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OBBLIGAZIONI

OBLIGATIO:

vincolo giuridico in forza del quale siamo astretti dalla necessità di adempiere una

qualche prestazione, secondo il diritto della nostra comunità politica

VINCOLO GIURIDICO (vinculum iuris) =

• vincolo potenziale, vincolo per il quale si è tenuti ad un certo comportamento

(il debitore ha la responsabilità di adempiere alla prestazione richiesta)

PRESTAZIONE = comportamento che il debitore è tenuto ad avere

• Generalmente consiste in un comportamento POSITIVO (pagare, dare,

➔ consegnare..)

DEBITORE = soggetto tenuto alla prestazione

• CREDITORE = soggetto al quale la prestazione è dovuta e che ha pertanto in ordine

• ad essa una legittima aspettativa

DEBITO = dovere giuridico del debitore

• CREDITO = diritto soggettivo relativo (non assoluto come il diritto reale) del

• creditore (relativo perchè rispetto ad esso è obbligata una persona determinata:

debitore)

ACTIO IN PERSONAM = azione che si dà all’occorrenza al creditore contro il debitore

• RESPONSABILITA’ (dell’obbligato in caso di inadempimento)

• = posizione di chi deve render conto e che è quindi esposto al rischio di dover subire

una sanzione (debitore inadempiente -> è esposto alla procedura esecutiva)

In relazione alla responsabilità, il vinculum iuris si qualifica come un vincolo

➔ potenziale

GENESI e STORIA

Gli atti ILLECITI

VENDETTA = era il solo modo agli inizi pensato e ammesso di reagire contro

comportamenti illeciti

L’offensore doveva essere punito e quindi subire una PENA CORPORALE (poena)

➔ Era inflitta dal pater familias del gruppo familiare offeso

▪ L’applicazione di essa passava attraverso l’impossessamento dell’estraneo

▪ autore dell’illecito e questo impossessamento si attuava con l’intervento di

un magistrato della comunità

Piu tardi si stabilì (man mano per tutti gli illeciti) che l’offeso potesse rinunciare

➔ alla vendetta se l’offensore offriva di pagare una COMPOSIZIONE PECUNIARIA (di

importo corrispondente a certi criteri) = PENA

---> si evitava così la poena corporale

Inizialmente questo pagamento era visto come RISCATTO, come onere (che poteva fare

anche un terzo) per sottrarre l’offensore alla vendetta

= l’offeso era legittimato a procedere all’assoggettamento dell’offensore, ma doveva

rinunciarvi una volta ricevuta la composizione pecuniaria

Gli atti LECITI

L’idea dell’obligatio come vinculum iuris (potenziale) a una prestazione (con

conseguente responsabilità in caso di inadempimento) nacque nell’ambito degli atti

leciti:

NEXUM

Vi si ricorreva in relazione ad un PRESTITO

(prima di metallo usavo come merce di scambio, poi di denaro)

Si compiva con 5 TESTIMONI cittadini romani puberi e UN LIBRIPENS con la bilancia

o Prima si pesava il metallo dato a prestito, poi la pesatura divenne simbolica

o Chi aveva DATO a prestito --> pronunciava parole solenni con le quali affermava il

• potere che si andava a costituire sull’altro e ne faceva atto di apprensione

Chi aveva PRESO a prestito --> diventava NEXUS = formalmente una persona libera,

• non serva

Ma era assoggettato all’altro (che poteva tenerlo presso di se, sottoporlo a

➔ punizioni corporali, usarlo per attività lavorative..)

Una volta che il nexus SODDISFAVA IL DEBITO --> doveva essere LIBERATO

o Liberazione attraverso la SOLUTIO PER AES ET LIBRAM

➔ (alla quale il creditore non poteva sottrarsi)

---> il NEXUS dava luogo a un VINCOLO ATTUALE (non potenziale), perchè era un potere

diretto e immediato su una persona

Fu ABOLITO dalla LEX POETELIA PAPIRIA (per i plebei fu un grande successo)

FIGURE PIU ANTICHE DI GARANTI:

PRAEDES = ad essi si ricorreva nella legis actio sacramenti in rem per garantire che

• la parte alla quale il pretore aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa

controversa la restituisse all’avversario (con i frutti) in caso di soccombenza

VADES = ad essi si ricorreva, anche nelle legis actiones, per garantire la ricomparsa

• in giudizio della parte convenuta quando l’udienza era rinviata ad altro giorno

Per assumere i garanti si ricorreva a domanda verbale, chiedendo loro se intendessero

assumere l ruolo di praedes / vades

L’altra parte attendeva il comportamento idoneo al risultato dall’AVVERSARIO IN

o GIUDIZIO (che doveva o restituire la cosa o ricomparire in tribunale)

PRAEDES e VADES garantivano un terzo ed ERANO LORO I RESPONSABILI se il terzo

➔ non teneva il comportamento per il quale essi avevano garantito

Obbligazioni:

a fronte di un creditore che aveva un’aspettativa a una prestazione stavano

distintamente un DEBITORE e uno o piu responsabili (PRAEDES o VADES) contro cui il

creditore si rivolgeva in caso di inadempimento

---> le figure di praedes e vades scomparvero in età preclassica

SPONSIO

Le XII Tavole stabilirono che per essa si procedesse con la LEGIS ACTIO PER IUDICIS

o ARBITRIVE POSTULATIONEM

Consisteva in INTERROGATIO e RESPONSIO

o Una parte prometteva all’altra un determinato proprio comportamento

➔ Si dava così luogo ad un CREDITO e un DEBITO

➔ Il promittente era tenuto ad una prestazione futura ed era egli stesso perseguibile

➔ in caso di mancato adempimento

---> la struttura della sponsio si estese a poco a poco e si arrivò a parlare di OBLIGATIO

---> questo fenomeno interessò poi anche gli ATTI ILLECITI:

in cui la poena pecuniaria come riscatto per liberare l’offensore fu vista come il

contenuto di una prestazione, alla quale era tenuto un debitore nei confronti di un

creditore

(anche se i rispettivi regimi giuridici, di atti leciti e atti illeciti, rimasero in gran parte

diversi e sul piano concettuale ebbero priorità le obligationes di atto lecito)

L’obligatio si andò via via sempre piu caratterizzando come vincolo relativo al

PATRIMONIO del debitore

Nel termine “obligatio” (ob + ligatio) si poteva ancora vedere il vincolo materiale

o (litgatio) in cui erano costretti in origine i nexi e i responsabili di illeciti

Nell’obligatio classica debito e responsabilità facevano capo alla persona del

o DEBITORE

---> ORA il diverso rapporto relativo a praedes e vades, dovette dapprima avere

riscontro nella sponsio -> è ricorrente, nei modelli di sponsio, l’uso in forma passiva

del verbo impiegato per indicare la prestazione

OPORTERE = per indicare il vincolo giuridico che nasceva dalla sponsio

Facendo riferimento alla necessità per l’obbligato di adempiere la prestazione

---> quindi fu considerato il punto di vista del convenuto-debitore gravato da un obbligo

nei confronti dell’avversario-creditore

Di recente origine (non era ex iure quiritium)

▪ L’oportere delle azioni IN PERSONAM --> denotava l’esistenza di un vincolo

▪ dii ius civile

Età preclassica = il pretore concesse ACTIONES IN FACTUM (e nelle relative

▪ formule non v’era intentio che esprimesse un oportere a carico del

convenuto, ma erano descritte le circostanze di fatto)

AZIONI IN IUS (o “CON INTENTIO IN IUS CONCEPTA”) = azioni la cui formula

▪ esprimeva nell’intentio un oportere della parte convenuta

OBLIGATIO --> riservata ai rapporti sottostanti alle azioni in personam in ius

o ACTIONE TENERI --> per i rapporti di diritto pretorio o sottostanti ad azioni

o in factum (in personam) -> la parte obbligata era tenuta in virtu di

un’azione

Età classica = terminologia e regime delle obligationes estesi ai rapporti di

▪ DIRITTO ONORARIO

OBBLIGAZIONI CIVILI = obbligazioni sanzionate da actiones (obbligazioni vere e proprie)

OBBLIGAZIONI NATURALI = obbligazioni non sanzionate da actiones (obbligazioni tali piu

in punto di fatto che in punto di diritto) --> il debitore non poteva essere costretto

all’adempimento, perchè contro di lui il creditore non aveva possibilità di procedere

In relazione ai debiti da atto lecito assunti dallo SCHIAVO in favore di persona

▪ diversa dal dominus

Obbligazioni assunte dal pupillo senza l’auctoritas del tutore con negozi sotto

▪ altri profili validi

In relazione ai debiti da atto lecito assunti in favore di estranei da FILIAE

▪ FAMILIAS, DONNE IN MANU e PERSONAE IN CAUSA MANCIPI

(i filli familias maschi potevano assumere obbligazioni civili nei confronti di

estranei)

Crediti e debiti da atto lecito tra ALIENI IURIS e persone che su di esse

▪ esercitavano potestà (DOMINI e PATRES FAMILIAS)

Sottolineato il principio che negava agli alieni iuris capacità giuridica

➔ Se l’alieni iuris era intellettualmente capace ed era stato posto in essere un

➔ negozio con effetti obbligatori ---> si riconobbe che da questo negozio nascesse

un’OBBLIGAZIONE NATURALE (cioè senza azione)

Dato che non c’era l’azione, c’era:

SOLUTI RETENTIO = effetto fondamentale che comportava che, se il debito fosse

o stato adempiuto spontaneamente, né il debitore né il suo avente potestà

avrebbero potuto pretendere la restituzione di quanto prestato

Prendevano rilievo anche in relazione alle actiones adiecticiae qualitatis e

▪ all’actio tributoria

Altri effetti dell’obligatio naturalis:

Poteva essere oggetto di novazione

- Essere valutata ai fini della compensazione

- Potevano per essa essere costituite garanzie personali e reali

-

Si fecero rientrare nelle obbligazioni naturali anche situazioni del tutto diverse, nelle

quali si ritenne di dover ravvisare l’esistenza di doveri morali degni di essere presi in

considerazione dall’ordinamento giuridico e che avevano il SOLO EFFETTO DELLA SOLUTI

RETENTIO (solo esclusione della condictio indebiti in caso di adempimento spontaneo,

niente azione):

Sentenza che ingiustamente assolve il debitore

- Obbligazione non adempiuta ed estinta per effetto della litis contestatio

- Debito da mutuo contratto da un fiulius familias e invalido ope esceptionis ex

- senatus consulto macedoniano

Operae che il libretto creda erroneamente dovute al patrono

-

CONTENUTI della PRESTAZIONE -> l’oggetto della oportere poteva essere:

DARE (dare oportere)

• FACERE (facere oportere)

• PRAESTARE (dare facere praestare oportere)

DARE

---> inteso nel senso di trasferire la proprietà o costituire altro diritto reale

(quindi non bastava dare la cosa, ma bisogna anche far acquistare la PROPRIETA’ (e

anche il POSSESSO))

Debitore inadempiente di dare =colui che avesse compiuto l’atto taslativo della cosa

dovuta senza esserne proprietario

Formula con INTENTIO CERTA

o

FACERE

---> ogni comportamento diverso dal dare

Poteva trattarsi sia di un’attività materiale, sia del compimento di un negozio giuridico

NON FACERE = astensione da certi comportamento

Le obbligazioni di facere -> erano INDIVISIBILI

o Formula con DEMONSTRATIO e INTENTIO INCERTA

o

Obbligazioni da stipulatio in faciendo -> attivamente e passivamente trasmissibili agli

eredi

PRAESTARE

---> fu usato con riferimento a ogni possibile oggetto di prestazione

Prevaleva l’aspetto della garanzia

REGOLE DELLA PRESTAZIONE

Si stabilirono delle REGOLE per le obbligazioni da atto lecito per le quali si davano ai

privati possibilità piu o meno ampie di stabilire prestazioni dai convenuti

In particolare per:

➔ Stipulatio

o Legato per damnationem

o Certi contratti consensuali

o

Si affermò quindi che:

La prestazione doveva avere contenuto patrimoniale

• Il creditore doveva avervi interesse

• La prestazione doveva consistere in un comportamento proprio del debitore

• La prestazione doveva essere possibile, lecita, determinata/determinabile

CARATTERE PATRIMONIALE

---> la prestazione doveva essere suscettibile di essere VALUTATA IN DENARO

tuttavia l’ostacolo poteva essere aggirato con il ricorso ad una

➔ STIPULAZIONE PENALE (stipulatio poenae):

con la quale si prometteva una certa somma di denaro (poena) per l’eventualità

che la prestazione non venisse effettuata nel tempo convenuto

-----> così si aggirava il principio per cui la prestazione doveva essere

suscettibile di valutazione pecuniaria, perchè la prestazione in senso proprio (la

poena) era una pena convenzionale, stabilita preliminarmente d’accordo con le

parti

INTERESSE DEL CREDITORE

---> necessità di un interesse del creditore all’adempimento della prestazione

infatti c’era il DIVIETO DI CONTRATTI A FAVORE DI TERZI:

➔ divieto di stipulatio con cui il debitore promettesse di compiere una prestazione

in favore di un terzo estraneo al negozio

---> tuttavia anche questo divieto poteva essere aggirato con una stipulazione penale

(la prestazione in senso proprio sarebbe stata di pagare allo stipulante tot. a titolo

di pena)

COMPORTAMENTO PROPRIO DEL DEBITORE

La prestazione doveva avere ad oggetto un comportamento proprio del debitore,

infatti i classici:

negarono efficacia ai contratti in favore di terzi

• non ritennero valida l’assunzione dell’impegno che un terzo estraneo al negozio

• tenesse un determinato comportamento

tuttavia questo principio poteva essere aggirato con una STIPULAZIONE PENALE

➔ (per cui una parte si faceva promettere dall’altra una somma determinata di

denaro se le sue aspettative fossero state frustrate)

LA PRESTAZIONE DOVEVA ESSERE:

POSSIBILE (impossibilium nulla obligatio)

---> era nullo il negozio giuridico che poneva a carico del debitore una prestazione

rivelatasi impossibile (se la prestazione era oggettivamente impossibile sin dall’inizio, il

negozio era nullo)

C’era però una responsabilità in contrahendo del debitore che conosceva

• l’impossibilità -> doveva risarcire gli eventuali danni al mancato sorgere del rapporto

obbligatorio alla parte che non era a conoscenza dell’impossibilità

La prestazione poteva essere:

MATERIALMENTE IMPOSSIBILE:

• per es. consegnare un edificio già distrutto da un incendio

GIURIDICAMENTE IMPOSSIBILE:

• per es. trasferire la proprietà di un uoo libero o trasferire al creditore la proprietà di

qualcosa che già gli appartiene

MA era VALIDO :

il negozio per cui si faceva carico al debitore di trasferire la proprietà di cosa non sua

Perchè il debitore avrebbe potuto acquistare la cosa e trasferirla al creditore

---> quindi la regola della possibilità riguardava l’impossibilità in sé, non la difficoltà

della prestazione

LECITA

(non era lecita la prestazione contraria al diritto oggettivo o al buon costume)

DETERMINATA o DETERMINABILE

DETERMINATA ---> le parti precisavano immediatamente il contenuto della prestazione

DETERMINABILE ---> le parti facevano rinvio a elementi oggettivi esterni o, per

precisare la prestazione, facevano rinvio a una volontà da manifestre in seguito da un

terzo o da una delle parti

Arbitrium puro e semplice --> arbitrium degli interpreti

• Arbitrium boni viri ---> criterio dell’uomo onesto che procede con senso di giustizia e

• di equità e secondo i comuni metri di valutazione (criterio oggettivo)

Antica regola: “una obbligazione non può avere inizio dalla persona dell’erede”

Il negozio era NULLO se la relativa obligatio nasceva direttamente in capo

➔ all’erede di una delle parti

---> fu poi abolita da Giustiniano, ma già svuotata precedentemente

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI:

La cui prestazione può essere suscettibile di essere frazionata in piu prestazioni

• omogenee

Obbligazioni di DARE

• Erano divisibili anche quando avevano ad oggetto una cosa individuata nella specie

• (anche se di per sé indivisibile), perchè il DARE era nel senso di trasferire la

proprietà

L’obbligazione di DARE sarebbe stata INDIVISIBILE: solo se fosse stata indivisibile

➔ non tanto la res, quanto il DIRITTO CHE ERA OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Erano indivisibili:

➔ Obbligazioni di costituire una servitu

o Costituire il diritto reale di usus

o

OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

La cui prestazione NON poteva essere suscettibile di essere frazionata in piu

• prestazioni

(non potevano essere adempiute parzialmente)

Obbligazioni di FACERE

• Quando la prestazione era dovuta a piu persone (es: eredi) ad esse si applicò il

• regime delle OBBLIGAZIONI SOLIDALI ELETTIVE

Ad ogni OBLIGATIO ---> corrispondeva UNA SOLA PRESTAZIONE

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE:

obbligazioni con 2 o piu prestazioni, in cui il debitore era liberato con l’adempimento di

una

Potevano nascere da:

Stipulatio

o Legato per damnationem

o Compravendita

o

La scelta tra le prestazioni:

di solito spettava al DEBITORE

- spettava al CREDITORE se così risultava dall’atto costitutivo dell’obbligazione

-

La scelta poteva essere cambiata:

fino al momento dell’adempimento se spettava a DEBITORE

- non oltre il momento dell’esercizio dell’azione contro il debitore inadempiente se

- spettava al CREDITORE

L’obbligazione si ESTINGUEVA:

con l’adempimento

• se il creditore faceva acceptilatio anche di una sola delle prestazioni

Se la scelta spettava al CREDITORE e questi la EFFETTUAVA

fenomeno della CONCENTRAZIONE = l’obbligazione non era piu alternativa,

➔ diventava semplice, con prestazione unica

---> la CONCENTRAZIONE avveniva pure SE DIVENTAVA IMPOSSIBILE UNA DELLE

PRESTAZIONI

= il debitore era allora tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE (di species):

quando la prestazione ha ad oggetto cose DETERMINATE

OBBLIGAZIONI GENERICHE (di genu

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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