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Quindi la valutazione delle dimensioni non viene effettuata con riferimento a singola impresa o

società, ma a tutte le società insolventi di quel gruppo, sommando le dimensioni di ciascuna: se si

arriva alla soglia di questo articolo, si applica l’amministrazione straordinaria “Parmalat”, cioè

quella delle grandissime imprese insolventi. Caratteristica peculiare è che l’amministrazione

straordinaria delle grandissime imprese, a differenza di quella delle grandi, può essere aperta

solo se la stessa impresa, coi suoi organi amministrativi, lo chiede. Cioè l’amministrazione

straordinaria delle grandissime imprese si applica solo a grandissime imprese insolventi che

chiedano l’applicazione di questa misura, non è possibile aprirla su istanza creditori, pm d’ufficio.

L’amministrazione straordinaria normale la possono chiedere i creditori, ma quella speciale per

grandissime imprese può essere disposta solo se richiesta da grandissimo debitore insolvente. Cosa

può indurre il grandissimo imprenditore insolvente a chiedere ammissione a questa procedura? Il

fatto che, a differenza della normale amministrazione straordinaria, dove questa concorre col

fallimento, e questa si applica solo se ci sono concrete possibilità di recupero; questo non vale

invece per amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi, nel senso che se

l’imprenditore grandissimo in stato insolvenza chiede di essere ammesso a questa procedura, se ci

sono i presupposti, questa procedura viene necessariamente aperta. Legge ha sancito il diritto del

grandissimo imprenditore insolvente a essere salvato, o quantomeno a vedersi concesso uno

strumento di salvataggio. Se salvataggio non funziona, si aprono le porte del fallimento.

Ma se l’amministrazione straordinaria normale, delle grandi imprese, si apre solo se si accerta prima

che insolvenza sia reversibile, questo non vale per le grandissime: se impresa ha quelle dimensioni

chieste da 347/2003 e lo chiede, l’amministrazione straordinaria delle grandissime viene concessa.

La concede non il giudice ma il ministero (MISE), e non può stare a valutare se insolvenza sia

reversibile o meno. Se si tratta di grandissima impresa insolvente che chiede accesso a questa

procedura, bisogna concederglielo necessariamente. Di fronte a questa richiesta, lo spettro del

fallimento è temporaneamente fugato, perlomeno per il periodo in cui è messo in atto tentativo di

risanamento. Resta inteso che, se la grandissima impresa non chiede di essere ammessa a questa

procedura, regime e lei applicabile sarà identico a quello applicabile alla grande. A cambiare lo

scenario è la richiesta della grandissima insolvente di avere applicata questa procedura. E in tutti i

casi in cui è stata applicata, c’è sempre stata richiesta in tal senso dell’ad/cda della società. Questo

consente di intraprendere un percorso di risanamento, salvataggio, recupero, a prescindere dalla

valutazione che questo salvataggio sia possibile. Mentre nell’amministrazione straordinaria comune

c’è verifica ex ante delle possibilità di salvezza, per le grandissime questo non vale, si cerca di

salvarle a prescindere da che il salvataggio sia concretamente possibile.

A questo punto si aggiunge al triangolo una linea verticale che mette a sinistra imprese cui si

applica la LCA, che è un fallimento sotto mentite spoglie, è una liquidazione coatta dei beni

debitore contro la sua volontà. Settore di imprese commerciali sottratte a fallimento,

amministrazione straordinaria, ecc… Imprese cui si applica la LCA. È un tipo di procedura

liquidatoria, è una procedura coatta, come lo è anche il fallimento: trasformazione dei beni del

debitore in denaro contro la sua volontà. Elemento diverso tra LCA e fallimento è dato

dall’aggettivo “Amministrativo”. Fallimento una è liquidazione coatta gestita dagli organi

giurisdizionali, è una procedura giudiziale, la LCA è gestita dagli organi amministrativi, dal

ministero competente e da organi da esso nominati. L’individuazione del settore riservato alla LCA

avviene su basi esclusivamente qualitative. Non rileva il dato quantitativo, dimensionale

dell’impresa, devono essere imprese che operano semplicemente in determinati settori. LCA si

applica solo in ragione del tipo di attività che l’impresa svolge, ed è la procedura deputata a regolare

insolvenza delle imprese bancarie e finanziarie in generale (es: SICAB) e assicurazioni. I

macrosettori in cui opera LCA come procedura esclusiva, che esclude fallimento, sono banche e

assicurazioni. Non si parla infatti di fallimento bancario, c’è solo LCA, è sostituito dalla

liquidazione coatta.

Perché questa differenza?

Perché gestiscono i risparmi di tanti soggetti, cittadini, e hanno un controllo pubblico dalla nascita

alla morte molto intenso, sono assoggettati a penetranti controlli pubblici, dalla nascita alla morte.

Controllo pubblico su imprese e assicurazioni dovrebbe essere particolarmente intenso. Per cui

tradizionalmente si ritiene che anche la gestione dell’insolvenza di questi soggetti sia lasciata a

stessa autorità amministrativa che ne sindaca e ne controlla la gestione e tutte le fasi dell’esistenza.

Gestione procedura dunque non giudiziale ma amministrativa, si ritiene preferibile applicare un

regime diverso, in quanto il controllo nei loro confronti dovrebbe essere sempre attivo.

Liquidazione coatta vede le stesse fasi processuali del fallimento, ha tanti aspetti in comune col

fallimento. Ma la gaestione delle procedura qui non è giudiziale, bensì amministrativa. Dunque a

gestirla è l’organo politico-amministrativo, che presiede a questi settori e anche all’eventuale

insolvenza che colpisca determinati soggetti operanti in questi settori.

LCA ha una peculiarità rispetto a tutte le altre procedure: mentre altre presuppongono

l’accertamento di una situazione crisi o insolvenza, LCA può essere disposta anche in difetto di un

previo accertamento dello stato d’insolvenza. È una misura che opera anche come misura

sanzionatoria repressiva per atti di mala gestio, le più gravi irregolarità gestionali di questi soggetti

possono essere sanzionate con la LCA, che in quanto liquidazione porta all’eliminazione

dell’impresa. L’impresa messa in LCA per atti di mala gestio, magari poi se ne accerta anche

l’insolvenza; anzi, generalmente queste irregolarità, questi atti di mala gestio, sono fatti sempre per

nascondere, o in via consequenziale, o in via strumentale, situazioni di insolvenza. Generalmente

queste irregolarità, atti di mala gestio sono fatti per nascondere o in via consequenziale o

strumentale, situazioni di insolvenza. Se è vero che LCA può essere aperta anche in difetto di un

accertamento dell’insolvenza, l’insolvenza si accompagna quasi sempre a una LCA aperta per

ragioni diverse.

Banche o assicurazioni et similia, LCA è esclusiva, cioè il fatto che la legge la preveda esclude la

possibilità di dichiarare fallimento di questi soggetti. Ci sono imprese, come le cooperative

commerciali, che viceversa possono alternativamente essere assoggettate a fallimento o LCA.

Mentre banche o assicurazioni possono essere messe solo in LCA, con riguardo ad altri soggetti,

fondamentalmente le cooperative commerciali, queste sono sottoposte sia a fallimento che a LCA.

Sono imprese per le quali la liquidazione coatta non èp esclusiva, ma concorre con il fallimento. Il

concorso come si risolve? Sulla base di una mera regola temporale, di prevenzione temporale: tra

LCA e fallimento, se entrambe possono essere aperte, prevale quella aperta per prima. Secco

criterio di prevenzione temporale, di prevenzione cronologica. Questo dove sono ammesse

entrambe, come nel caso delle coop che esercitino attività commerciale. Dove c’è concorso tra

liquidazione coatta e fallimento, entrano in scena anche concordato preventivo e accordi di

amministrazione, che si regolano nello stesso modo.

Imprese agricole e non imprese sono nel cerchio e fuori da triangolo, si applicano a loro sempre

PCC (procedure di composizione crisi da sovraindebitamento) in caso di insolvenza, e in più

possibilità di ADR per imprese agricole. Si tratti di impresa commerciale sottosoglia, di impresa

non commerciale, di non impresa, l’insolvenza di questi soggetti sfocia nelle procedure di

composizione crisi da sovraindebitamento. Riforma ha complicato ulteriormente tutto questo

quadro.

PROCEDURA DI FALLIMENTO

Prima sul piano storico e su quello sistematico, presa a modello poi dalle altre procedure. LCA

ricalcata proprio sul fallimento; le altre presentano differenze più evidenti, ma i principi, la logica

del fallimento è quella del diritto concorsuale, e la si ritrova nelle altre procedure. Procedura di

fallimento è una procedura di espropriazione collettiva, una procedura di liquidazione forzata di

beni del debitore per la soddisfazione dei creditori. È una esecuzione collettiva. Differenza solo

quantitativa tra esecuzione ordinaria e fallimento: la prima riguarda singoli beni, fallimento tutto il

patrimonio. Investendo tutto il patrimonio, si pongono una serie di problemi che nell’esecuzione

individuale non si pongono. La regolamentazione del fallimento è quindi molto più complessa, ci

sono anche esigenze di reintegrazione del patrimonio. Nell’esecuzione individuale del cpc sono

colpiti solo beni appartenenti a debitore, nel caso del fallimento sono ammessi strumenti

reintegrazione patrimonio debitore che permettono di colpire beni che non erano più del debitore al

momento della dichiarazione fallimento. È una differenza quantitativa che poi si fa qualitativa,

poiché la differenza quantitativa è talmente grande da implicare tutta una serie di problematiche ed

esigenze inedite nell’ottica dell’esecuzione ordinaria. Essenzialmente questo dunque: trasformare in

denaro i beni del debitore, per dare ai creditori quanto dovuto, secondo regola par condicio, secondo

la logica del concorso, per cui soddisfazione di ciascuno è una variabile dipendente dalla

soddisfazione degli altri. Fallimento si apre con una sentenza dichiarativa di fallimento, procedura

fallimentare è procedura giudiziale, i cui passaggi sono scanditi da provvedimenti giudiziali, giudice

sovraintende costantemente a questa procedura, anche se oggi meno che in passato, quindi l’avvio

di questa procedura non può che essere un provvedimento giudiziale con sentenza, giudizio

dichiarativo di fallimento. All’apertura della esecuzione collettiva si arriva dopo sentenza che abbia

accertato insolvenza di un imprenditore commerciale insolvente soprasoglia. La sentenza di

fallimento contiene tutti questi accertamenti, e

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mr.tennis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Montanari Massimo.
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