Procedure concorsuali
Nel momento in cui si verifica la crisi economica dell’imprenditore, ossia quando le attività non sono più sufficienti ad estinguere le passività, diventa necessario garantire la par condicio creditorum. Per definire i rapporti tra l’imprenditore e i suoi creditori in maniera il più possibile corretta, sono previste:
Soluzioni concordate della crisi
- Cessione dei beni ai creditori, la quale produce gli stessi effetti del fallimento o del concordato preventivo senza però il ricorso all’autorità giudiziaria.
- La concessione di una dilazione nel soddisfacimento dei loro crediti, collegata ad un sequestro convenzionale dei beni del debitore.
L’ostacolo principale all’utilizzo di questi contratti è che essi richiedono il consenso di tutti i creditori in quanto coloro che non vi partecipano potrebbero agire esecutivamente sui beni del debitore. Per questo motivo sono previste le procedure concorsuali.
Procedure concorsuali
Le procedure concorsuali si realizzano per intervento di una pubblica autorità, indipendentemente dall’adesione dei singoli soci. Tali procedure riguardano tutti i creditori (cd. concorsualità) e tutti i beni (cd. universalità) del debitore e sono obbligatorie per tutti.
NB: le procedure concorsuali riguardano solo gli imprenditori che esercitano attività commerciale. Anche se sono realizzate in riferimento all’impresa, riguardano la persona dell’imprenditore; per questo motivo intervengono nella procedura tutti i creditori dell’imprenditore, anche se i loro crediti non trovano causa nell’esercizio dell’impresa, e concorrono su tutti i beni dello stesso, anche se non rientrano nel complesso aziendale.
Le procedure concorsuali sono 4
- Fallimento
Presupposti per essere dichiarati falliti
- Qualità di imprenditore commerciale del debitore (presupposto soggettivo) (art. 1 l. fall.);
- Stato di insolvenza (presupposto oggettivo), il quale ricorre quando l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 l. fall.);
- L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria parafallimentare non deve essere inferiore a 30.000 euro (art. 15 l. fall.);
- Il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall’art. 1, co. 2, l. fall:
- Attivo patrimoniale complessivo annuo degli ultimi 3 esercizi uguale o superiore a 300.000 euro;
- Ricavi lordi degli ultimi 3 esercizi uguali o superiori a 200.000 euro;
- Ammontare dei debiti anche non scaduti uguale o superiore a 500.000 euro.
Procedimento
Il potere di iniziativa a richiedere il fallimento spetta a:
- Imprenditore (per il quale chiederlo è un obbligo);
- Creditori;
- PM, ma solo in caso di fuga, irreperibilità, latitanza, sottrazione dell’attivo o su segnalazione del giudice.
Competente è il Tribunale del luogo ove l’imprenditore abbia la sede principale dell’impresa (o la sede secondaria se la principale è all’estero).
Il Tribunale dovrà procedere a:
- Preventiva audizione del debitore (è obbligatoria per consentire l’esercizio del diritto di difesa);
- Accertamento dell’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, che sarà fatto con istruttoria sommaria.
All’esito dell’accertamento, il Tribunale emetterà:
- Decreto (reclamabile in appello) se non ravvisa i presupposti per la dichiarazione di fallimento;
- Sentenza in camera di consiglio, se ritiene ricorrano i presupposti.
Contro la sentenza dichiarativa del fallimento può farsi appello (allo scopo di ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento e quindi la cessazione degli effetti personali e patrimoniali del fallimento) entro 30 gg decorrenti:
- Per il debitore, dalla data di notificazione;
- Per gli altri, dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese.
NB: l’appello non sospende gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (solo se sussistono gravi motivi si può sospendere in tutto o in parte o temporaneamente la liquidazione dell’attivo).
Effetti della dichiarazione di fallimento
Effetti nei confronti del fallito
- Personali: il fallito acquista particolari incapacità e vengono poste alcune limitazioni alla sua libertà personale in quanto:
- È obbligato a consegnare al curatore la corrispondenza relativa ai rapporti compresi nel fallimento;
- Deve comunicare il cambiamento di residenza;
- Deve presentarsi agli organi del fallimento personalmente ad ogni richiesta.
- Patrimoniali, ossia il cd. spossessamento: dalla data del fallimento, l’imprenditore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, poteri che vengono contemporaneamente attribuiti al curatore, insieme alla rappresentanza processuale nelle controversie relative a diritti di carattere patrimoniale. In pratica, si attua una separazione del patrimonio della persona del fallito e una destinazione dello stesso al soddisfacimento dei creditori esistenti dalla data della dichiarazione del fallimento.
- Lo spossessamento si estende a:
- Beni del debitore esistenti alla data della dichiarazione;
- Beni pervenuti al fallito durante il fallimento;
- Beni che sono stati alienati dal fallito con atti inopponibili ai terzi.
- Sono invece esclusi dal fallimento:
- Beni e diritti di carattere strettamente personale e familiare;
- Beni con funzione alimentare e di sussistenza per il fallito e la sua famiglia;
- Beni che il fallito detenga o abbia acquistato in qualità di mandatario per conto del mandante.
- Lo spossessamento si estende a:
Effetti nei confronti dei creditori
- Assoggettamento alle norme proprie del concorso: ai creditori sono precluse le azioni individuali sui beni del fallito e le azioni esecutive iniziate o da iniziarsi da parte dei singoli creditori vengono assorbite nell’unica procedura fallimentare e vengono accentrate nel curatore tutte le azioni di spettanza dei creditori.
- Modificazione della posizione dei creditori ai fini del concorso:
- I creditori con diritto di prelazione non subiscono particolari modifiche della propria posizione; l’unica particolarità è che, qualora il creditore non si soddisfi integralmente sul bene che costituisce la sua garanzia specifica, per il residuo concorrerà coi chirografari.
- Per i chirografari invece si prevede:
- La sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali;
- La scadenza dei debiti pecuniari alla data della dichiarazione di fallimento;
- L’applicabilità di particolari criteri per valutare i crediti infruttiferi, le obbligazioni, i crediti non pecuniari, la rendita perpetua e vitalizia.
Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Alcuni atti pregiudizievoli per i creditori possono essere eliminati tramite l’esercizio della cd. revocatoria fallimentare. L’art. 67 l. fall. disciplinante la revocatoria fallimentare prevede che:
- Sono revocabili:
- Atti a titolo gratuito compiuti nel biennio precedente al fallimento (questi sono revocati ipso iure, senza cioè che il curatore debba esperire un’apposita azione);
- Atti a titolo oneroso con prestazione del fallito notevolmente più gravosa (= di oltre 1/4 superiore) rispetto alla controprestazione (va chiesta entro 1 anno dalla dichiarazione di fallimento; la legge in questi casi presume una partecipazione del terzo agli intenti fraudolenti dell’imprenditore però lascia al terzo la possibilità di dimostrare la sua buona fede e salvare così gli effetti dell’atto);
- Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie oggettivamente pregiudizievoli per i creditori compiuti nei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (il curatore prova la conoscenza da parte del terzo dell’insolvenza);
- Atti compiuti tra coniugi compiuti durante l’esercizio dell’impresa.
- Non sono revocabili:
- Pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso;
- Vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinato a costituire abitazione principale dell’acquirente;
- Corrispettivi per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori del fallito;
- Atti, pagamenti e concessioni di garanzie posti in essere per consentire il risanamento dell’esposizione debitoria.
Effetti della revocatoria: tra le parti l’atto rimane valido ed efficace (per cui, una volta cessata l’esecuzione concorsuale e soddisfatti i creditori fallimentari può tornare ad essere efficace) mentre nei confronti del fallimento l’atto è inefficace.
Effetti sui contratti in corso di esecuzione
Se non è diversamente disposto, la dichiarazione di fallimento non comporta scioglimento del contratto ma sospensione della sua esecuzione.
Procedura fallimentare
Organi
- Tribunale fallimentare: quello che ha dichiarato il fallimento, il quale è competente a:
- Conoscere tutte le azioni dirette ad accertare l’attivo e il passivo;
- Attuare l’esecuzione sul patrimonio del fallito;
- Risolvere con decreto tutte le controversie che non sono di competenza del giudice delegato e i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
- Giudice delegato (nominato dal Tribunale), il quale:
- Controlla la regolarità della procedura;
- Vigila sull’opera del curatore.
- Curatore: organo di amministrazione fallimentare, nominato dal...
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Diritto commerciale - procedure concorsuali
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Le procedure concorsuali