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L’art. 83, co. 2 prevede che la procura alle liti essere generale (relativamente a qualsivoglia
può
vedrà
controversia che coinvolta la parte) o speciale (relativa ad una determinata controversia), e
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di norma la procura alle
è
liti speciale e viene conferita con scrittura privata autenticata. L’art. 83, co. 3, elenca in modo
può
tassativo gli atti (ad es. citazione, ricorso e comparsa di risposta) a cui la procura speciale
essere apposta in calce (al termine dell’atto) o a margine e in tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore (la procura speciale si presume
è volontà
conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non espressa
diversa). Nonostante l’elencazione tassativa, c’è stato sempre un tentativo di interpretazione
ciò
estensiva e quindi viene apposta procura in calce o a margine anche ad atti diversi e su c’è una
giurisprudenza enorme. Tutto questo con riferimento alla procura cartacea e potrebbe nascere un
problema: se l’atto ha completato la pagina la procura nella pagina nuova non si sa se considerarla
perciò è
in calce o no e il legislatore intervenuto e ha richiesto una congiunzione materiale (con la
Dopodiché
pratica della graffettatura) della procura in calce apposta su foglio separato. con la
possibilità di redigere gli atti in formato digitale, sono state introdotte nuove regole per adeguare
queste vicende: l’atto deve essere unito in una c.d. busta mime (file crittografato) e all’interno della
stessa bisogna inserire la procura.
I poteri del difensore può
L’art. 84 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi
compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che non sono alla
già
parte espressamente riservati dalla legge (che come detto sono molto pochi i casi in cui la
può
notificazione deve essere fatta personalmente alla parte). In ogni caso il difensore non compiere
atti che importano disposizione del diritto in contesa (ad es. per poter rinunciare al processo, per
transigere la lite), se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Il problema della delle istruzioni del cliente e della autonomia del procuratore nella
vincolatività è
condotta della causa va risolto nel senso che il difensore vincolato al conseguimento dei fini che
la parte patrocinata si prefigge, ma ha la massima tecnica nell’impostazione
discrezionalità
della lite, essendo egli abilitato a scegliere e a modificare, in relazione agli sviluppi della causa, la
condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Con il conferimento della procura alle liti non viene attribuito al difensore alcun potere
rappresentativo di natura sostanziale. 85
La revoca e la rinuncia alla procura
Una volta conferita, l’art. 85 prevede che la procura essere sempre revocata e il difensore
può
sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte
può ultrattività
(cd. del mandato: il procuratore revocato continua a ricevere gli atti della controparte)
finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mediante deposito, in udienza o in cancelleria,
della procura conferita al nuovo difensore. Quindi si evita una vacatio dello ius postulandi, che
potrebbe danneggiare sia la parte del cui patrocinio si tratta sia l’altra parte che, per compiere i
propri atti, deve poter contare su una sicura legittimazione a ricevere.
Gli atti processuali
Gli atti processuali, concatenati in un certo ordine a partire dall'atto introduttivo, costituiscono il
processo e sono preordinati al suo atto terminale, esso stesso atto processuale (anche se si distingue
l’atto in senso proprio della parte e il provvedimento del giudice):
di regola gli atti processuali, a differenza di quelli sostanziali [[*Diritto privato*]], producono
volontà
gli effetti stabiliti dalla legge, a prescindere dall'intenzione di chi li ha compiuti: la
della parte viene in rilievo solo al compimento dell’atto e non al suo contenuto (sono i c.d.
meri atti);
in alcuni casi questi sono sia atti processuali che atti negoziali (i c.d. atti dispositivi), con
o i quali la parte dispone del diritto sostanziale controverso dedotto in giudizio (transazione)
o rinuncia all'esercizio dell'azione specificatamente proposta, sempre che si tratti di diritti
disponibili;
non sono considerati atti processuali:
gli atti compiuti dai soggetti del processo all'infuori dello stesso, anche se diretti a esplicare
o effetti sul suo svolgimento: c.d. atti sostanziali con effetti processuali, ad es. il
compromesso arbitrale (atto extraprocessuale con cui le parti hanno pattuito per il giudizio
arbitrale, tale compromesso impedisce il processo); è
gli atti compiuti nel processo da persone che non sono le parti (ad es. la testimonianza un
o mero fatto processuale).
Gli elementi essenziali degli atti processuali è
La forma degli atti processuali (la quale prevede anche un corrispondente contenuto*) stabilita
può ciò
dalla legge e essere scritta od orale (ma di che accade oralmente resta sempre traccia scritta
attraverso la verbalizzazione). Il legislatore ha accolto il principio della delle forme (art.
libertà
purché
121, salvo che la legge disponga diversamente) esse siano congrue allo scopo proprio
(cioè strumentalità
dell’atto la funzione oggettiva che l’atto assolve nel processo, ossia la delle
forme rispetto al raggiungimento di un determinato scopo): questo giudizio di tra forma
congruità
e scopo viene lasciato alle parti se l’atto ha forma libera e imposto dal legislatore nelle altre ipotesi.
è cioè
La causa lo scopo obiettivo degli atti processuali, il fine che esso deve realizzare,
indipendentemente dalle motivazioni soggettive e contingenti del suo autore.
La si ritiene che gli atti processuali siano atti giuridici volontari richiedendosi solo la
volontà:
volontà già
coscienza e la di compiere l’atto, ma non anche quella di raggiungere determinati effetti
prefissati dalla legge (meri atti*).
ciò è regolarità è
Tutto garanzia, per le parti e per il giudice, di conoscenza e di del processo: la
legge che predetermina la forma e il contenuto degli atti in modo tale da consentire, con determinate
cadenze e attività, di arrivare alla pronuncia della sentenza.
La determinazione del carattere processuale o meno di un atto ha rilievo ai fini dell’applicabilità
è
della relativa disciplina (tempus regit actum: la disciplina del tempo in cui stato posto l’atto
determina le regole vigenti dell’atto) ed in particolare di quella inerente all’opposizione di termini e
alla nullità degli atti. 86
Le regole generali concernenti la forma degli atti
[*Gli elementi identificativi della domanda: artt. 121 e 125 c.p.c.]
Tutto quello concernente la forma, la trasmissione degli atti processuali, la redazione deve
confrontarsi con tutte le innovazioni del pct (processo civile telematico): trasmissione degli atti a
Nella
mezzo telefax o pec, la costituzione in giudizio attraverso strumenti digitali, ecc. legge
sarà
delega n. 206/2021 c’è un ulteriore spinta in questa direzione, tant’è che in futuro la regola
è
opposta dell’attuale: attualmente, dopo un periodo di sperimentazione, la regola quella della
è
costituzione cartacea mediante deposito fisico del fascicolo di parte e l’eccezione l’utilizzo di
sarà
strumenti informatici; in futuro la regola il pct e in alcune ipotesi autorizzato il deposito e
sarà
perché
lo scambio fisico ovviamente ad es. il giuramento della parte, l’assunzione di una prova
perché può
testimoniale devono svolgersi in presenza, anche il giudice trarre argomenti di prova dal
comportamento delle parti in udienza e tutto ciò se è telematico non è possibile.
Infatti la legge delega stabilisce di:
prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e
alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in
giudizio con il ministero di un difensore (che deve essere munito di pec) abbia luogo
esclusivamente con telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che
modalità modalità
spetti al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con non telematiche unicamente
“dominio
quando i sistemi informatici del giustizia” non siano funzionanti e sussista una
situazione d’urgenza;
prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede
più
forme determinate possano essere compiuti nella forma idonea al raggiungimento del loro
(novità, princìpi
scopo, nel rispetto dei di chiarezza e nel c.p.a. questi sono
princìpi sinteticità
già presenti);
prevedere il divieto di sanzioni sulla degli atti per il mancato rispetto delle specifiche
validità
tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha
comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e
limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese [*].
I provvedimenti del giudice
generalità
L’art. 131 prevede le relativamente alla forma dei provvedimenti del giudice. Il co. 1
prevede che la legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto:
sono le tre forme che possono assumere i provvedimenti del giudice, quindi gli atti con cui viene
tipicamente esercitata la funzione giurisdizionale. Il co. 2 prevede che nelle ipotesi in cui la legge
non dispone nulla sulla forma del provvedimento, il giudice deve adottare il provvedimento più
idoneo al raggiungimento dello scopo (come relativamente agli atti delle parti*), in ossequio al
strumentalità
principio di delle forme (art. 121: le forme sono al servizio dello scopo che si vuole
più
raggiungere). Quindi, la scelta deve essere effettuata preferendo la forma adeguata alla funzione
perciò
da lui attribuita al provvedimento, non potendo egli costruire un atto atipico ad hoc e privo
di una precisa disciplina. In relazione alla forma che il singolo provvedimento assume, il legislatore
individua i rimedi utilizzabili (le sentenze sono impugnabili con l’appello o con il ricorso in
cassazione e l