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Estratto del documento

Spese processuali: principi

Anticipazione

• soccombenza

• Spese processuali:

Spese relative agli atti (oneri fiscali)

• Compensi del difensore e degli ausiliari

• Art. 91 c.p.c.

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,

• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore

dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di

difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale

proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato

motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo

la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma

dell'articolo 92. 2. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere

con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza,

del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario

con nota in margine all'originale e alla copia notificata. 3. I reclami contro

le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme

previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il

cancelliere o l'ufficiale giudiziario. 4. Nelle cause previste dall'articolo 82,

primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non

possono superare il valore della domanda.

La parte soccombente deve sempre rimborsare

le spese al vincitore?

Art. 92 c.p.c.

Art. 92 c.p.c. condanna alle spese per

singoli atti- compensazione delle spese

1. Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo

• precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute

dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può,

indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al

rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al

dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. 2. Se vi è

soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della

questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto

alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le

parti, parzialmente o per intero. 3. Se le parti si sono conciliate, le

spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano

diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Violazione art. 88 c.p.c.

Rimborso in caso di violazione del dovere di

lealtà e probità

Compensazione delle spese

Riforma del 2014

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di

assoluta novità della questione trattata o

mutamento della giurisprudenza rispetto alle

questioni dirimenti, il giudice può compensare le

spese tra le parti, parzialmente o per intero

Compensazione delle spese

(art. 92, 2 c.p.c.)

Un tempo: giusti motivi

Poi: nel 2009 gravi ed eccezionali ragioni da

esplicitare nella motivazione sentenza

Oggi: novità della questione o mutamenti

giurisprudenziali

v. Però Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77

(anche per gravi ed eccezionali motivi)

Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77

Con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte

costituzionale ha dichiarato costituzionalmente

illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in

cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza

totale, di compensare parzialmente o per intero

le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed

eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate

dal legislatore.

Gravi ed eccezionali ragioni

Si tratta di una norma elastica, quale clausola

• generale che il legislatore ha previsto per

adeguarla ad un dato contesto storico-sociale

o a speciali situazioni, non esattamente ed

efficacemente determinabili " a priori", ma da

specificare in via interpretativa da parte del

giudice del merito.

Necessaria indicazione specifica delle

gravi ed eccezionali ragioni

Il giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella

motivazione della sentenza la presenza delle

gravi ed eccezionali ragioni che impongono la

compensazione delle spese processuali

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lu1907 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maruffi Rita.