RAPINA
Prima del 76 a.C.
la rapina -> perseguibile solo con la pena del doppio
• il furtum manifestum -> perseguibile con la pena del quadruplo
•
Nel 76 a.C. -> Editto di Lucullo
= prevedeva, in favore delle vittime, un’azione per il quadruplo del
valore dei danni provocati e delle cose asportate
l’azione doveva essere esperita entro l’anno
• dopo l’anno -> si dava nella misura del simplum
• l’editto riguardava:
• danneggiamenti violenti e rapine commesse da bande di schiavi
o chiunque avesse organizzato attruppamenti di uomini (armati e non)
o chiunque avesse solo istigato le violenze
o
la rapina assunse nella prassi giudiziaria e nelle opere dei giuristi configurazione
• autonoma
relativa azione giudiziaria: actio vi bonorum raptorum (quadruplo entro l’anno, poi
• simplum) azione mista
o reiperesecutoria
o penale
o
la rapina fu assunta da Gaio quale DELITTO in sé, insieme a illeciti civili come il
• FURTO, il DAMNUM INIURIA DATUM e l’INIURIA
per l’effetto di Lucullo -> la RAPINA fu sanzionata come il FURTUM MANIFESTUM
•
LEX AQUILIA de damno
= danneggiamenti dolosi di cose altrui e acceptilatio dolosa del credito da parte
dell’adstipulator furono stati fatti rientrare nel delitto di furto
Articolata in 3 CAPITOLI:
1° capitolo:
riguardava l’uccisione iniuria di schiavie pecudes altrui (pecudes = quadrupedi da gregge
o armento)
2° capitolo:
riguardava l’astipulator il quale in frode allo stipulante avesse estinto il credito
mediante acceptilatio
cadde in desuetudine una volta che i rapporti tra adstipulator e creditore
➔ principale furono attratti nel mandato e regolati dalle relative actiones
3° capitolo:
si riferiva al ferimento di schiavi e pecudes,
all’uccisione e al ferimento di animali che non erano nel novero delle pecudes
e alla distruzione o semplice danneggiamento di cose inanimate
(cose appartenenti ad altri)
PENA al simplum:
• 1° capitolo -> nel maggior valore che schiavi o animali avessero avuto durante
o l’anno precedente l’uccisione
2° capitolo -> nell’importo del credito estinto
o 3° capitolo -> nel maggior valore di schiavi, animali e cose inanimate nei 30
o giorni precedenti l’evento dannoso
AZIONE che spettava contro l’autore del dannio = Actio legis Aquiliae
• Penale
o In ius
o Ad essa era legittimato il proprietario delle cose perite o danneggiate
o Poi la tutela fu estesa con actiones utile anche a:
o Usufruttuari
▪ Comodatari
▪ Possessori di buona fede
▪
All’occorrenza si dava in via nossale
o Non era passivamente trasmissibile contro gli eredi
o Si cumulava con altre azioni e contro piu persone
o In simplum
o L’autore del danno fu chiamato a rispondere pure per la CULPA LEVISSIMA
o Funzione reipersecutoria
o
Nelle Istituzioni di Giustiniano -> veniva a volte definita MISTA, a volte REIPERSECUTORIA
e a volte reipersecutoria e penale insieme
Reipersecutoria = se il danno era stato provocato nel momento di maggior valore
o della res nell’ultimo anno o mese
Mista = diversamente
o
Valutazione del danno:
•
dal rilevare il valore in sé del bene danneggiato della cosa -> si passò a tener conto
dell’interesse dell’attore all’integrità fisica della cosa
DANNO sanzionato dalla legge Aquilia = damnum iniuria datum
• Inizialmente DOLO (danno provocato deliberatamente),
o poi CULPA (comportamento negligente)
Era il danno recato a cosa altrui:
o Uccidere
▪ Ferire
▪ Bruciare
▪ Infrangere
▪ Rompere
▪
Il pretore intervenne concedendo per singole ipotesi di damnum non corpore
➔ datum e per altre di danno a corpore senzalesione materiale delle stesee -> azioni
UTILI e IN FACTUM
Si diede un’Actio in factum -> a copertura di ogni ipotesi di danno comunque
o inerente a cose che non ricadesse nell’ambito di applicazione dell’Actio legis
Aquuiliae e delle sue estensioni in via utile
Dal regime di Giustiniano prese avvio quel processo evolutivo per cui si pervenne in
definitiva alla configurazione unitaria dell’illecito civile extracontrattuale
INIURIA
= atti dolosi e ingiusti di violenza fisica alle persone non soggette alla potestà
dell’offensore
La legge delle XII Tavole comminava pene diverse per LESIONI, o comunque violenze
fisiche (dolose e ingiuste) a persone
Per il membrum ruptum
-> la PENA era = il TAGLIONE (cui l’autore poteva sottrarsi concordando con la vittima
una composizione pecuniaria)
Per l’os fractum
->la PENA era di 300 assi se la vittima era un libero, 150 assi se era un servo
Per lesioni o altre violenze fisiche minori
->la pena era di 25 assi
Preso la PENA PECUNIARIA finì per rappresentare la regola (e venne eliminato il taglione)
Il pretore istituì per tutti gli INIURIA (atti dolosi e ingiusti di violenza fisica alle persone
dell’offensore) -> l’Actio iniriarum
= atta a perseguire una pena pecuniaria da stabilire di volta in
volta dal giudice sulla base dell’entità dell’offesa
Penale
▪ Infamante
▪ Intrasmissibile agli eredi (passivamente e attivamente)
▪ Formula solitamente con taxatio (= che imponeva al giudice di
▪ non superare un certo limite all’atto di stabilire l’ammontare
della pena.
Limite stabilito dall’attore)
Successivi interventi pretori per le -> OFFESE MORALI (che piu tardi rientrariono sotto le
INIURIA e represse con l’actio iniuriarum)
L’INIURIA --> doveva trattarsi di un atto INGIUSTO, CONTRA IUS (quindi non commetteva
iniuria chi agiva per l’adempimento di un proprio dovere o diritto)
Importo della PENA PECUNIARIA -> stabilita dal giudice in base all’entità dell’offesa
(decisione spesso affidata ai recuperatores)
ALTRI ILLECITI EXTRACONTRATTUALI (delicta)
Azioni CIVILI:
Actio ationibus distrahendis (tutela)
• Actio legis Laetoriae (minore età)
• Actio de tigno iuncto (accessione)
• Penali
▪ Ius civile
▪
Azione contro chi aveva fatto consecratio di una re litigiosa
• Actio arborum furtim caesarum
• Penali
▪ Riguardavano fattispecie civilistiche
▪
Actio auctoritatis
• Actio de modo agri
• Penali, ma la loro natura penale si andò scolorendo
▪
Atio de pastu pecoris
• Si dava al proprietario del fondo danneggiato contro la persona che vi avesse fatto
▪ pascoltare le proprie bestie (pecudes)
Non era volta ad una pena
▪ Era volta al RISARCIMENTO
▪
Actio aquae pluviae arcendae
• Non aveva natura penale
▪
Legis actio damni infecti
• Non si sa se fosse penale o no
▪
Azioni PRETORIE:
penali
Actio de dolo
• Actio quod metus causa
• Actio depositi in duplum (contro il depositario infedele nel caso di deposito
• necessario)
Azione per danneggiamenti violenti
• Azione contro il liberto
• Actio subsidiaria (contro i magistrati municipali)
• Actio adversus calumniatores
• Contro quanti avessero accettato denaro per promuovere e portare avanti in mala
▪ fede un giudizio infondato
Azione nella misura del quadruplo e in simplum dopo un anno
▪
Actio servi corrupti
• Duplum
▪ Spettava al dominus del servo contro la persona che l’aveva accolto e nascosto
▪ E a chi aveva persuaso il servo a tenere un comportamento che ne aveva ridotto il
valore venale
ACTIO DE PAUPERIE
• = faceva riferimento ai danni (pauperies) prodotti da animali (da pecudes)
Dovevano essere danni conseguenti a comportamenti spontanei e innaturali delle
o pecudes
L’azione spettava al danneggiato contro il proprietario delle bestie
o Il convenuto poteva scegliere se:
o Risarcire il danno
▪ Dare a nossa l’animale trasferendone all’attore la proprietà
▪
A questa azione era attivamente legittimata la persona che aveva interesse che il
o danno non si fosse verificato (dominus o il responsabile di custodia)
La RESPONSABILITA’ sancita -> era una responsabilità OGGETTIVA (senza colpa)
o che si addossava al dominus dell’animale per il fatto in sé di esserne il
proprietario
OBLIGATIONES QUASI EX DELICTIO (NON DELICTA) ---> variae causarum figurae
Iudex qui litem suam fecerit
• Caso del giudice che aveva giudicato malamente (per imperizia)
Al danneggiato il pretore dava un’actio in factum (poenalis)
o La pena pecuniaria -> stabilita secondo criteri di equità
o
Effusum vel deiectum
• Per i danni provocati a persone/cose da quanto fosse stato lanciato o versato, o
comunque lasciato cadere dall’alto delle case di abitazione sulla pubblicavia
Azione penale in factum
o Contro l’habitator
o In duplum per danni a cose
o In pena fissa -> per la morte di uomo libero
o In importo stabilito dal giudice secondo equità -> per il ferimento di uomo
o libero
Responsabilità oggettiva
o
Positum aut suspensum
• Concessa contro l’habitator della casa sul cui tetto o cornicione fosse stata
appoggiata o posata una cosa che, cadendo, avrebbe potuto provocare danni ai
passanti
Azione in factum
o Popularis
o Pena fissa
o Contro l’habitator
o Responsabilità oggettiva
o
Actiones adversu nautas, caupones, stabularios
• Per i furti e i danneggiamenti a passeggeri e avventori che si verificavano sulle navi,
nelle locande, nelle stazioni per il cambio dei cavalli con annesse locande
Azioni penali
o In factum
o In duplum
o Contro gli armatori, albergatori, gestori
o Responsabilità oggettiva
o
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
ADEMPIMENTO = “solutio”
Con l’adempimento (pagamento) della prestazione, la vicenda dell’obbligazione si
• concludeva in modo naturale: l’obbligazione si estingueva il debitore era liberato
(ma in età arcaica spesso questo non bastava)
Adempimento = “solutio”
Atto di adempiere = “solvere”
La solutio estingueva l’obbligazione IPSO IURE
➔
A compierla era il DEBITORE (o anche un terzo, salvo prestazioni di facere)
• La solutio andava fatta al CREDITORE
• (o anche a:
Procurator del creditore
- Persona personalmente indicata dal creditore
- Adiectus solutionis causa)
-
Doveva essere adempiuta per l’INTERO
• Eccezionalmente
➔ = il debitore poteva pagare solo in parte perchè godeva del “beneficium
competentiae”
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