Introduzione alle impugnazioni
Allora, il primo argomento di cui ci occuperemo quest'anno sono le impugnazioni, cioè le fasi successive ai giudizi di primo grado, rito ordinario, rito del lavoro, ma anche procedimento sommario di cognizione che ha un appello. Non è un procedimento di cognizione sommaria, è un procedimento formale di cognizione a seguito del quale 5.15 poi dopo le impugnazioni ci occuperemo di altri argomenti che sono nell’ordine, in ordine sparso, ma probabilmente sarà l’ordine che seguiamo: procedimenti speciali, l’arbitrato e l'esecuzione.
L'ordine può cambiare perché se il legislatore inizia a cambiare le norme in corso d'opera per cui c'è qualche riforma, magari posticipiamo gli argomenti perché il problema è che questi non si fermano per problemi del paese e quindi, se ci fossero nuovi istituti in via di riforma, aspettiamo che la legge venga approvata piuttosto che studiare varie versioni delle riforme. Comunque, l’ordine ragionevole dovrebbe essere quello che abbiamo detto.
L'importanza delle impugnazioni
Le impugnazioni: è l'argomento più bello del corso, il resto sarà noia, nel senso che attraverso le impugnazioni noi riusciamo a mettere a frutto quello che abbiamo studiato in processuale civile 1, verificare se l'abbiamo compreso, approfittare del fatto che comunque dobbiamo avere padronanza della materia per studiare le impugnazioni e quindi riguardare quegli argomenti che ci siamo un po’ dimenticati o comunque abbiamo pensato di tralasciare perché ritenevamo meno importanti.
Se uno conosce le impugnazioni conosce il processuale; se non conosce le impugnazioni, no. Ad esempio, in giustizia amministrativa, in realtà, se non si sono studiate le impugnazioni non si riesce a comprendere. Le impugnazioni nel diritto civile sono uno dei pilastri da cui si snodano anche diversi sistemi processuali.
Principi fondamentali delle impugnazioni
Bene, perché le impugnazioni, ora noi il termine impugnazione già lo conosciamo, già l'abbiamo incontrato. Chi si ricorda quando abbiamo incrociato le impugnazioni in processuale civile 1? A proposito delle nullità processuali, che cosa abbiamo detto?
Abbiamo detto che le nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione non possono essere fatte valere se non attraverso quei mezzi di impugnazione: questo si chiama principio di assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame (meglio che d'impugnazione perché tecnicamente è meglio dire principio di assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame piuttosto che dire principio di assorbimento delle nullità nei mezzi d'impugnazione).
Perché? Perché qua noi dobbiamo tenere presente il duplice aspetto d'impugnazione e di mezzi di gravame che si possono avere attraverso i quali si chiede a un giudice di esaminare, riesaminare, questioni già affrontate da altro giudice o da lui stesso nella sentenza.
Mezzi di impugnazione
Allora noi abbiamo riportato questo principio di gravame, sappiamo anche a proposito del giudicato abbiamo detto che quando le sentenze non sono più soggette ai mezzi di impugnazione ordinari, si dice che sono passate in giudicato formale. Il giudicato formale significa che una sentenza non è assoggettata a mezzi di impugnazione ordinari, il che significa, evoca, ci fa capire che accanto ai mezzi di impugnazione ordinari, ci devono essere anche quelli straordinari, cioè quelli che possono essere proposti anche contro le sentenze passate in giudicato formale.
Queste sono nozioni che già abbiamo appreso. Allora se io chiedo quali sono i mezzi d'impugnazione ordinari, sono quei mezzi d'impugnazione che possono essere proposti avverso le sentenze non ancora passate in giudicato formale mentre i mezzi d'impugnazione straordinari sono quelli che si possono proporre anche contro le sentenze passate in giudicato formale.
Una precisazione: non pensiate che i mezzi di impugnazione straordinari non siano soggetti a termine. In realtà, anche i mezzi d'impugnazione straordinari sono soggetti a termine o almeno la maggior parte dei mezzi d'impugnazione straordinari sono soggetti a termine. Però questo termine ha una decorrenza mobile, che non dipende dal deposito della sentenza o dalla notifica della sentenza, ma da fatti esterni che potrebbero verificarsi anche molto tempo dopo la pronuncia della sentenza e quindi anche dopo il passaggio in giudicato.
Tempi e modalità delle impugnazioni
Se io dico che una sentenza può essere impugnata per revocazione dal momento in cui vengono scoperti nuovi documenti, è chiaro che è possibile immaginare un'impugnazione con questa sentenza proposta anche dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza. Non è che non ci sia un termine, anche lì ci sarà un termine, ma è un termine che decorre dalla scoperta del documento, dalla scoperta della falsità della prova, dalla condanna del giudice. La sentenza può essere impugnata per dolo del giudice.
Quindi non è che non ci siano termini, ma questi termini decorrono, possono decorrere da momenti anche successivi al passaggio in giudicato. Paradossalmente per la povertà del nostro linguaggio, e per la gioia dei professori che vogliono rifiutare gli studenti agli esami che chiedono un’altra domanda. (Se uno non sa niente un’altra domanda è un'agonia)
L’unico mezzo di impugnazione straordinario che non è assoggettato a termine, quindi è il più straordinario di tutti e quindi può essere proposto in qualunque momento e non c’è termine, si chiama opposizione di terzo ordinaria. E allora voi capite che se uno dice fammi un esempio d'impugnazione ordinaria, quello che ha studiato la mattina stessa per l’esame dirà impugnazione ordinaria è l'opposizione di terzo ordinaria, la cosa più semplice che è la più straordinaria di tutte. Poi, perché la chiamano ordinaria è un mistero non risolto.
In realtà, il manuale la chiama semplice per contrapporla ad un’altra opposizione di terzo cioè quella revocatoria, allora quella revocatoria si chiama opposizione di terzo revocatoria e quell’altra? Un fesso, non so chi sia stato dice, chiamiamola ordinaria, ma questa ordinaria complica le cose; è un po’ come il ricorso straordinario per cassazione vi ricordate.
Il ricorso straordinario ex art 111 della costituzione? Quello non è straordinario, o meglio non è straordinario da questo punto di vista, cioè abituiamoci purtroppo a sapere che questi termini sono termini che hanno un significato in un certo contesto: quando si parla di mezzi d'impugnazione ordinari e straordinari si fa riferimento al termine oltre il quale una sentenza si considera passata giudicato, diciamo che sono ordinari quelli che proponiamo prima che la sentenza sia passata in giudicato e straordinari quelli che si possono proporre anche dopo.
Però ci sono delle definizioni stravaganti per cui noi chiamiamo opposizione di terzo ordinaria un mezzo d'impugnazione che è straordinarissimo, e chiamiamo ricorso per cassazione straordinario un mezzo d'impugnazione che comunque non può essere proposto oltre il passaggio in giudicato. Però noi siamo abbastanza sgasati e capiamo che dobbiamo confrontarci anche con termini che hanno una pluralità di significati a seconda del contesto in cui noi li inseriamo.
Conclusioni sulle impugnazioni
Quindi dicevo: noi conosciamo già le impugnazioni per averle incontrate in procedura civile 1. Vi ricordate che il principio di assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame sta a significare sostanzialmente che il passaggio in giudicato formale della sentenza, e quindi l’impossibilità di impugnare quella sentenza ulteriormente, non sana comunque la nullità, che continua a sopravvivere e che potrò in via eccezionale fare valere con altri mezzi che però sono diversi dai mezzi d'impugnazione, perché il passaggio in giudicato formale comunque mi preclude la possibilità di impugnare.
Però questa nullità, il termine d'impugnazione, spero, lo avete incontrato anche in altre discipline. Allora qual è la prima materia in cui avete trovato il termine impugnazioni, impugnare? Qual è? Diritto privato e ricordiamo l’impugnazione dei testamenti e l’impugnazione dei contratti. Perché è un atto attraverso il quale, in termini proprio atecnici che si fa a fare? Perché io impugno? Tendenzialmente chi impugna perché impugna? Che cosa vuol far valere? Di far valere interessi, beh sì è giusto ma voi ora dovete dimenticarvi di avere davanti un processualista, pensate tendenzialmente in diritto privato perché si impugna? Che cosa si vuol far valere?
Chiunque agisce in giudizio agisce per far valere un diritto ma esistono anche le impugnazioni stragiudiziali allora io potrei anche mandarti una raccomanda e impugnare? Avete mai visto le raccomandate scritte dagli avvocati? Impugno e contesto tutto quanto lei. Impugnazione vuol dire contestare, tendenzialmente è un atto attraverso cui si fa valere l'invalidità. Io attraverso l'impugnazione faccio valere l'invalidità, cioè contesto un atto nella sua validità non è valido, è nullo, è annullabile è rescindibile, lo impugno perché l'ho firmato per errore questo contratto, impugno questo contratto perché è falso, questo testamento perché è falso.
Impugno quel testamento perché ha attribuito i beni violando la legittima. Impugno questo contratto perché l’ho firmato in stato di incapacità psichica ecc. Questo termine impugnare: si contesta la validità di un atto perché si vogliono rimuoverne gli effetti ovviamente. Questo aspetto dell'impugnazione è presente anche nelle sentenze, anche per le sentenze io posso impugnare la sentenza perché ne contesto la validità e perché ovviamente voglio rimuoverne gli effetti.
La nullità delle sentenze va fatta valere nei mezzi d'impugnazione: io posso impugnare la sentenza per contestarne la validità. Vedete come le varie materie poi si riconducono ad unità? Il termine impugnazione è un termine che noi utilizziamo per l'impugnazione degli atti amministrativi, dei provvedimenti amministrativi: capite? Però con riferimento alla sentenza, noi utilizziamo anche questa espressione mezzo di gravame: perché? Perché in realtà la sentenza non cambia l'impugnazione e mezzi di gravame alla fine sono la stessa cosa con riferimento alle sentenze.
Per gli atti negoziali non abbiamo mezzi di gravame, per gli atti negoziali non abbiamo mezzi di gravame per i testamenti non abbiamo mezzi di gravame mentre per le sentenze sì perché si focalizza l'attenzione non più sulla sentenza come atto, ma sulla sentenza come giudizio.
Errores in iudicando ed errores in procedendo
E allora se io prendo in considerazione la sentenza come giudizio e mi lamento della erroneità del giudizio non contesto, si dice, la validità della sentenza quale atto semplicemente affermo che è errato, è ingiusto il giudizio e quindi chiedo un altro giudizio, propongo un gravame, chiedo un ulteriore giudizio di ciò che è stato assoggettato ad un giudizio. Propongo un gravame.
Tendenzialmente il gravame evoca il fatto che ci si rivolga ad un giudice superiore, vado dal giudice superiore e dico oh guarda questo che cavolo ha deciso. Ora, dobbiamo tenere presente che questa distinzione va bene, si giustifica, ci aiuta a capire che sempre la sentenza dobbiamo prenderla in considerazione sia come atto, sia come giudizio, ma in realtà, a ben vedere, le due cose finiscono per confondersi, perché? Perché in realtà, sempre e comunque quando io contesto la ingiustizia della sentenza e cioè il fatto che il giudice ha emesso un provvedimento di segno difforme da quello che avrebbe dovuto rendere, in realtà ha violato una regola del suo procedere.
Non c’è questa così netta distinzione tra errores in iudicando ed errores in procedendo nel senso che gli errores in iudicando si farebbero valere con i mezzi di gravame, e gli errores in procedendo si farebbero valere con i mezzi di impugnazione. Nel senso che, pur potendo concettualmente distinguere tra errori di giudizio ed errori del procedere, in realtà non ci sono mezzi di riesame della sentenza che sono gravami in senso puro, e altri mezzi che sono mezzi d'impugnazione in senso puro, perché sempre e comunque se io contesto un errore di giudizio in realtà sto contestando che il giudice ha violato una regola del suo agire, e cioè ha emesso una sentenza diversa da quella che avrebbe dovuto emettere.
Comunque e se contesto un errore del procedere, in realtà intanto lo posso fare, intanto ha un senso che io lo faccia, in quanto questo abbia determinato un'ingiustizia della sentenza. Perché se non ha determinato un’ingiustizia della sentenza ma che cosa ce ne frega che il giudice ha violato una regola del suo procedere? Attenzione perché su questo bisogna essere molto attenti, questo non è antiformalismo! Io sono una delle persone più formaliste del mondo e non considero il termine formalista un termine dispregiativo, però bisogna intendersi: le forme sono dettate in vista del raggiungimento di uno scopo, che è quello della giustizia della decisione, le forme del processo non sono fini a se stesse, sono in funzione della giustizia della decisione.
E allora l’inosservanza delle forme di per sé può essere denunziata in quanto quell'inosservanza non mi garantisce più il raggiungimento del fine giustizia. Non è che devo dimostrare come dice la cassazione, perché ormai siamo alla deriva dei concetti, non è che io devo dimostrare che l’inosservanza delle forme ha determinato l’ingiustizia, questa scusate è una bestialità: le forme si rispettano perché le impone il legislatore, le impone in vista della giustizia, se tu non rispetti la forma io impugno. L’idea che io debba anche dimostrare che l’inosservanza di quelle forma abbia determinato un’ingiustizia non sta in piedi. Però è vero che tu puoi dimostrare che l’inosservanza di quella forma non abbia determinato l’ingiustizia, cioè è possibile che l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo.
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Lezione 1 Procedura civile
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Lezione 13, Procedura civile
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Lezione 7, Procedura civile
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Lezione 11, Procedura civile