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DALL'ADEMPIMENTO
Adempimento e il modo ordinario di estinzione dell'obbligazione, ma il codice civile
ne conosce altri elencati tra gli articoli 1230 e il 1259: alcuni di essi sono definiti
satisfattori o satisfattivi poiché al pari dell’adempimento, implicano tramite il
conseguimento della prestazione della prestazione dovuta o comunque per altra via,
la realizzazione dell’interesse creditorio, altri si denominano non satisfattori, in
quanto l’estinzione dell’obbligazione si determina senza che detto interesse trovi
realizzazione.
6.1 LA COMPENSAZIONE
La compensazione si trova nei modi di estinzione dell’obbligazione satisfattori
diversi dall’adempimento. Essa opera nel momento in cui tra due soggetti, coesistano
ragioni di debito e credito reciproche aventi fonte di rapporti giuridici diversi come
precisa l’art. 1241 c.c., i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti punto
ad esempio se tizio deve caio la somma di 1.000 € e quest'ultimo potrà effetto di altro
rapporto e sua volta debitore di tizio dell'importo di 2.000 € e sino per composizione
il debito di inizio Caio resterà deve abituare nei suoi confronti per la differenza pari a
1.000 €. Descritta la compensazione propria a cui si riferisce la disciplina enunciata
negli articoli 1241 e seguenti la compensazione è impropria quando i rispetti debiti e
credi traggono origine da un unico pur complesso rapporto dopo essa malgrado dia
luogo a volte ad esiti analoghi a quelli della compensazione propria è governata da
regole distinte e non coincidenti con quelle vigenti per quest'ultima. Tanto premesso,
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dalle disposizioni del Codice civile emergono delineate tre tipologie di
compensazione, autonomi quando alla fonte di compensazione
legale
giudiziale
volontaria
La compensazione legale, come si nota dall'articolo 1243co. 1 c.c. si verifica solo tra
debiti omogenei aventi per oggetto una somma di denaro una quantità di cose
fungibili dello stesso genere virgola che siano egualmente liquidi di ammontare cioè
esattamente determinato o facilmente determinabile in base al titolo con un semplice
calcolo, ed esigibili il debito esigibile allora chi e il suo adempimento non è soggetto
ad un termine o condizionato al verificarsi di un evento futuro incerto appunto per
volere della legge, la compensazione estingue i debiti dal giorno della loro
coesistenza e non può essere rivelata dall'ufficio del giudice. perché operi però è
necessario che la parte interessata la faccio valere attraverso la proposizione
dell’eccezione di compensazione in opposizione alla richiesta di adempimento dei
riportagli dall'altra parte. Tuttavia, preposta l'eccezione gli effetti e sentivi della
compensazione legale rendere agiscono, ex tunc, al momento in cui si è registrata la
coesistenza dei due debiti
la compensazione giudiziale e disposta dal giudice su domanda di parte. anche in tal
caso è necessario che i debiti siano omogenei ed esigibili, ma non è richiesta la
requisita di quello opposto in compensazione: mentre dall'articolo 1243 comma due
bisogna però che alla sua liquidazione si possa addivenire agevolmente senza
l'effettuazione di particolari e complesse attività istruttorie.se dunque nel corso di un
giudizio una parte in invochi l'adempimento di un credito liquido ed esigibile l'altra
parte eccepisca in compensazione la sussistenza di un credito omogeneo ed esigibile,
ma non ancora liquido quale può essere, quello risarcitorio da fatto illecito, lo
esistenza non dipende dall'esito di separato giudizio in corso e prima che il relativo
accertamento sia divenuto definitivo, giudice sempre che riscontri la pronta e facile
liquidazione, può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosca
che si sente comprovata e può sorprendere la condanna per credito liquido fino all'
accertamento del credito opposto in compensazione. L'effetto estintivo della
compensazione giudiziale è legato alla pronuncia del giudice che è quindi costitutiva
due punte stato si produce ex nunc, dal momento in cui la compensazione e
giudizialmente dichiarata. Se non è certo essendo controversa nel giudizio instaurato
dal creditore principale o in un altro giudizio già pendente, l'esistenza del
controcredito opposto in compensazione nella compensazione legale, né quella
giudiziale possono essere pronunciate dal giudice.
La compensazione volontaria è un frutto di un accordo, un vero e proprio contratto
tra le persone reciprocamente obbligate l'una verso l'altra, accordo che può anche
essere preventivamente assunto a riguardare pertanto la compensazione delle ragioni
di credito e debito che in futuro si presentino traesse sussistenti le condizioni di tali
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compensazioni. Essendo dunque espressione della libera autonomia dei soggetti
interessati, la compensazione volontaria può operare anche in assenza dei requisiti di
omogeneità liquidità ed esigibilità dei debiti, l'estinzione dei debiti reciproci si
produce di norma e salva diversa volontà delle parti al momento in cui l'accordo è
concluso. La compensazione quale che ne sia la fonte non può aver luogo nei casi da
sicuramente elencati dall'articolo 1246 c.c.; tra di esse merita di essere segnalato il
credito alimentare che rientra tra le ipotesi di cui al numero 5 dell'articolo 1246 c.c.
Grazie al divieto di compensazione espressamente stabilito nell'articolo 447,co.2 c.c.
se vince dal numero 4 dell'articolo 1246 che è consentito al debitore di rinunciare
preventivamente alla compensazione sia quando ancora i suoi pre supposti non si
siano realizzati, tale rinuncia rivela la valenza diapositiva della disciplina della
compensazione e la natura eminentemente privatistica di interessi ad essa sottesi.
6.2 LA CONFUSIONE
Anche la confusione sia in modo di estensione di operazione ha carattere è stato
satisfattorio e al pari della compensazione. Sia confusione al verificarsi, per effetto di
atto inter vivos o mortis causa , dalla riunione virgola in capo alla medesima persona
delle qualità di creditore o debitore punto dal momento che appare inconcepibile che
un debitore paghi a se stesso il venir meno del vincolo si giustifica logicamente ancor
prima che giuridicamente: così allorquando il debitore di venga e rete del proprio
creditore ogni ipotesi di cessione del credito al proprio debitore punto quello
confusione stando alla disposizione 1253 del codice civile, anche i terzi che abbiano
prestato garanzia per il debitore sono liberati. A diverso piano rimanda la
considerazione che sia in presenza della riunione virgola in capo ad una stessa
persona del diritto di proprietà con un diritto reale limitato l'esempio di quale quello
del nudo proprietario e succede all'usufruttuario. in tal caso l'esenzione ipso iure del
diritto reale limitato si legittima la luce del fatto che esso proprio perché di portarla
più ridotta viene naturalmente assorbito in quello di portata più ampia.
6.3 LA NOVAZIONE OGGETTIVA
La datio in solutum S realizza una modificazione della prestazione dedotta ad oggetto
dell'obbligazione, senza determinare sostituzione dell'originario rapporto obbligatorio
pure un'altra obbligazione. la novazione oggettiva invece comporta l'estinzione
dell'originaria obbligazione per via della creazione ho in sua sostituzione di un altro
rapporto obbligatorio, diverso da quello precedente quanto all'oggetto novazione
reale o al titolo nozione casuale. Debitore e creditore di un'obbligazione pecuniaria ad
esempio possono convenire la sostituzione di diritto rapporto l'obbligazione di
trasferire un immobile quindi una nuova azione reale punto ci si ritrova invece in
presenza di una nuova azione causale laddove ad esempio il debitore di una somma a
titolo di canone di locazione si accordi con il creditore perché lo stesso importo sia a
quest'ultimo versato a titolo di mutuo o di corrispettivo a fronte della cessione di un
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bene o per prestazione d'opera, nel ultimo caso illustrato qualora sia oppure previsto
un mutamento dell'oggetto del nuovo rapporto dunque non più una somma di denaro
risulti dovuta ma ad esempio una certa quantità divino, nazione acquista nel
contempo caratterizzazione reale e casuali. I dati evidenziati trono esplicita
rappresentazione dell'articolo 1230 c.c. Che pure sottolinea come l'effetto estintivo
proprio della nazione che trae origine dall'accordo tra le parti, di un’inequivoca
manifestazione di volontà in tal senso indirizzato animus novandi. inequivoca non
necessariamente significa espressa ragione pure cui detta volontà può essere qua
anche desumersi per via dell'interpretazione dell'accordo intervengono comunque
risultare implicata in atti o comportamenti concludenti, ma nel dubbio la sussistenza
del animus novandi al di là della scusa come anche lascia intendere la previsione
contenuta nell'articolo 1231 c.c. nella nuova azione convivono dunque un elemento
oggettivo che rimanda alla diversità, per l'oggetto e per il titolo della nuova
obbligazione ed uno soggettivo animus novanti. La nuova azione pertanto trova
fronte in un contratto la conclusione dal quale determina l'estensione
dell’obbligazione novata e la sostituzione di questa con altra obbligazione. L'interesse
del creditore non è soddisfatto quando la vicenda estintiva sia realizzata e ciò fa sì
che la novazione sia annoverata tra i modi non soddisfattori di estinzione della
obbligazione. Qualora l'obbligazione originaria sia inesistente perché invalida estinta,
la novazione inefficace o addirittura nulla, ma se a fondamento dell'obbligazione
originaria abbia un titolo solo annullabile, la novazione è valida se il debitore che ha
assunto il nuovo debito era la conoscenza del vizio appunto l'effetto è sentivo
dell'obbligazione per via di innovazione si proponga alle garanzie che assistevano il
credito originario, salva diversa pattuizione, ma una regola particolare vale
nell'ipotesi in cui la novazione riguardi una obbligazione solidale punto il codice
civile nell'articolo 1235 parla di una nazione soggettiva facendo richiamo ai casi di
un nuovo debitore e sostituito a quello originario che viene liberato: istituti tramite i
quali tale sostituzione si realizza sono la delegazione, l'espressione e la collo, i quali
tuttavia non implicano di regola la liberazione del debitore originario virgola che il
resto obbligata in solido con il nuovo debitore.
6.4. LA REMISSIONE DEL DEBITO
La remissione del debito è un modo di estinzione dell'obbligazione non soddi