Quindi la valutazione delle dimensioni non viene effettuata con riferimento a singola impresa o
società, ma a tutte le società insolventi di quel gruppo, sommando le dimensioni di ciascuna: se si
arriva alla soglia di questo articolo, si applica l’amministrazione straordinaria “Parmalat”, cioè
quella delle grandissime imprese insolventi. Caratteristica peculiare è che l’amministrazione
straordinaria delle grandissime imprese, a differenza di quella delle grandi, può essere aperta
solo se la stessa impresa, coi suoi organi amministrativi, lo chiede. Cioè l’amministrazione
straordinaria delle grandissime imprese si applica solo a grandissime imprese insolventi che
chiedano l’applicazione di questa misura, non è possibile aprirla su istanza creditori, pm d’ufficio.
L’amministrazione straordinaria normale la possono chiedere i creditori, ma quella speciale per
grandissime imprese può essere disposta solo se richiesta da grandissimo debitore insolvente. Cosa
può indurre il grandissimo imprenditore insolvente a chiedere ammissione a questa procedura? Il
fatto che, a differenza della normale amministrazione straordinaria, dove questa concorre col
fallimento, e questa si applica solo se ci sono concrete possibilità di recupero; questo non vale
invece per amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi, nel senso che se
l’imprenditore grandissimo in stato insolvenza chiede di essere ammesso a questa procedura, se ci
sono i presupposti, questa procedura viene necessariamente aperta. Legge ha sancito il diritto del
grandissimo imprenditore insolvente a essere salvato, o quantomeno a vedersi concesso uno
strumento di salvataggio. Se salvataggio non funziona, si aprono le porte del fallimento.
Ma se l’amministrazione straordinaria normale, delle grandi imprese, si apre solo se si accerta prima
che insolvenza sia reversibile, questo non vale per le grandissime: se impresa ha quelle dimensioni
chieste da 347/2003 e lo chiede, l’amministrazione straordinaria delle grandissime viene concessa.
La concede non il giudice ma il ministero (MISE), e non può stare a valutare se insolvenza sia
reversibile o meno. Se si tratta di grandissima impresa insolvente che chiede accesso a questa
procedura, bisogna concederglielo necessariamente. Di fronte a questa richiesta, lo spettro del
fallimento è temporaneamente fugato, perlomeno per il periodo in cui è messo in atto tentativo di
risanamento. Resta inteso che, se la grandissima impresa non chiede di essere ammessa a questa
procedura, regime e lei applicabile sarà identico a quello applicabile alla grande. A cambiare lo
scenario è la richiesta della grandissima insolvente di avere applicata questa procedura. E in tutti i
casi in cui è stata applicata, c’è sempre stata richiesta in tal senso dell’ad/cda della società. Questo
consente di intraprendere un percorso di risanamento, salvataggio, recupero, a prescindere dalla
valutazione che questo salvataggio sia possibile. Mentre nell’amministrazione straordinaria comune
c’è verifica ex ante delle possibilità di salvezza, per le grandissime questo non vale, si cerca di
salvarle a prescindere da che il salvataggio sia concretamente possibile.
A questo punto si aggiunge al triangolo una linea verticale che mette a sinistra imprese cui si
applica la LCA, che è un fallimento sotto mentite spoglie, è una liquidazione coatta dei beni
debitore contro la sua volontà. Settore di imprese commerciali sottratte a fallimento,
amministrazione straordinaria, ecc… Imprese cui si applica la LCA. È un tipo di procedura
liquidatoria, è una procedura coatta, come lo è anche il fallimento: trasformazione dei beni del
debitore in denaro contro la sua volontà. Elemento diverso tra LCA e fallimento è dato
dall’aggettivo “Amministrativo”. Fallimento una è liquidazione coatta gestita dagli organi
giurisdizionali, è una procedura giudiziale, la LCA è gestita dagli organi amministrativi, dal
ministero competente e da organi da esso nominati. L’individuazione del settore riservato alla LCA
avviene su basi esclusivamente qualitative. Non rileva il dato quantitativo, dimensionale
dell’impresa, devono essere imprese che operano semplicemente in determinati settori. LCA si
applica solo in ragione del tipo di attività che l’impresa svolge, ed è la procedura deputata a regolare
insolvenza delle imprese bancarie e finanziarie in generale (es: SICAB) e assicurazioni. I
macrosettori in cui opera LCA come procedura esclusiva, che esclude fallimento, sono banche e
assicurazioni. Non si parla infatti di fallimento bancario, c’è solo LCA, è sostituito dalla
liquidazione coatta.
Perché questa differenza?
Perché gestiscono i risparmi di tanti soggetti, cittadini, e hanno un controllo pubblico dalla nascita
alla morte molto intenso, sono assoggettati a penetranti controlli pubblici, dalla nascita alla morte.
Controllo pubblico su imprese e assicurazioni dovrebbe essere particolarmente intenso. Per cui
tradizionalmente si ritiene che anche la gestione dell’insolvenza di questi soggetti sia lasciata a
stessa autorità amministrativa che ne sindaca e ne controlla la gestione e tutte le fasi dell’esistenza.
Gestione procedura dunque non giudiziale ma amministrativa, si ritiene preferibile applicare un
regime diverso, in quanto il controllo nei loro confronti dovrebbe essere sempre attivo.
Liquidazione coatta vede le stesse fasi processuali del fallimento, ha tanti aspetti in comune col
fallimento. Ma la gaestione delle procedura qui non è giudiziale, bensì amministrativa. Dunque a
gestirla è l’organo politico-amministrativo, che presiede a questi settori e anche all’eventuale
insolvenza che colpisca determinati soggetti operanti in questi settori.
LCA ha una peculiarità rispetto a tutte le altre procedure: mentre altre presuppongono
l’accertamento di una situazione crisi o insolvenza, LCA può essere disposta anche in difetto di un
previo accertamento dello stato d’insolvenza. È una misura che opera anche come misura
sanzionatoria repressiva per atti di mala gestio, le più gravi irregolarità gestionali di questi soggetti
possono essere sanzionate con la LCA, che in quanto liquidazione porta all’eliminazione
dell’impresa. L’impresa messa in LCA per atti di mala gestio, magari poi se ne accerta anche
l’insolvenza; anzi, generalmente queste irregolarità, questi atti di mala gestio, sono fatti sempre per
nascondere, o in via consequenziale, o in via strumentale, situazioni di insolvenza. Generalmente
queste irregolarità, atti di mala gestio sono fatti per nascondere o in via consequenziale o
strumentale, situazioni di insolvenza. Se è vero che LCA può essere aperta anche in difetto di un
accertamento dell’insolvenza, l’insolvenza si accompagna quasi sempre a una LCA aperta per
ragioni diverse.
Banche o assicurazioni et similia, LCA è esclusiva, cioè il fatto che la legge la preveda esclude la
possibilità di dichiarare fallimento di questi soggetti. Ci sono imprese, come le cooperative
commerciali, che viceversa possono alternativamente essere assoggettate a fallimento o LCA.
Mentre banche o assicurazioni possono essere messe solo in LCA, con riguardo ad altri soggetti,
fondamentalmente le cooperative commerciali, queste sono sottoposte sia a fallimento che a LCA.
Sono imprese per le quali la liquidazione coatta non èp esclusiva, ma concorre con il fallimento. Il
concorso come si risolve? Sulla base di una mera regola temporale, di prevenzione temporale: tra
LCA e fallimento, se entrambe possono essere aperte, prevale quella aperta per prima. Secco
criterio di prevenzione temporale, di prevenzione cronologica. Questo dove sono ammesse
entrambe, come nel caso delle coop che esercitino attività commerciale. Dove c’è concorso tra
liquidazione coatta e fallimento, entrano in scena anche concordato preventivo e accordi di
amministrazione, che si regolano nello stesso modo.
Imprese agricole e non imprese sono nel cerchio e fuori da triangolo, si applicano a loro sempre
PCC (procedure di composizione crisi da sovraindebitamento) in caso di insolvenza, e in più
possibilità di ADR per imprese agricole. Si tratti di impresa commerciale sottosoglia, di impresa
non commerciale, di non impresa, l’insolvenza di questi soggetti sfocia nelle procedure di
composizione crisi da sovraindebitamento. Riforma ha complicato ulteriormente tutto questo
quadro.
PROCEDURA DI FALLIMENTO
Prima sul piano storico e su quello sistematico, presa a modello poi dalle altre procedure. LCA
ricalcata proprio sul fallimento; le altre presentano differenze più evidenti, ma i principi, la logica
del fallimento è quella del diritto concorsuale, e la si ritrova nelle altre procedure. Procedura di
fallimento è una procedura di espropriazione collettiva, una procedura di liquidazione forzata di
beni del debitore per la soddisfazione dei creditori. È una esecuzione collettiva. Differenza solo
quantitativa tra esecuzione ordinaria e fallimento: la prima riguarda singoli beni, fallimento tutto il
patrimonio. Investendo tutto il patrimonio, si pongono una serie di problemi che nell’esecuzione
individuale non si pongono. La regolamentazione del fallimento è quindi molto più complessa, ci
sono anche esigenze di reintegrazione del patrimonio. Nell’esecuzione individuale del cpc sono
colpiti solo beni appartenenti a debitore, nel caso del fallimento sono ammessi strumenti
reintegrazione patrimonio debitore che permettono di colpire beni che non erano più del debitore al
momento della dichiarazione fallimento. È una differenza quantitativa che poi si fa qualitativa,
poiché la differenza quantitativa è talmente grande da implicare tutta una serie di problematiche ed
esigenze inedite nell’ottica dell’esecuzione ordinaria. Essenzialmente questo dunque: trasformare in
denaro i beni del debitore, per dare ai creditori quanto dovuto, secondo regola par condicio, secondo
la logica del concorso, per cui soddisfazione di ciascuno è una variabile dipendente dalla
soddisfazione degli altri. Fallimento si apre con una sentenza dichiarativa di fallimento, procedura
fallimentare è procedura giudiziale, i cui passaggi sono scanditi da provvedimenti giudiziali, giudice
sovraintende costantemente a questa procedura, anche se oggi meno che in passato, quindi l’avvio
di questa procedura non può che essere un provvedimento giudiziale con sentenza, giudizio
dichiarativo di fallimento. All’apertura della esecuzione collettiva si arriva dopo sentenza che abbia
accertato insolvenza di un imprenditore commerciale insolvente soprasoglia. La sentenza di
fallimento contiene tutti questi accertamenti, e
-
Diritto fallimentare - lezione 5
-
Diritto fallimentare - lezione 6
-
Diritto fallimentare - lezione 2
-
Lezione 3 diritto commerciale