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FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

prevede l'acquisizione di Questo particolare tipo di fusione, anche detto Levereged Buy Out (LBO), una società per il tramite di un debito contratto garantito dalla società che si va ad acquisire. Il rimborso del finanziamento contratto verrà fatto con i flussi di cassa della società acquisita e eventuali asset non strategici della stessa.

Particolare forma di LBO è il Merger leverage buy out (MLBO), cioè viene costituita un società adhoc (NEWCO) con scarso capitale di rischio, la quale sottoscriverà un contratto di finanziamento per acquisire la società target (sottoscrizione debito e acquisizione sono contestuali). Il debito viene garantito dalle azioni della target acquisite tramite il debito stesso. La newco viene incorporata dalla target (più raro il caso inverso o la fusione propria tramite nuova società); a questo punto il debito della newco viene

Garantito dai beni della target. A seconda di chi promuove l'azione, l'operazione di LBO può assumere diverse notazioni: management buy out (i promotori sono i manager della target), family buy-out (le azioni della target sono detenute da un unico gruppo familiare), corporate buy out (l'operazione avviene all'interno di un gruppo).

Tipicamente gli enti finanziatori di queste operazioni sono dei Venture Capitalist. Perché l'operazione abbia successo devono essere rispettati una serie di requisiti:

REQUISITI:

  • La società target deve realizzare elevati cash flow per ripagare il debito (tipicamente in tre, cinque anni).
  • Fra gli asset patrimoniali della target devono esserci attività da poter vendere (non strategiche) così da ridurre il rischio e eventualmente rientrare di parte del debito.
  • Settore sufficientemente stabile e poco volatile, posizionamento competitivo della target buono.
  • Il management deve avere comprovate
  1. capacità e la società non deve richiedere ulteriori investimenti tecnici.
  2. Occhio a i costi del finanziamento e al rapporto capitale / debito.

In estrema sintesi la società target deve avere queste caratteristiche: forte posizione sul mercato, contesto competitivo stabile, prodotto senza rischio obsolescenza, asset in surplus da smobilizzare, management efficiente, assetto tecnico-produttivo solido.

INTEGRAZIONI ALLA NORMALE PROCEDURA FUSIONE: questa particolare tipologia di fusione prevede una serie di integrazioni agli obblighi di legge previsti per le fusioni ordinarie.

Questi sono:

  1. Progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie che serviranno a soddisfare le obbligazioni future della società che risulterà dalla fusione.
  2. In allegato deve presentare una relazione della società di revisione incaricata della società target o dell'acquirente. Deve contenere le ragioni economiche dell'operazione.

Relazione CDA, + piano

economico-finanziario indicante le risorse finanziarie e gli obiettivi che si intendono raggiungere.

3. Relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

4. Anche dove ne ricorrano i presupposti, non possono essere applicate le semplificazioni previste per fusione tra società partecipate al 90% o al 100%.

ASPETTI FISCALI DELLA FUSIONE

La normativa fiscale sulla fusione è contenuta nell'art 172 del TUIR, che è stato modificato nel 2004, 07, 09.

L'articolo contiene 11 commi, i quali prevedono regole specifiche per il trattamento fiscale della (elenco proposto corrisponde ai commi articolo; l'11 corrisponde al 10 bis):

fusione → Neutralità dell'operazione (non costituisce realizzo)

1. principio generale: la fusione è neutrale per il fisco, è assoggetta ad una comune operazione di ristrutturazione aziendale (successione a titolo universale); cioè non genera componenti

positivi o negativi di reddito ai fini fiscali. di maggiori valori per attribuzione del disavanzo:
  1. Irrilevanza fiscale dell'iscrizione per il principio generale visto prima, eventuale disavanzo o avanzo da fusione (sia per annullamento che per concambio) non è rilevante ai fini fiscali. Fiscalmente in base all'ultimo valore fiscale risultante. I beni ricevuti devono essere valutati nel bilancio dell'incorporata (non devo guardare al valore contabile risultante dall'attribuzione del disavanzo/avanzo da fusione non deducibilità ammortamenti superiori a quelli contabili).
  2. Quadro RV: prospetto di riconciliazione contenuto nel Modello Unico (dichiarazione dei redditi) nel quale la società espone il valore contabile e quello fiscale dei beni risultanti da fusione ed eventuali disallineamenti. Obbligo di compilazione a carico della incorporante.
  3. Neutralità del cambio delle azioni o quote per i soci: la fusione è irrilevante anche

Nei confronti dei soci: cambio delle azioni proprie con quella dell'incorporante o newco, non costituisce conseguimento di ricavi o minusvalenze (no tassazione). La partecipazione rimane la stessa (quella dell'acquisto originario, prima della fusione). Eventuale conguaglio in denaro è considerato come un corrispettivo per il recesso parziale ed è quindi tassato dell'art. 47 comma 7 del TUIR.

Successione alla società incorporata: la società risultante dalla fusione, incorporante o newco, subentra negli obblighi e nei diritti della incorporata o delle società fuse, salvo quanto disposto dai comma 5 e 7 di questo articolo; esempi di diritti ed obblighi sono: adempimenti dichiarativi di pagamento e versamento, stratificazione rimanenze LIFO e FIFO.

Ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta (comma 5. 5 e 6): per prima cosa occorre capire cosa sono le riserve d'imposta. Sono i fondi in sospensione.

d'imposta sono quelle voci del netto per le RISERVE D'IMPOSTA: quali è stato rinviato il pagamento dell'imposte (in sospensione) per una determinata legge. Vengono tassate al momento della loro distribuzione, sia in capo alla società che ai soci. La fusione prevede che queste riserve siano ricostituite in capo alla incorporante o alla newco; altrimenti devono essere tassate (come se fossero distribuite). Il legislatore fiscale le divide in due tipi:

  1. Tassabili in ogni caso: devono esser ricostituite per forza, tramite: avanzo, riserve libere o capitale della società (scritto in NI). Se tutto ciò non basta, la parte non coperta viene tassata in capo alla società ed ai soci.
  2. Tassabili solo in caso di distribuzione: le devo ricostituire se c'è un aumento di capitale superiore al capitale delle partecipanti (al netto di quelle possedute) o se c'è un avanzo (eventuale eccesso viene tassato solo in capo ai soci); se
l’avanzo non basta il restante non viene costituito. 6. Riporto perdite: le perdite fiscali pregresse delle società partecipanti alla fusione possono essere portati a diminuzione del reddito della risultante solo se vengono rispettati due requisiti: - Activity Test, requisito di vitalità: le società con perdite pregresse devono avere ricavi caratteristici e spese per il lavoro dipendente (A1 e B9 del CE) superiori al 40% delle media dei due anni precedenti. Se non ci sono esercizi precedenti obbligo di presentare un interpello. - L’importo massimo delle perdite riportabili è pari al netto della società, da questi sono esclusi i versamenti dei soci nei 24 mesi precedenti alla fusione. La verifica dei requisiti prevede prima l’Activity Test e poi la verifica del requisito quantitativo. Periodo d’imposta frazionario (incorporata): 7. per il periodo di imposta che intercorre fra l’inizio dell’esercizio e

La data di efficacia della fusione, le imposte sul relativo reddito vengono calcolate secondo le normali disposizioni previste dal TUIR in relazione al tipo societario delle partecipanti (salvo retrodatazione). La fusione ha efficacia fiscale dall'iscrizione dell'ultimo atto.

8. Retrodatazione fiscale: fusione nel RI. E' possibile postdatare (solo se Incorporazione) o retrodatare (sia per fusione propria che incorporazione) gli effetti dell'atto, se l'atto stesso lo prevede. Nel caso di retrodatazione è inoltre impossibile portare la data di valenza a periodo precedente alla chiusura del più recente dei bilanci delle società coinvolte. Se alla fusione partecipano società di persone la retrodatazione non è possibile.

9. Successione anche negli obblighi di versamento (anche acconti e ritenute): gli obblighi di versamento ancora in essere alla data di efficacia della fusione, passano tutti in capo all'incorporante o newco (fino

alla data di fusione questi spettano alle relative società partecipanti alla fusione). E' consentita la compensazione fra crediti IRES ed IRAP dell'incorporata con i versamenti dovuti dall'incorporante. maggiori valori con il pagamento dell'imposta sostitutiva

10. Convalida dei (comma 10bis): è possibile vedere riconosciuto ai fini fiscali il disavanzo (quindi i maggiori valori patrimoniali iscritti in bilancio relativi ammortamenti/plusvalenze), per un regime opzionale in deroga al generale (eccezione).

Tale regime prevede il riconoscimento fiscale del disavanzo dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires, Irap ed Irpef, così determinata:

  • 12% sui maggiori valori fino a 5.000.000 €
  • compresa fra 5.000.000 e 10.000.000 € 14% sulla parte eccedente
  • 16% sulla parte eccedente 10.000.000 €.

Tale imposta sostitutiva si versa in tre rate annuali (30 - 40 - 30) e i maggiori valori ai fini dell'ammortamento.

verranno riconosciuti solo dall'anno successivo a quello dell'esercizio dell'opzione. Per i 4 anni successivi all'esercizio dell'opzione non si possono vendere i beni oggetto del regime opzionale; eventuale vendita prevede pagamento della differenza. NB: sono previste ulteriori due possibilità per il riconoscimento fiscale del disavanzo, da fonti esterne al TUIR: 1. Art. 15 l. 2/2009: il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è possibile dietro il pagamento di una aliquota sostitutiva alle altre (ires, irap, irpef) del: - 16% sui beni immateriali - 20% per i crediti - 31,4% per tutti gli altri beni. Tali maggiori valori vengono riconosciuti dall'anno successivo sia per la vendita che per l'ammortamento. L'imposta sostitutiva deve essere pagata in una unica soluzione. 2. Art. 4 DL 5/2009: applicabile alle sole fusioni del 2009 (non più a re
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A.A. 2012-2013
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommaso.ceccarelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Operazioni Straordinarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fazzini Marco.