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IL RAPPORTO CON LE NORME FISCALI
La determinazione del reddito imponibile, affidata alle regole del Tuir (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) è ispirata al principio di derivazione del reddito fiscale dal reddito
scaturente dal bilancio civilistico (art. 83 Tuir). Tale principio postula che «il reddito
complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta ..., le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle suc-cessive disposizioni»
(contenute nel Tuir, n.d.a.). Quindi sembrerebbe che sia stabilita l'autonomia del bilancio
civilistico, scevra da influenze tributarie e che specifiche variazioni fiscali debbano essere
poi apportate in sede di dichiarazione dei redditi per passare dal risultato di bilancio al
reddito imponibile.
In questo senso, come afferma l'art. 109 Tuir, i costi imputati in Conto Economico sono
fiscalmente deducibili se le norme fiscali non dispongono diversamente (come nel caso di
accantonamenti diversi da quelli espressamente elencati dalle norme del Tuir, la cui
indeducibilità è sancita dall'art. 107, 4° comma, Tuir), come sono imponibili i ricavi imputati al
Conto Economico, a meno che specifiche norme fiscali prevedano la non tassazione.
In virtù del legame che sussiste tra imputazione a Conto Economico e deducibilità fiscale, si
può tuttavia verificare che nei casi in cui le norme fiscali consentano una deducibilità
maggiore di quella che sarebbe consentita dall'applicazione dei principi del codice civile e
quindi del principio di competenza economica, per ottenere la deducibilità fiscale di alcuni
costi, un'impresa deve inserirli nel Conto Economico anche se non risultano di competenza
(un esempio è dato dagli accantonamenti per perdite presunte di crediti deducibili fino allo
0,5% dei crediti commerciali). In questo modo le norme fiscali possono determinare un
«inquinamento» del bilancio.
Queste brevi note ci sembra siano sufficienti a far capire come il quadro normativo del
bilancio di esercizio in Italia viva in questi anni un periodo di intensi cambiamenti, tra loro
strettamente interdipendenti: regole europee, principi contabili professionali nazionali e
internazionali, norme fiscali, disposizioni civilistiche, cercano di adattarsi reciprocamente per
tutelare l'interesse comune della capacità informativa del bilancio, sia pur con molti sforzi. Le
tendenze di fondo sono chiare:
- standardizzazione internazionale (o perlomeno europea) delle regole sempre più
spinta;
- distinzione tra società quotate, che applicano gli IAS/IFRS, e le non quotate, che
applicano il Codice Civile e gli OIC, per quanto progressivamente queste ultime
regole si stiano avvicinando molto agli IAS/IFRS;
- distinzione delle società non quotate su base dimensionale tra le imprese che
redigono il bilancio in forma ordinaria, quelle che lo redigono in forma abbreviata e le
micro-imprese;
- graduale riconoscimento da parte del fisco del bilancio redatto secondo principi
contabili, per quanto vi siano ancora rischi di potenziale «inquinamento fiscale» del
bilancio di esercizio.
LA STRUTTURA DEL BILANCIO (art. 2423, primo comma)
Il primo comma afferma che »gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo
stato patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota
integrativa».
Va subito notato che il diritto/dovere di redigere il bilancio spetta agli amministratori della
società, ossia al vertice aziendale, a chiara dimostrazione dell'importanza attribuita dal
nostro codice a questo documento.
Per quanto riguarda i prospetti componenti, rinviando a quanto dopo discusso sul contenuto
analitico:
- il Conto Economico sintetizza l'intera dinamica reddituale dell'esercizio trascorso
consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a
classi di ricavi e di costi di competenza;
lo Stato Patrimoniale espone, alla data della chiusura dell'esercizio, le rimanenze
economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e lasciate in
eredità agli esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del patrimonio;
il Rendiconto Finanziario sintetizza i flussi di entrate e uscite di liquidità delle tre gestioni
(operativa, investimenti, finanziamenti), ed evidenzia la variazione complessiva delle
disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio;
- la Nota Integrativa ha soprattutto la funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti
prospetti, per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all'altro,
le problematiche valutative.
Siamo quindi in presenza della accezione «contabile» del bilancio di esercizio, in derivati
dalla contabilità generale.
quanto Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario sono prospetti
derivati dalla contabilità generale.
LA CLAUSOLA GENERALE DEL BILANCIO (art. 2423, secondo comma)
Il secondo comma contiene i postulati più importanti: «il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio». Questa espressione
rappresenta la cosiddetta «clausola generale del bilancio», ossia le principali coordinate
dalle quali far dipendere deduttivamente tutte le altre regole.
La chiarezza deve intendersi in generale come sinonimo di comprensibilità del bilancio per
un utente esterno e, per declinazione, il dettaglio della composizione del reddito e del
capitale tramite le voci rispettivamente di conto economico e di stato patrimoniale che ne
hanno concorso alla determinazione.
Semplificando un vasto dibattito, potremmo sintetizzare dicendo che la correttezza deve
essere interpretata come onestà, neutralità, ossia come volontà degli amministratori di
redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche centro di interesse
particolare.
Tuttavia la correttezza può essere meglio interpretata ricorrendo anche al concetto di
verificabilità. Affinché l'informazione contenuta nel bilancio possa essere affidabile per i
destinatari, il bilancio stesso e le scritture dalle quali deriva devono essere verifi-cabili, in
modo che un controllo delle stesse (da parte di soggetti interni ed esterni) sia capace di
confermare o meno l'attendibilità del medesimo.
del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo».
4. Nell'OIC 16 Immobilizzazioni Materiali esempi di declinazione pratica del principio di
rilevanza da illustrare in Nota Integrativa sono rappresentati: «dall'iscrizione in bilancio ad un
valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente
rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non
si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni
materiali, o l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti
acquistati nell'anno, se la quota d'am-mortamento così ottenuta non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e
pronto per l'uso».
Il quinto comma dell'art. 2423 risulta speculare al terzo, agendo in senso contrario.
Si consideri la prima parte: «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata».
Anche in questo caso, il legislatore obbliga (e non, semplicemente, «consente») a derogare
le stesse norme di legge riferite a specifiche voci di bilancio qualora non sia raggiunto lo
scopo principale del bilancio, quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei
riflessi economico-finanziari della gestione aziendale. Questa finalità assurge quindi a vero
principio ispiratore per qualunque decisione in tema di bilan-cio. Essa deve sempre costituire
il punto di riferimento per ogni politica informativa aziendale. Starà poi agli amministratori,
con l'ausilio dei principi contabili professionali che giungono ad interpretare ed integrare la
legge, trovare quale tipo di rappresentazione non prevista dalla legge permetta di soddisfare
la clausola generale.
Tuttavia è logico che questo margine discrezionale debba trovare un limite, pena l'innesco di
potenziali abusi da parte di amministratori poco scrupolosi. Ecco quindi che il legislatore
limita questa regola ai soli casi «eccezionali», che non possono essere, per definizione,
quindi, né previsti né prevedibili'. Sono inoltre previste ulteriori caute-le. Prosegue infatti il
quarto comma: «la Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza
sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato eco-nomico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato».
Quindi l'esercizio della deroga deve essere chiaramente motivato e illustrato nel suo impatto
quantitativo ed inoltre non può causare, di per sé, cioè per il solo fatto che gli amministratori
hanno compiuto una deroga, un invio a Conto Economico di ricavi, pena la violazione
dell'altro supremo principio della prudenza. Per cui, se la deroga portasse ad incrementare
una attività o diminuire una passività, in contropartita si deve rilevare l'incremento di una
riserva del patrimonio netto, come se fossero «utili poten-ziali», non ancora realizzati.
La portata dell'art. 2423, 5° comma, in senso giuridico è stata prevalentemente interpretata
come possibilità eccezionale di valutare delle attività con criteri diversi da quelli stabiliti nelle
sottostanti norme specifiche, come tipicamente la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni.
Per quante la genesi di questa norma nella Direttiva Europea debba proprio rintracciarsi in
questa esigenza, si deve ritenere che la sua portata possa essere ben più ampia
riguardando qualunque norma specifica di rilevazione, presentazione e valutazione in
bilancio. Sul punto si rinvia all'ultimo paragrafo del cap. 16.
Emerge in ogni caso da queste prescrizioni normative, l'importanza attribuita
all'assolvimento della funzione informativa, da adempiere fornendo una rappresentazione
veritiera e corretta.
Infine il quinto comma prescrive che il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali,
ad eccezione