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Una ragazza risponde “ al tribunale di appello di Roma” … esiste il tribunale di appello? No! I
giudici sono il giudice di pace, tribunale, corte di appello, corte di cassazione! Le sentenze del
giudice di pace di Roma a chi le impugnamo? Al giudice di grado superiore a quello che ha emesso
la sentenza impugnata, chi è il giudice di grado superiore al giudice di pace di Roma? Il tribunale di
Roma! Il tribunale di appello non esiste! Il tribunale di Roma! Le sentenze del tribunale alla corte di
appello, le sentenze del giudice di pace al tribunale.
Dal punto di vista territoriale, ovviamente, le sentenze del giudice di pace di Roma non le andremo
mai ad impugnare al tribunale di Bolzano …. Però se iniziamo ad avere dubbi su questo, ci può
essere quello che va a Bolzano.. no!
Ora ci sono un sacco di sentenze che dicono, ma tante tante tante, buffa la cosa, che dicono che
l’appello proposto di fronte a un giudice che non sia nemmeno astrattamente idoneo a svolgere
funzioni di giudice di appello rispetto alla sentenza impugnata, è inammissibile, è come se tu non lo
avessi proposto. Però queste sentenze veramente fanno pensare a avvocati più che ignoranti,
diciamo, che esercitano sotto l’effetto di sostanze strane perché si tratta di pensare appunto che tu
fai l’appello contro la sentenza del tribunale di Roma, lo fai al giudice di pace di Bolzano e la corte
di cassazione dice “vabbè questo nemmeno … come fa il giudice di pace di Bolzano a fare
l’appello..”, oppure lo fai al tribunale di Firenze, deve essere un giudice di grado superiore, il
minimo che ti chiedo è il giudice di grado superiore!
Se la sentenza è del giudice di pace devi andare al tribunale, se è del tribunale devi andare alla corte
di appello, cioè questo astrattamente …. Poi dice anche la cassazione, ma in tantissime sentenze,
che se però tu sbagli a individuare il giudice di appello, cioè anziché andare alla corte di appello di
Roma vai alla corte di appello di Bolzano, vabbè quello è...
Ha comunque efficacia conservativa quell’appello: nel senso che la corte di appello di Bolzano
rimette gli atti alla corte di appello di Roma, si dichiara incompetente, ma intanto min 56. 20 è
passata in giudicato. Ora è buffo pensare che uno vada a proporre il giudizio di appello di fronte al
giudice di appello nella cui circoscrizione non ci sia il giudice della sentenza impugnata, per cui io
non mi fiderei moltissimo di questa giurisprudenza. È probabile … perché dice la giurisprudenza “
ha effetto conservativo”, probabilmente, non lo sono mai andato a controllare ma probabilmente si
tratta di casi in cui per effetto del mutamento delle circoscrizioni territoriali, è successo che a un
certo punto un tribunale “x” che prima stava nella circoscrizione della corte di appello di “y”, è
passato alla circoscrizione di un’altra corte di appello; oppure nel caso in cui viene creata una nuova
corte di appello che si prende un pezzo di circoscrizione prima che min 57,15 un’altra corte di
appello, quindi l’avvocato non aggiornato si sbaglia e propone il giudizio di appello di fronte a un
giudice che non ha più competenza territoriale su quel tribunale o su quel giudice di pace e quindi si
sana in questa maniera.
Tendenzialmente comunque il principio è questo: se proponete l’appello di fronte a un giudice che
non può svolgere le funzioni di giudice di appello, cioè di fronte a un giudice di primo grado non ha
efficacia sanante, se lo proponete di fronte a un giudice che astrattamente potrebbe svolgere le
funzioni di giudice di appello ma che nella fattispecie non è competente territorialmente allora si
può avere l’efficacia sanante. Penso che però che tutta questa giurisprudenza riguardi casi in cui
astrattamente quel giudice poteva avere competenza, perché comunque sia c’era una corte di
appello min 58.13 a quella competente, perché forse si potrebbe dire che la corte di appello di
Bolzano nemmeno astrattamente potrebbe giudicare in appello una causa del tribunale di Roma,
però i principi giurisprudenziali sembrerebbero essere più lassisti ….
Ma insomma non fate cose di questo genere, guardatevi sempre qual è la corte di appello nella cui
circoscrizione rientra il giudice che ha emesso il vostro provvedimento ed evitate queste figuracce.
Come si propone l’appello? Una ragazza dice “ con richiesta scritta”. L’atto di appello sicuramente
è un atto scritto, la notazione non è scontata, si potrebbe anche immaginare che uno faccia una
dichiarazione orale che venga raccolta dal cancelliere, perché no?
In realtà l’atto introduttivo del giudizio di appello è un atto scritto sicuramente. Che forma ha
questo atto scritto?
Il principio generale da tenere presente è questo: tendenzialmente in appello si applicano, in quanto
compatibili, le norme dettate nel processo di primo grado, quindi nel rito ordinario l’atto
introduttivo che cosa sarà? Un atto di citazione. Nel rito del lavoro l’atto introduttivo del giudizio
d’appello sarà un ..? Un ricorso. Che riproduce tendenzialmente lo stesso schema formale che aveva
nel primo grado.
Nel rito ordinario come ci si difende .. il convenuto come si difende .. qual è l’atto con cui il
convenuto si difende nel rito ordinario? La comparsa di costituzione e risposta; e nel rito del lavoro
la memoria difensiva. Bene. Richiamato questo, qual è la forma dell’atto di appello? Se si tratta di
appello principale, nel rito ordinario l’appello principale si propone con atto di citazione; nel rito del
lavoro l’appello principale si propone con ricorso.
L’appello incidentale nel rito ordinario si propone con comparsa di risposta; nel rito del lavoro si
propone con memoria difensiva.
Il termine lungo per l’appello è di 6 mesi, il termine breve per l’appello (in via principale sempre) di
30 giorni dalla notificazione.
Il termine per l’appello incidentale invece, nel rito ordinario quale sarà? Si apre con comparsa di
risposta quindi? Allora l’appello principale si propone con citazione oppure con ricorso e abbiamo
detto che il termine per l’appello principale è 6 mesi dalla pubblicazione oppure 30 giorni dalla
notifica, nell’appello incidentale invece .. l’appello incidentale si propone con comparsa di risposta
o con memoria difensiva, il termine quindi è quello della comparsa di risposta o della memoria
difensiva: nel rito ordinario quindi il termine per l’appello incidentale è 20 giorni prima
dell’udienza, e nel rito del lavoro il termine per l’appello incidentale è 10 giorni prima dell’udienza.
È lo stesso schema procedimentale, non cambia niente.
Il convenuto deve depositare la comparsa di risposta 20 giorni prima dell’udienza? Bene, l’appello
incidentale andrà fatto 20 giorni prima dell’udienza; nel rito del lavoro non sono 20 ma sono 10.
C’è da chiarire qualche cosa con riferimento al rito del lavoro, perché mentre il rispetto del termine
per l’appello principale sicuramente scongiura la inammissibilità dell’appello perché io ti notifico la
citazione in appello entro 30 giorni dalla notifica o entro 6 mesi dalla pubblicazione e l’appello, da
questo punto di vista, è ammissibile, casomai può diventare improcedibile però qui si tratta di
ammissibile rispetto al termine, nel rito del lavoro è tutto un po’ più complicato … e allo stesso
modo per l’appello incidentale nel rito ordinario io 20 giorni prima dell’udienza deposito la
comparsa di risposta contenente l’appello incidentale e il mio appello incidentale da questo punto di
vista è ammissibile perché tempestivo.
Nel rito del lavoro è un pochettino più complicato, perché? In realtà, voi sapete che nel rito del
lavoro il processo si inizia con ricorso depositato in cancelleria, dopo di che questo ricorso deve
essere notificato all’altra parte entro 10 giorni dal provvedimento con cui il giudice fissa l’udienza,
il giudice provvede entro 5 giorni e io nei dieci giorni successivi, non alla scadenza dei 5 giorni, ma
al provvedimento del giudice, devo notificare.
Quindi se sono sfortunato, potrei avere soltanto 5 giorni a disposizione per la notifica e il giudice,
diciamo, invasato che provvede lo stesso giorno che io deposito il ricorso, fa in modo che dopo 5
giorni dal deposito del mio ricorso, mi scada il termine per la notifica.
Non ci sono giudici invasati di questo tipo, il problema è il contrario: normalmente il decreto del
giudice viene emesso settimane dopo il deposito del ricorso.
Il problema però è questo: che cosa succede se la parte non provvede a notificare l’atto di appello?
Cioè il ricorso con il pedissequo decreto. Ma io non provvedo a notificare il ricorso con pedissequo
decreto entro il termine dei 10 giorni dal provvedimento. È un problema molto spinoso, si è detto
tanto, però io vi dico come la penso io perché tanto tendenzialmente ho ragione quindi è così!
È ovvio che dobbiamo distinguere: se io non so… se e nella misura in cui il provvedimento del
giudice sia emesso in quei 5 giorni, sicuramente io ho l’onere di rispettare i 10 giorni dal
provvedimento perché lo dice la legge; viceversa se, come normalmente succede, il provvedimento
del giudice viene emesso dopo i 5 giorni, siccome non è ipotizzabile che io ogni giorno vada in
cancelleria a verificare se il giudice abbia emesso o non abbia emesso il provvedimento, il termine
per la notifica inizierà a decorrere dal momento in cui mi sarà stato comunicato che è stato emesso
il provvedimento, cosa che oggi è molto più facile perché ormai è entrato in vigore il sistema di
comunicazione a mezzo posta certificata, cioè se oggi fissa la corte di appello una udienza di
appello, a me arriva il messaggino sul telefonino che mi dice che c’è un messaggio di posta
certificata e poi in posta certificata c’è il provvedimento, quindi non potrò più tendenzialmente dire
“ ma io non lo sapevo.. non posso andare in cancelleria”, non ci devo andare in cancelleria, ti arriva
la comunicazione in posta certificata, c’è solo l’onere di controllare la posta certificata ma quello è
un onere che le parti hanno.
Quindi, ripeto, in mancanza di emissione del decreto nel termine di 5 giorni, perché si possa pensare
a un termine per la notifica deve arrivare una comunicazione all’avvocato; comunicazione che però
potrebbe essere surrogata dal f