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A.
B. Estinzione integrale dei debiti;
C. Mancata proposizione di domande di ammissione al passivo del fallimento;
Insufficienza dell’ attivo (= l’ attivo non è in grado di soddisfare, neppure parzialmente, i
D. creditori).
La chiusura può essere pronunciata dal Tribunale con decreto (soggetto a reclamo davanti alla Corte
d’ appello) dietro istanza di fallito, curatore o d’ ufficio.
[ Concordato fallimentare : è una forma particolare di cessazione del fallimento che consente il
soddisfacimento di creditori senza ricorrere alla liquidazione giudiziaria del patrimonio del fallito
ma tramite accordo con gli stessi.
- Possiamo individuare 6 momenti:
I. La proposta di concordato fallimentare può essere presentata dal fallito, da uno o più
creditori o da un terzo e deve contenere l’ indicazione della misura e delle modalità con le
quali verrebbero soddisfatti i creditori.
II. Tale proposta viene presentata con ricorso al giudice delegato e viene sottoposta al parere
del comitato dei creditori e del curatore.
III. La proposta viene sottoposta ad approvazione dei creditori tramite votazione a cui
partecipano tutti i creditori (tranne quelli con privilegio, pegno e ipoteca per i quali la 4
proposta preveda l’ integrale pagamento): la proposta è approvata se c’ è voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi a votare.
Il giudice delegato dispone che dell’ adesione sia data notizia al proponente, al fallito e ai
IV. creditori dissenzienti e stabilisce un termine entro il quale è consentito loro fare opposizione.
V. In mancanza di opposizioni la proposta diviene efficace e il tribunale emette il
provvedimento di omologazione (con decreto immediatamente efficace ed impugnabile con
reclamo alla Corte d’ appello).
VI. Il curatore rende conto della gestione e il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
- Successivamente alla chiusura, si potrà però riaprire il fallimento nei casi di :
1. Risoluzione del concordato, la quale è pronunciata dal tribunale (su indicazione del curatore
o del comitato dei creditori) quando non sono stati rispettati gli obblighi posti dal
concordato.
2. Annullamento del concordato, il quale è pronunciato dal tribunale con sentenza (su richiesta
del curatore o dei creditori, fatta entro 6 mesi dalla scoperta del fatto che lo motiva) quando
risulti che il passivo è stato dolosamente esagerato o parte dell’ attivo è stata sottratta o
occultata.
NB: l’ effetto principale del concordato fallimentare è che, per la parte eccedente la quota
-
concordata il debitore è liberato! ].
Riapertura del fallimento . Può aversi in due casi:
I. In caso di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare;
II. Nel caso in cui i creditori non abbiano trovato completo soddisfacimento dal fallimento e
sopravvengano nel patrimonio del fallito attività che rendono utile il provvedimento o
quando il debitore si offra di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi (NB: la
riapertura deve però essere richiesta entro 5 anni dalla data del decreto di chiusura del
fallimento). ha introdotto, ma solo per l’ ipotesi di fallito-
Esdebitazione: la riforma fallimentare del 2006-2007
persona fisica, l’ istituto dell’ esdebitazione (= liberazione del fallito dai debiti nei confronti dei
creditori non soddisfatti, anche nei confronti di quelli che non abbiano fatto domanda di
insinuazione al passivo o che non siano stati ammessi al fallimento ), il quale ha essenzialmente la
funzione di eliminare il carattere infamante del fallimento per l’ imprenditore (cd. fresch restart).
esdebitazione sono:
Requisiti per realizzare l’
1. Il fallito deve aver collaborato con gli organi della procedura;
2. Il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti;
Il fallito non deve aver distratto l’ attivo o esposto passività inesistenti o cagionato
3. il
dissesto;
Il fallito non dev’ essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta
4. fraudolenta o altri delitti connessi all’ attività d’ impresa.
5. Devono essere stati soddisfatti, almeno parzialmente, i creditori concorsuali.
Fallimento delle società:
- Principi particolari:
1. La legge fallimentare pone a carico di amministratori e liquidatori taluni obblighi e talune
responsabilità che, in caso di fallimento, incombono sul fallito (es: responsabilità per reati
fallimentari).
2. Gli organi della società rimangono ma la loro attività si riduce al compimento di quegli atti
processuali che sono consentiti al fallito (es: opposizione contro sentenza dichiarativa del
fallimento; proposte di concordato); per il resto, l’ attività degli organi sociali è sostituita da
quella del curatore.
3. Il curatore può: a) proporre azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci,
direttori generali e liquidatori con l’ autorizzazione del giudice delegato; b) far valere la
responsabilità per abuso di attività di direzione e coordinamento della società.
4. I versamenti ancora dovuti divengono immediatamente esigibili per effetto del fallimento. 5
5. In caso di SNC, SAS e SAPA, il fallimento della società importa automaticamente
responsabili (ma non vale anche l’ inverso, ossia il
fallimento dei soci illimitatamente
fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili non comporta fallimento della
società) e questo vale anche per i soci che abbiano perso la qualifica di soci illimitatamente
(in quanto: receduti, esclusi o defunti), nell’ anno anteriore all’ apertura della
responsabili
procedura a carico della società, a condizione però che lo stato di insolvenza della società
attenga a debiti sorti quando il socio era illimitatamente responsabile.
NB: le procedure fallimentari della società e dei singoli soci, pur essendo unificate dal punto
di vista degli organi, sono autonome tra loro e vanno tenuti distinti i patrimoni e bisogna
considerare che:
- i creditori sociali concorrono sia nel fallimento della società sia nei fallimenti dei singoli
soci (in questi però insieme ai creditori particolari del socio);
- se il creditore sociale abbia partecipato nel fallimento di un socio più della parte che questo
è tenuto a sopportare, il socio avrà diritto di regresso nei confronti delle altre masse
fallimentari;
- la chiusura del fallimento del socio non ha alcun rilievo rispetto al fallimento della società
e degli altri soci;
- la chiusura della società, ma solo se avviene per mancanza di creditori, pagamento
integrale dei debiti o concordato, comporta cessazione dei fallimenti dei singoli soci.
Problema dell’ applicabilità al fallimento delle società dell’ art. 10 l.fall. : oggi tale articolo
-
espressamente prevede che anche gli imprenditori collettivi (cioè le società) possano essere
dichiarati falliti entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’ insolvenza si è
manifestata anteriormente alla medesima o entro l’ anno successivo (prima, non essendoci tale
disposizione, la giurisprudenza riteneva che le società fossero assoggettabili a fallimento senza
limiti di tempo, interpretazione contrastata dalla Corte Cost. che dichiarò nel 2000 parzialmente
incostituzionale l’art. 10 l. fall. nella parte in cui non estendeva il termine anche alle società).
- Problema: cosa accade in caso di fallimento di una SPA che ha costituito un patrimonio destinato
ad un unico affare? La legge fallimentare distingue 2 ipotesi:
I. Se il patrimonio destinato non basta a soddisfare le obbligazioni contratte per lo svolgimento
dello specifico affare, ciò non porta a fallimento ma solo alla necessità di procedere alla sua
liquidazione.
Se invece è la società a fallire, l’ amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al
II. curatore con gestione separata di modo che: a) se il patrimonio è ancora in grado a svolgere
la sua funzione produttiva, va ceduto a terzi e il corrispettivo della cessione viene acquisito
all’ attivo del fallimento;
b) se invece la cessione non è possibile, il curatore dovrà procedere alla sua liquidazione.
2.Concordato preventivo = procedura giudiziale volta ad evitare gli effetti del fallimento ed
idonea in ogni caso ad sdebitare per il residuo.
Presupposti per essere ammessi al concordato preventivo:
A. Si deve trattare di imprenditore commerciale (anche se non supera i limiti previsti per il
fallimento).
B. Stato di crisi (è più ampio dello stato di insolvenza).
Procedimento:
L’ iniziativa deve provenire necessariamente dal debitore commerciale, il quale deve proporre
-
ricorso al Tribunale (del luogo in cui si trova la sede principale della sua impresa), allegando il
piano che intende seguire per la ristrutturazione dei debiti e per la soddisfazione dei crediti.
- Il Tribunale potrà emettere:
I. Decreto motivato di rigetto (non impugnabile), a cui segue automaticamente la sentenza
dichiarativa di fallimento; 6
II. Decreto motivato di approvazione In questo caso si apre la procedura: a) si nominano gli
organi della procedura (giudice delegato e commissario) ; b) viene ordinato all’ impresa il
deposito dell’ intera somma reputata necessaria per la procedura); c) viene ordinata la
per l’ approvazione della proposta di concordato .
convocazione dei creditori
dell’ ammissione:
Effetti L’ imprenditore conserva l’ amministrazione dei beni ma agisce sotto la vigilanza del
1. commissario giudiziale (e per gli atti eccedenti l’ ordinaria amministrazione serve
autorizzazione del giudice delegato);
2. I creditori non possono: a) iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del
debitore; b) acquistare diritti di prelazione.
Procedura:
Innanzitutto si deve procedere all’ accertamento della situazione
I. patrimoniale del debitore
(in tale fase, il commissario giudiziale procede alla redazione dell’ inventario).
II. Poi, la proposta di concordata dovrà essere approvata (in apposita adunanza presieduta dal
giudice delegato) dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto
(altrimenti il debitore commerciale verrà dichiarato fallito).
Segue, l’ omologazione del concordato: il Tribunale fissa un’ adunanza in Camera di
III. durante l’
consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale
udienza, esso assume tutte le informazioni e le prove necessarie approva infine il
concordato con decreto motivato di omologazione con cui stabilisce le modalità di
liquidazione delle som