vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Spese processuali: principi
Anticipazione
• soccombenza
• Spese processuali:
Spese relative agli atti (oneri fiscali)
• Compensi del difensore e degli ausiliari
• Art. 91 c.p.c.
1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo
la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 92. 2. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza,
del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario
con nota in margine all'originale e alla copia notificata. 3. I reclami contro
le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme
previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario. 4. Nelle cause previste dall'articolo 82,
primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda.
La parte soccombente deve sempre rimborsare
le spese al vincitore?
Art. 92 c.p.c.
Art. 92 c.p.c. condanna alle spese per
singoli atti- compensazione delle spese
1. Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo
• precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può,
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al
rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al
dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. 2. Se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero. 3. Se le parti si sono conciliate, le
spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Violazione art. 88 c.p.c.
Rimborso in caso di violazione del dovere di
lealtà e probità
Compensazione delle spese
Riforma del 2014
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero
Compensazione delle spese
(art. 92, 2 c.p.c.)
Un tempo: giusti motivi
Poi: nel 2009 gravi ed eccezionali ragioni da
esplicitare nella motivazione sentenza
Oggi: novità della questione o mutamenti
giurisprudenziali
v. Però Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77
(anche per gravi ed eccezionali motivi)
Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77
Con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in
cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza
totale, di compensare parzialmente o per intero
le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed
eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate
dal legislatore.
Gravi ed eccezionali ragioni
Si tratta di una norma elastica, quale clausola
• generale che il legislatore ha previsto per
adeguarla ad un dato contesto storico-sociale
o a speciali situazioni, non esattamente ed
efficacemente determinabili " a priori", ma da
specificare in via interpretativa da parte del
giudice del merito.
Necessaria indicazione specifica delle
gravi ed eccezionali ragioni
Il giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella
motivazione della sentenza la presenza delle
gravi ed eccezionali ragioni che impongono la
compensazione delle spese processuali