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IL COMITATO DEI CREDITORI
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha confermato il comitato dei
creditori quale organo titolare di poteri incisivi nella gestione e nell’amministrazione
del patrimonio della liquidazione.
E’ nominato dal giudice delegato entro 30gg dall’apertura della liquidazione.
E’ un organo collegiale formato da 3-5 membri scelti dai creditori che rappresentano
quantità e qualità dei crediti.
FUNZIONI
Dalla riforma del 2006 sono stati notevolmente ampliati i poteri del comitato che,
da spettatore passivo della procedura con poteri consultivi è diventato uno dei
protagonisti della stessa, svolgendo importanti funzioni gestore mediante l’esercizio
dei poteri di amministrazione e autorizzazione.
- funzioni consultive
- funzioni autorizzative (atti di straordinaria amministrazione)
- funzioni ispettive (documenti contabili)
- funzioni di controllo sull’attività del curatore (può chiedere la revoca dello
stesso ma non può esercitare nei suoi confronti l’azione di responsabilità)
RESPONSABILITA’--> l’azione contro il comitato può essere proposta dal curatore
durante lo svolgimento della procedura, con l’autorizzazione del Giudice Delegato
che provvede alla loro sostituzione
GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA
L’apertura della procedura di liquidazione incide non solo sulla posizione giuridica
del debitore ma anche di altri soggetti, determinando molteplici effetti:
- nei confronti del debitore
- nei confronti dei creditori
- sugli atti pregiudizievoli ai creditori
- sui rapporti giuridici preesistenti
GLI EFFETTI PER IL DEBITORE
EFFETTI DI CARATTERE PATRIMONIALE
La principale conseguenza dell’apertura della procedura di liquidazione è lo
spossessamento: il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei
suoi beni, esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale (ma non della
titolarità dei beni e della capacità di agire).
POTERE DI AMMINISTRAZIONE: è in capo al curatore, che sta in giudizio al posto
del debitore in tutte le controversie relative ai diritti patrimoniali
EFFETTI: inefficacia di tutti gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui
compiuti dopo l’apertura della procedura
OGGETTO→ si estende a tutti i beni che pervengono al debitore durante la
procedura, ovvero i beni sopravvenuti. In ogni caso il curatore può rinunciare
all’acquisto di tali beni qualora i costi di conservazione degli stessi siano superiori al
loro presumibile valore di realizzo (derelizione).
Sono esclusi dallo spossessamento alcuni beni di natura strettamente personale,
che non possono essere pignorati per espressa disposizione di legge (pensione,
salari).
EFFETTI DI CARATTERE PERSONALE
Tali effetti sono stati profondamente ridimensionati.
Sono state infatti eliminate tutte le disposizioni sanzionatorie ed afflittive per il
debitore, previste in considerazione del solo fatto che fosse stata aperta la
procedura concorsuale. Possono distinguersi in:
- limitazioni delle libertà e del segreto epistolare (impone al debitore di
consegnare al curatore tutta la propria corrispondenza riguardante i rapporti
compresi nella liquidazione; ed è tenuto a comunicare al curatore ogni
cambiamento della propria residenza)
- limitazioni delle capacità civili del debitore: non può essere sindaco,
amministratore o revisore
TALI EFFETTI TERMINANO AL MOMENTO STESSO DELLA CHIUSURA DELLA
PROCEDURA
GLI EFFETTI PER I CREDITORI
La liquidazione giudiziale coinvolge tutti coloro che alla data di apertura della
liquidazione vantano un credito. Le ragioni creditorie andranno soddisfatte sull’attivo
risultante dalla liquidazione dei beni in ragione del principio della par condicio
creditorum, così da assicurare a tutti la possibilità di concorrere ugualmente sul
patrimonio del debitore.
1) Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari: dal momento di
apertura della procedura.
Scopo: ricomporre tutto l’attivo esistente nel patrimonio del debitore, per poi
poterlo equamente ripartire
2) I crediti dei quali si chiede la soddisfazione devono essere accertati con un
procedimento, l’accertamento del passivo. I creditori devono presentare
domanda di ammissione al passivo e hanno diritto di partecipare alla
ripartizione dell’attivo solo se e nella misura in cui il loro credito è accertato
dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare. Soltanto a seguito di
questo riconoscimento giudiziale del credito, i creditori concorsuali diventano
creditori concorrenti
3) Il principio della par condicio creditorum deve essere coniugato con le cause
legittime di prelazione (le garanzie che assistono i crediti). Quindi i creditori
privilegiati hanno il diritto di soddisfarsi sul prezzo del bene oggetto del loro
privilegio in preferenza rispetto agli altri creditori e, soltanto se non sono stati
soddisfatti integralmente, concorrono con i creditori chirografari, che
partecipano solo alla ripartizione dell’attivo che residua.
4) Altra categoria di creditori è rappresentata dai creditori di massa
prededucibili che vengono soddisfatti in prededuzione e per l’intero, cioè
prima che l’attivo venga ripartito tra i creditori concorrenti. Questo
trattamento di favore si giustifica in quanto i creditori di massa non sono
creditori anteriori del debitore ma sono creditori della procedura
GLI EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER I
CREDITORI
Il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i propri
beni, presenti e futuri. Tale norma non implica una paralisi rispetto allo svolgimento
di qualsiasi atto di disposizione; ma al fine di salvaguardare l’integrità patrimoniale
del debitore a fronte di atti che possano peggiorare la consistenza quantitativa o
qualitativa del patrimonio stesso mettendo in pericolo la realizzazione del credito
del creditore, il codice civile predispone lo strumento dell’AZIONE REVOCATORIA.
AZIONE REVOCATORIA→ revoca gli atti di distrazione dei beni dal patrimonio da
parte del debitore
PRESUPPOSTI:
- Stato di insolvenza del debitore
- Conoscenza del terzo dello stato di insolvenza del debitore (atti anormali→ si
presume fino a prova contraria; atti normali→ onere di prova del curatore)
- L’aver posto in essere un atto dispositivo nel periodo in cui l’imprenditore già
versava in stato di insolvenza
ESERCIZIO:
- ENTRO 3 ANNI→ dalla data di apertura della liquidazione giudiziale
- ENTRO 5 ANNI→ dal compimento dell’atto per l’esercizio dell’azione
revocatoria
L’azione revocatoria è esercitata dal curatore, che agisce nell’interesse di tutti i
creditori.
EFFETTI: consistono nell’apprensione del bene all’attivo della procedura con
conseguente possibilità per i creditori di soddisfarsi sul ricavato della vendita
REVOCATORIA DI DIRITTO: per gli atti ipso iure privati di effetti nei confronti della
massa dei creditori, in conseguenza della sola apertura della procedura di
liquidazione e senza che sia necessaria una pronuncia dell’autorità giudiziaria.
1) Atti a titolo gratuito→ se compiuti dopo il deposito della domanda di
apertura o nei due anni anteriori; i beni oggetto di tali atti rientrano nel
patrimonio della liquidazione giudiziale
2) Pagamenti anticipati→ sono automaticamente privi di effetti i pagamenti di
crediti che scadono a partire dal giorno della dichiarazione di apertura della
liquidazione se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della
domanda di apertura
REVOCATORIA GIUDIZIALE: la revocatoria presuppone una pronuncia costitutiva da
parte dell’autorità giudiziaria.
Atti normali→ il curatore deve provare la conoscenza del terzo dello stato di
insolvenza
Atti anormali→ la conoscenza del terzo si presume
In entrambi i casi la revocatoria presuppone una pronuncia costitutiva da parte
dell’autorità giudiziaria.
Al fine di tutelare alcune categorie di creditori e lo stesso debitore che abbia cercato
di superare la situazione di crisi, a partire dal 2005 sono state introdotte delle
esenzioni all’azione revocatoria.
NON SONO REVOCABILI:
1. Pagamenti di beni e servizi in corso d'uso ordinario: Pagamenti effettuati per
prestazioni e beni ricevuti nel corso dell'attività ordinaria dell'impresa, a
condizioni normali di mercato.
2. Pagamenti per adempimenti scaduti nel termine ordinario: Pagamenti di
obbligazioni scadute nei termini consueti, che non evidenziano intenti
fraudolenti o favoritismi.
3. Atti compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di
ristrutturazione omologato: Gli atti eseguiti nell'ambito di procedure
concorsuali già approvate dal tribunale sono generalmente protetti.
4. Pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di piani attestati di risanamento:
Se i pagamenti sono effettuati in buona fede in conformità a un piano
attestato di risanamento
5. Atti autorizzati dal giudice delegato o dal tribunale
6. Atti compiuti a condizioni equivalenti a quelle di mercato
Operazioni che non comportano un depauperamento del patrimonio o un
trattamento preferenziale di un creditore rispetto agli altri.
7. Pagamenti di retribuzioni e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori
Sono considerati prioritari per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.
8. Atti compiuti nell’ambito di una procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Se autorizzati nell’ambito di un piano del consumatore o un accordo di
composizione.
GLI EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Al momento dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l’imprenditore è
parte di rapporti giuridici pendenti, cioè di contratti ancora ineseguiti.
Il Codice della Crisi d’Impresa detta una disciplina di tali rapporti con trattamenti
giuridici differenziati a seconda della natura del contratto in corso.
CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA→ non rilevano perché essendo già
stati eseguiti, non rilevano come rapporti giuridici pendenti
CONTRATTI DI DURATA→ una delle due obbligazioni si prolunga nel tempo
CONTRATTI CHE SI SCIOLGONO DI DIRITTO:
1) Contratti finanziari e bancari
2) Contratti preliminari
Il creditore contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente
all’inadempimento.
CONTRATTI CHE PROSEGUONO DI DIRITTO:
1) Locazione
2) Affitto
3) Assicurazione contro danni
4) CONTRATTI ATIPICI: leasing, factoring
I crediti che deriveranno da que