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DALL'ADEMPIMENTO

Adempimento e il modo ordinario di estinzione dell'obbligazione, ma il codice civile

ne conosce altri elencati tra gli articoli 1230 e il 1259: alcuni di essi sono definiti

satisfattori o satisfattivi poiché al pari dell’adempimento, implicano tramite il

conseguimento della prestazione della prestazione dovuta o comunque per altra via,

la realizzazione dell’interesse creditorio, altri si denominano non satisfattori, in

quanto l’estinzione dell’obbligazione si determina senza che detto interesse trovi

realizzazione.

6.1 LA COMPENSAZIONE

La compensazione si trova nei modi di estinzione dell’obbligazione satisfattori

diversi dall’adempimento. Essa opera nel momento in cui tra due soggetti, coesistano

ragioni di debito e credito reciproche aventi fonte di rapporti giuridici diversi come

precisa l’art. 1241 c.c., i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti punto

ad esempio se tizio deve caio la somma di 1.000 € e quest'ultimo potrà effetto di altro

rapporto e sua volta debitore di tizio dell'importo di 2.000 € e sino per composizione

il debito di inizio Caio resterà deve abituare nei suoi confronti per la differenza pari a

1.000 €. Descritta la compensazione propria a cui si riferisce la disciplina enunciata

negli articoli 1241 e seguenti la compensazione è impropria quando i rispetti debiti e

credi traggono origine da un unico pur complesso rapporto dopo essa malgrado dia

luogo a volte ad esiti analoghi a quelli della compensazione propria è governata da

regole distinte e non coincidenti con quelle vigenti per quest'ultima. Tanto premesso,

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dalle disposizioni del Codice civile emergono delineate tre tipologie di

compensazione, autonomi quando alla fonte di compensazione

 legale

 giudiziale

 volontaria

La compensazione legale, come si nota dall'articolo 1243co. 1 c.c. si verifica solo tra

debiti omogenei aventi per oggetto una somma di denaro una quantità di cose

fungibili dello stesso genere virgola che siano egualmente liquidi di ammontare cioè

esattamente determinato o facilmente determinabile in base al titolo con un semplice

calcolo, ed esigibili il debito esigibile allora chi e il suo adempimento non è soggetto

ad un termine o condizionato al verificarsi di un evento futuro incerto appunto per

volere della legge, la compensazione estingue i debiti dal giorno della loro

coesistenza e non può essere rivelata dall'ufficio del giudice. perché operi però è

necessario che la parte interessata la faccio valere attraverso la proposizione

dell’eccezione di compensazione in opposizione alla richiesta di adempimento dei

riportagli dall'altra parte. Tuttavia, preposta l'eccezione gli effetti e sentivi della

compensazione legale rendere agiscono, ex tunc, al momento in cui si è registrata la

coesistenza dei due debiti

la compensazione giudiziale e disposta dal giudice su domanda di parte. anche in tal

caso è necessario che i debiti siano omogenei ed esigibili, ma non è richiesta la

requisita di quello opposto in compensazione: mentre dall'articolo 1243 comma due

bisogna però che alla sua liquidazione si possa addivenire agevolmente senza

l'effettuazione di particolari e complesse attività istruttorie.se dunque nel corso di un

giudizio una parte in invochi l'adempimento di un credito liquido ed esigibile l'altra

parte eccepisca in compensazione la sussistenza di un credito omogeneo ed esigibile,

ma non ancora liquido quale può essere, quello risarcitorio da fatto illecito, lo

esistenza non dipende dall'esito di separato giudizio in corso e prima che il relativo

accertamento sia divenuto definitivo, giudice sempre che riscontri la pronta e facile

liquidazione, può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosca

che si sente comprovata e può sorprendere la condanna per credito liquido fino all'

accertamento del credito opposto in compensazione. L'effetto estintivo della

compensazione giudiziale è legato alla pronuncia del giudice che è quindi costitutiva

due punte stato si produce ex nunc, dal momento in cui la compensazione e

giudizialmente dichiarata. Se non è certo essendo controversa nel giudizio instaurato

dal creditore principale o in un altro giudizio già pendente, l'esistenza del

controcredito opposto in compensazione nella compensazione legale, né quella

giudiziale possono essere pronunciate dal giudice.

La compensazione volontaria è un frutto di un accordo, un vero e proprio contratto

tra le persone reciprocamente obbligate l'una verso l'altra, accordo che può anche

essere preventivamente assunto a riguardare pertanto la compensazione delle ragioni

di credito e debito che in futuro si presentino traesse sussistenti le condizioni di tali

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compensazioni. Essendo dunque espressione della libera autonomia dei soggetti

interessati, la compensazione volontaria può operare anche in assenza dei requisiti di

omogeneità liquidità ed esigibilità dei debiti, l'estinzione dei debiti reciproci si

produce di norma e salva diversa volontà delle parti al momento in cui l'accordo è

concluso. La compensazione quale che ne sia la fonte non può aver luogo nei casi da

sicuramente elencati dall'articolo 1246 c.c.; tra di esse merita di essere segnalato il

credito alimentare che rientra tra le ipotesi di cui al numero 5 dell'articolo 1246 c.c.

Grazie al divieto di compensazione espressamente stabilito nell'articolo 447,co.2 c.c.

se vince dal numero 4 dell'articolo 1246 che è consentito al debitore di rinunciare

preventivamente alla compensazione sia quando ancora i suoi pre supposti non si

siano realizzati, tale rinuncia rivela la valenza diapositiva della disciplina della

compensazione e la natura eminentemente privatistica di interessi ad essa sottesi.

6.2 LA CONFUSIONE

Anche la confusione sia in modo di estensione di operazione ha carattere è stato

satisfattorio e al pari della compensazione. Sia confusione al verificarsi, per effetto di

atto inter vivos o mortis causa , dalla riunione virgola in capo alla medesima persona

delle qualità di creditore o debitore punto dal momento che appare inconcepibile che

un debitore paghi a se stesso il venir meno del vincolo si giustifica logicamente ancor

prima che giuridicamente: così allorquando il debitore di venga e rete del proprio

creditore ogni ipotesi di cessione del credito al proprio debitore punto quello

confusione stando alla disposizione 1253 del codice civile, anche i terzi che abbiano

prestato garanzia per il debitore sono liberati. A diverso piano rimanda la

considerazione che sia in presenza della riunione virgola in capo ad una stessa

persona del diritto di proprietà con un diritto reale limitato l'esempio di quale quello

del nudo proprietario e succede all'usufruttuario. in tal caso l'esenzione ipso iure del

diritto reale limitato si legittima la luce del fatto che esso proprio perché di portarla

più ridotta viene naturalmente assorbito in quello di portata più ampia.

6.3 LA NOVAZIONE OGGETTIVA

La datio in solutum S realizza una modificazione della prestazione dedotta ad oggetto

dell'obbligazione, senza determinare sostituzione dell'originario rapporto obbligatorio

pure un'altra obbligazione. la novazione oggettiva invece comporta l'estinzione

dell'originaria obbligazione per via della creazione ho in sua sostituzione di un altro

rapporto obbligatorio, diverso da quello precedente quanto all'oggetto novazione

reale o al titolo nozione casuale. Debitore e creditore di un'obbligazione pecuniaria ad

esempio possono convenire la sostituzione di diritto rapporto l'obbligazione di

trasferire un immobile quindi una nuova azione reale punto ci si ritrova invece in

presenza di una nuova azione causale laddove ad esempio il debitore di una somma a

titolo di canone di locazione si accordi con il creditore perché lo stesso importo sia a

quest'ultimo versato a titolo di mutuo o di corrispettivo a fronte della cessione di un

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bene o per prestazione d'opera, nel ultimo caso illustrato qualora sia oppure previsto

un mutamento dell'oggetto del nuovo rapporto dunque non più una somma di denaro

risulti dovuta ma ad esempio una certa quantità divino, nazione acquista nel

contempo caratterizzazione reale e casuali. I dati evidenziati trono esplicita

rappresentazione dell'articolo 1230 c.c. Che pure sottolinea come l'effetto estintivo

proprio della nazione che trae origine dall'accordo tra le parti, di un’inequivoca

manifestazione di volontà in tal senso indirizzato animus novandi. inequivoca non

necessariamente significa espressa ragione pure cui detta volontà può essere qua

anche desumersi per via dell'interpretazione dell'accordo intervengono comunque

risultare implicata in atti o comportamenti concludenti, ma nel dubbio la sussistenza

del animus novandi al di là della scusa come anche lascia intendere la previsione

contenuta nell'articolo 1231 c.c. nella nuova azione convivono dunque un elemento

oggettivo che rimanda alla diversità, per l'oggetto e per il titolo della nuova

obbligazione ed uno soggettivo animus novanti. La nuova azione pertanto trova

fronte in un contratto la conclusione dal quale determina l'estensione

dell’obbligazione novata e la sostituzione di questa con altra obbligazione. L'interesse

del creditore non è soddisfatto quando la vicenda estintiva sia realizzata e ciò fa sì

che la novazione sia annoverata tra i modi non soddisfattori di estinzione della

obbligazione. Qualora l'obbligazione originaria sia inesistente perché invalida estinta,

la novazione inefficace o addirittura nulla, ma se a fondamento dell'obbligazione

originaria abbia un titolo solo annullabile, la novazione è valida se il debitore che ha

assunto il nuovo debito era la conoscenza del vizio appunto l'effetto è sentivo

dell'obbligazione per via di innovazione si proponga alle garanzie che assistevano il

credito originario, salva diversa pattuizione, ma una regola particolare vale

nell'ipotesi in cui la novazione riguardi una obbligazione solidale punto il codice

civile nell'articolo 1235 parla di una nazione soggettiva facendo richiamo ai casi di

un nuovo debitore e sostituito a quello originario che viene liberato: istituti tramite i

quali tale sostituzione si realizza sono la delegazione, l'espressione e la collo, i quali

tuttavia non implicano di regola la liberazione del debitore originario virgola che il

resto obbligata in solido con il nuovo debitore.

6.4. LA REMISSIONE DEL DEBITO

La remissione del debito è un modo di estinzione dell'obbligazione non soddi

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A.A. 2020-2021
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelica.pressutti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.