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Estratto del documento

L’art. 83, co. 2 prevede che la procura alle liti essere generale (relativamente a qualsivoglia

può

vedrà

controversia che coinvolta la parte) o speciale (relativa ad una determinata controversia), e

deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di norma la procura alle

è

liti speciale e viene conferita con scrittura privata autenticata. L’art. 83, co. 3, elenca in modo

può

tassativo gli atti (ad es. citazione, ricorso e comparsa di risposta) a cui la procura speciale

essere apposta in calce (al termine dell’atto) o a margine e in tali casi l'autografia della

sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore (la procura speciale si presume

è volontà

conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non espressa

diversa). Nonostante l’elencazione tassativa, c’è stato sempre un tentativo di interpretazione

ciò

estensiva e quindi viene apposta procura in calce o a margine anche ad atti diversi e su c’è una

giurisprudenza enorme. Tutto questo con riferimento alla procura cartacea e potrebbe nascere un

problema: se l’atto ha completato la pagina la procura nella pagina nuova non si sa se considerarla

perciò è

in calce o no e il legislatore intervenuto e ha richiesto una congiunzione materiale (con la

Dopodiché

pratica della graffettatura) della procura in calce apposta su foglio separato. con la

possibilità di redigere gli atti in formato digitale, sono state introdotte nuove regole per adeguare

queste vicende: l’atto deve essere unito in una c.d. busta mime (file crittografato) e all’interno della

stessa bisogna inserire la procura.

I poteri del difensore può

L’art. 84 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi

compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che non sono alla

già

parte espressamente riservati dalla legge (che come detto sono molto pochi i casi in cui la

può

notificazione deve essere fatta personalmente alla parte). In ogni caso il difensore non compiere

atti che importano disposizione del diritto in contesa (ad es. per poter rinunciare al processo, per

transigere la lite), se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Il problema della delle istruzioni del cliente e della autonomia del procuratore nella

vincolatività è

condotta della causa va risolto nel senso che il difensore vincolato al conseguimento dei fini che

la parte patrocinata si prefigge, ma ha la massima tecnica nell’impostazione

discrezionalità

della lite, essendo egli abilitato a scegliere e a modificare, in relazione agli sviluppi della causa, la

condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.

Con il conferimento della procura alle liti non viene attribuito al difensore alcun potere

rappresentativo di natura sostanziale. 85

La revoca e la rinuncia alla procura

Una volta conferita, l’art. 85 prevede che la procura essere sempre revocata e il difensore

può

sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte

può ultrattività

(cd. del mandato: il procuratore revocato continua a ricevere gli atti della controparte)

finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, mediante deposito, in udienza o in cancelleria,

della procura conferita al nuovo difensore. Quindi si evita una vacatio dello ius postulandi, che

potrebbe danneggiare sia la parte del cui patrocinio si tratta sia l’altra parte che, per compiere i

propri atti, deve poter contare su una sicura legittimazione a ricevere.

Gli atti processuali

Gli atti processuali, concatenati in un certo ordine a partire dall'atto introduttivo, costituiscono il

processo e sono preordinati al suo atto terminale, esso stesso atto processuale (anche se si distingue

l’atto in senso proprio della parte e il provvedimento del giudice):

di regola gli atti processuali, a differenza di quelli sostanziali [[*Diritto privato*]], producono

 volontà

gli effetti stabiliti dalla legge, a prescindere dall'intenzione di chi li ha compiuti: la

della parte viene in rilievo solo al compimento dell’atto e non al suo contenuto (sono i c.d.

meri atti);

in alcuni casi questi sono sia atti processuali che atti negoziali (i c.d. atti dispositivi), con

o i quali la parte dispone del diritto sostanziale controverso dedotto in giudizio (transazione)

o rinuncia all'esercizio dell'azione specificatamente proposta, sempre che si tratti di diritti

disponibili;

non sono considerati atti processuali:

 gli atti compiuti dai soggetti del processo all'infuori dello stesso, anche se diretti a esplicare

o effetti sul suo svolgimento: c.d. atti sostanziali con effetti processuali, ad es. il

compromesso arbitrale (atto extraprocessuale con cui le parti hanno pattuito per il giudizio

arbitrale, tale compromesso impedisce il processo); è

gli atti compiuti nel processo da persone che non sono le parti (ad es. la testimonianza un

o mero fatto processuale).

Gli elementi essenziali degli atti processuali è

La forma degli atti processuali (la quale prevede anche un corrispondente contenuto*) stabilita

 può ciò

dalla legge e essere scritta od orale (ma di che accade oralmente resta sempre traccia scritta

attraverso la verbalizzazione). Il legislatore ha accolto il principio della delle forme (art.

libertà

purché

121, salvo che la legge disponga diversamente) esse siano congrue allo scopo proprio

(cioè strumentalità

dell’atto la funzione oggettiva che l’atto assolve nel processo, ossia la delle

forme rispetto al raggiungimento di un determinato scopo): questo giudizio di tra forma

congruità

e scopo viene lasciato alle parti se l’atto ha forma libera e imposto dal legislatore nelle altre ipotesi.

è cioè

La causa lo scopo obiettivo degli atti processuali, il fine che esso deve realizzare,

 indipendentemente dalle motivazioni soggettive e contingenti del suo autore.

La si ritiene che gli atti processuali siano atti giuridici volontari richiedendosi solo la

volontà:

 volontà già

coscienza e la di compiere l’atto, ma non anche quella di raggiungere determinati effetti

prefissati dalla legge (meri atti*).

ciò è regolarità è

Tutto garanzia, per le parti e per il giudice, di conoscenza e di del processo: la

legge che predetermina la forma e il contenuto degli atti in modo tale da consentire, con determinate

cadenze e attività, di arrivare alla pronuncia della sentenza.

La determinazione del carattere processuale o meno di un atto ha rilievo ai fini dell’applicabilità

è

della relativa disciplina (tempus regit actum: la disciplina del tempo in cui stato posto l’atto

determina le regole vigenti dell’atto) ed in particolare di quella inerente all’opposizione di termini e

alla nullità degli atti. 86

Le regole generali concernenti la forma degli atti

[*Gli elementi identificativi della domanda: artt. 121 e 125 c.p.c.]

Tutto quello concernente la forma, la trasmissione degli atti processuali, la redazione deve

confrontarsi con tutte le innovazioni del pct (processo civile telematico): trasmissione degli atti a

Nella

mezzo telefax o pec, la costituzione in giudizio attraverso strumenti digitali, ecc. legge

sarà

delega n. 206/2021 c’è un ulteriore spinta in questa direzione, tant’è che in futuro la regola

è

opposta dell’attuale: attualmente, dopo un periodo di sperimentazione, la regola quella della

è

costituzione cartacea mediante deposito fisico del fascicolo di parte e l’eccezione l’utilizzo di

sarà

strumenti informatici; in futuro la regola il pct e in alcune ipotesi autorizzato il deposito e

sarà

perché

lo scambio fisico ovviamente ad es. il giuramento della parte, l’assunzione di una prova

perché può

testimoniale devono svolgersi in presenza, anche il giudice trarre argomenti di prova dal

comportamento delle parti in udienza e tutto ciò se è telematico non è possibile.

Infatti la legge delega stabilisce di:

 prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e

alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in

giudizio con il ministero di un difensore (che deve essere munito di pec) abbia luogo

esclusivamente con telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che

modalità modalità

spetti al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con non telematiche unicamente

“dominio

quando i sistemi informatici del giustizia” non siano funzionanti e sussista una

situazione d’urgenza;

 prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede

più

forme determinate possano essere compiuti nella forma idonea al raggiungimento del loro

(novità, princìpi

scopo, nel rispetto dei di chiarezza e nel c.p.a. questi sono

princìpi sinteticità

già presenti);

 prevedere il divieto di sanzioni sulla degli atti per il mancato rispetto delle specifiche

validità

tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha

comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e

limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese [*].

I provvedimenti del giudice

generalità

L’art. 131 prevede le relativamente alla forma dei provvedimenti del giudice. Il co. 1

prevede che la legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto:

sono le tre forme che possono assumere i provvedimenti del giudice, quindi gli atti con cui viene

tipicamente esercitata la funzione giurisdizionale. Il co. 2 prevede che nelle ipotesi in cui la legge

non dispone nulla sulla forma del provvedimento, il giudice deve adottare il provvedimento più

idoneo al raggiungimento dello scopo (come relativamente agli atti delle parti*), in ossequio al

strumentalità

principio di delle forme (art. 121: le forme sono al servizio dello scopo che si vuole

più

raggiungere). Quindi, la scelta deve essere effettuata preferendo la forma adeguata alla funzione

perciò

da lui attribuita al provvedimento, non potendo egli costruire un atto atipico ad hoc e privo

di una precisa disciplina. In relazione alla forma che il singolo provvedimento assume, il legislatore

individua i rimedi utilizzabili (le sentenze sono impugnabili con l’appello o con il ricorso in

cassazione e l

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Publisher
A.A. 2021-2022
154 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di La giurisdizione e i metodi alternativi di soluzione delle controversie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Nappi Pasquale.