diritti particolari
(es. privilegiate) ha lo stesso rapporto di cambio previsto per i soci ordinari (vd. esempio
intesa san paolo).
8. Vantaggi particolari per amministratori società partecipanti.
9. Spesso possono ricorrere punti aggiuntivi in ossequio a regolamenti vigenti (es. consob, ente
6
prevede l’obbligo
di vigilanza su gli atti che possono danneggiare il pubblico risparmio, di
un prospetto informativo).
FOCUS SU RAPPORTO DI CAMBIO:
Gli amministratori fissano il rapporto di cambio, nel progetto (punto 3), (che inevitabilmente
influisce sulla posizione soggettiva dei singoli soci) e vi saranno dei soggetti terzi (esperti) che
rivedono la congruità di questo concambio (nel caso in specie sono state nominate KPNG E PRICE).
Il rapporto di cambio deriva dal confronto dei valori economici delle società partecipanti alla
fusione ed esprime il numero di nuove azioni da emettere da assegnare ai soci in luogo di quelle
possedute.
CONCAMBIO NELLA FUSIONE PROPRIA
Le azioni/quote di tutte le società partecipanti vengono annullate e sostituite/concambiate con
azioni della società risultante dall'operazione → vengono meno i soggetti giuridici partecipanti e
viene ad esistere un NUOVO SOGGETTO GIURIDICO.
*Quando si fanno le fusioni non si ha una somma semplice di attivo e passivo (solo in parte), ci
sono poi una serie di calcoli che devono essere fatti.
Esempio 1
La società Alfa e la società Beta, entrambe per azioni, hanno deliberato una fusione propria, che darà vita alla società
Gamma, con un capitale sociale di 900.000 euro composto da azioni di 1 euro ciascuna.
Alfa Beta
Capitale sociale 200000 600000
Numero azioni 20000 300000
Valore nominale 10 2
Valore economico 460000 850000 7
Notiamo subito che il valore economico delle due singole società è superiore rispetto al valore
contabile/capitale sociale.
Il rapporto di cambio tiene conto del valore economico e non del valore contabile → il modo con
cui i soci con cui entrano nel capitale della società risultante è scandito dalla dimensione da quanto
valgono le società partecipanti in termini di valore economico., il che implica che i soci di una
società ha maggiore valore economico hanno diritto ad una maggiore quota del capitale sociale
della società risultante.
Intuitivamente, il valore economico della società risultante dovrà essere almeno pari alla somma
algebrica dei valori economici delle società partecipanti, anche se da un'operazione del genere ci si
aspetta che risulti molti di più, e per ottenere tale risultato può capitare che ci voglia tempo.
Percentuali azioni di Gamma spettanti a Alfa:
460.000 / (460.000 + 850.000) = 35%
N. azioni di Gamma spettanti a Alfa
35% x 900.000 = 316.031 azioni
Percentuali azioni di Gamma spettanti a Beta:
850.000 / (460.000 + 850.000) = 65%
N. azioni di Gamma spettanti a Beta
65% x 900.000 = 583.969 azioni
Una volta determinate il numero di azioni (%) di gamma (nuove) spettanti ad alfa e beta (vecchie)
possiamo esprimere il rapporto che c'è tra le nuove e le vecchie azioni con due metodi alternativi:
n azioni nuove / n azioni vecchie;
n azioni nuove contro n azioni vecchie (metodo più intuitivo).
Pertanto i rapporti di cambio sono i seguenti:
316.031 azioni di Gamma / 20.000 azioni di Alfa
63 nuove azioni contro 4 vecchie azioni
583.969 azioni di Gamma / 300.000 azioni di Beta
19 nuove azioni contro 10 vecchie azioni
CONCAMBIO NELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Possono presentarsi due fattispecie, ossia l'operazione può avvenire: 8
fra parti non correlate → aumento di capitale (tenendo conto dei valori economici dei due
complessi aziendali), non si crea nessun problema dal punto di vista del concambio;
fra parti correlate (che hanno rapporti partecipazione) → ci sono le stesse regole ma
l'incorporante è tenuta ad annullare il valore della partecipazione posseduta, in altre
parole, in se stessa; esse sono azioni, appunto, che dovrebbero spettare alla società
incorporante, quindi si evita che la società incorporante possegga/partecipi se stessa (fatto
8
distorsivo ), annullando tali azioni.
La formula per arrivare al rapporto di concambio è la seguente:
valore economico incorporata numero azioniincorporante
x
valore economico incorporante numero azioni incorporata
Esempio 2
La società Alfa e la società Beta, entrambe per azioni, hanno deliberato una fusione per incorporazione di Beta in Alfa.
Alfa Beta
Capitale sociale 450000 250000
Numero azioni 45000 125000
Valore nominale 10 2
Valore economico 500000 400000
Ipotesi A – parti NON correlate
valore economico A: valore economico( A+ B)= Cs A ANTE fusione:Cs A POST fusione
Otteniamo allora il capitale post fusione, pari a 810.000.
Aumento di capitale di Alfa:
(810.000 – 450.000) = 360.000 euro
Numero azioni di nuova emissione:
(360.000 / 10) = 36.000 azioni
8 E' permesso dal codice civile, in determinate fattispecie, con apposita riserva costituita e per arco temporale limitato. 9
Rapporto di cambio:
(400.000/500.000)x(45000/125000) = 2/7
2 azioni nuove di alfa contro 7 vecchie (fino a capienza, che costituisce l'aumento di capitale)
Esempio B (valgono gli stessi dati di prima) le parti sono correlate, Alfa possiede il 70 % di Beta
Si segue lo stesso procedimento visto in precedenza dove le parti non erano correlate (cioè calcolo
l’aumento di capitale necessario e le nuove azioni da emettere). A questo punto tolgo il 70 % delle
stesse dalla nuova emissione, in quanto l’aumento di capitale è destinato agli azionisti di beta, i
quali detenevano solo il 30% della società (dato che il 70 % è di Alfa).
Aumento di capitale: 360.000*30% =10800
Azioni di beta da cambiare: 125.000*30%=37.500 azioni
Rapporto di cambio: 10800/37.500= 2 azioni contro 7
ALL’AUMENTO DI CAPITALE!! Devo calcolare sulla base della percentuale che
NB: OCCHIO
mi manca da acquisire!!! Sono già azionista!!
CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO CON PRICE AZIONI
E’ possibile calcolare il rapporto di cambio anche facendo il rapporto fra il price delle azioni delle
due società; cioè faccio Price Acquirente/Price Acquisita.
Il price delle azioni lo calcolo facendo il rapporto fra valore economico e numero di azioni sul
mercato.
NB: questo metodo può essere usato in tutte le diverse tipologie di fusione; ovviamente è necessario
avere a disposizione il valore economico e il numero delle azioni.
FOCUS RELAZIONE CONGRUITA’ RAPPORTO DI CAMBIO: l’esperto non deve
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una
rideterminare il rapporto di cambio.
relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote che indichi:
che esso sia corretto da un punto di vista di metodologia eseguita (il perché scegliere un
criterio piuttosto che un altro), che siano applicati bene tali metodi e che essi portino ad un
risultato che sia consistente/corretto → il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;
eventuali difficoltà di valutazione, soprattutto nel caso delle parti NON correlate, che
possono essere completamente diverse fra loro, e che necessitano di utilizzare due metodi
di valutazione diversa, rendendo quindi la verifica meno omogenea;
parere sull'adeguatezza del metodo seguito per determinare il rapporto di cambio e 10
sull'importanza relativa a ciascuno di essi (generalmente esiste una gerarchia dei metodi da
utilizzare → posso utilizzare un metodo principale ed un metodo di controllo del metodo di
principale);
indicare il risultato raggiunto.
LA NOMINA DEGLI ESPERTI
Essa suddivisa in base al tipo di società che partecipa alla fusione:
1. SPA e SAPA → revisore contabile/società di revisione, designati dal tribunale del luogo in cui
ha sede la società;
2. ALTRI CASI → esperto viene nominato dall'organo amministrativo di ciascuna società MA
FARE ATTENZIONE A NON CONFEDERE I RUOLI: l'esperto deve essere comunque un terzo,
perché esso ha responsabilità molto importanti; lo stesso commercialista può tirarsi
indietro lasciando l'incarico o esprimere un rapporto di cambio più consono alla valutazione
rispetto a quello proposto dagli amministratori;
3. SOCIETA' QUOTATE → società di revisione, nominata dal tribunale.
Vi è inoltre il caso particolare della FUSIONE ETEROGENEA (SC si fonde con una SP): si crea il
problema del regime della responsabilità illimitata dei soci che deve essere, in qualche maniera,
colmata → lo stesso esperto che è stato nominato per la valutare la congruità del rapportodeve
anche redigere una perizia di trasformazione che attesta che il capitale sociale della SC è capiente
(e che quindi non è annacquato) per soddisfare i creditori sociali, a prescindere dal patrimonio
personale dei soci.
Per quanto la legge consenta, ad ogni società partecipante, di nominare un esperto, generalmente
si affida tutto ad un unico esperto (anche per una questione di costi).
Ci sono dei casi in cui l'esperto non serve:
Fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza o comunque da un unico soggetto;
Fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza e l’altra posseduta in parte da
quest’ultima e per la restante parte dalla prima;
Fusione di tre (o più) società interamente possedute a cascata;
Fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti; 11
Fusione inversa della controllante nella controllata interamente posseduta.
L'aspetto comune di tali casi è che non vi è un fatto che deve essere posto sotto tutela, nel senso
che non c'è il pericolo che nessuna delle società partecipanti perda qualcosa dopo l'operazione. Vi
è un costo in meno da sostenere, un passaggio in meno che influisce sulla dinamica
dell'operazione.
DIRITTI E DOVERI DELL'ESPERTO
Diritto di ottenere dalle società tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica;
in caso di rifiuto, può chiedere al giudice l’esecuzione coattiva dell’obbligo di fare e/o consegnare;
divieto, penalmente sanzionato, di diffondere o servirsi delle informazioni di carattere riservato, cui hanno avuto accesso
in virtù dell’incarico;
risponde degli eventuali danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e a
terzi (art 64 cpc) → risponde dei danni, IN SEDE CIVILE, a tutti; ecco spiegato il motivo per
cui il commercialista deve saper dire di no a un incarico.
DEPOSITO PROGETTO
Il progetto di fusione deve essere depositato dagli amministratori presso il registro delle imprese;
prima di arrivare all’assemblea dei soci per l’approvazione devono decorrere 30 gg (obbligo
pubblicitario per permettere ai soci di prendere visione del progetto).
I soci possono anche rinunciare, richiesta all’unanimità, ai 30 gg previsti dalla legge.
Per le società non azionarie, i termini appena visti si dimezzano.
CONSENSO DEI SOCI
Il progetto dopo i 30 gg di pubblicità, approda nell’assemblea dei soci che si riunisce per deliberare
o meno l’approvazione del processo.
Nelle Società di Persone per l’approvazione basta la maggioranza dei soci; i dissenzienti possono
chiedere il recesso dalla società, qualora l’operazione venga approvata (in ragione al rapporto
personale fra il socio e la società).
valgono norme previste dallo statuto e dall’atto costitutivo; nelle Srl è
Nelle Società di Capitali
causa automatica di recesso.
NB: se fra le società partecipanti alla fusione c’è un rapporto di partecipazione che va dal 90 al 100
% allora l’approvazione dell’operazione può essere fatta dagli amministratori (al posto
12
dell’assemblea dei soci).
TUTELE DALLA FUSIONE
Tre categorie di soggetti sono meritevoli di tutela da questa operazione:
sono previsti 60 gg dall’iscrizione in RI del verbale di approvazione
1. Creditori,
dell’assemblea, nei quali i creditori possono opporsi all’operazione. Per opporsi il creditore
deve citare la società nel tribunale dove questa ha sede, dimostrando il pregiudizio che sta
soffrendo a causa della fusione.
Se il tribunale si esprime a favore del creditore, la fusione si blocca.
Se il tribunale ritiene che il pregiudizio sia infondato, la fusione procede (la società può
anche chiedere i danni al creditore).
NB: la società può evitare il giudizio del tribunale, prestando idonee garanzie al creditore
(es. soma a disposizione in banca o fideiussione bancaria).
NB2: non è necessario far decorrere 60 gg dalla fusione quando:
i creditori vi rinunciano.
Società paga i creditori che non hanno acconsentito alla rinuncia.
Società di revisione afferma, sotto propria responsabilità, che la società è in grado di
adempiere ai propri debiti.
Deposito integrale ammontare debiti presso banca.
2. Obbligazionisti, possono opporsi alla fusione a meno che la loro assemblea non abbia già
deliberato a favore.
NB: se ci sono obbligazioni convertibili la società deve pubblicare in Gazzetta Ufficiale, 90
dell’iscrizione
gg prima in RI dl progetto di fusione, la possibilità di conversione delle
obbligazioni in azioni ordinarie (rapporto di cambio, e modalità).
3. Soci: per SRL la fusione è causa di recesso, quindi il socio può recedere in automatico. Per
tutti i tipi di società è prevista la possibilità per il socio dissenziente di poter impugnare la
delibera assembleare di approvazione, dietro prova ragioni fondate danno nei suoi confronti.
Solitamente si fa solo quando mancano elementi essenziali dell’operazione o rapporto
cambio è sbagliato, etc.
I soci possono anche impugnare la convocazione dell’assemblea.
–
ESEMPIO FUSIONE: INTESA SAN PAOLO
L’operazione coinvolge due banche del nord: Intesa e San Paolo.
L’operazione si configura nel 2006, in un contesto particolare: al governo della banca d’Italia c’è
13
Fazio che crede molto nell’italianità del nostro sistema bancario.
Quando banca San Paolo entra nelle mire di San Ander, istituto di credito spagnolo, la possibilità di
un’OPA ostile agevola la fusione fra le due banche italiane (fusione che si realizza in tempi
brevissimi, dall’agosto al dicembre 2006; e per questo definita da molti come anomala).
Banca intesa incorpora San Paolo IMI, fusione che verrà digerita nel tempo data la grandezza delle
due banche, ma porta il nuovo istituto al secondo posto per capitalizzazione nel sistema bancario
italiano.
Interessante anche il progetto organizzativo della fusione (come vengono destinate le unità
organizzative, le risorse, degli istituti coinvolti: per norme della legge antitrust, limite massimo al
numero degli sportelli detenibili da un gruppo bancario, la nuova società decide di cedere buona
parte dei suoi sportelli ad altre banche.
ATTO FUSIONE
Decorsi i 60 gg per eventuali opposizioni dei creditori, l’atto di fusione deve essere redatto sotto
forma di atto pubblico; entro 30 gg deve essere depositato dal notaio o dagli amministratori delle
società conivolte, nel RI dei luoghi dove le società coinvolte nella fusione hanno sede.
dell’assemblea.
In allegato devono essere depositati anche i verbali
CONTENUTO DELL’ATTO: se fus. Per incorporazione: devono essere contenute anche attività e
passività oggetto della fusione; se fus. Propria anche gli elementi costitutivi della nuova società.
EFFETTI DELL’ATTO: partire dal momento dell’ultima iscrizione nel RI;
la fusione ha effetto a
dopo l’iscrizione non può più essere proninciata l’invalidità dell’atto medesimo.
Non si può pronunciare la nullità , rimane salvo risarcimento del danno per i danneggiati
dall’operazione. antecedenti alla fusione continuano e l’esperto risponde di eventuali danni da
I rapporti processuali
concambio.
SEMPLIFICAZIONI
Tre possibili fattispecie in ordine alle società coinvolte:
a) Incorporazione di una società interamente posseduta: si tratta di una unificazione di due
realtà nella sostanza già unificate.
E’ prevista la possibilità di eliminare alcuni obblighi informativi e procedurali
particolarmente onerosi, al fine di adeguare più semplicemente uno stato di fatto che già
esiste.
Sono previste le seguenti semplificazioni:
No rapporto di cambio delle azioni o quote. 14
No modalità di assegnazione delle azioni o quote di incorporante.
No data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.
No relazione organo amministrativo.
No relazione degli esperti.
Se lo statuto lo prevede, la fusione può essere decisa dai rispettivi organi
amministrativi con deliberazione sotto forma di atto pubblico; i soci che
rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere di ricorrere alla
forma ordinaria (devono però farne richiesta entro 8gg deposito in RI delibera cda).
b) Incorporazione società posseduta al 90%: può essere omessa la relazione degli esperti se è
possibilità ai soci dell’incorporata di far acquistare le proprie azioni
lasciata alla società
incorporante per un corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso.
Se lo statuto prevede:
1) La fusione può essere decisa dai rispettivi CDA dietro redazione verbale sotto forma
di atto pubblico; devono però essere rispettati gli obblighi di deposito 30 gg prima
decisione per visione soci e il progetto deve essere depositato almeno un mese prima
della decisione presso il RI.
NB: i soci dell’incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono
8 gg dall’iscrizione progetto nell’RI, che
comunque chiedere, con domanda alla società entro
la società segua la procedura ordinaria.
c) Fusione in cui non partecipano società di capitali azionarie:
Per queste società sono ridotti alla metà alcuni termini: data fra iscrizione progetto e
decisione fusione (15 gg), deposito degli atti presso sede sociale (15 gg), termine per
opposizione creditori (30 gg).
La fusione è consentita alle società in liquidazione a meno che non abbiano già cominciato
la ripartizione dell’attivo.
Il conguaglio in denaro può essere superiore al 10% del valore nominale delle quote
assegnate.
La relazione degli esperti può essere omessa se c’è il consenso di tutti i soci partecipanti alla
fusione.
PRIMO BILANCIO SUCCESSIVO ALLA FUSIONE (art 2504 bis)
A norma di tale articolo del cc, nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività
sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima.
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Tre possono essere le alternative per l'iscrizione delle attività e passività delle società interessate nel
bilancio successivo alla fusione:
5. contabilizzazione a VALORI STORICI PER TUTTE LE SOCIETA' INTERESSATE;
6. contabilizzazione a VALORI STORICI per l'INCORPORANTE, ed a VALORI CORRENTI
per le INCORPORATE;
7. contabilizzazione a VALORI CORRENTI PER TUTTE LE SOCIETA' INTERESSATE.
Generalmente viene utilizzato il primo criterio per la rilevanza di aspetti fiscali relativi alla
tassazione di plusvalenze emergenti.
Interpretazione OIC 4 bilancio di apertura → è
Cosa si intende per primo bilancio? Si intende riferito alle ore zero del
giorno successivo a quello di efficacia della fusione.
LA RETRODATAZIONE E LA POSTDATAZIONE (art 2504 bis)
Come già visto, all'art 2504 bis è disposto che “La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art 2504 (atto di fusione). Nella fusione per incorporazione può
essere stabilita una data successiva.”
Inoltre, è possibile la retrodatazione (per entrambe le tipologie di fusioni), retrodatando di fatto gli
effetti contabili ed operativi, NON QUELLI REALI. Lo stesso principio, legato alla retroattività,
vale anche ai fini tributari (art 172 comma 9 TUIR). Retrodatazione fiscale e contabile coincidono.
Tre sono le possibili modalità di retrodatazione contabile, nel caso in cui il bilancio di chiusura (per
la fusione) sia a cavallo fra 2 esercizi:
→ società fuse o incorporate dovranno
assenza di retrodatazione procedere ad una chiusura
dei conti redigendo un bilancio infrannuale avente le caratteristiche proprie di un bilancio di
esercizio; la società incorporante o risultante dovrà recepire i valori patrimoniali delle
società fuse o incorporate;
→ la società incorporante o risultante
retrodatazione alla data di inizio dell'esercizio in corso
dovrà rilevare i soli saldi dei conti relativi alla frazione di periodo delle società fuse o
incorporate; 16
→ per le
retrodatazione ad una data compresa fra l'inizio dell'esercizio e l'atto di fusione
società incorporate o fuse vi è la normale chiusura dei conti, mentre nella incorporante o
risultante si dovranno recepire i valori provenienti dalle società incorporate.
AVANZO E DISAVANZO DA ANNULLAMENTO E DA CONCAMBIO
Nel primo bilancio della società risultante da fusione, le attività e passività devono essere iscritte al
valore contabile risultante alla data di efficacia della fusione medesima (iscrizione ultimo atto).
Si possono creare due differenze dalla fusione:
si originano quando c’è un rapporto di partecipazione
1) Differenze da annullamento:
fra le società coinvolte dalla fusione; la differenza si origina fra il valore della
partecipazione iscritto in bilancio e la quota di netto che si va ad acquisire.
Se costo partecipazione < patrimonio netto acquisito =avanzo da annullamento
Se costo partecipazione > patrimonio netto acquisito =disavanzo da annullamento
NB: altrimenti posso calcolarlo così:
–
riserve + netto acquisita aumento capitale
se >0, avanzo da concambio (quasi un ricavo) avere
se <0, disavanzo da annullamento (quasi un costo) dare.
Imputazione Disavanzo: Se è originato dall'esistenza di plusvalenze latenti dei beni e/o
dell'avviamento (oppure da maggior valore del complesso rispetto alla somma dei valori correnti dei
singoli beni che lo compongono), il disavanzo può essere sostituito con i valori correnti di
attività/passività e avviamento della società incorporata o fusa. Se dovuto ad altre cause (ad
esempio, perdite sostenute dall'incorporata, e quindi un cattivo affare), il disavanzo deve essere
annullato riducendo le riserve post fusione oppure deve essere imputato come perdita nel conto
economico.
Imputazione Avanzo: Se la sua origine è da porre in relazione alla previsione di dover sostenere
oneri e perdite futuri o da insufficiente redditività dell'incorporata, va iscritto in un “Fondo rischi
per oneri e perdite da fusione”. Se è dovuto alla presenza di riserve di utili dell'incorporata o da uno
sconto sul prezzo di acquisto della partecipazione, o alla rivalutazione monetaria dei beni
dell'incorporata in base a specifica legge (e quindi, buon affare), deve essere iscritto in una “Riserva
avanzo di fusione”. 17
NB: in contabilità annullo la partecipazione e iscrivo avanzo da annullamento (avere) e disavanzo
da annullamento (dare). Solo dopo imputo il disavanzo/avanzo alle relative poste.
si originano quando c’è differenza fra l’aumento di
2) Differenze da concambio:
capitale previsto per la fusione e il capitale acquisito dall’incorporante.
Se aumento capitale incorporante > quota netto acquisita=disavanzo da concambio
Se aumento capitale incorporante < quota netto acquisita=avanzo da concambio.
Le differenze da concambio non vengono imputate (si lasciano in bilancio).
“Nel caso di disavanzo da concambio, normalmente non ha un preciso significato economico.
Se ha tale significato e l'operazione di fusione avviene tra parti indipendenti e si attua il
trasferimento del controllo nell'incorporata, il disavanzo può essere sostituito dai valori correnti di
attività/passività e avviamento dell'incorporata, purché i maggiori valori siano confermati con una
relazione di stima (art 2343).
Se il disavanzo ha natura causale deve essere eliminato con una riduzione delle riserve post fusione
o con l'imputazione a conto economico come perdita.”
Nel caso di avanzo da concambio, esso ha natura di riserva di capitale equiparabile alla riserva
sovrapprezzo azioni o quote.
NB: se fra le società c’è rapporto di partecipazione, allora si può verificare differenza da
se non c’è rapporto di partecipazione allora non si può verificare (possibile solo
annullamento;
differenza da concambio. avere dare.
NB2: per contabilità: avanzo disavanzo 18
FOCUS IMPUTAZIONE DIFFERENZE DA FUSIONE: 19
FUSIONE INVERSA
La fusione inversa si realizza quando una società A incorpora una società B, che controlla A.
Viene fatta quando la incorporata è una holding (quindi per snellire la struttura del gruppo) oppure
la controllata è titolare di diritti, doveri o rapporti non trasmissibili (mentre con la fusione si
trasmettono, dato che si viene a creare un’unica società) oppure la società controllata è una quotata
e si vuole che lo sia anche la società risultante dalla fusione.
NB: questo tipo di operazione pone un problema circa detenzione di azioni proprie, in quanto dopo
l’acquisizione B si trova in pancia le sua azioni che aveva A.
ignorando l’art 2357 CC al momento della definizione dell’operazione (limite
Il problema si risolve
massimo di acquisto nei limiti degli utili da distribuire + riserve risultanti in bilancio e nelle spa
aperte, fanno ricorso al mercato di rischio, non può essere superiore ad un quinto del capitale
una volta realizzata l’operazione la società deve provvedere a deliberare l’annullamento
sociale),
e/o la vendita delle eventuali azioni che superano queste soglie.
Per quanto riguarda eventuali differenze di fusione, possono esserci differenze da concambio ma
non da annullamento (dato che B non detiene alcuna partecipazione di A).
FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO
prevede l’acquisizione di
Questo particolare tipo di fusione, anche detto Levereged Buy Out (LBO),
una società per il tramite di un debito contratto garantito dalla società che si va ad acquisire.
Il rimborso del finanziamento contratto verrà fatto con i flussi di cassa della società acquisita e
eventuali asset non strategici della stessa.
Particolare forma di LBO è il Merger leverage buy out (MLBO), cioè viene costituita un società ad
hoc (NEWCO) con scarso capitale di rischio, la quale sottoscriverà un contratto di finanziamento
per acquisire la società target (sottoscrizione debito e acquisizione sono contestuali).
Il debito viene garantito dalle azioni della target acquisite tramite il debito stesso.
La newco viene incorporata dalla target (più raro il caso inverso o la fusione propria tramite nuova
società); a questo punto il debito della newco viene garantito dai beni della target.
A seconda di chi promuove l’azione, l’operazione di LBO può assumere diverse notazioni:
management buy out (i promotori sono i manager della target), family buy-out (le azioni della target
sono detenute da un unico gruppo familiare), corporate buy out (l’operazione avviene all’interno di
un gruppo).
Tipicamente gli enti finanziatori di queste operazioni sono dei Venture Capitalist. 20
perché l’operazione abbia successo devono essere rispettati una serie di requisiti:
REQUISITI:
La società target deve realizzare elevati cash flow per ripagare il debito (tipicamente in tre,
cinque anni).
Fra gli asset patrimoniali della target devono esserci attività da poter vendere (non
strategiche) così da ridurre il rischio e eventualmente rientrare di parte del debito.
Settore sufficientemente stabile e poco volatile, posizionamento competitivo della target
buono.
Il management deve avere comprovate capacità e la società non deve richiedere ulteriori
investimenti tecnici.
Occhio a i costi del finanziamento e al rapporto capitale /debito.
In estrema sintesi la società target deve avere queste caratteristiche: forte posizione sul mercato,
contesto competitivo stabile, prodotto senza rischio obsolescenza, asset in surplus da smobilizzare,
management efficiente, assetto tecnico-produttivo solido.
INTEGRAZIONI ALLA NORMALE PROCEDURA FUSIONE: questa particolare tipologia di
fusione prevede una serie di integrazioni agli obblighi di legge previsti per le fusioni ordinarie.
Questi sono:
1. Progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie che serviranno a soddisfare le
obbligazioni future della società che risulterà dalla fusione.
In allegato deve presentare una relazione della società di revisione incaricata della società
target o dell’acquirente.
deve contenere le ragioni economiche dell’operazione
2. Relazione CDA, + piano economico
finanziario indicante le risorse finanziarie e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
3. Relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione.
4. Anche dove ne ricorrano i presupposti, non possono essere applicate le semplificazioni
previste per fusione tra società partecipate al 90% o al 100%. 21
ASPETTI FISCALI DELLA FUSIONE
La normativa fiscale sulla fusione è contenuta nell’art 172 del TUIR, che è stato modificato nel
2004, 07, 09.
L’articolo contiene 11 commi, i quali prevedono regole specifiche per il trattamento fiscale della
(elenco proposto corrisponde ai commi articolo; l’11 corrisponde al 10 bis):
fusione
Neutralità dell’operazione (non costituisce realizzo)
1. principio generale: la fusione è
neutrale per il fisco, è assoggetta ad una comune operazione di ristrutturazione aziendale
(successione a titolo universale); cioè non genera componenti positivi o negativi di reddito
ai fini fiscali. di maggiori valori per attribuzione del disavanzo:
2. Irrilevanza fiscale dell’iscrizione per
il principio generale visto prima, eventuale disavanzo o avanzo da fusione (sia per
annullamento che per concambio) non è rilevante ai fini fiscali.
fiscalmente in base all’ultimo valore fiscale risultante
I beni ricevuti devono essere valutati
nel bilancio dell’incorporata (non devo guardare al valore contabile risultante
dall’attribuzione del disavanzo/avanzo da fusione non deducibilità ammortamenti
superiori a quelli contabili).
Quadro RV: prospetto di riconciliazione contenuto nel Modello Unico (dichiarazione dei
redditi) nel quale la società espone il valore contabile e quello fiscale dei beni risultanti da
fusione ed eventuali disallineamenti.
Obbligo di compilazione a carico della incorporante.
3. Neutralità del cambio delle azioni o quote per i soci: la fusione è irrilevante anche nei
confronti dei soci: cambio delle azioni proprie con quella dell’incorporante o newco, non
costituisce conseguimento di ricavi o minusvalenze (no tassazione).
partecipazione rimane lo stesso ( quello dell’acquisto originario, prima
Il valore fiscale della
della fusione).
Eventuale conguaglio in denaro è considerato come un corrispettivo per il recesso parziale
ed è quindi tassato dell’art. 47 comma 7 del TUIR.
4. Successione alla società incorporata: la società risultante dalla fusione, incorporante o
newco, subentra negli obblighi e nei diritti della incorporata o delle società fuse, salvo
quanto disposto dai comma 5 e 7 di questo articolo; esempi di diritti ed obblighi sono:
adempimenti dichiarativi di pagamento e versamento, stratificazione rimanenze LIFO e
FIFO.
Ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta(comma
5. 5 e 6): per prima cosa
occorre capire cosa sono le riserve d’imposta. 22
i fondi in sospensione d’imposta sono quelle voci del netto per le
RISERVE D’IMPOSTA:
quali è stato rinviato il pagamento dell’imposte (in sospensione) per una determinata legge.
Vengono tassate al moneto della loro distribuzione, sia in capo alla società che ai soci.
La fusione prevede che queste riserve siano ricostituite in capo alla incorporante o alla
newco; altrimenti devono essere tassate (come se fossero distribuite).
Il legislatore fiscale le divide in due tipi:
o Tassabili in ogni caso: devono esser ricostituite per forza, tramite: avanzo, riserve
libere o capitale della società (scritto in NI). Se tutto ciò non basta, la parte non
coperta viene tassata in capo alla società ed ai soci.
Tassabili solo in caso di distribuzione: le devo ricostituire se c’è un aumento
o di
capitale superiore al capitale delle partecipanti (al netto di quelle possedute) o se c’è
un avanzo (eventuale eccesso viene tassato solo in capo ai soci); se l’avanzo non
basta il restante non viene costituito.
6. Riporto perdite: le perdite fiscali pregresse delle società partecipanti alla fusione possono
essere portati a diminuzione del reddito della risultante solo se vengono rispettati due
requisiti:
Activity Test, requisito di vitalità: le società con perdite pregresse devono avere ricavi
caratteristici e spese per il lavoro dipendente ( A1 e B9 del CE) superiori al 40%
delle media dei due anni precedenti.
Se non ci sono esercizi precedenti obbligo di presentare un interpello.
l’importo massimo delle perdite riportabili è pari al netto
Requisito quantitativo:
della società, da questi sono esclusi i versamenti dei soci nei 24 mesi precedenti alla
fusione.
La verifica dei requisiti prevede prima l’Activity Test e poi la verifica del requisito
quantitativo.
Periodo d’imposta frazionario (incorporata):
7. per il periodo di imposta che intercorre fra
l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia della fusione, le imposte sul relativo reddito
vengono calcolate secondo le normali disposizioni previste dal TUIR in relazione al tipo
societario delle partecipanti (salvo retrodatazione).
la fusione ha efficacia fiscale dall’iscrizione dell’ultimo atto di
8. Retrodatazione fiscale:
fusione nel RI.
E’ possibile postdatare (solo se Incorporazione) o retrodatare (sia per fusione propria che
incorporazione) gli effetti dell’atto, se l’atto stesso lo prevede.
Nel caso di retrodatazione è inoltre impossibile portare la data di valenza a periodo
23
precedente alla chiusura del più recente dei bilanci delle società coinvolte.
Se alla fusione partecipano società di persone la retrodatazione non è possibile.
9. Successione anche negli obblighi di versamento (anche acconti e ritenute): gli obblighi
di versamento ancora in essere alla data di efficacia della fusione, passano tutti in capo alla
incorporante o newco (fino alla data di fusione questi spettano alle relative società
partecipanti alla fusione).
E’ consentita la compensazione fra crediti IRES ed IRAP dell’incorporata con i versamenti
dovuti dall’incorporante.
maggiori valori con il pagamento dell’imposta sostitutiva
10. Convalida dei (comma 10
bis): è possibile vedere riconosciuto ai fini fiscali il disavanzo (quindi i maggiori valori
patrimoniali iscritti in bilancio relativi ammortamenti/plusvalenze), per un regime
opzionale in deroga al generale (eccezione).
Tale regime prevede il riconoscimento fiscale del disavanzo dietro il pagamento di un
imposta sostitutiva dell’ Ires, Irap ed Irpef, così determinata:
12% sui maggiori valori fino a 5.000.000 €
compresa fra 5.000.000 e 10.000.000 €
14% sulla parte eccedente
16% sulla parte eccedente 10.000.000 €.
Tale imposta sostitutiva si versa in tre rate annuali (30 -40-30) e i maggiori valori ai fini
dell’ammortamento verranno riconosciuti solo dall’anno successivo a quello dell’esercizio
dell’opzione.
Per i 4 anni successivi all’esercizio dell’opzione non si possono vendere i beni oggetto del regime
opzionale; eventuale vendita prevede pagamento della differenza.
NB: sono previste ulteriori due possibilità per il riconoscimento fiscale del disavanzo, da fonti
esterne al TUIR:
1. Art. 15 l. 2/2009: il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è possibile dietro il
pagamento di una aliquota sostitutiva alle altre (ires, irap, irpef) del:
16% sui beni immateriali
20% per i crediti
31,4% per tutti gli altri beni.
Tali maggiori valori vengono riconosciuti dall’anno successivo sia per la vendita che per
l’ammortamento.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata in una unica soluzione.
2. Art. 4 DL 5/2009: applicabile alle sole fusioni del 2009 (non più a regime), prevedeva la
possibilità di riconoscere gratuitamente il disavanzo per un ammontare inferiore ai 5.000.00
24
€ (dietro il rispetto di determinate condizioni).
OBBLIGHI DICHIARATIVI: la società incorporante dovrà presentare la dichiarazione relativa al
periodo frazionario di imposta, fra inizio esercizio e dato effetto della fusione, per conto delle
società partecipanti.
Inoltre la società incorporante, o la newco, dovrà compilare quadro RV della dichiarazione.
NORMA ANTIELUSIVA, ART. 37 BIS DPR 600/1973
La fusione è classificata fra le operazioni che possono essere elusive.
Per questo hanno valore per le amministrazioni finanziarie le fusioni fatte senza valide ragioni
economiche, allo scopo di conseguire vantaggi fiscali.
IMPOSTE INDIRETTE
L’operazione di fusione non è rilevante ai fini IVA; si ha continuità nella posizione
creditoria/debitoria; la società risultante presenterà la dichiarazione annuale IVA (più moduli, uno
per ogni partecipante).
L’operazione di fusione è soggetta ad Imposta di Registro per 168 € sia per l’iscrizione del progetto
che dell’atto di fusione. 25
LA SCISSIONE
FONTI DI RIFERIMENTO
Ad esempio, società A e società B: A scinde una parte di essa e la unisce/trasferisce a B.
Dal punto di vista della società A è una scissione, mentre da un punto di vista della società B è un
aggregazione/fusione → fra l'altro, la fase in cui una parte di A si attacca a B (fase aggregativa) è la
più complicata.
In Italia, specialmente nella seconda metà degli anni 70 e primi anni 80, si era utilizzato, in assenza
della scissione, uno strumento per certi aspetti simile alla scissione, il cd conferimento o scorporo,
proprio per i motivi sopra esposti. Infatti, la scissione era fenomeno espressamente previsto dal
diritto francese (in Italia si utilizzava solo lo scorporo o conferimento); con la VI direttiva della
CEE, e relativo recepimento tramite DLGS 22/1991, è stato recepito anche nel nostro ordinamento
giuridico tale istituto → direttiva e nuova normativa italiana hanno cercato di seguire, sia nell'iter
che nelle forme di pubblicità dell'operazione, la fusione, con particolarità dovute alla sua diversa
natura.
IN COSA CONSISTE (art 2506)
Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova
costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o
quote ai soci → società vede decurtata una parte del proprio patrimonio.
Può avvenire per:
1. ristrutturazione finanziaria;
2. agevolazione dei processi di liquidazione;
3. riassetto organizzativo e produttivo;
4. diversificazione degli investimenti, con creazione di più società focalizzate su specifiche
attività, servizi o prodotti (FIAT, prima di fondersi con Chrysler, ha scisso una parte di essa
essere più compatibile con Chrysler stessa) → possibilità di “cessione” di singoli rami
per 26
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