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PROCEDURE AMMINISTRATIVE
I tratti comuni alle procedure amministrative riguardano la
presenza della sovra-ordinazione da parte dell’ AUTORITA’
AMMINISTRATIVA giustificata dal fatto che le le suddette
procedure riguardano imprese pubbliche o imprese di rilevante
importanza socio-economica.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
E’ una procedura a cui sono ammesse sono alcune categorie di
imprese:
- banche
- imprese di assicurazione
- societa’ di intermediazione finanziaria
- cooperative
- imprese sociali
La procedura e’ simile alla liquidazione giudiziale e le differenze
riguardano:
- l’organo competente che le dispone, ossia l’AUTORITA’
AMMINISTRATIVA invece del tribunale
- il presupposto oggettivo, che non dev'essere
necessariamente lo stato di insolvenza, ma si applica
anche nelle circostanze di:
● mala gestione della societa’
● violazione di legge
● interesse pubblico
- la finalita’ perseguita che e’ la CESSAZIONE DELL’IMPRESA
Gli ORGANI della procedura sono:
- l’ AUTORITA’ DI VIGILANZA, che ha le stesse funzioni del
giudice delegato e di conseguenza, nomina e revoca il
commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza; fissa
le direttive per il commissario liquidatore e sovrintende le
operazioni di liquidazione
- COMMISSARIO LIQUIDATORE che prende in consegna i
beni, le scritture e i documenti contabili, amministra il
patrimonio dell’impresa e la gestisce durante la
liquidazione; sovrintende l’accertamento del passivo e
procede alle operazioni di liquidazione e riparto dell’attivo
- COMITATO DI SORVEGLIANZA, composto da membri scelti
tra esperti nel ramo dell’attivita’ dell’impresa, ed e’ un
organo prevalentemente consultivo.
La procedura si apre con DECRETO dell’autorita’ governativa ,
che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 10 gg.
L’accertamento dello stato di insolvenza puo’ essere
ANTERIORE al decreto dell’autorita’ governativa, per provocare
l’adozione del provvedimento, o SUCCESSIVA, per accertare
l’esistenza del presupposto oggettivo.
Ci sono tre momenti principali in questa procedura:
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO, LIQUIDAZIONE e RIPARTIZIONE
DELL’ATTIVO
- Il COMMISSARIO prende in consegna i beni dell’impresa e
tutti i documenti e le scritture contabili e procede alla
formazione dell’ INVENTARIO.
- Entro un mese dalla sua nomina, lo stesso COMMISSARIO
deve comunicare ai creditori i crediti risultanti per
ciascuno e informa i soggetti che sono legittimati a
proporre domande di rivendicazione, restituzione di cose
mobili
- Decorsi 90 gg dalla data del decreto il COMMISSARIO
FORMA D’UFFICIO LO STATO PASSIVO
- Si procede poi alla liquidazione dell’attivo e alla
ripartizione tra i creditori.
La procedura si chiude per ESAURIMENTO DELL’ATTIVO,
indipendentemente dalla soddisfazione dei creditori, oppure per
CONCORDATO, ma senza l’approvazione dei creditori, al quale
possono solo opporsi.
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE
- DEBITORE: c’e lo spossessamento dei beni e sono sospese
le funzioni di assemblea, organi di controllo e
amministrativo
- CREDITORI: inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul
patrimonio dell’impresa
- CONTRATTI PENDENTI: proseguono in quanto subentra il
commissario liquidatore.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE
E’ la procedura utilizzata dalle grandi imprese insolventi, con la
finalita’ di conservare il patrimonio produttivo tramite la
prosecuzione, riattivazione e riconversione delle attivita’
imprenditoriali, alla luce del fatto che sono imprese che
partecipano all’economia nazionale, mantenendo elevati livelli
occupazionali.
Una impresa si definisce GRANDE quando:
- ha un numero di lavoratori subordinati superiori a 200 da
almeno un anno
- debiti non inferiori ai ⅔ dell’attivo.
Un’impresa si definisce GRANDISSIMA quando
- ha un numero di lavoratori subordinati superiori a 500 da
almeno un anno
- debiri superiori a 300 MILIONI di euro
La procedura si articola in due fasi
1) FASE DI OSSERVAZIONE, in cui la grande impresa
insolvente e’ sottoposto ad un esame per verificare
l’esistenza di concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio economico
2) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA VERA E PROPRIA i cui
organi sono:
● TRIBUNALE SPECIALIZZATO in materia di imprese,
che su ricorso dell’imprenditore, creditore o del PM;
nella fase preliminare, verifica la presenza dei
requisiti per l’ammissione alla procedura, accerta e
dichiara lo stato d’insolvenza, ordina all’ imprenditore
di depositare scritture contabili e bilanci, fissa la data
dell’udienza per l’accertamento del passivo; nomina
il GIUDICE DELEGATO, incaricato di predisporre una
relazione sulle cause del dissesto e sulle prospettive
di risanamento e svolge le attivita’ durante tutta la
procedura e il COMMISSARIO GIUDIZIALE
● COMMISSARIO STRAORDINARIO, che viene nominato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, deve attuare
il programma di risanamento perseguendo due
ipotesi alternative: la ristrutturazione economica e
finanziaria o la cessione dell’azienda.
● COMITATO DI SORVEGLIANZA
All’interno della procedura di amministrazione finanziaria vera e
propria, le fasi necessarie sono ACCERTAMENTO DEL PASSIVO e
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO.
Le modalita’ di soddisfacimento delle pretese creditorie variano
a seconda della finalita’ della procedura:
- RISANAMENTO AZIENDALE, avviene con il ritorno in bonis
dell’imprenditore
- CESSIONE, l’attivo viene ripartito come nella liquidazione
giudiziale, quando il tribunale prende atto che il
programma di ricostruzione aziendale non puo’ essere
realizzato.
La procedura si chiude per:
- Mancata presentazione delle domande di ammissione al
passivo,
- recupero della capacita’ di soddisfare autonomamente le
obbligazioni
- concordato
- intero pagamento dei crediti o esaurimento dell’attivo nel
caso di finalita’ di cessione.