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IL COMITATO DEI CREDITORI

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha confermato il comitato dei

creditori quale organo titolare di poteri incisivi nella gestione e nell’amministrazione

del patrimonio della liquidazione.

E’ nominato dal giudice delegato entro 30gg dall’apertura della liquidazione.

E’ un organo collegiale formato da 3-5 membri scelti dai creditori che rappresentano

quantità e qualità dei crediti.

FUNZIONI

Dalla riforma del 2006 sono stati notevolmente ampliati i poteri del comitato che,

da spettatore passivo della procedura con poteri consultivi è diventato uno dei

protagonisti della stessa, svolgendo importanti funzioni gestore mediante l’esercizio

dei poteri di amministrazione e autorizzazione.

-​ funzioni consultive

-​ funzioni autorizzative (atti di straordinaria amministrazione)

-​ funzioni ispettive (documenti contabili)

-​ funzioni di controllo sull’attività del curatore (può chiedere la revoca dello

stesso ma non può esercitare nei suoi confronti l’azione di responsabilità)

RESPONSABILITA’--> l’azione contro il comitato può essere proposta dal curatore

durante lo svolgimento della procedura, con l’autorizzazione del Giudice Delegato

che provvede alla loro sostituzione

GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA

L’apertura della procedura di liquidazione incide non solo sulla posizione giuridica

del debitore ma anche di altri soggetti, determinando molteplici effetti:

-​ nei confronti del debitore

-​ nei confronti dei creditori

-​ sugli atti pregiudizievoli ai creditori

-​ sui rapporti giuridici preesistenti

GLI EFFETTI PER IL DEBITORE

EFFETTI DI CARATTERE PATRIMONIALE

La principale conseguenza dell’apertura della procedura di liquidazione è lo

spossessamento: il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei

suoi beni, esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale (ma non della

titolarità dei beni e della capacità di agire).

POTERE DI AMMINISTRAZIONE: è in capo al curatore, che sta in giudizio al posto

del debitore in tutte le controversie relative ai diritti patrimoniali

EFFETTI: inefficacia di tutti gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui

compiuti dopo l’apertura della procedura

OGGETTO→ si estende a tutti i beni che pervengono al debitore durante la

procedura, ovvero i beni sopravvenuti. In ogni caso il curatore può rinunciare

all’acquisto di tali beni qualora i costi di conservazione degli stessi siano superiori al

loro presumibile valore di realizzo (derelizione).

Sono esclusi dallo spossessamento alcuni beni di natura strettamente personale,

che non possono essere pignorati per espressa disposizione di legge (pensione,

salari).

EFFETTI DI CARATTERE PERSONALE

Tali effetti sono stati profondamente ridimensionati.

Sono state infatti eliminate tutte le disposizioni sanzionatorie ed afflittive per il

debitore, previste in considerazione del solo fatto che fosse stata aperta la

procedura concorsuale. Possono distinguersi in:

-​ limitazioni delle libertà e del segreto epistolare (impone al debitore di

consegnare al curatore tutta la propria corrispondenza riguardante i rapporti

compresi nella liquidazione; ed è tenuto a comunicare al curatore ogni

cambiamento della propria residenza)

-​ limitazioni delle capacità civili del debitore: non può essere sindaco,

amministratore o revisore

TALI EFFETTI TERMINANO AL MOMENTO STESSO DELLA CHIUSURA DELLA

PROCEDURA

GLI EFFETTI PER I CREDITORI

La liquidazione giudiziale coinvolge tutti coloro che alla data di apertura della

liquidazione vantano un credito. Le ragioni creditorie andranno soddisfatte sull’attivo

risultante dalla liquidazione dei beni in ragione del principio della par condicio

creditorum, così da assicurare a tutti la possibilità di concorrere ugualmente sul

patrimonio del debitore.

1)​ Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari: dal momento di

apertura della procedura.

Scopo: ricomporre tutto l’attivo esistente nel patrimonio del debitore, per poi

poterlo equamente ripartire

2)​ I crediti dei quali si chiede la soddisfazione devono essere accertati con un

procedimento, l’accertamento del passivo. I creditori devono presentare

domanda di ammissione al passivo e hanno diritto di partecipare alla

ripartizione dell’attivo solo se e nella misura in cui il loro credito è accertato

dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare. Soltanto a seguito di

questo riconoscimento giudiziale del credito, i creditori concorsuali diventano

creditori concorrenti

3)​ Il principio della par condicio creditorum deve essere coniugato con le cause

legittime di prelazione (le garanzie che assistono i crediti). Quindi i creditori

privilegiati hanno il diritto di soddisfarsi sul prezzo del bene oggetto del loro

privilegio in preferenza rispetto agli altri creditori e, soltanto se non sono stati

soddisfatti integralmente, concorrono con i creditori chirografari, che

partecipano solo alla ripartizione dell’attivo che residua.

4)​ Altra categoria di creditori è rappresentata dai creditori di massa

prededucibili che vengono soddisfatti in prededuzione e per l’intero, cioè

prima che l’attivo venga ripartito tra i creditori concorrenti. Questo

trattamento di favore si giustifica in quanto i creditori di massa non sono

creditori anteriori del debitore ma sono creditori della procedura

GLI EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER I

CREDITORI

Il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i propri

beni, presenti e futuri. Tale norma non implica una paralisi rispetto allo svolgimento

di qualsiasi atto di disposizione; ma al fine di salvaguardare l’integrità patrimoniale

del debitore a fronte di atti che possano peggiorare la consistenza quantitativa o

qualitativa del patrimonio stesso mettendo in pericolo la realizzazione del credito

del creditore, il codice civile predispone lo strumento dell’AZIONE REVOCATORIA.

AZIONE REVOCATORIA→ revoca gli atti di distrazione dei beni dal patrimonio da

parte del debitore

PRESUPPOSTI:

-​ Stato di insolvenza del debitore

-​ Conoscenza del terzo dello stato di insolvenza del debitore (atti anormali→ si

presume fino a prova contraria; atti normali→ onere di prova del curatore)

-​ L’aver posto in essere un atto dispositivo nel periodo in cui l’imprenditore già

versava in stato di insolvenza

ESERCIZIO:

-​ ENTRO 3 ANNI→ dalla data di apertura della liquidazione giudiziale

-​ ENTRO 5 ANNI→ dal compimento dell’atto per l’esercizio dell’azione

revocatoria

L’azione revocatoria è esercitata dal curatore, che agisce nell’interesse di tutti i

creditori.

EFFETTI: consistono nell’apprensione del bene all’attivo della procedura con

conseguente possibilità per i creditori di soddisfarsi sul ricavato della vendita

REVOCATORIA DI DIRITTO: per gli atti ipso iure privati di effetti nei confronti della

massa dei creditori, in conseguenza della sola apertura della procedura di

liquidazione e senza che sia necessaria una pronuncia dell’autorità giudiziaria.

1)​ Atti a titolo gratuito→ se compiuti dopo il deposito della domanda di

apertura o nei due anni anteriori; i beni oggetto di tali atti rientrano nel

patrimonio della liquidazione giudiziale

2)​ Pagamenti anticipati→ sono automaticamente privi di effetti i pagamenti di

crediti che scadono a partire dal giorno della dichiarazione di apertura della

liquidazione se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della

domanda di apertura

REVOCATORIA GIUDIZIALE: la revocatoria presuppone una pronuncia costitutiva da

parte dell’autorità giudiziaria.

Atti normali→ il curatore deve provare la conoscenza del terzo dello stato di

insolvenza

Atti anormali→ la conoscenza del terzo si presume

In entrambi i casi la revocatoria presuppone una pronuncia costitutiva da parte

dell’autorità giudiziaria.

Al fine di tutelare alcune categorie di creditori e lo stesso debitore che abbia cercato

di superare la situazione di crisi, a partire dal 2005 sono state introdotte delle

esenzioni all’azione revocatoria.

NON SONO REVOCABILI:

1.​ Pagamenti di beni e servizi in corso d'uso ordinario: Pagamenti effettuati per

prestazioni e beni ricevuti nel corso dell'attività ordinaria dell'impresa, a

condizioni normali di mercato.

2.​ Pagamenti per adempimenti scaduti nel termine ordinario: Pagamenti di

obbligazioni scadute nei termini consueti, che non evidenziano intenti

fraudolenti o favoritismi.

3.​ Atti compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di

ristrutturazione omologato: Gli atti eseguiti nell'ambito di procedure

concorsuali già approvate dal tribunale sono generalmente protetti.

4.​ Pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di piani attestati di risanamento:

Se i pagamenti sono effettuati in buona fede in conformità a un piano

attestato di risanamento

5.​ Atti autorizzati dal giudice delegato o dal tribunale

6.​ Atti compiuti a condizioni equivalenti a quelle di mercato​

Operazioni che non comportano un depauperamento del patrimonio o un

trattamento preferenziale di un creditore rispetto agli altri.

7.​ Pagamenti di retribuzioni e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori​

Sono considerati prioritari per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

8.​ Atti compiuti nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento​

Se autorizzati nell’ambito di un piano del consumatore o un accordo di

composizione.

GLI EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

Al momento dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l’imprenditore è

parte di rapporti giuridici pendenti, cioè di contratti ancora ineseguiti.

Il Codice della Crisi d’Impresa detta una disciplina di tali rapporti con trattamenti

giuridici differenziati a seconda della natura del contratto in corso.

CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA→ non rilevano perché essendo già

stati eseguiti, non rilevano come rapporti giuridici pendenti

CONTRATTI DI DURATA→ una delle due obbligazioni si prolunga nel tempo

CONTRATTI CHE SI SCIOLGONO DI DIRITTO:

1)​ Contratti finanziari e bancari

2)​ Contratti preliminari

Il creditore contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente

all’inadempimento.

CONTRATTI CHE PROSEGUONO DI DIRITTO:

1)​ Locazione

2)​ Affitto

3)​ Assicurazione contro danni

4)​ CONTRATTI ATIPICI: leasing, factoring

I crediti che deriveranno da que

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A.A. 2022-2023
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anna.povia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Vessia Francesca.