NORMATIVA DEI MEDICINALI E FARMACOECONOMIA
Normativa nazionale
Termini giuridici
Norma giuridica: regola del diritto che disciplina la vita in società all’interno di un sistema giuridico.
Normativa: insieme di norme giuridiche.
Fonti delle norme: variano in base all’organo che le emana
Ordinamento giuridico: insieme ordinato e coerente di norme giuridiche vigenti in uno Stato. È
sinonimo di “diritto”. Si distingue in due grandi rami: Diritto pubblico e Diritto privato
Fattispecie: origine latina facti specis = “come si presenta il fatto”. È una situazione descritta da una
norma. Quando si verifica, rende applicabile la norma stessa. Esempio: “Chi ruba è punito…” la
fattispecie è l’atto del rubare.
Illecito: comportamento contrario all’ordinamento giuridico, che viola una norma, detta primaria. A
tale violazione si collega una sanzione, prevista da una norma secondaria. Tipologie di illecito:
Penale, Civile ed Amministrativo.
Sanzione: conseguenza negativa prevista per chi viola una norma. Serve a rafforzare l’autorità
pubblica e il rispetto della norma, non solo giuridica: anche morale o religiosa. Tipi di sanzione:
Penale con funzione punitiva ed associa norme di particolare gravità; tipologie: Detentiva e
Pecuniaria suddivisa a sua volta in Multa ed Ammenda. Civile con risarcimento o riparazione del
danno. Amministrativa mediante il pagamento di una somma di denaro, imposta da organi della
Pubblica Amministrazione ed ovviamente non richiede un processo con un giudice.
Gerarchia delle fonti normative
Nell’ordinamento giuridico italiano, le norme giuridiche possono derivare da fonti diverse, le quali
sono organizzate secondo un preciso ordine gerarchico. Questo sistema è fondamentale per garantire
coerenza all’interno dell’ordinamento, poiché impedisce che norme inferiori contrastino con quelle
superiori. Quando si verifica un conflitto tra norme di diverso livello, prevale sempre quella di grado
superiore. Le fonti normative, dette anche fonti del diritto, comprendono quegli atti e quei fatti da cui
nascono, si modificano o si estinguono le norme giuridiche.
Fonti costituzionali
Al vertice della gerarchia si trovano le fonti costituzionali, che comprendono la Costituzione della
Repubblica Italiana, le leggi costituzionali e gli statuti speciali delle regioni a statuto speciale. La
Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresenta la legge fondamentale dello Stato. Essa
riconosce e tutela i diritti inviolabili dei cittadini e definisce l’organizzazione, i poteri e le funzioni
degli organi principali dello Stato.
Le leggi costituzionali, comprese le leggi di revisione della Costituzione, seguono un procedimento
aggravato rispetto alle leggi ordinarie e hanno lo stesso rango della Costituzione. Gli statuti speciali
delle cinque regioni a statuto speciale hanno anch’essi valore costituzionale.
Fonti primarie
Al secondo livello si trovano le fonti primarie, che producono norme con forza di legge. Queste si
suddividono in tre grandi categorie: fonti comunitarie, statali e regionali/provinciali. Le fonti
comunitarie, emanate dagli organi dell’Unione Europea, comprendono le direttive e i regolamenti.
Le direttive stabiliscono obiettivi da raggiungere e sono vincolanti per gli Stati membri solo per
quanto riguarda i fini, lasciando libertà sui mezzi da adottare. Tuttavia, per avere efficacia interna,
devono essere recepite tramite una legge nazionale. In caso di mancato recepimento, lo Stato può
essere sanzionato dalla Corte di Giustizia dell’UE. I regolamenti, invece, sono vincolanti in tutti i
loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. È
importante ricordare che il diritto comunitario prevale sulle fonti primarie statali. Tra le fonti statali,
troviamo innanzitutto le leggi ordinarie, approvate dal Parlamento secondo il procedimento
legislativo ordinario. Accanto a queste vi sono i decreti-legge, che sono provvedimenti provvisori
emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza: entrano subito in vigore, ma devono
essere convertiti in legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti decadono. Vi sono poi i decreti
legislativi, che sono atti del Governo emanati su delega del Parlamento, il quale stabilisce oggetto,
principi e tempi. Si tratta di strumenti spesso usati per materie tecniche o per dare attuazione a
direttive europee. Altre fonti di rango primario sono i testi unici e i codici. I testi unici sono raccolti
coordinati di norme relative a una stessa materia, con lo scopo di semplificare la consultazione
evitando dispersioni normative. Di solito sono di tipo compilativo, ma in certi casi possono essere
normativi e avere forza di legge. I codici, invece, organizzano e disciplinano in modo armonico una
determinata materia e possono comportare l’abrogazione implicita di norme precedenti. Esempi
importanti nel settore sanitario e farmaceutico sono il Testo Unico sugli stupefacenti, il Testo Unico
delle leggi sanitarie, TULS, e la Farmacopea Ufficiale, che ha valore di codice. Infine, tra le fonti
primarie troviamo le fonti regionali e provinciali, che riguardano l’autonomia legislativa delle
regioni e delle province autonome. Gli statuti delle regioni a statuto ordinario, approvati dal Consiglio
regionale e convalidati con legge statale, definiscono l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni regionali. Le leggi regionali e quelle delle province autonome hanno valore primario solo
nel territorio in cui sono emanate e possono riguardare esclusivamente le materie che la Costituzione
ha attribuito alla competenza delle regioni.
Fonti secondarie
Le fonti secondarie del diritto sono quegli atti che, pur non avendo lo stesso valore delle leggi,
svolgono un ruolo fondamentale nel completare e applicare concretamente le norme contenute nelle
fonti primarie.
A differenza di queste ultime, le fonti secondarie non sono emanate dal Parlamento, ma da organi
amministrativi come il Governo, i ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni o altri enti pubblici.
La forma più comune di fonte secondaria è rappresentata dai regolamenti, che servono per
disciplinare aspetti più tecnici delle norme già previste da leggi superiori. Questi regolamenti possono
essere statali, regionali o locali, e si suddividono in varie tipologie: esecutivi, indipendenti, oppure
organizzativi. Possono essere adottati dal Governo nel suo insieme, regolamenti governativi, da più
ministeri insieme, interministeriali, oppure da un singolo ministro, ministeriali, purché ci sia una
legge che li autorizzi. Oltre ai regolamenti, esistono anche le ordinanze, che non hanno natura
normativa, ma contengono ordini specifici, spesso legati a situazioni di urgenza o pericoli per la salute
pubblica. Le ordinanze possono essere emesse, ad esempio, da sindaci o prefetti. Un caso particolare
di fonte secondaria nel settore sanitario è costituito dalle determinazioni dell’AIFA, l’Agenzia
Italiana del Farmaco. Questi atti hanno una funzione molto tecnica e riguardano ambiti delicati come
la regolazione della prescrizione dei farmaci, la loro distribuzione, la rimborsabilità e i prezzi.
Sebbene non siano vere e proprie leggi, sono provvedimenti vincolanti e fondamentali nella politica
del farmaco in Italia.
Fonti terziarie
Gli usi e consuetudini rappresentano una fonte del diritto non scritta, formata nel tempo attraverso
comportamenti ripetuti e diffusi nella collettività, adottati con la convinzione che siano obbligatori
per legge. Tuttavia, non hanno lo stesso peso delle fonti legislative e possono valere solo in assenza
di una norma scritta che regoli la stessa materia, oppure quando è la legge stessa a richiamarli
esplicitamente. Perché una consuetudine sia considerata fonte del diritto, è necessario che non sia in
contrasto con una norma vigente. In altre parole, gli usi e le consuetudini non possono mai prevalere
su una legge, ma possono integrare l’ordinamento giuridico laddove questo risulti lacunoso.
Attualmente, il loro valore è piuttosto limitato e vincolano i cittadini solo quando riguardano ambiti
non espressamente regolati dalla legge.
Criteri di risoluzione tra antinomie
Nel sistema giuridico può accadere che due norme siano in contrasto tra loro: questa situazione si
chiama antinomia. Per risolverla, il diritto prevede diversi criteri, da applicare in base al tipo di
conflitto. Il primo criterio è quello della competenza, secondo cui ha valore la norma emanata
dall’autorità che ha il potere legale di disciplinare quella determinata materia. Se una materia è di
competenza dell’Unione Europea, le norme europee devono essere applicate anche se in contrasto
con quelle nazionali. Lo stesso principio vale a livello interno, dove la Costituzione italiana stabilisce
quali materie possono essere regolate dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti locali. Il secondo criterio
è quello gerarchico, tra due norme in conflitto, prevale quella di grado superiore. Una legge ordinaria
non può contraddire la Costituzione o una legge costituzionale. Se una norma inferiore contrasta con
una superiore, viene annullata con effetto retroattivo, come se non fosse mai esistita.
Il terzo criterio è quello cronologico, quando due norme della stessa fonte e dello stesso livello si
contraddicono, prevale quella più recente. La norma nuova abroga la precedente solo per il futuro,
mentre la norma più vecchia continua ad applicarsi ai fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della
nuova legge. Un altro criterio importante è quello della specialità, riassunto nella formula latina “lex
specialis derogat generali”, una norma più specifica prevale su una norma generale, anche se
quest’ultima è di pari grado. Infine, va ricordato che, secondo il principio della prevalenza del diritto
europeo, le norme dell’Unione Europea prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri, anche se
queste sono di rango primario.
Pubblicazione delle fonti normative in ambito farmaceutico
In ambito farmaceutico, la pubblicazione delle disposizioni normative segue le regole generali
dell’ordinamento giuridico, ma con particolare attenzione agli strumenti ufficiali utilizzati per rendere
note le norme ai destinatari. Le fonti primarie vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questa pubblicazione è
fondamentale perché segna l’entrata in vigore della norma e ne garantisce la validità. Le fonti
secondarie possono anch’esse essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale o, nel caso di disposizioni a
livello regionale, sul Bollettino Ufficiale delle Regioni. Tuttavia, alcuni regolamenti secondari
possono non essere pubblicati ufficialmente, soprattutto se emanati da enti o autorità amministrative
specifiche, come il Ministero della Salute o l’AIFA, che li diffondono attraverso canali istituzionali
propri. Le fonti terziarie, come gli usi e le consuetudini in ambito commerciale o sanitario, non sono
solitamente scritte. Tuttavia, in alcuni casi, le Camere di Commercio provinciali raccolgono e
pubblicano annualmente le consuetudini più significative, offrendo così un riferimento utile anche in
ambito farmaceutico, ad esempio per prassi consolidate nella distribuzione o nella vendita dei
medicinali.
Assistenza Sanitaria e Organizzazione del SSN: Competenze di Stato, Regione ed Enti Locali
Assistenza sanitaria in Italia
L’assistenza sanitaria in Italia ha subito una profonda evoluzione nel corso del tempo, passando da
un sistema frammentato e legato al lavoro a un modello universalistico fondato sul diritto alla salute
per tutti. In origine, nel XIX secolo, la tutela sanitaria era affidata alle Casse Mutue o Enti
Mutualistici, nati come forme di auto-organizzazione da parte dei lavoratori. Questi enti
raccoglievano contributi per fornire assistenza sanitaria agli iscritti e alle loro famiglie, ma
escludevano chi non lavorava, come disoccupati o invalidi. Durante il periodo fascista, queste mutue
vennero sottoposte al controllo statale e raggruppate in grandi enti. L’iscrizione divenne obbligatoria
e il diritto alla salute era legato allo status di lavoratore, creando forti disparità di trattamento tra le
diverse categorie. Chi era più vulnerabile, spesso aveva meno accesso alle cure. Col tempo, questo
sistema mostrò gravi inefficienze e una crescente crisi finanziaria, aggravando anche la situazione
degli ospedali.
Per risolvere la crisi, lo Stato intervenne nel 1974 accollandosi i debiti delle mutue e decretandone la
chiusura. Tra gli enti principali vi era l’INAM. Tutte le strutture, il personale e i fondi confluirono
poi nel nuovo Servizio Sanitario Nazionale. Un punto di svolta fu l’introduzione della Costituzione
italiana nel 1948, che con l’art. 32 sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. Questo articolo
non solo tutela l’accesso all’assistenza sanitaria, ma riconosce anche il diritto a non subire trattamenti
sanitari imposti contro la propria volontà, salvo quanto previsto per legge, nel rispetto della dignità
umana. È solo con la Legge n. 833 del 1978 che nasce il Servizio Sanitario Nazionale, un sistema
pubblico basato su universalità, uguaglianza ed equità. L’obiettivo era quello di garantire l’accesso
alle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione, indipendentemente dalle condizioni economiche o
sociali. In pratica, il SSN riconosce la salute come diritto di ogni cittadino, non più legato al lavoro,
ma alla semplice appartenenza alla collettività. A chi non rientra nelle categorie esenti viene richiesto
un contributo, il ticket, proporzionato alla prestazione ricevuta. Il principio di equità mira, infine, a
eliminare le disuguaglianze nell’accesso alle cure, assicurando a tutti pari opportunità a parità di
bisogno.
Organizzazione del SSN: Competenze di Stato, Regioni ed Enti Locali
A partire dagli anni ‘90, l’assistenza sanitaria italiana ha conosciuto un profondo processo di
decentramento, con un crescente trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni. Un passaggio
cruciale in questo percorso è rappresentato dal Decreto Legislativo 112/1998, che ha avviato il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali. L’obiettivo era di
rendere la gestione della sanità più vicina al cittadino, superando la rigidità centralista del precedente
sistema mutualistico, e ponendo l’accento sulla cura della persona nel contesto territoriale. Questo
percorso è stato completato con la riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla Legge
Costituzionale del 18 ottobre 2001, che ha sancito ufficialmente la ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni in materia di tutela della salute. Con questa modifica, si è istituito un regime di
legislazione concorrente, in cui lo Stato stabilisce i principi fondamentali, mentre le Regioni
disciplinano nel dettaglio le norme, secondo le specificità dei propri territori. La sanità, quindi, è
diventata un sistema articolato su base regionale, pur restando inserita in un quadro unitario nazionale.
Questo assetto riguarda anche il servizio farmaceutico, parte integrante dell’assistenza sanitaria. La
riforma ha ridefinito anche il ruolo degli enti locali, riconoscendoli come soggetti autonomi, dotati di
statuti e competenze proprie, in attuazione dei principi costituzionali. Inoltre, alcune Regioni godono
di statuti speciali che conferiscono maggiore autonomia, anche in ambito sanitario. Oggi, quindi, la
struttura del Servizio Sanitario Nazionale si articola su tre livelli:
1. Stato, livello centrale;
2. Regione, livello intermedio;
3. Territorio, livello locale;
Il ruolo dello Stato rimane centrale in diverse funzioni:
1. Legiferare in ambito sanitario, definendo i principi generali e le regole comuni a tutto il
Paese;
2. Organizzare il SSN e approvare strumenti come il Piano Sanitario Nazionale, che definisce
obiettivi e strategie sanitarie da raggiungere in un dato periodo;
3. Determinare i Livelli Essenziali di Assistenza, LEA, ovvero le prestazioni sanitarie che
devono essere garantite a tutti, in modo uniforme sul territorio nazionale;
4. Coordinare e vigilare sull’operato delle Regioni, per garantire che i diritti sanitari dei
cittadini siano rispettati ovunque;
5. Tutela di ambiti specifici, come la salute sul lavoro, la salute mentale, l’infanzia, gli anziani,
e l’assistenza scolastica;
6. Stabilire i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi che le strutture sanitarie
devono rispettare per operare, siano esse pubbliche o private;
7. Definire modelli di accreditamento per le strutture che erogano servizi sanitari per conto del
SSN;
Livelli essenziali di assistenza, LEA
I Livelli Essenziali di Assistenza rappresentano l’insieme delle prestazioni e dei servizi che il Servizio
Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, gratuitamente
o con il pagamento di un ticket, grazie alle risorse pubbliche ottenute tramite le tasse. I LEA
definiscono i confini entro cui il SSN deve operare, sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo e
tipologico. Prima del DPCM del 29 novembre 2001, non esisteva un elenco dettagliato delle
prestazioni garantite, e questo aveva generato forti disparità regionali nell’erogazione dei servizi
sanitari. Con la definizione dei LEA, si è voluto rendere più uniforme e organica l’assistenza sanitaria
a livello nazionale, stabilendo un nucleo minimo di prestazioni che devono essere assicurate ovunque.
I LEA sono inclusi nel Piano Sanitario Nazionale e presentano due caratteristiche fondamentali:
1. Essenzialità, perché rispondono a bisogni di salute primari e non rinviabili;
2. Uniformità, poiché devono essere garantiti in modo equo su tutto il territorio italiano;
Le prestazioni previste dai LEA sono suddivise in tre grandi aree di intervento:
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: include tutte le attività di
prevenzione, controllo e promozione della salute pubblica. Rientrano qui la prevenzione delle
malattie, la tutela degli ambienti, la vigilanza sulle attività rischiose e l’educazione a stili di
vita sani;
2. Assistenza distrettuale: comprende i servizi sanitari territoriali, come la medicina di base,
l’assistenza farmaceutica, le visite specialistiche ambulatoriali, l’assistenza domiciliare e le
strutture residenziali o semiresidenziali;
3. Assistenza ospedaliera: riguarda gli interventi in ospedale, come il pronto soccorso, i ricoveri
ordinari o diurni, gli interventi ospedalieri a domicilio e i servizi trasfusionali;
Livelli essenziali di assistenza farmaceutica, LEAF
I Livelli Essenziali di Assistenza Farmaceutica rappresentano quella parte dei LEA dedicata in modo
specifico all’assistenza farmaceutica, ovvero all’erogazione di medicinali e prodotti sanitari da parte
del Servizio Sanitario Nazionale. Come per gli altri LEA, le prestazioni sono garantite gratuitamente
o con il pagamento di un ticket, e sono finanziate con le risorse pubbliche provenienti dalle tasse. I
LEAF servono a garantire uniformità e accesso equo ai farmaci e ai dispositivi sanitari su tutto il
territorio nazionale. Questo è particolarmente importante in un sistema, come quello italiano, in cui
la sanità è fortemente regionalizzata, con il rischio di disparità tra regioni nella distribuzione e
nell’accessibilità dei farmaci. L’assistenza farmaceutica prevista dai LEA si articola principalmente
in due modalità:
1. Distribuzione per conto delle ASL: le farmacie distribuiscono gratuitamente farmaci a carico
del SSN;
2. Distribuzione diretta di altri medicinali e prodotti sanitari: può avvenire gratuitamente o
con ticket, a seconda del tipo di prodotto e della regione;
Tra i prodotti garantiti dai LEAF rientrano:
1. Farmaci di classe A;
2. Dispositivi medici monouso;
3. Ausili per pazienti diabetici;
4. Presidi per malattie rare;
5. Prodotti dietetici per pazienti con malattie metaboliche congenite o fibrosi cistica;
6. Alimenti senza glutine per soggetti celiaci;
7. Latte artificiale per neonati da madri con HIV/AIDS;
8. Prodotti aproteici per nefropatici cronici;
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni acquisiscono ampia autonomia in materia
sanitaria, diventando titolari dell’organizzazione e della gestione del Servizio Sanitario Regionale,
SSR. Gli organi regionali coinvolti sono:
1. Consiglio regionale;
2. Giunta regionale;
3. Presidente della Giunta;
Le Regioni:
1. Legiferano in ambito sanitario nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato;
2. Organizzano il SSR seguendo le linee guida statali;
3. Redigono il Piano Sanitario Regionale, da emanare entro 150 giorni da quello nazionale;
4. Gestiscono le ASL e le Aziende Ospedaliere, decidendo la loro organizzazione interna.;
5. Nomina dei Direttori Generali delle aziende sanitarie.
Tuttavia, il settore farmaceutico resta disciplinato a livello nazionale: le Regioni non possono
modificarne la normativa sostanziale, ma possono pianificare e gestire l’organizzazione territoriale.
La pianificazione delle farmacie segue un iter in cui: la Regione approva il piano, l’ASL svolge la
fase istruttoria, Sindaci, Consigli comunali e Ordine dei Farmacisti possono esprimere pareri
consultivi. Il criterio territoriale resta comunale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.
Ruolo degli Enti Locali
Provincia: approva la localizzazione di presidi e servizi sanitari, tenendo conto del piano regionale e
delle farmacie. Il Prefetto rappresenta lo Stato a livello locale ed è autorità sanitaria, con potere di
ordinanza in caso di emergenza sanitaria.
Comune: ha competenze amministrative in sanità, esercitate direttamente o tramite Unioni di Comuni.
Partecipa alla programmazione sanitaria regionale e verifica l’operato delle ASL. Il Sindaco è autorità
sanitaria locale, con potere di ordinanza.
Azienda Sanitaria Locale, ASL: le ASL sono l’evoluzione delle Unità Sanitarie Locali, ma diventano
aziende autonome con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. La loro funzione è
erogare i servizi sanitari sul territorio, secondo le direttive regionali. Le ASL possono avere
un’estensione: Sub-comunale, Comunale, Multicomunale e Provinciale. Dal D.Lgs. 229/1999, le ASL
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