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LA REVISIONE DEI PREZZI
il tema della revisione prezzi è un tema molto specifico ma è possibile anche
isolarlo.
E’ un tema che potrebbe essere molto interessante sotto il profilo di una tesi di
laurea perché questo è un argomento che negli ultimi trent’anni ha subito tutto
una serie di modifiche, potremmo dire che ci sono state tante inversioni di rotta
totali e allora daremo un’analisi di contesto. L'ultima modifica molto significativa
su questa materia è stato un decreto correttivo in materia di contratti, la materia
degli appalti deriva da direttive europee che in questo momento sono la numero
23, la numero 24 e dal numero 25 del 2014, ed il recepimento italiano di queste
direttive è avvenuto prima con il decreto legislativo 50/2026 e in fase di PNRR si
è ritenuto di dover intervenire di nuovo con l’obiettivo di semplificare le
procedure che di fatto poi non è avvenuto.
La cosa interessante e curiosa da un punto di vista politico è che il decreto
legislativo che poi è stato adottato, il numero 36 del 2023, è partito con il
governo Conte II per poi passare per il governo Draghi per essere infine adottato,
consegnando lo schema del decreto legislativo, dal governo attuate, il giorno
stesso in cui nacque, perché il Consiglio di Stato che era stato incaricato di
predisporre lo schema lo doveva consegnare in quella data, quindi riguarda tre
maggioranze molto eterogenee l’una dall’altra, ma il percorso è stato
particolarmente omogeneo senza troppe differenziazioni. Nella legge delega era
stabilito che si dovesse adottare entro 18 mesi anche un correttivo e questo è
avvenuto con il decreto legislativo numero 209 del 31/12 /2024 quindi proprio
alla scadenza, entrando subito in vigore.
Questo decreto correttivo, il 209, ha modificato molti articoli del codice e molti
allegati, ma su 150 pagine del correttivo più della metà fa riferimento alla
revisione dei prezzi. E’ stato aggiunto un allegato al correttivo, quindi al codice
specifico sulla revisione prezzi, composto da una sessantina di pagine, quindi
una norma particolarmente complessa.
L’ appalto è quel contratto col quale una parte assume, con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro un
corrispettivo in denaro. L’appalto è un contratto di risultato.
C’è una gestione a proprio rischio, quindi c’è un livello di rischio.
contratti a titolo
Nel codice dei contratti la definizione di appalti pubblici è “
oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi”, è una impostazione diversa rispetto a quella
del codice civile perché anche nel diritto amministrativo l’appalto rimane un
contratto di risultato, un’obbligazione dei mezzi e tuttavia qui riguardo
l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei beni nel diritto amministrativo l’appalto è
anche una procedura nella quale abbiamo anche contratti che non sono appalto,
per esempio la fornitura è una compravendita e quindi c’è un livello diverso.
Con l’appalto la PA stipula mutui o contratti assicurativi.
Rimandando al codice civile troviamo una norma che tratta la revisione prezzi e
afferma che qualora ci siano delle circostanze imprevedibili, quindi abbiamo nel
codice civile l’imprevedibilità, che hanno portato ad una diminuzione dei prezzi
dei materiali tali da determinare una diminuzione superiore al decimo del
prezzo, quindi per contratti che hanno una variazione inferiore a un decimo
l’operatore economico assume il rischio, è un contratto di risultato dove c’è il
rischio e oltre il decimo abbiamo la possibilità di rivedere il prezzo.
Il principio è presente nel c.c. all’art. 1467 per i contratti ad esecuzione
continuata o periodica e questo è importante perché gli appalti sono contrati che
hanno un’esecuzione nel tempo a prestazioni corrispettive, quando facciamo
riferimento agli appalti nel diritto amministrativo abbiamo detto che comprende
anche la compravendita e la fornitura, ma questo ovviamente non è suscettibile
perché comunque è richiamata in un ambito nel quale non sussiste il tema della
durata e quindi il rischio che nel tempo non ci sia più equilibrio contrattuale.
Nell’art 1467 abbiamo una situazione che può diventare eccessivamente onerosa
e allora la parte che sostiene la risoluzione può richiederla e in alternativa può
proporre la rinegoziazione, vedremo che negli appalti pubblici è esattamente
così.
Questo è il tema: appalto, contratto di risultato per la necessità di mantenere un
equilibrio.
Nel nostro ordinamento abbiamo una situazione di questo tipo.
La legge 109, legge di Merloni, aveva sostanzialmente eliminato la revisione dei
prezzi ed era stata introdotta una norma con la quale si stabiliva un prezzo
iniziale, questo perché negli anni precedenti, anni ’70 ’80, avevamo una
situazione nella quale gli appalti pubblici partivano con 100 e terminavano con
300, e questo era anche il contratto con la normativa europea, perché vincere
un appalto con 1 milione di euro e poi eseguirne uno da 3 milione significa
cambiare in modo sostanziale le condizioni del contratto e quindi determinare
una situazione nella quale potrebbe venir meno la parità di trattamento tra
operatori economici.
C’era anche un problema fondamentale di finanza pubblica, c'era questa norma
che stabiliva un tasso di inflazione programmato, se il tasso di inflazione era di
5% se si andava oltre al 2% quindi al 7% si poteva ricominciare con l’appalto,
cosa che non avveniva sostanzialmente mai.
Notiamo che abbiamo una norma del 1994 conseguente alle direttive europee
degli anni ’90 e una norma del 2006 a seguito delle direttive del 2004, ogni 10
anni abbiamo direttive europee e recepiamo, ma anche qua abbiamo i prezzi
chiusi almeno per quanto riguarda i lavori pubblici, nei beni e servizi c’era quasi
apertura. Per i servizi ad esecuzione periodica e continuativa dovevano
prevedere una clausola di revisione prezzi, non chiarendo quale fosse, la PA
adottava, per analogia, la logica del prezzo chiuso e il tasso di inflazione, queste
erano le clausole apposte.
Il decreto legislativo 50/2016 invece riapre in termini generali, anche per i lavori
pubblici, il tema della revisione prezzi, però colloca la materia della revisione
prezzi nell’ambito delle modifiche del contratto nel corso della sua revisioni,
quindi non la pensiamo come norma contrattuale ma come modifica in sede
esecutiva e da questo punto di vista potremmo dire che anche le direttive
europee hanno una collocazione sostanzialmente analoga, la pongono come
materia, quella della revisione prezzi, da affrontare nella sede dell'esecuzione;
negli appalti pubblici adesso abbiamo questo ampio discorso anche se molto
generico, la parte diciamo fino all'affidamento, fino all'individuazione
dell'operatore economico presidiata totalmente dal diritto amministrativo e poi
c’è la parte dell’esecuzione che diventa contratto e abbiamo una situazione
diversa dove accanto a interessi legittimi che permangono abbiamo il diritto
soggettivo, la stipulazione e quindi i rapporti tra le parti.
La revisione prezzi era collocata nell’ambito delle modifiche in sede esecutiva.
Nel periodo del Covid e poi con l’intervento del PNRR ci sono state una serie di
norme emergenziali : nel 2021, 2022, 2023 sei o sette norme che intervengono
nella materia senza un punto di riferimento generando una confusione nel Paese.
Giurisprudenza precedente al correttivo:
sentenza del Consiglio di Stato del 2018: la giurisprudenza in questa
sentenza colloca la revisione prezzi all’art 1664 e alla norma 1663 del 2006,
che era una norma che introduceva la revisione prezzi nell’esecuzione dei
lavori e dei servizi, affermando che sussiste un rapporto di specialità, per
tanto nell’ambito dei contratti pubblici non si applica la normativa.
Sentenza del 2022: La clausola della revisione prezzi non assume la
funzione di eliminare completamente l’alea tipica del contratto di durata,
abbiamo visto che il contratto di appalto è un contratto dove c’è un rischio
allora questa giurisprudenza distingue la revisione prezzi dal riconoscimento
tout court dell’equilibrio contrattuale lasciando quindi un’alea (quella che nel
codice civile è del 10%). Se il meccanismo deve prevedere la correzione
dell’importo previsto, il riequilibrio non si risolve in un automatismo
perfettamente ancorato ad ogni variazione dei valori, trasformatolo in una
clausola di indicizzazione, quindi c'è una distinzione tra la revisione dei prezzi
e una clausola di indicizzazione che riconoscerebbe tout court: esiste un
equilibrio e quello deve rimanere. La clausola di indicizzazione garantisce tout
court mentre la clausola di revisione prezzi ripartisce un rischio: un parte
sull’appaltatore e in parte sulla stazione appaltante, oltre un certo limite
dovrà riconoscere il rischio ma non si va oltre, siamo sempre nell’ambito delle
clausole. Questa sentenza introduce al fatto che la revisione prezzi viene
individuata dalla giurisprudenza come o interesse legittimo o come qualcosa
che sta nel mezzo all’interesse legittimo e al diritto soggettivo. La funzione è
quella di salvaguardare l’interesse pubblico: “a che le prestazioni di beni e
servizi alla PA non siano esposte nel tempo ad una diminuzione qualitativa a
causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta”, i dice in sostanza che se i
prezzi aumentano può darsi che l’appaltatore sia indotto a realizzare male
una determinata lavorazione, la revisione prezzi, quindi, tutela
l’amministrazione che vuole evitare che l’operatore realizzi male.
È importante sottolinearlo, perché il TAR e il Consiglio di Stato cercano sempre di
dire che è loro competenza, quindi entra in gioco anche questo aspetto, ovvero
di evitare che il corrispettivo del contratto subisca aumenti incontrollati nel corso
del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla base del quale è
avvenuta la stipulazione del contratto, discendendo quindi che lo scopo
principale dell’istituto resta quello di tutelare l’interesse pubblico ad
acquisire prestazioni qualitativamente adeguate.
Ci dice poi che in via mediata e indiretta la disciplina realizza anche l’interesse
dell’impresa. Ci sono una serie di sentenze che dicono che l’istanza con la quale
una impresa richiede il riconosci