LA FUSIONE
FONTI DI RIFERIMENTO
Codice civile [CC] → artt 2501 –
2505: è la fonte principale sotto l'aspetto procedurale
dell'operazione.
Principio contabile nazionale → OIC 4: disciplina sia fusione che scissione, ha valenza
tecnica, ossia entra nel merito di alcune problematiche che il codice non può affrontare e
danno l'interpretazione di come contabilizzare determinati passaggi; quindi, integra il codice
civile.
Principio contabile internazionale → IFRS 3: disciplina la business combination
1
(aggregazioni fra imprese), per sua natura non da dei suggerimenti di natura tecnica , tratta
determinati aspetti di società che si aggregano e che operano rispettando i principi contabili
internazionali.
Normativa fiscale → art 172 del DPR 917/1986 (TUIR): stretto
collegamento con l'art 37-
bis del DPR 600/73 che disciplina l'accertamento → di fatto compio le operazioni
straordinarie in regime di neutralità fiscale, NON PERSEGUENDO UN BENEFICIO
2.
FISCALE MA PER VALIDE RAGIONI ECONOMICHE
La fusione è un operazione di integrazione attraverso la quale due o più società si aggregano a titolo
definitivo allo scopo di costituire una sola entità; si denota il carattere irreversibile, con una
commistione patrimoniale assoluta (diversamente, ad esempio, da un join venture che ha carattere
temporaneo/transitoria) → l'operazione inversa non è la scissione.
Le RAGIONI per cui si pone in essere tale operazione sono (e variano in funzione del contesto
3
storico), prima di tutto, relative ad una crescita dimensionale , ragione più che altro nel passato
(periodo storico antecedente a quello della crisi), dato che oggi viene posta essere per una strategia
difensiva, modificando la natura organizzativa, che di per sé aveva subito un po' di dispersione (ad
1 Il modo in cui si svolge la fusione può essere diverso in Spagna, Francia, ecc → non può, come l'OIC 4, attaccarsi ad un
impianto normativo.
2 L'art.37 bis stabilisce che sono inopponibili all'AF gli atti, i fatti e i negozi (cioè tutto), privi di valide ragioni economiche,
diretti ad aggirare (NON violare) obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni d’imposta o rimborsi
altrimenti indebiti. Questo scatta quando si pongono in essere determinati le operazioni indicate nel 3°comma del 37bis stesso, fra
cui rientra la fusione.
3 L'una sfrutta le sinergie dell'altra → trovare una risposta che portasse ad 1+1 = 3. 1
esempio, la Ducati aveva diverse società con ambiti fin troppo nel dettaglio).
Tali operazioni richiedono comunque tempo perché possono capitare occasioni nel quali si va ad
aggregare situazioni/organizzazioni di natura diversa → cercare di risolvere il problema del
nanismo italiano rispetto agli altri paesi dell'UE, e non solo (numerosissime aggregazioni fra
banche).
TIPOLOGIE
Fusione propria → due società si fondono (e si estinguono) e danno luogo ad un unica società,
scompaiono i soggetti precedenti e si dà luogo ad un unica società.
I soci delle società partecipanti annullano le loro azioni per ricevere azioni dalla società risultante in
base ad un determinato rapporto di concambio.
Fusione per incorporazione → una società viene incorporata da una società diversa, detta
incorporante: tipologia più diffusa; è difficile vedere due società uguali o simili che si fondono.
L'incorporante effettua un aumento di capitale riservato ai soci dell'entità incorporata.
Nel caso di partecipazione già esistente:
1. f. per incorporazione di posseduta al 100%: nella sostanza non cambia niente, l'incorporante
porta dentro di sé qualcosa che era già suo anche se all'esterno → il CC prevede delle
procedure semplificate come nel caso 2;
2. f. per incorporazione di posseduta al 90%;
3. f. per incorporazione con indebitamento: operazione di buy-out, tratteremo poi;
4 ) altra società → controllata mangia la controllante,
4. f. inversa: società controlla (art 2359 cc
quando la fusione diretta sarebbe il contrario.
AMBITI DI APPLICAZIONE
→ posizione dominante/paritetica
F. fra parti non correlate
F. fra società di un gruppo
→ riorganizzazione
“Sono
4 considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.” 2
→ prevalenza aspetti economico – aziendali 5
→ no ragioni fiscali (interpello disapplicativo )
LE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE sono il motivo per cui vengono poste in essere le
operazioni straordinarie. Dopo l'art 37-bis, dal 2005 in poi, la giurisprudenza di Cassazione ha
6 → ingiustificato vantaggio fiscale.
introdotto il concetto di ABUSO DEL DIRITTO
Laddove ci sia qualche dubbio sulle valide ragioni economiche o sulla possibilità che vi sia un
indebito vantaggio fiscale è opportuno presentare un interpello all'AF.
EFFETTI GIURIDICI
→ no estinzione: non si ha lo scioglimento del rapporto sociale, le società continuano a vivere se
pure in un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, attivi e passivi.
→ successione a titolo universale dei rapporti giuridici.
→ vicenda organizzativa di mera modificazione statutaria: non cambia niente sotto l'aspetto
sostanziale.
→ unificazione mediante integrazione giuridica delle società partecipanti: le operazioni fra parti
non correlate sono molto più lunghe e difficili, dato che una parte scompare o gli viene ridotto
comunque il raggio di azione.
ULTERIORI QUALIFICAZIONI
F. omogenea → quando ha luogo fra società dello stesso tipo, ad esempio fra SP o fra SC.
F. eterogenea → quando ha luogo fra società di tipo diverso, per il quale, solitamente è richiesta, per
problemi di diverso regime di responsabilità dei soci, una trasformazione prima di effettuare tale
operazione. → quando l'incorporante possiede interamente le azioni/quote dell'incorpora; di fatto
F. impropria
già esisteva il controllo da parte dell'incorporante.
F. inversa → quando la società partecipata incorpora la società controllante/partecipante.
5 Per ovviare allo stato di incertezza in cui possono trovarsi gli operatori economici, i contribuenti possono interpellare l'AF
e conoscerne preventivamente il giudizio. I casi sono predeterminati: operazione che potrebbe essere considerata elusiva, ed
inquadrata in uno dei casi di elusione espressamente stabiliti.
6 Qualora un soggetto abbia utilizzato uno strumento giuridico per se stesso, perfettamente lecito, al solo scopo di ridurre il
carico fiscale senza valide ragioni economiche, forzando l'istituto stesso, ne consegue che l'atto così compiuto non è valido ai fini
fiscali (studiato in Italia già negli anni 50 da Griziotti). 3
CASI PARTICOLARI (imposti dal CC, il quale disciplina quando può essere o non
essere fatta, i casi specifici ed altro)
F. NON consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, cioè
quando inizia la liquidazione stessa: fino a quel momento la società gode della sua autonomia
→ anche all'interno delle procedure concorsuali sono possibili operazioni straordinarie
patrimoniale
(laddove consente il ripristino in bonis a determinate condizioni)
F. NON consentita fra impresa individuale e una società, apporto dei beni all'interno di una società
di fatto è un conferimento: può accadere che due società si fondano dal punto di vista sostanziale
ma l'operazione non si configuri come una fusione; PERCHE'? Dato che un soggetto imprenditore
→ incrementa sì il
individuale apporta un azienda di cui è proprietario di fatto è un conferimento
capitale, ma tecnicamente non è una fusione ma un conferimento. 7 →
F. NON consentita fra società cooperative e lucrative SE l'incorporante è società o altro ente è
ammesso il contrario purché la risultante sia una società cooperativa e a mutualità prevalente.
Vi sono norme e regolamenti specifici per banche, SIM, SICAV ed equivalenti, oltre a quelle dettate
dal CC → regolamenti CONSOB per fusioni fra società quotate, che non cambiano il canone
dell'operazione ma richiedono un'informativa supplementare vista la maggiore sensibilità per
l'informativa verso terzi.
FASI DELLA FUSIONE (sintesi)
Necessità di tutela nei confronti di azionisti (soci) e terzi (creditori sociali) per un'esatta percezione
dell'esito finale dell'operazione → necessaria redazione di un documento: PROGETTO DI
FUSIONE.
All'interno di esso vi sono 8 punti da rispettare AL MINIMO, indicati dal CC, più allegati al
progetto stesso (visti come informazione MASSIMA). Gli allegati sono:
7 E' possibile la fusione fra cooperative: tale società ha delle caratteristiche particolari → in esse non vale il principio del CS:
quando c'è una votazione il voto si esprime a testa e non a quote → potrei avere tante quote di una cooperativa ma il mio voto vale
sempre uno. 4
situazioni patrimoniali aggiornate delle società partecipanti, deve essere redatta dagli
amministratori secondo norme del bilancio d’esercizio (cioè completo anche della nota
essere sostituito dall’ultimo bilancio approvato se
integrativa se possibile). Può comunque
sono passati meno di sei mesi dall’approvazione dell’ultimo bilancio.
relazioni degli organi amministrativi (in alcuni casi previsti dalla legge è possibile non
presentarla) → in tali relazioni è possibile ampliare ciò che è stato specificato nel progetto.
relazione dell'esperto sul rapporto cambio proposto (vd. focus successivo);
ultimi 3 bilanci delle società partecipanti → per evitare eventuali pregiudizi dei partecipanti.
ITER PROCEDURALE DELLA FUSIONE
Per le SOCIETA’ AZIONARIE ( spa o sapa) dopo l’approvazione da parte dei CDA delle società
dell’operazione, questi documenti (allegati e progetto di fusione) devono essere depositati
coinvolte
presso società e RI.
Per 30 gg ( ai quali i soci possono unanimemente rinunciare) i soci hanno possibilità di prenderne
visione e manifestare il loro dissenso.
portano i documenti nell’assemblea dei soci per l’approvazione; assemblea che può
Dopo i 30 gg si
accettare o rifiutare l’operazione oppure proporre modifiche (/se non sono sostanziali ok, sono
modifiche rilevanti (es. diverse rapporto di cambio) allora il progetto torna nei relativi cda per
approvazione delle modifiche stesse.
Va comunque sottolineata che è una ipotesi irreale perché a queste operazioni precedono molte ore
di consultazione fra amministratori e soci che mirano ad evitare queste situazioni.
Dopo delibera dei sci si provvede a deposito della stessa presso il RI; da questo momento i creditori
hanno 60 gg per opporsi all’operazione.
si oppone si procede con la redazione dell’atto pubblico da parte del notaio (forma
Se nessuno
obbligatoria, pena nullità).
Se conforme alle richieste della legge, l’atto viene redatto e diventa efficace nei confronti dei terzi
dal giorno della sua avvenuta iscrizione nel RI.
NB: quanto detto fin ora per la procedura della fusione vale anche per le società non azionarie, in
quel caso tutti i tempi sono dimezzati. 5
PROGETTO DI FUSIONE ( 2501 TER)
Viene redatto dagli organi amministrativi; sono previsti 8 punti obbligatori dal CC, ma spesso
contiene info aggiuntive proprio per tutelarsi da future verifiche dell’amministrazione finanziaria
volte a verificare la reale presenza di ragioni economiche al di sotto dell’operazione.
Questi otto punti sono:
1. Tipo sociale, ragione sociale, sede sociale e ruolo nella fusione delle società partecipanti;
2. Statuto nuova società risultante dalla fusione o statuto della incorporante con eventuali
modifiche rese necessarie dalla operazione.
3. Rapporto di cambio, viene determinato secondo i valori contabili ed economici (valori di
mercato) delle società partecipanti dagli amministratori. Quindi è necessaria una valutazione
preliminare delle aziende partecipanti (redatta da una società specializzata). Se ci sono
società quotate nella fusione, esperto che determina il rapporto di cambio deve essere una
E’ possibile anche un conguaglio in denaro, per relativi arrotondamenti
società di revisione.
agli azionisti nel cambio delle loro azioni, nella misura massima del 10 % del valore
nominale delle azioni stesse.
Modalità assegnazione azioni dell’incorporante
4. (o della nuova società se la fusione è
propria).
5. Decorrenza partecipazione agli utili per nuovi azionisti: i nuovi azionisti assumono i diritti
di godimento collegati al possesso dell’azione dal momento in cui entrano in possesso
dell’azione stessa.
6. Decorrenza effetti della fusione: la fusione decorre (produce i propri effetti giuridici)
dall’avvenuta iscrizione nel RI dell’ultimo atto di fusione. La legge permette di
posticipare/anticipare i soli effetti sulle politiche contabili/fiscali della fusione, questo in una
logica di semplificare l’operazione ai fini gestionali per l’impresa (tipicamente si fa quando
l’operazione avviene lontano dalla fine dell’esercizio). Una eventuale traslazione degli
effetti della fusione deve essere riportato nel progetto di fusione.
NB. Per la fusione propria è possibile la sola retrodatazione (dato che dopo la fusione le
società non esistono più).
7. Vantaggi particolari categorie di soci, tipicamente chi detiene azioni con diritti particolari
(es. privilegiate) ha lo stesso rapporto di cambio previsto per i soci ordinari (vd. esempio
intesa san paolo).
8. Vantaggi particolari per amministratori società partecipanti.
9. Spesso possono ricorrere punti aggiuntivi in ossequio a regolamenti vigenti (es. consob, ente
6
prevede l’obbligo
di vigilanza su gli atti che possono danneggiare il pubblico risparmio, di
un prospetto informativo).
FOCUS SU RAPPORTO DI CAMBIO:
Gli amministratori fissano il rapporto di cambio, nel progetto (punto 3), (che inevitabilmente
influisce sulla posizione soggettiva dei singoli soci) e vi saranno dei soggetti terzi (esperti) che
rivedono la congruità di questo concambio (nel caso in specie sono state nominate KPNG E PRICE).
Il rapporto di cambio deriva dal confronto dei valori economici delle società partecipanti alla
fusione ed esprime il numero di nuove azioni da emettere da assegnare ai soci in luogo di quelle
possedute.
CONCAMBIO NELLA FUSIONE PROPRIA
Le azioni/quote di tutte le società partecipanti vengono annullate e sostituite/concambiate con
azioni della società risultante dall'operazione → vengono meno i soggetti giuridici partecipanti e
viene ad esistere un NUOVO SOGGETTO GIURIDICO.
*Quando si fanno le fusioni non si ha una somma semplice di attivo e passivo (solo in parte), ci
sono poi una serie di calcoli che devono essere fatti.
Esempio 1
La società Alfa e la società Beta, entrambe per azioni, hanno deliberato una fusione propria, che darà vita alla società
Gamma, con un capitale sociale di 900.000 euro composto da azioni di 1 euro ciascuna.
Alfa Beta
Capitale sociale 200000 600000
Numero azioni 20000 300000
Valore nominale 10 2
Valore economico 460000 850000 7
Notiamo subito che il valore economico delle due singole società è superiore rispetto al valore
contabile/capitale sociale.
Il rapporto di cambio tiene conto del valore economico e non del valore contabile → il modo con
cui i soci con cui entrano nel capitale della società risultante è scandito dalla dimensione da quanto
valgono le società partecipanti in termini di valore economico., il che implica che i soci di una
società ha maggiore valore economico hanno diritto ad una maggiore quota del capitale sociale
della società risultante.
Intuitivamente, il valore economico della società risultante dovrà essere almeno pari alla somma
algebrica dei valori economici delle società partecipanti, anche se da un'operazione del genere ci si
aspetta che risulti molti di più, e per ottenere tale risultato può capitare che ci voglia tempo.
Percentuali azioni di Gamma spettanti a Alfa:
460.000 / (460.000 + 850.000) = 35%
N. azioni di Gamma spettanti a Alfa
35% x 900.000 = 316.031 azioni
Percentuali azioni di Gamma spettanti a Beta:
850.000 / (460.000 + 850.000) = 65%
N. azioni di Gamma spettanti a Beta
65% x 900.000 = 583.969 azioni
Una volta determinate il numero di azioni (%) di gamma (nuove) spettanti ad alfa e beta (vecchie)
possiamo esprimere il rapporto che c'è tra le nuove e le vecchie azioni con due metodi alternativi:
n azioni nuove / n azioni vecchie;
n azioni nuove contro n azioni vecchie (metodo più intuitivo).
Pertanto i rapporti di cambio sono i seguenti:
316.031 azioni di Gamma / 20.000 azioni di Alfa
63 nuove azioni contro 4 vecchie azioni
583.969 azioni di Gamma / 300.000 azioni di Beta
19 nuove azioni contro 10 vecchie azioni
CONCAMBIO NELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Possono presentarsi due fattispecie, ossia l'operazione può avvenire: 8
fra parti non correlate → aumento di capitale (tenendo conto dei valori economici dei due
complessi azien
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