vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Successivamente si ha la terza riforma con il Decreto legislativo 229/1999 (RIFORMA
BINDI) gli obiettivi principali sono stati la valorizzazione delle Regioni; il rafforzamento
del ruolo dei Comuni nella fase di programmazione e controllo; l’articolazione delle ASL
in distretti; l’integrazione socio – sanitaria mediante percorsi assistenziali e
l’istituzione di fondi integrativi sanitari destinati a potenziare l’erogazione di prestazioni
aggiuntive superiori ai livelli di assistenza garantiti dal SSN.
La riforma più importante che ha riguardato il SSN è stata la legge n3 del 2001 all’articolo V
della Costituzione, che ha sancito una ripartizione delle responsabilità e delle
competenze su tre diversi attori: lo Stato centrale, le Regioni e altri Enti di varia natura:
Livello centrale assicura a tutti i cittadini il diritto alla salute promulgando le leggi e
determinando i livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè una sorta di elenco delle prestazioni
e dei servizi che il SSN deve assicurare a tutti i cittadini. Vengono aggiornati periodicamente
Livello regionale le regioni possono legiferare in materia di salute rispettando i principi
fondamentali posti dalla legislazione in vigore. In particolare, è competenza delle Regioni
regolamentare e organizzare i servizi sanitari, monitorare e valutare la gestione e
la qualità delle prestazioni sanitarie erogate sul proprio territorio, verificando che
queste rispettino i principi generali fissati dallo Stato centrale. Ciascuna Regione, in questo
modo, organizza i propri servizi sanitari secondo le proprie regole e modelli.
Gli altri enti sono organi di varia natura che concorrono a realizzare gli obiettivi di salute nel
paese (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Aziende sanitarie locali o ASL).
Con tale decreto l’organizzazione sanitaria è conforme all’offerta di prevenzione primaria,
prevenzione secondaria, cura in elezione, cura in emergenza, riabilitazione, cronicità.
Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) è lo strumento principale della Programmazione
Sanitaria, triennale, che definisce:
- Obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione
- Linee generali di indirizzo del SSN
- Livelli essenziali di Assistenza (LEA)
- Indicatori di verifica dei risultati raggiunti
- Finanziamenti
Le Regioni, entro 150 giorni dalla pubblicazione del PSN, adottano i PSR includendo anche
la definizione dei modelli organizzativi dei servizi in funzione delle esigenze del territorio e
delle risorse disponibili.
La conferenza stato regioni è stata istituita con DPCM del 12 Ottobre 1983 e rappresenta
l’organismo di raccordo tra Stato e Regioni. E’ composta, oltre che dal Presidente del consiglio
dei Ministri, dai Presidenti di tutte le regioni italiane e provincie autonome.
AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL)
L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l’atto
aziendale di diritto privato, di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto delegato. Esse
provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli
uniformi ed essenziali di assistenza. Sono dotate di personalità giuridica pubblica ed
autonomia imprenditoriale.
Il distretto è l’articolazione dell’azienda deputata al perseguimento dell’integrazione tra le
diverse strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio, in modo
da assicurare risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione.
L’ospedale è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l’azienda assicura nel proprio
bacino territoriale l’erogazione dell’assistenza ospedaliera corrispondente ai LEA stabiliti dalle
norme nazionali e regionali, in modo unitario ed integrato con gli altri servizi sanitari e socio-
sanitari, in conformità alla pianificazione sanitaria regionale, comprendendo anche attività di
formazione e ricerca. L’elevata complessità del sistema ospedale fa sì che per dare risposta a
tutti i potenziali e crescenti bisogni di salute e per una gestione ottimale delle cure e delle
risorse, l’assistenza erogata vada inserita in un sistema di offerta strutturato secondo i
modelli HUB and SPOKE.
Esistono 2 livelli a seconda delle funzioni da garantire:
- Ospedali di riferimento provinciale che devono disporre di specificità di base e
medio livello per il territorio di riferimento e la presenza di alte specialità per un
territorio più ampio, costituendo centri hub.
- Presidi ospedalieri di rete che hanno dotazione minima composta da pronto
soccorso e specialità di base e di media complessità assicurati in ‘rete’ con il
precedente livello, costituendo centri spoke.
MINISTESTO DELLA SALUTE (MS)
E’ l’organo centrale del SSN, cui sono attribuite le funzioni spettanti allo Stato in materia di
tutela della salute umana, coordinamento del SSN, sanità veterinaria, tutela della salute nei
luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti. Rappresenta l’elemento di raccordo tra OMS
ed EMA.
Venne istituito nel 1958 con l’esigenza di dare piena attuazione all’art.32 della Costituzione.
Con la legge n.317 del 3 agosto 2001, è stata modificata da denominazione da ministero della
sanità a ministero della salute . La nuova definizione rispecchia la nuova missione svolta da
esso:
- Garantire a tutti i cittadini equità, qualità, efficienza e trasparenza del sistema
- Fronteggiare gli stati di emergenza che minacciano la salute pubblica
- Evidenziare le disuguaglianze e le inquità e promuovere le azioni correttive e
migliorative
- Collaborare con le Regioni al fine di valutare le realtò sanitarie, correggerle e
migliorarle
Con il DPCM 59/2014 è stato suddiviso in 12 direzioni generali ognuna delle quali ha
funzioni specifiche.
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ (ISS)
E’ un ente di diritto pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa ed
amministrativa che, in qualità di organo tecnico-scientifico, svolge funzioni di ricerca,
sperimentazione, controllo, consuelnza, documentazione e formazione in materia di salute
pubblica. L’istituto è posto sotto la vigilanza del ministero della salute.
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ (CSS)
E’ stato istituito dal regio decreto del 30 ottobre 1847. Oggi rappresenta l’organo tecnico-
consultivo del ministero della salute ed ha la funzione di dirimere questioni tecnico
scientifiche prima dell’adozione di atti legislativi, regolamentari o amministrativi in materia
di tutela della salute. Le sue funzioni comprendono:
- Prendere in esame problematiche rigurardanti la salute pubblica su richiesta del
ministro della sanità
- Proporre lo studio di problemi attinenti all’igiene e alla sanità; indagini scientifiche;
formulazioni di schemi di norme e di provvedimenti; formulazione di standard
costruttivi ed organizzativi
Il CSS esprime parere obbligatorio.
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS)
E’ un ente di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di
stato e regioni. Sottoposto alla vigilanza del ministero della salute e del ministero
dell’economia e delle finanze, rappresenta il punto di raccordo tra il livello centrale,
regionale e aziendale in tema di efficacia degli interventi sanitari, di qualità, sicurezza e
umanizzazione delle cure.
Agenas opera in 6 aree, ognuna delle quali tratta tematiche differenti:
- Monitoraggio dei servizi erogati dal SSN e valutazione dell’efficacia, disponibilità
selle pestezioni sul territorio, esiti e coinvolgimento de cittadino
- Qualità e appropriatezza operando a livello nazionale ed internazionale attraverso
attività di ricerca al fine di migliorare i programmi di valutazione e promozione della
qualità
- HTA (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, un approccio multidisciplinare e
multidimensionale che analizza le implicazioni medico – cliniche, sociali e organizzative
di una tecnologia
- EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
- ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI essendo chiamata a svolgere il ruolo di
supporto tecnico – operativo
- PIANI DI RIENTRO E RIQUALIFICAZIONE
NB: MONITORAGGIO rappresenta uno strumento a supporto dei decisori per
individuare strategie volte ad ottimizzare l’allocazione delle risorse, nonché migliorare i
percorsi di cura attraverso un monitoraggio costante e garantire la promozione di più
elevati standard di salute. L’attività di monitoraggio si realizza attraverso l’utilizzo di un
set di indicatori, con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti i decisori del SSN dati
scientificamente validati e facilmente utilizzabili
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ISPESL)
E’ un ente di diritto pubblico che svolge attività concernenti la prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Nel 2010 viene
soppresso e le sue funzioni spostate all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS)
Sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che
proseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
Le caratteristiche e le funzioni di essi vengono descritte per a prima volta nella legge
n.833/78, all’articolo 42. Il decreto legislativo n 288 del 2003 ha emanato il riordino della
disciplina di essi.
AIFA
E’ l’isstituzione pubblica competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia.
L’AIFA viene istituita con l’articolo 48 del decreto legge 269/2003. L’AIFA è dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Le sue funzioni sono:
- Assicurare l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico
- Assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative
- Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo
- Garantire l’accesso al farmac e un impiego sicuro ed appropriato
- Provvedere al governo della spesa farmaceutica
- Rafforzare i rapporti con EMA ed agenzie extra europee
L’autorevolezza e l’autonomia scientifica dell’AIFA è supportata fino al 28 febbraio 2023
dall’attività di 2 commissioni tecnico – consultive composte da esperti del settore:
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS): esprime la valutazione per la defin