OBBLIGAZIONI
OBLIGATIO:
vincolo giuridico in forza del quale siamo astretti dalla necessità di adempiere una
qualche prestazione, secondo il diritto della nostra comunità politica
VINCOLO GIURIDICO (vinculum iuris) =
• vincolo potenziale, vincolo per il quale si è tenuti ad un certo comportamento
(il debitore ha la responsabilità di adempiere alla prestazione richiesta)
PRESTAZIONE = comportamento che il debitore è tenuto ad avere
• Generalmente consiste in un comportamento POSITIVO (pagare, dare,
➔ consegnare..)
DEBITORE = soggetto tenuto alla prestazione
• CREDITORE = soggetto al quale la prestazione è dovuta e che ha pertanto in ordine
• ad essa una legittima aspettativa
DEBITO = dovere giuridico del debitore
• CREDITO = diritto soggettivo relativo (non assoluto come il diritto reale) del
• creditore (relativo perchè rispetto ad esso è obbligata una persona determinata:
debitore)
ACTIO IN PERSONAM = azione che si dà all’occorrenza al creditore contro il debitore
• RESPONSABILITA’ (dell’obbligato in caso di inadempimento)
• = posizione di chi deve render conto e che è quindi esposto al rischio di dover subire
una sanzione (debitore inadempiente -> è esposto alla procedura esecutiva)
In relazione alla responsabilità, il vinculum iuris si qualifica come un vincolo
➔ potenziale
GENESI e STORIA
Gli atti ILLECITI
VENDETTA = era il solo modo agli inizi pensato e ammesso di reagire contro
comportamenti illeciti
L’offensore doveva essere punito e quindi subire una PENA CORPORALE (poena)
➔ Era inflitta dal pater familias del gruppo familiare offeso
▪ L’applicazione di essa passava attraverso l’impossessamento dell’estraneo
▪ autore dell’illecito e questo impossessamento si attuava con l’intervento di
un magistrato della comunità
Piu tardi si stabilì (man mano per tutti gli illeciti) che l’offeso potesse rinunciare
➔ alla vendetta se l’offensore offriva di pagare una COMPOSIZIONE PECUNIARIA (di
importo corrispondente a certi criteri) = PENA
---> si evitava così la poena corporale
Inizialmente questo pagamento era visto come RISCATTO, come onere (che poteva fare
anche un terzo) per sottrarre l’offensore alla vendetta
= l’offeso era legittimato a procedere all’assoggettamento dell’offensore, ma doveva
rinunciarvi una volta ricevuta la composizione pecuniaria
Gli atti LECITI
L’idea dell’obligatio come vinculum iuris (potenziale) a una prestazione (con
conseguente responsabilità in caso di inadempimento) nacque nell’ambito degli atti
leciti:
NEXUM
Vi si ricorreva in relazione ad un PRESTITO
(prima di metallo usavo come merce di scambio, poi di denaro)
Si compiva con 5 TESTIMONI cittadini romani puberi e UN LIBRIPENS con la bilancia
o Prima si pesava il metallo dato a prestito, poi la pesatura divenne simbolica
o Chi aveva DATO a prestito --> pronunciava parole solenni con le quali affermava il
• potere che si andava a costituire sull’altro e ne faceva atto di apprensione
Chi aveva PRESO a prestito --> diventava NEXUS = formalmente una persona libera,
• non serva
Ma era assoggettato all’altro (che poteva tenerlo presso di se, sottoporlo a
➔ punizioni corporali, usarlo per attività lavorative..)
Una volta che il nexus SODDISFAVA IL DEBITO --> doveva essere LIBERATO
o Liberazione attraverso la SOLUTIO PER AES ET LIBRAM
➔ (alla quale il creditore non poteva sottrarsi)
---> il NEXUS dava luogo a un VINCOLO ATTUALE (non potenziale), perchè era un potere
diretto e immediato su una persona
Fu ABOLITO dalla LEX POETELIA PAPIRIA (per i plebei fu un grande successo)
➔
FIGURE PIU ANTICHE DI GARANTI:
PRAEDES = ad essi si ricorreva nella legis actio sacramenti in rem per garantire che
• la parte alla quale il pretore aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa
controversa la restituisse all’avversario (con i frutti) in caso di soccombenza
VADES = ad essi si ricorreva, anche nelle legis actiones, per garantire la ricomparsa
• in giudizio della parte convenuta quando l’udienza era rinviata ad altro giorno
Per assumere i garanti si ricorreva a domanda verbale, chiedendo loro se intendessero
assumere l ruolo di praedes / vades
L’altra parte attendeva il comportamento idoneo al risultato dall’AVVERSARIO IN
o GIUDIZIO (che doveva o restituire la cosa o ricomparire in tribunale)
PRAEDES e VADES garantivano un terzo ed ERANO LORO I RESPONSABILI se il terzo
➔ non teneva il comportamento per il quale essi avevano garantito
Obbligazioni:
a fronte di un creditore che aveva un’aspettativa a una prestazione stavano
distintamente un DEBITORE e uno o piu responsabili (PRAEDES o VADES) contro cui il
creditore si rivolgeva in caso di inadempimento
---> le figure di praedes e vades scomparvero in età preclassica
SPONSIO
Le XII Tavole stabilirono che per essa si procedesse con la LEGIS ACTIO PER IUDICIS
o ARBITRIVE POSTULATIONEM
Consisteva in INTERROGATIO e RESPONSIO
o Una parte prometteva all’altra un determinato proprio comportamento
➔ Si dava così luogo ad un CREDITO e un DEBITO
➔ Il promittente era tenuto ad una prestazione futura ed era egli stesso perseguibile
➔ in caso di mancato adempimento
---> la struttura della sponsio si estese a poco a poco e si arrivò a parlare di OBLIGATIO
---> questo fenomeno interessò poi anche gli ATTI ILLECITI:
in cui la poena pecuniaria come riscatto per liberare l’offensore fu vista come il
contenuto di una prestazione, alla quale era tenuto un debitore nei confronti di un
creditore
(anche se i rispettivi regimi giuridici, di atti leciti e atti illeciti, rimasero in gran parte
diversi e sul piano concettuale ebbero priorità le obligationes di atto lecito)
L’obligatio si andò via via sempre piu caratterizzando come vincolo relativo al
PATRIMONIO del debitore
Nel termine “obligatio” (ob + ligatio) si poteva ancora vedere il vincolo materiale
o (litgatio) in cui erano costretti in origine i nexi e i responsabili di illeciti
Nell’obligatio classica debito e responsabilità facevano capo alla persona del
o DEBITORE
---> ORA il diverso rapporto relativo a praedes e vades, dovette dapprima avere
riscontro nella sponsio -> è ricorrente, nei modelli di sponsio, l’uso in forma passiva
del verbo impiegato per indicare la prestazione
OPORTERE = per indicare il vincolo giuridico che nasceva dalla sponsio
Facendo riferimento alla necessità per l’obbligato di adempiere la prestazione
➔
---> quindi fu considerato il punto di vista del convenuto-debitore gravato da un obbligo
nei confronti dell’avversario-creditore
Di recente origine (non era ex iure quiritium)
▪ L’oportere delle azioni IN PERSONAM --> denotava l’esistenza di un vincolo
▪ dii ius civile
Età preclassica = il pretore concesse ACTIONES IN FACTUM (e nelle relative
▪ formule non v’era intentio che esprimesse un oportere a carico del
convenuto, ma erano descritte le circostanze di fatto)
AZIONI IN IUS (o “CON INTENTIO IN IUS CONCEPTA”) = azioni la cui formula
▪ esprimeva nell’intentio un oportere della parte convenuta
OBLIGATIO --> riservata ai rapporti sottostanti alle azioni in personam in ius
o ACTIONE TENERI --> per i rapporti di diritto pretorio o sottostanti ad azioni
o in factum (in personam) -> la parte obbligata era tenuta in virtu di
un’azione
Età classica = terminologia e regime delle obligationes estesi ai rapporti di
▪ DIRITTO ONORARIO
OBBLIGAZIONI CIVILI = obbligazioni sanzionate da actiones (obbligazioni vere e proprie)
OBBLIGAZIONI NATURALI = obbligazioni non sanzionate da actiones (obbligazioni tali piu
in punto di fatto che in punto di diritto) --> il debitore non poteva essere costretto
all’adempimento, perchè contro di lui il creditore non aveva possibilità di procedere
In relazione ai debiti da atto lecito assunti dallo SCHIAVO in favore di persona
▪ diversa dal dominus
Obbligazioni assunte dal pupillo senza l’auctoritas del tutore con negozi sotto
▪ altri profili validi
In relazione ai debiti da atto lecito assunti in favore di estranei da FILIAE
▪ FAMILIAS, DONNE IN MANU e PERSONAE IN CAUSA MANCIPI
(i filli familias maschi potevano assumere obbligazioni civili nei confronti di
estranei)
Crediti e debiti da atto lecito tra ALIENI IURIS e persone che su di esse
▪ esercitavano potestà (DOMINI e PATRES FAMILIAS)
Sottolineato il principio che negava agli alieni iuris capacità giuridica
➔ Se l’alieni iuris era intellettualmente capace ed era stato posto in essere un
➔ negozio con effetti obbligatori ---> si riconobbe che da questo negozio nascesse
un’OBBLIGAZIONE NATURALE (cioè senza azione)
Dato che non c’era l’azione, c’era:
SOLUTI RETENTIO = effetto fondamentale che comportava che, se il debito fosse
o stato adempiuto spontaneamente, né il debitore né il suo avente potestà
avrebbero potuto pretendere la restituzione di quanto prestato
Prendevano rilievo anche in relazione alle actiones adiecticiae qualitatis e
▪ all’actio tributoria
Altri effetti dell’obligatio naturalis:
Poteva essere oggetto di novazione
- Essere valutata ai fini della compensazione
- Potevano per essa essere costituite garanzie personali e reali
-
Si fecero rientrare nelle obbligazioni naturali anche situazioni del tutto diverse, nelle
quali si ritenne di dover ravvisare l’esistenza di doveri morali degni di essere presi in
considerazione dall’ordinamento giuridico e che avevano il SOLO EFFETTO DELLA SOLUTI
RETENTIO (solo esclusione della condictio indebiti in caso di adempimento spontaneo,
niente azione):
Sentenza che ingiustamente assolve il debitore
- Obbligazione non adempiuta ed estinta per effetto della litis contestatio
- Debito da mutuo contratto da un fiulius familias e invalido ope esceptionis ex
- senatus consulto macedoniano
Operae che il libretto creda erroneamente dovute al patrono
-
CONTENUTI della PRESTAZIONE -> l’oggetto della oportere poteva essere:
DARE (dare oportere)
• FACERE (facere oportere)
• PRAESTARE (dare facere praestare oportere)
•
DARE
---> inteso nel senso di trasferire la proprietà o costituire altro diritto reale
(quindi non bastava dare la cosa, ma bisogna anche far acquistare la PROPRIETA’ (e
anche il POSSESSO))
Debitore inadempiente di dare =colui che avesse compiuto l’atto taslativo della cosa
dovuta senza esserne proprietario
Formula con INTENTIO CERTA
o
FACERE
---> ogni comportamento diverso dal dare
Poteva trattarsi sia di un’attività materiale, sia del compimento di un negozio giuridico
NON FACERE = astensione da certi comportamento
Le obbligazioni di facere -> erano INDIVISIBILI
o Formula con DEMONSTRATIO e INTENTIO INCERTA
o
Obbligazioni da stipulatio in faciendo -> attivamente e passivamente trasmissibili agli
eredi
PRAESTARE
---> fu usato con riferimento a ogni possibile oggetto di prestazione
Prevaleva l’aspetto della garanzia
▪
REGOLE DELLA PRESTAZIONE
Si stabilirono delle REGOLE per le obbligazioni da atto lecito per le quali si davano ai
privati possibilità piu o meno ampie di stabilire prestazioni dai convenuti
In particolare per:
➔ Stipulatio
o Legato per damnationem
o Certi contratti consensuali
o
Si affermò quindi che:
La prestazione doveva avere contenuto patrimoniale
• Il creditore doveva avervi interesse
• La prestazione doveva consistere in un comportamento proprio del debitore
• La prestazione doveva essere possibile, lecita, determinata/determinabile
•
CARATTERE PATRIMONIALE
---> la prestazione doveva essere suscettibile di essere VALUTATA IN DENARO
tuttavia l’ostacolo poteva essere aggirato con il ricorso ad una
➔ STIPULAZIONE PENALE (stipulatio poenae):
con la quale si prometteva una certa somma di denaro (poena) per l’eventualità
che la prestazione non venisse effettuata nel tempo convenuto
-----> così si aggirava il principio per cui la prestazione doveva essere
suscettibile di valutazione pecuniaria, perchè la prestazione in senso proprio (la
poena) era una pena convenzionale, stabilita preliminarmente d’accordo con le
parti
INTERESSE DEL CREDITORE
---> necessità di un interesse del creditore all’adempimento della prestazione
infatti c’era il DIVIETO DI CONTRATTI A FAVORE DI TERZI:
➔ divieto di stipulatio con cui il debitore promettesse di compiere una prestazione
in favore di un terzo estraneo al negozio
---> tuttavia anche questo divieto poteva essere aggirato con una stipulazione penale
(la prestazione in senso proprio sarebbe stata di pagare allo stipulante tot. a titolo
di pena)
COMPORTAMENTO PROPRIO DEL DEBITORE
La prestazione doveva avere ad oggetto un comportamento proprio del debitore,
infatti i classici:
negarono efficacia ai contratti in favore di terzi
• non ritennero valida l’assunzione dell’impegno che un terzo estraneo al negozio
• tenesse un determinato comportamento
tuttavia questo principio poteva essere aggirato con una STIPULAZIONE PENALE
➔ (per cui una parte si faceva promettere dall’altra una somma determinata di
denaro se le sue aspettative fossero state frustrate)
LA PRESTAZIONE DOVEVA ESSERE:
POSSIBILE (impossibilium nulla obligatio)
---> era nullo il negozio giuridico che poneva a carico del debitore una prestazione
rivelatasi impossibile (se la prestazione era oggettivamente impossibile sin dall’inizio, il
negozio era nullo)
C’era però una responsabilità in contrahendo del debitore che conosceva
• l’impossibilità -> doveva risarcire gli eventuali danni al mancato sorgere del rapporto
obbligatorio alla parte che non era a conoscenza dell’impossibilità
La prestazione poteva essere:
MATERIALMENTE IMPOSSIBILE:
• per es. consegnare un edificio già distrutto da un incendio
GIURIDICAMENTE IMPOSSIBILE:
• per es. trasferire la proprietà di un uoo libero o trasferire al creditore la proprietà di
qualcosa che già gli appartiene
MA era VALIDO :
il negozio per cui si faceva carico al debitore di trasferire la proprietà di cosa non sua
Perchè il debitore avrebbe potuto acquistare la cosa e trasferirla al creditore
➔
---> quindi la regola della possibilità riguardava l’impossibilità in sé, non la difficoltà
della prestazione
LECITA
(non era lecita la prestazione contraria al diritto oggettivo o al buon costume)
DETERMINATA o DETERMINABILE
DETERMINATA ---> le parti precisavano immediatamente il contenuto della prestazione
DETERMINABILE ---> le parti facevano rinvio a elementi oggettivi esterni o, per
precisare la prestazione, facevano rinvio a una volontà da manifestre in seguito da un
terzo o da una delle parti
Arbitrium puro e semplice --> arbitrium degli interpreti
• Arbitrium boni viri ---> criterio dell’uomo onesto che procede con senso di giustizia e
• di equità e secondo i comuni metri di valutazione (criterio oggettivo)
Antica regola: “una obbligazione non può avere inizio dalla persona dell’erede”
Il negozio era NULLO se la relativa obligatio nasceva direttamente in capo
➔ all’erede di una delle parti
---> fu poi abolita da Giustiniano, ma già svuotata precedentemente
OBBLIGAZIONI DIVISIBILI:
La cui prestazione può essere suscettibile di essere frazionata in piu prestazioni
• omogenee
Obbligazioni di DARE
• Erano divisibili anche quando avevano ad oggetto una cosa individuata nella specie
• (anche se di per sé indivisibile), perchè il DARE era nel senso di trasferire la
proprietà
L’obbligazione di DARE sarebbe stata INDIVISIBILE: solo se fosse stata indivisibile
➔ non tanto la res, quanto il DIRITTO CHE ERA OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Erano indivisibili:
➔ Obbligazioni di costituire una servitu
o Costituire il diritto reale di usus
o
OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI
La cui prestazione NON poteva essere suscettibile di essere frazionata in piu
• prestazioni
(non potevano essere adempiute parzialmente)
Obbligazioni di FACERE
• Quando la prestazione era dovuta a piu persone (es: eredi) ad esse si applicò il
• regime delle OBBLIGAZIONI SOLIDALI ELETTIVE
Ad ogni OBLIGATIO ---> corrispondeva UNA SOLA PRESTAZIONE
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE:
obbligazioni con 2 o piu prestazioni, in cui il debitore era liberato con l’adempimento di
una
Potevano nascere da:
Stipulatio
o Legato per damnationem
o Compravendita
o
La scelta tra le prestazioni:
di solito spettava al DEBITORE
- spettava al CREDITORE se così risultava dall’atto costitutivo dell’obbligazione
-
La scelta poteva essere cambiata:
fino al momento dell’adempimento se spettava a DEBITORE
- non oltre il momento dell’esercizio dell’azione contro il debitore inadempiente se
- spettava al CREDITORE
L’obbligazione si ESTINGUEVA:
con l’adempimento
• se il creditore faceva acceptilatio anche di una sola delle prestazioni
•
Se la scelta spettava al CREDITORE e questi la EFFETTUAVA
fenomeno della CONCENTRAZIONE = l’obbligazione non era piu alternativa,
➔ diventava semplice, con prestazione unica
---> la CONCENTRAZIONE avveniva pure SE DIVENTAVA IMPOSSIBILE UNA DELLE
PRESTAZIONI
= il debitore era allora tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE (di species):
quando la prestazione ha ad oggetto cose DETERMINATE
OBBLIGAZIONI GENERICHE (di genu
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