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Poi in altri casi è possibile che comunque c’è un pericolo imminente per cui non si può aspettare.
In questi casi tu puoi chiedere al giudice la cautela, un provvedimento cautelare con DECRETO,
cioè inaudita altera parte , ma il problema è che è un provvedimento cautelare provvisorio destinato
a essere assorbito, revocato o modificato in udienza.
Cioè il giudice ti concede un decreto dicendo: visto che l’udienza è fissata il 25 novembre nel
frattempo autorizzo il sequestro provvisorio con decreto, è chiaro? Cosi fino all’udienza non si è
verificato nessun danno.
All’udienza poi si porrà il provvedimento cautelare che potrà confermare, modificare o revocare; il
vero provvedimento cautelare poi sarà quello; quindi viene anche in quel caso accolta o rigettata
l’istanza cautelare, quel decreto è un decreto che è destinato a morire in udienza, per questo motivo
è un decreto rispetto al quale non si pone alcuna esigenza di tutela non devi impugnarlo in nessun
modo, tanto comunque all’udienza viene sostituito dall’ordinanza.
Mentre c’è un problema di tutela avverso l’ordinanza che accoglie o rigetta il provvedimento
cautelare, non c’è dubbio.
L’ordinanza che accoglie o rigetta il provvedimento cautelare, innanzitutto ricordatevi che contiene
anche una soluzione sulle spese, sempre qualora si tratti di ordinanza di rigetto del provvedimento
cautelare ante-causam, se io chiedo il provvedimento cautelare ante-causam.
Se chiedo un provvedimento cautelare ante causame quando ancora non c’è il giudizio di merito e il
giudice me lo rigetta mi condanna al pagamento delle spese processuali perché non c’è un giudizio
di merito in quel momento nel quale, all’esito del quale io possa essere condannato nè a senso
alcuno costringere le parti ad instaurare un giudizio di merito soltanto per la questione delle spese
quindi se il giudice rigetta l’istanza cautelare ante-causam provvede al pagamento delle spese.
Ma il giudice pronuncia sulle spese anche quando accolga l’istanza cautelare ante-causam nei
provvedimenti autosufficienti; quelli che possono mantenere la loro efficacia anche nel caso di
mancata instaurazione del giudizio di merito, in questo modo le parti non sono costrette a instaurare
il processo di merito per le spese, le spese le ottengono già in fase cautelare, va bene?
Mentre l’ordinanza cautelare di accoglimento di un provvedimento cautelate ante-causam non
autosufficiente oppure l’ordinanza cautelare di accoglimento di un provvedimento cautelare in
corso di causa non contiene una statuizione sulle spese quindi non c’è rispetto a questi 2 ultime
ordinanze un problema di tutelarsi anche avverso la pronuncia sulle spese, perché non c’è la
statuizione sulle spese.
C’è però da tutelarsi per tutte queste ordinanze quantomeno sul fatto che il provvedimento sia stato
concesso o rigettato.
Ma prima ancora.. la tutela che c’è ormai è semplice, un tempo era ancora più complicato
distinguere adesso per fortuna è più semplice, la tutela l’hanno semplificata…
Il rimedio delle parti: si può reclamare. Ma prima ancora di parlare del reclamo dobbiamo fare una
precisazione e chiarire quali sono gli effetti della mancata proposizione del reclamo, cioè che tipo di
stabilità acquista il provvedimento con cui viene accolto o rigettata l’istanza cautelare, là dove non
impugnata, chiaro?
L’art.669 septies ci dice: che l’ordinanza di incompetenza cioè quella che rigetta il provvedimento
cautelare perché richiesto al giudice incompetente, non perché ritenga che non ci sa il fumus boni
iuris e il periculum in mora, ma perché il giudice si ritiene incompetente a concedere la tutela
cautelare, questa ordinanza non preclude la riproposizione dell’istanza, è chiaro?
L’istanza però potrebbe essere rigettata, quindi io posso anche reclamare per questioni di
competenza però di fatto posso anche riproporre l’istanza ad altro giudice ma posso riproporla allo
stesso giudice teoricamente, cercando di ignorare questa incompetenza, il rischio è che mi becco la
condanna alle spese, questo è il vero rischio ( il giudice ti ha già detto che è incompetente) e quindi
tu hai già fatto l’istanza cautelare che viene rigettata dal giudice incompetente con condanna alle
spese, potresti reclamare per ottenere la riforma della condanna alle spese e per la concessione della
misura cautelare richiesta.
Può darsi però che l’istanza cautelare sia rigettata per ragioni che con l’espressione impropria ma
molto suggestiva perché alcuni dicono, per ragioni che attengono al merito cautelare.
Ora il merito cautelare non è merito, però individua che ci stiamo occupando del fumus boni iuris e
del periculum: io posso rigettare l’istanza cautelare per incompetenza o per ragioni che hanno a che
fare con il merito cautelare cioè per la mancanza dei presupposti per l’emanazione del
provvedimento, cioè io ti rigetto l’istanza perché manca il fumus o il periculum.
Se il rigetto dell’istanza avviene perché manca il fumus o il periculum, tu puoi riproporre l’istanza
in realtà semplicemente facendo valere nuove ragioni di fatto o di diritto che non avevi fatto valere
precedentemente indipendentemente dal fatto che si sia verificato un mutamento delle circostanze.
L’hanno scritta complicata perché dice: “ quando si verifichino mutamenti delle circostanze o
vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”.
Quindi vuol dire se vengono introdotte nuove ragioni di fatto o di diritto comunque tu puoi
reclamare e allora potresti dedurre nuove ragioni di fatto fondati su fatti preesistenti oppure su fatti
sopravvenuti.
Perché hanno messo il primo pezzo non si capisce.
Ma il concetto è che la riproposizione può essere semplicemente fatta facendo valere nuove
circostanze. Ritornando sull'esempio dell’altro giorno, sulla reintegra, vi ricordate? Allora io chiedo
una reintegra in base all’art.700 e il giudice mi dice che non ho diritto ad ottenere gli effetti del 700
perché non ho dimostrato che quel lavoro era l’unico con avrei potuto sostenere al sostentamento
della mia famiglia e che lui l’avrebbe concesso soltanto qualora io avessi dimostrato questo, io che
avevo fondato il mio ricorso soltanto sulla lesione della dignità personale posso reclamare dicendo,
benissimo secondo me non mi vuoi dare il 700 per la lesione della dignità personale, ma ad ogni
modo, comunque, visto che me lo chiedi ti dico anche che questa era la mia unica fonte di
sostentamento, è una nuova ragione di fatto su cui io fondo il mio reclamo è chiaro?
Posso reclamare con questo, oppure potrei riproporre l’istanza cautelare facendo valere queste
nuove ragioni di fatto che non avevo fatto valere, cioè ripropongo un’istanza cautelare per la
reintegra in base all’art.700 dicendo che io non ho altre fonti di sostentamento, è chiaro?
Posso fare o l’una o l’altra.
Se quindi io non propongo reclamo avverso il provvedimento, il provvedimento di rigetto produce
una relativa stabilità perché posso riproporre comunque l'istanza, sempre nel caso di incompetenza
semplicemente facendo valere nuove ragioni di fatto o di diritto nel caso di rigetto fondato su
ragioni di merito cautelare.
Il provvedimento di accoglimento invece produce una stabilità anch’essa relativa, perché è sempre
possibile chiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari concessi quando si
verifichino mutamenti delle circostanze, chiaro?
Se non ci sono mutamenti delle circostanze io, se bene possa riproporre l’istanza fondandola su
nuove ragioni di fatto non posso chiedere la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari
concesso.
Se vi è mutamento delle circostanze posso invece chiedere la revoca o la modifica del
provvedimento cautelare concesso.
Quindi io ho interesse a proporre reclamo contro il provvedimento cautelare quando: voglio
lamentarmi della condanna alle spese, che ho subito a causa del rigetto ante-causam o in seguito
all’accoglimento di un’istanza cautelare diretta all’azione di un provvedimento cautelare o che sia
autosufficiente.
Oppure posso reclamare perché voglio lamentarmi del fatto che sia stata negata l’istanza per la
misura cautelare che magari io avevo chiesto facendo valere tutte le possibili ragioni di fatto o di
diritto e quindi non ho la possibilità di riproporre l’istanza perché mi sono già giocato tutto con la
prima istanza oppure, comunque, anche se potrei far valere nuove ragioni di fatto o di diritto e
quindi riproporre preferisco reclamare perché non mi fido di quel giudice (che non mi voleva far
reclamare), quindi preferisco reclamare ottenere una riforma sulle spese e comunque una
valutazione più approfondita della mia istanza.
Se però viene proposto reclamo, il reclamo ha carattere assorbente, nel senso che tutte le nuove
ragioni le devo far valere nel reclamo, è chiaro?
Se c’è un giudice del reclamo è al giudice del reclamo che io mi rivolgo per far valere tutte le
ragioni che possono portare a una modifica del provvedimento; se invece il reclamo non viene
proposto o si è esaurito eventualmente, se il provvedimento cautelare è stato concesso, io posso
chiedere la revoca o la modifica al giudice che ha concesso la misura cautelare, è chiaro?
Così si intersecano: reclamo, revoca o modifica.
Il reclamo non sempre è necessario perché io ho alternative, però comunque sia anche quando io ho
a disposizione alternative posso rivolgermi al reclamo se ritengo il provvedimento cautelare
ingiusto.
È un giudizio, diciamo, di tipo devolutivo ampio, allargato, si riproduce tutto l’ambito della
cognizione proposta al primo giudice, se e fin quando c’è pendente un giudizio di reclamo è al
giudice del reclamo che devono esser fatti presenti tutti i mutamenti e le circostanze di fatto.
Se il reclamo non viene proposto o si è esaurito invece abbiamo la competenza per la revoca o la
modifica del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; così come è possibile riproporre
l’istanza cautelare a quelle condizioni che vi ho accennato.
Non è difficilissimo, mi rendo conto che non è neanche un sistema perfettamente lineare però è più
lineare di quando l’ho dovuto studiare io la prima volta, c’era anche dentro questa normativa una
forma di opposizione al decreto ingiuntivo, sulle spese c’era