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S.A.S, SOCIETA’ ACCOMANDITA SEMPLICI,
è disciplinata dalle stesse norme che regolano le s.n.c., ma in questa
forma giuridica vi sono due tipi di soci:
1. Soci accomandatari: rispondono solidalmente e illimitatamente alle
obbligazioni sociali
2. Soci accomandanti: rispondono univocamente entro i limiti della
quota conferita. Essi non possono amministrare le società e non
dispongono di potere decisionale e della titolarità dell’impresa,
poiché in caso di cattiva gestione dell’impresa essi non
risponderanno con il proprio patrimonio, sono quindi soggetti a un
minor rischio d’impresa.
Perciò, in questo tipo di società il soggetto giuridico è
rappresentato dai soli soci accomandatari.
Persona Giuridica
La capacità giuridica indica la capacità di essere titolari di diritti e obbligazioni.
La persona giuridica è quindi il centro d’imputazione di diritti e obblighi.
La persona giuridica può essere una:
Persona giuridica di diritto pubblico
Persona giuridica di diritto privato
1. Le persone giuridiche di diritto pubblico nascono dalla manifestazione di
volontà di un ente pubblico, che si manifesta mediante una legge o un
provvedimento speciale. Esse perseguono un fine di interesse generale
dai quali è quindi escluso il profitto.
Ne sono esempi: gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici economici, gli
enti pubblici non economici;
2. Le persone giuridiche private nascono dalla manifestazione di volontà
iscritta in un atto pubblico, perseguono scopi privati e sono rappresentati
da società commerciali, costituite sotto forma di società di capitali o
cooperative.
Da ciò si deduce che le società di capitali sono titolari esse stesse dei diritti e
degli obblighi che nascono nel momento della costituzione e durante lo
svolgimento dell’attività d’impresa.
In questo tipo d’impresa il capitale conferito, pertanto quello patrimoniale
assume un valore superiore all’elemento personale. Le società di capitali
godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, quindi i creditori possono
rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale, quindi la legge disciplina il
capitale minimo da conferire, essendo questo l’unica garanzia nei confronti dei
terzi.
Il Codice civile disciplina tre tipi di società di capitali:
La società per azioni (S.p.A.)
La società in accomandita per azioni (s.a.p.a)
La società responsabilità limitata (s.r.l.)
Le società per azioni è una persona giuridica che esercita un’attività
d’impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci o dal singolo socio, in
caso di società unipersonali.
Per costituire una S.p.A. deve essere stipulato un contratto sociale dinnanzi
a un notaio, o in caso di un unico socio si parla di atto unilaterale.
Il notaio redige sotto forma di atto pubblico:
L’atto costitutivo: rappresenta la volontà dei soci di costituire la
società, indicandone il fine e le principali caratteristiche;
Lo statuto: che indica l’ordinamento interno, ovvero le regole del suo
funzionamento a cui i soci devono attenersi per il buon funzionamento
aziendale.
Successivamente il notaio provvede all’iscrizione della società nel registro
delle imprese, e al deposito di tali documenti entro 20 giorni dalla loro
redazione.
Con tale atto la società acquista personalità giuridica. Il capitale minimo è di
50.000 euro suddivise in azioni di eguale valore nominale. Ciascun socio
possiede un numero di azioni proporzionali al valore dei beni conferiti. Gli
organi sociali sono: l’Assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il
collegio sindacale.
La società responsabilità limitata è soggetta alla stessa disciplina delle S.p.A. ,
ma il capitale sociale non è suddiviso in azioni ma in quote, che possono essere
di importo diverso. Il capitale sociale minimo è pari a 10.000 euro. Gli organi
presenti sono: l’assemblea dei soci e il consiglio d’amministrazione. In esse
l’elemento personale è abbastanza importante, pur mantenendo saldo il
vantaggio della autonomia patrimoniale perfetta. Tale veste giuridica viene
assunta dalle imprese di piccole dimensioni.
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti
sono obbligati nei limi quella quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazioni sono rappresentare da azioni. Vi sono analogie con le
S.p.A. per quanto concerne l’iscrizione presso il registro delle imprese, il
capitale minimo e i criteri organizzativi.
Nelle S.a.p.A. il soggetto giuridico è rappresentato dalla società e dai soci
accomandatari. Questa è la forma giuridica prescelta da grandi aziende a
carattere famigliare al fine di impedire ai terzi di subentrare con scalate
azionarie.
Le società cooperative sono entità assimilate alle società di capitali ma da esse
profondamente diverse. La cooperativa è una forma giuridica d’impresa, con la
quale più persone si associano con il fine di svolgere una funzione mutualistica:
fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più
vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. In tali
organizzazioni vige la democrazia, ogni socio ha diritto a un solo voto. Non
esiste un capitale minimo, ma un numero di soci, quantificato in almeno 9.
Il capitale, suddiviso in quote o in azioni è variabile, secondo il principio della
porta aperta. Le società cooperative sono considerate persone giuridiche,
pertanto godono di un’autonomia patrimoniale perfetta e in caso di
obbligazioni sociali ne risponde la società con il suo patrimonio. In caso di
scioglimento della società, il patrimonio sociale deve essere donato ai fondi di
promozione cooperativa, che promuoveranno la nascita e lo sviluppo di altre
cooperative.
SOGGETTO ECONOMICO
Con l’espressione soggetto economico si vuole indicare il soggetto designato
per deliberare decisioni e le scelte aziendali, ovvero chi ne ha il controllo
dell’impresa.
Il soggetto economico coincide sempre con una persona fisica, imprenditore, o
con l’insieme delle persone, i soci, cui fanno capo gli interessi interni
dell’azienda, e che in forza di ciò amministrano e governano l’attività
d’impresa.
Il soggetto economico è ravvisabile:
1. Nelle aziende individuali nel proprietario
2. Nell’impresa domestico-famigliare nel capo-famiglia
3. Nelle società di persone nei soci, a eccezione delle S.a.s. nelle quali il
soggetto economico è rappresentato dai soci accomandatari
Nelle società di capitali:
1. Nelle s.r.l. esso è rappresentato dall’amministratore o dagli
amministratori che devono essere necessariamente i soci
2. Nelle S.a.p.A. sono i soci accomandatari
3. Nelle S.p.A. , a larga base azionaria, in cui il capitale è suddiviso fra
molti azionisti, ciascuno dei quali possiede un numero più o meno
elevato, ma sufficiente per incidere nelle assemblee dei soci; il
soggetto economico è individuabile nell’azionista, o nel gruppo di
azionisti, che possiedono il capitale di controllo dell’azienda. (socio o
soci di maggioranza)
Nei casi in cui il capitale è frazionato fra un grandissimo numero dei soci,
ognuno dei quali possiede una quota irrilevante, il potere decisionale passa di
fatto, dai soci proprietari ai manager, ossia i dirigenti che possiedono le
competenze tecniche per gestire l’impresa. È questo il caso delle public
company.
Nelle società cooperative, considerata la regola di un voto a testa, il soggetto
economico e identificabile nei soci che riescono ad esprimere la maggioranza.
LA CLASSIFICAZIONE PER NATURA DEL SOGGETTO PROMOTORE
Le classificazioni dell’impresa sono molteplici:
Un’azienda è definita privata quando la titolarità della stessa appartiene
ad una persona fisica oppure a una persona giuridica di natura privata
(società di capitali, associazioni, fondazioni).
Le persone giuridiche di diritto privato non sempre individuano aziende
private, bensì aziende pubbliche; ciò avviene quando pur essendo il
soggetto giuridico di diritto privato, il soggetto economico è una persona
giuridica di diritto pubblico.
Un’azienda è definita pubblica quando la titolarità dell’azienda
appartiene a una persona giuridica di diritto pubblico. L’azienda pubblica
svolge attività a prevalente contenuto economico, le cui risorse finanziare
sono ottenute attraverso tributi, contributi o altre forme di prelievo
coattivo. La persona giuridica di diritto pubblico indica sempre l’azienda
pubblica, nella quale quindi è presente l’intervento dello stato.
Le aziende pubbliche e private possono svolgere attività di erogazione e di
produzione e incrociando le diverse eventualità si distinguono:
Aziende di erogazione pubbliche
Aziende di erogazione private
Imprese pubbliche
Imprese private
Le aziende di erogazione pubbliche sono rappresentate da tutte quelle unità
che costituiscono il settore delle amministrazioni pubbliche. Erogano servizi
finanziandosi con le entrate statali.
Tra le aziende di erogazione private trovano collocazione le famiglie, che sono
orientate a produrre per il proprio nucleo di persone, e ancora:
Le associazioni: sono gruppi di persone unite per il raggiungimento di un
determinato scopo senza finalità lucrative. Per svolgere la loro attività i
soci versano delle quote in denaro che diventano il patrimonio
dell’associazione.
Le fondazioni private: l’elemento costitutivo prevalente è formato da un
patrimonio rappresentando da un complesso di beni atto a conseguire,
mediante una oculata amministrazione, il fine assegnato dal fondatore o
dai fondatori. Anche in questo caso non si perseguono finalità lucrative.
Le imprese pubbliche sono aziende di produzione per il mercato, il cui soggetto
economico è di natura pubblica pur rivestendo una forma giuridica privatistica
di società commerciale. In tali organizzazioni il soggetto economico è un ente
pubblico. In Italia tale forma di intervento è stata realizzata mediante la
partecipazione totale o maggioritaria dello stato al capitale sociale di aziende
private, quindi lo stato ne diviene a tutti gli effetti socio.
Le imprese private sono quelle in cui sia il soggetto giudico e sia il soggetto
economico hanno natu