Estratto del documento

La sospensione cautelare dell'atto impugnato

Il ricorrente può chiedere la sospensione dell'atto impugnato se sussistono: il fumus bonis iuris e il periculum in mora. La decisione sulla domanda cautelare viene presa di solito dal collegio, ma in casi gravi e urgenti il presidente può disporre la sospensione in via interinale, con efficacia fino alla decisione del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti, la pronuncia ha forma di ordinanza, motivata e non impugnabile. Il provvedimento che respinge la domanda di sospensione non può essere annullato.

La sospensione dell'atto può essere parziale o totale e può essere anche subordinata alla presentazione di una garanzia da parte del contribuente, ad esempio mediante cauzione. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado. Con la pubblicazione della sentenza di primo grado si rende di nuovo esigibile la somma indicata nell'atto impugnato (avviso di accertamento), ma anche in appello può essere chiesta la sospensione della riscossione del tributo, poiché l'articolo 52 del d.lgs. 546 prevede che possa essere chiesto dall'appellante alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata se sussistono gravi e fondati motivi. La cessazione degli effetti può essere ripristinata dal giudice di appello nell'esercizio dei suoi poteri cautelari.

L'atto da eseguire rimane l'atto impugnato, ossia l'avviso di accertamento (o il ruolo), ma in appello l'esecuzione dell'atto impugnato dipende dalla richiesta di sospensione della sentenza appellata. Nonostante la sentenza di primo grado sia stata sospesa nei suoi effetti, la sospensione non incide sull'importo riscuotibile in pendenza di primo grado. Il contribuente può chiedere pur sempre la sospensione integrale della riscossione ponendo ad oggetto anche in appello non la sentenza ma direttamente l'atto impugnato; quindi, quando appella, il contribuente può decidere se chiedere la sospensione della sentenza, quindi della sospensione del prelievo di una somma ridotta rispetto al totale, oppure dell'avviso di accertamento in sé (di nuovo). Chiaramente se ciò gli porta un danno grave e irreparabile.

Se in appello viene emessa sentenza negativa per il contribuente cessa, come già visto, la sospensione ed è riscuotibile tutto il dovuto ai sensi dell'articolo 68. Anche con il ricorso in Cassazione il contribuente può chiedere la sospensione della sentenza di secondo grado o dell'atto impugnato. Le norme procedurali sono simili a quelle in appello: deve provare che per lui ne consegue un danno irreparabile e grave. Anche qui può essere chiesto al contribuente che presti determinate garanzie.

Il presidente fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio disponibile e la data deve essere comunicata almeno 10 giorni prima alle parti, in caso di necessità il presidente può disporre la sospensione fino alla pronuncia del collegio. Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La commissione non si può pronunciare sulla sospensione se il contribuente non dimostra di aver depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

Le sentenze

Nel processo tributario le sentenze di condanna sono immediatamente esecutive e condannano il fisco al rimborso in favore del contribuente. L'articolo 69 del d.lgs. 546 stabilisce che il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

L'art. 2 comma 3 del d.lgs. 546 prevede che il giudice tributario risolva in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Il processo tributario non deve essere sospeso in caso di pregiudizialità esterna, cioè se pende una questione pregiudiziale dinanzi al giudice civile o amministrativo né quando pende processo penale per i medesimi fatti che sono da accertare nel processo tributario.

La sospensione necessaria è invece prevista dall'articolo 39, solo quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. Se la causa pregiudiziale è di natura tributaria e pende davanti ad un'altra corte tributaria, la causa pendente deve essere sospesa. Occorre però che le parti in causa siano le medesime della causa pendente.

Oltre che nei casi sin qui esaminati, il processo tributario, secondo regole comuni a tutti i processi, deve essere sospeso:

  • Quando viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione.
  • Quando viene sollevata una questione di costituzionalità.
  • Quando la commissione dispone il rinvio della controversia alla Corte di giustizia dell'UE.
  • Quando viene presentato il ricorso per ricusazione del giudice.

La sospensione è dichiarata con ordinanza: durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo. Quando cessa la causa della sospensione, deve essere presentata istanza di trattazione nel termine di 6 mesi, altrimenti il processo si estingue.

L'interruzione del processo tributario è disciplinata in modo assai simile al processo civile. In estrema sintesi, si ha interruzione del processo quando muore la parte privata o il suo legale rappresentante o il suo difensore. La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione secondo l'art. 2495 c.c., ma, per il diritto tributario, si prevede, con norma speciale, "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".

Agli effetti fiscali, quindi, la società continua a vivere, ma con un termine, allo spirare del quale ha effetto la norma del codice civile; il processo tributario si interrompe e subentrano i soci. Le conseguenze dell'interruzione sono analoghe a quelle della sospensione. Non possono essere compiuti atti del processo e, se non è presentata tempestivamente istanza per la ripresa, il processo si estingue.

Il processo può estinguersi per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti o per cessazione della materia del contendere. La rinuncia non ha effetto se non è accettata dalle altre parti costituite che abbiano "effettivo interesse" alla prosecuzione del processo.

I provvedimenti del giudice tributario

Come nel processo ordinario civile, il giudice può emettere tre tipologie di atti: sentenze, ordinanze, decreti. I provvedimenti collegiali hanno forma di sentenza o di ordinanza. Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui ci sia una definizione del giudizio, mentre si pronuncia con ordinanza ogni volta che non si definisce il giudizio. La motivazione della sentenza deve essere sintetica. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande. I decreti sono degli atti presidenziali che regolano lo svolgimento del processo.

L'istruzione probatoria

In questa materia sono importanti le norme del Codice di procedura civile. La norma cardine, come nel processo civile, è l'articolo 115 del c.p.c., il quale afferma che, salvi i casi previsti dalla legge stessa, il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti. La raccolta delle prove è dominata dal principio dispositivo (il giudice basa la sua pronuncia sulle prove fornite dalle parti, esclusi i casi descritti dalla legge). Il giudice deve tener conto anche dei "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (principio di non contestazione), devono dunque ritenersi provati i fatti affermati da una parte e non tempestivamente contestati dall'altra parte.

Le parti, come già detto, possono produrre documenti inserendoli nel fascicolo con cui si costituiscono in giudizio, oppure come allegati delle memorie difensive, o, con apposita nota, fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza. I poteri istruttori delle commissioni tributarie rispecchiano quelli degli uffici impositori (art. 7 del D.lgs. n. 546) "le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta".

Inoltre, le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza ovvero disporre consulenza tecnica. Pertanto, il giudice di sua iniziativa può:

  • Disporre accessi e ispezioni.
  • Richiedere dati, informazioni e chiarimenti.
  • Richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato.
  • Disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica.

Il giudice tributario può applicare l'art. 210 c.p.c., secondo cui, "su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo". Nel processo tributario è applicabile anche l'art. 113 c.p.c.: il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo. La commissione tributaria non può avvalersi di mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile, a cui non corrispondono mezzi analoghi a quelli previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 546 o non compatibili con le caratteristiche del processo tributario.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Processo tributario Pag. 1 Processo tributario Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Processo tributario Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Processo tributario Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Processo tributario Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eimy.gtt01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Sartori Nicola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community