Estratto del documento

RAPINA

Prima del 76 a.C.

la rapina -> perseguibile solo con la pena del doppio

• il furtum manifestum -> perseguibile con la pena del quadruplo

Nel 76 a.C. -> Editto di Lucullo

= prevedeva, in favore delle vittime, un’azione per il quadruplo del

valore dei danni provocati e delle cose asportate

l’azione doveva essere esperita entro l’anno

• dopo l’anno -> si dava nella misura del simplum

• l’editto riguardava:

• danneggiamenti violenti e rapine commesse da bande di schiavi

o chiunque avesse organizzato attruppamenti di uomini (armati e non)

o chiunque avesse solo istigato le violenze

o

la rapina assunse nella prassi giudiziaria e nelle opere dei giuristi configurazione

• autonoma

relativa azione giudiziaria: actio vi bonorum raptorum (quadruplo entro l’anno, poi

• simplum) azione mista

o reiperesecutoria

o penale

o

la rapina fu assunta da Gaio quale DELITTO in sé, insieme a illeciti civili come il

• FURTO, il DAMNUM INIURIA DATUM e l’INIURIA

per l’effetto di Lucullo -> la RAPINA fu sanzionata come il FURTUM MANIFESTUM

LEX AQUILIA de damno

= danneggiamenti dolosi di cose altrui e acceptilatio dolosa del credito da parte

dell’adstipulator furono stati fatti rientrare nel delitto di furto

Articolata in 3 CAPITOLI:

1° capitolo:

riguardava l’uccisione iniuria di schiavie pecudes altrui (pecudes = quadrupedi da gregge

o armento)

2° capitolo:

riguardava l’astipulator il quale in frode allo stipulante avesse estinto il credito

mediante acceptilatio

cadde in desuetudine una volta che i rapporti tra adstipulator e creditore

➔ principale furono attratti nel mandato e regolati dalle relative actiones

3° capitolo:

si riferiva al ferimento di schiavi e pecudes,

all’uccisione e al ferimento di animali che non erano nel novero delle pecudes

e alla distruzione o semplice danneggiamento di cose inanimate

(cose appartenenti ad altri)

PENA al simplum:

• 1° capitolo -> nel maggior valore che schiavi o animali avessero avuto durante

o l’anno precedente l’uccisione

2° capitolo -> nell’importo del credito estinto

o 3° capitolo -> nel maggior valore di schiavi, animali e cose inanimate nei 30

o giorni precedenti l’evento dannoso

AZIONE che spettava contro l’autore del dannio = Actio legis Aquiliae

• Penale

o In ius

o Ad essa era legittimato il proprietario delle cose perite o danneggiate

o Poi la tutela fu estesa con actiones utile anche a:

o Usufruttuari

▪ Comodatari

▪ Possessori di buona fede

All’occorrenza si dava in via nossale

o Non era passivamente trasmissibile contro gli eredi

o Si cumulava con altre azioni e contro piu persone

o In simplum

o L’autore del danno fu chiamato a rispondere pure per la CULPA LEVISSIMA

o Funzione reipersecutoria

o

Nelle Istituzioni di Giustiniano -> veniva a volte definita MISTA, a volte REIPERSECUTORIA

e a volte reipersecutoria e penale insieme

Reipersecutoria = se il danno era stato provocato nel momento di maggior valore

o della res nell’ultimo anno o mese

Mista = diversamente

o

Valutazione del danno:

dal rilevare il valore in sé del bene danneggiato della cosa -> si passò a tener conto

dell’interesse dell’attore all’integrità fisica della cosa

DANNO sanzionato dalla legge Aquilia = damnum iniuria datum

• Inizialmente DOLO (danno provocato deliberatamente),

o poi CULPA (comportamento negligente)

Era il danno recato a cosa altrui:

o Uccidere

▪ Ferire

▪ Bruciare

▪ Infrangere

▪ Rompere

Il pretore intervenne concedendo per singole ipotesi di damnum non corpore

➔ datum e per altre di danno a corpore senzalesione materiale delle stesee -> azioni

UTILI e IN FACTUM

Si diede un’Actio in factum -> a copertura di ogni ipotesi di danno comunque

o inerente a cose che non ricadesse nell’ambito di applicazione dell’Actio legis

Aquuiliae e delle sue estensioni in via utile

Dal regime di Giustiniano prese avvio quel processo evolutivo per cui si pervenne in

definitiva alla configurazione unitaria dell’illecito civile extracontrattuale

INIURIA

= atti dolosi e ingiusti di violenza fisica alle persone non soggette alla potestà

dell’offensore

La legge delle XII Tavole comminava pene diverse per LESIONI, o comunque violenze

fisiche (dolose e ingiuste) a persone

Per il membrum ruptum

-> la PENA era = il TAGLIONE (cui l’autore poteva sottrarsi concordando con la vittima

una composizione pecuniaria)

Per l’os fractum

->la PENA era di 300 assi se la vittima era un libero, 150 assi se era un servo

Per lesioni o altre violenze fisiche minori

->la pena era di 25 assi

Preso la PENA PECUNIARIA finì per rappresentare la regola (e venne eliminato il taglione)

Il pretore istituì per tutti gli INIURIA (atti dolosi e ingiusti di violenza fisica alle persone

dell’offensore) -> l’Actio iniriarum

= atta a perseguire una pena pecuniaria da stabilire di volta in

volta dal giudice sulla base dell’entità dell’offesa

Penale

▪ Infamante

▪ Intrasmissibile agli eredi (passivamente e attivamente)

▪ Formula solitamente con taxatio (= che imponeva al giudice di

▪ non superare un certo limite all’atto di stabilire l’ammontare

della pena.

Limite stabilito dall’attore)

Successivi interventi pretori per le -> OFFESE MORALI (che piu tardi rientrariono sotto le

INIURIA e represse con l’actio iniuriarum)

L’INIURIA --> doveva trattarsi di un atto INGIUSTO, CONTRA IUS (quindi non commetteva

iniuria chi agiva per l’adempimento di un proprio dovere o diritto)

Importo della PENA PECUNIARIA -> stabilita dal giudice in base all’entità dell’offesa

(decisione spesso affidata ai recuperatores)

ALTRI ILLECITI EXTRACONTRATTUALI (delicta)

Azioni CIVILI:

Actio ationibus distrahendis (tutela)

• Actio legis Laetoriae (minore età)

• Actio de tigno iuncto (accessione)

• Penali

▪ Ius civile

Azione contro chi aveva fatto consecratio di una re litigiosa

• Actio arborum furtim caesarum

• Penali

▪ Riguardavano fattispecie civilistiche

Actio auctoritatis

• Actio de modo agri

• Penali, ma la loro natura penale si andò scolorendo

Atio de pastu pecoris

• Si dava al proprietario del fondo danneggiato contro la persona che vi avesse fatto

▪ pascoltare le proprie bestie (pecudes)

Non era volta ad una pena

▪ Era volta al RISARCIMENTO

Actio aquae pluviae arcendae

• Non aveva natura penale

Legis actio damni infecti

• Non si sa se fosse penale o no

Azioni PRETORIE:

penali

Actio de dolo

• Actio quod metus causa

• Actio depositi in duplum (contro il depositario infedele nel caso di deposito

• necessario)

Azione per danneggiamenti violenti

• Azione contro il liberto

• Actio subsidiaria (contro i magistrati municipali)

• Actio adversus calumniatores

• Contro quanti avessero accettato denaro per promuovere e portare avanti in mala

▪ fede un giudizio infondato

Azione nella misura del quadruplo e in simplum dopo un anno

Actio servi corrupti

• Duplum

▪ Spettava al dominus del servo contro la persona che l’aveva accolto e nascosto

▪ E a chi aveva persuaso il servo a tenere un comportamento che ne aveva ridotto il

valore venale

ACTIO DE PAUPERIE

• = faceva riferimento ai danni (pauperies) prodotti da animali (da pecudes)

Dovevano essere danni conseguenti a comportamenti spontanei e innaturali delle

o pecudes

L’azione spettava al danneggiato contro il proprietario delle bestie

o Il convenuto poteva scegliere se:

o Risarcire il danno

▪ Dare a nossa l’animale trasferendone all’attore la proprietà

A questa azione era attivamente legittimata la persona che aveva interesse che il

o danno non si fosse verificato (dominus o il responsabile di custodia)

La RESPONSABILITA’ sancita -> era una responsabilità OGGETTIVA (senza colpa)

o che si addossava al dominus dell’animale per il fatto in sé di esserne il

proprietario

OBLIGATIONES QUASI EX DELICTIO (NON DELICTA) ---> variae causarum figurae

Iudex qui litem suam fecerit

• Caso del giudice che aveva giudicato malamente (per imperizia)

Al danneggiato il pretore dava un’actio in factum (poenalis)

o La pena pecuniaria -> stabilita secondo criteri di equità

o

Effusum vel deiectum

• Per i danni provocati a persone/cose da quanto fosse stato lanciato o versato, o

comunque lasciato cadere dall’alto delle case di abitazione sulla pubblicavia

Azione penale in factum

o Contro l’habitator

o In duplum per danni a cose

o In pena fissa -> per la morte di uomo libero

o In importo stabilito dal giudice secondo equità -> per il ferimento di uomo

o libero

Responsabilità oggettiva

o

Positum aut suspensum

• Concessa contro l’habitator della casa sul cui tetto o cornicione fosse stata

appoggiata o posata una cosa che, cadendo, avrebbe potuto provocare danni ai

passanti

Azione in factum

o Popularis

o Pena fissa

o Contro l’habitator

o Responsabilità oggettiva

o

Actiones adversu nautas, caupones, stabularios

• Per i furti e i danneggiamenti a passeggeri e avventori che si verificavano sulle navi,

nelle locande, nelle stazioni per il cambio dei cavalli con annesse locande

Azioni penali

o In factum

o In duplum

o Contro gli armatori, albergatori, gestori

o Responsabilità oggettiva

o

ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

ADEMPIMENTO = “solutio”

Con l’adempimento (pagamento) della prestazione, la vicenda dell’obbligazione si

• concludeva in modo naturale: l’obbligazione si estingueva il debitore era liberato

(ma in età arcaica spesso questo non bastava)

Adempimento = “solutio”

Atto di adempiere = “solvere”

La solutio estingueva l’obbligazione IPSO IURE

A compierla era il DEBITORE (o anche un terzo, salvo prestazioni di facere)

• La solutio andava fatta al CREDITORE

• (o anche a:

Procurator del creditore

- Persona personalmente indicata dal creditore

- Adiectus solutionis causa)

-

Doveva essere adempiuta per l’INTERO

• Eccezionalmente

➔ = il debitore poteva pagare solo in parte perchè godeva del “beneficium

competentiae”

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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