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ORGANI NON GIURISDIZIONALI DEL FALLIMENTO

3-CURATORE

È un soggetto privato investito di pubbliche funzioni, è un professionista operante in

determinati settori (avvocati, commercialisti…). È nominato dal tribunale all’atto della

dichiarazione di fallimento (ciò che avviene anche per il giudice delegato, nominati tutti e

due con la sentenza di fallimento). Lo nomina dunque il tribunale, e lo può rimuovere il

tribunale. Succede sia per curatore che per comitato dei creditori, funzione amministrativa

esclusiva del tribunale, distinta dalle funzioni giurisdizionali già viste prima. Quindi il

curatore viene nominato con la sentenza di fallimento, ma entra in carica solo se accetta, no

investitura automatica che sia obbligato ad accettare. Deve possedere determinati requisiti,

elencati compiutamente nell’art. 28 l.f. Le funzioni del curatore sono proprie ed esclusive:

quello che la legge afferma che il curatore debba fare, lo può fare soltanto lui. Non sono

funzioni delegate da altri, e che altri possa a sé avocare, o funzioni che altri si possano

surrogare. Sono funzioni autonome, proprie ed esclusive, e questo si desume dalla disciplina

dell’art. 36 l.f., relativa ad atti ed omissioni del curatore. Laddove un determinato soggetto

ritenga di essere pregiudicato dalla condotta attiva o omissiva del curatore, può proporre

reclamo al giudice delegato, sia pure soltanto per violazione di legge. La legge stabilisce che,

laddove il giudice delegato ravvisi questa violazione di legge, esso ordina al curatore di

tenere il comportamento dovuto, conforme a legge. Il giudice delegato ordina al curatore di

porre in essere l’attività che esso ha omesso o di dismettere l’attività illegale che sta

compiendo, ma non può il giudice delegato, in caso di inottemperanza del curatore, sostituirsi

ad esso. Cioè, se il curatore doveva tenere una determinata condotta, doveva compiere un

certo atto, e non l’ha fatto, il giudice delegato gli può imporre di compiere quell’atto. Ma se il

curatore si rifiuta, o comunque disobbedisce, il giudice delegato non può compiere l’atto al

posto suo. Unico rimedio possibile: rimuovere il curatore e metterne un altro al suo posto. La

legge è inequivocabile circa la non surrogabilità del curatore nelle sue funzioni da parte del

giudice delegato, quindi atti assolutamente proprie, competenze esclusive e come tali

insurrogabili.

Questo aspetto comporta un’ulteriore conseguenza, e cioè che, se anche autorizzato a

compiere un certo atto da parte del curatore o del comitato dei creditori, e questo atto si rivela

illegale e quindi genera responsabilità, il curatore non può pretendere di liberarsi da questa

responsabilità adducendo che l’atto era stato autorizzato dal giudice o dal comitato dei

creditori. L’autorizzazione a compiere un certo atto quindi non dispensa il curatore dalle

responsabilità in cui esso curatore potrebbe incorrere a seguito del compimento di questo atto.

Terza implicazione di questa natura esclusiva e propria delle competenze del curatore:

tendenziale intrasmissibilità di queste funzioni. Egli non può delegare le sue funzioni ad altro

soggetto, a meno che non siano operazioni specifiche, limitate. Limitate nel tempo, sul piano

oggettivo, con tutta una serie di esclusioni, di atti e di funzioni che in nessun modo possono

essere delegate. Anche nell’ambito delle attività delegabili, devono essere attività specifiche,

limitate, circoscritte nel tempo e nell’oggetto. Laddove la delega sia stata conferita, il

compenso spettante al curatore viene decurtato, defalcato nella parte spettante al delegato.

Non è che, delegando determinate proprie funzioni ad un soggetto diverso, ne derivi un

aggravio di costi per la procedura. I costi per la procedura relativi al compenso del curatore

sono quelli, se vuole delegare rinuncia a una parte del compenso, che va al suo delegato.

Delegato e coadiutore sono due cose diverse: art. 32 dice che il curatore può essere

autorizzato a farsi coadiuvare da tecnici. Delegato è soggetto che pone in essere operazioni

che spetterebbero altrimenti al curatore. Il coadiutore è un soggetto che svolge attività

strumentali propedeutiche alle attività del curatore: compie atti che non sono di competenza

del curatore, ma gli atti di competenza del curatore presuppongono conoscenze piuttosto che

operazioni che lui curatore non è in grado di fare. E nel caso di coadiutore non c’è questa

defalcazione del compenso, anche se nel calcolare i compensi il giudice delegato dovrà tener

conto del fatto che sono stati nominati questi coadiutori come tecnici o soggetti chiamati a

supportare il curatore nell’esercizio delle sue funzioni. Non si tratta di operazioni spettanti al

curatore che vengono delegate (questo è il delegato), ma soggetti che svolgono attività

strumentali a mettere in condizione il curatore di esercitare le sue funzioni. Apportano una

serie di nozioni che lui non possiede naturalmente. Quali sono queste funzioni del curatore?

Funzioni proprie, tendenzialmente intrasmissibili di cui risponde personalmente, sono state

già nominate. Non si è detto però quali sono le funzioni che spettano al curatore.

*art. 31.1 l.f. “il curatore ha l’amministrazione di tutto il patrimonio fallimentare, e compie

tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei

creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso afferenti.”

Dunque amministrazione, gestione, conservazione del patrimonio, in vista, nella prospettiva

della liquidazione dello stesso a beneficio dei creditori. Amministrazione dunque sia sul

piano sostanziale che su quello processuale. Compie tutti gli atti di natura processuale-

negoziale necessari per salvaguardare il patrimonio in vista della sua liquidazione. Vigilanza

e controllo che si esercitano sia ex ante che ex post (in caso di reclamo).

Bisogna distinguere a questo fine tra amministrazione negoziale del patrimonio e

l’amministrazione processuale. Quella negoziale vede la distinzione tra atti di ordinaria o

straordinaria amministrazione: c’è un regime diverso a seconda che il curatore sia chiamato a

compiere atti di ordinaria piuttosto che di straordinaria amministrazione. Per

l’amministrazione processuale invece non c’è questa distinzione, nel senso che, per stare in

giudizio, il curatore ha sempre bisogno di essere autorizzato, ma questa autorizzazione deve

venire dal giudice delegato (art. 31.2 l.f.).

*art. 31.2 l.f.: “egli (il curatore) non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice

delegato”.

Con una serie di eccezioni in materia di verifica del passivo. E questo perché nella verifica

del passivo, e cioè nell’accertamento dei crediti concorrenti al fallimento, il curatore viene in

gioco come parte, e quindi non vi può essere che il giudice delegato autorizzi una delle parti

ad agire al suo cospetto. Ma al di fuori di questa e delle altre ipotesi del 31.2, il curatore può

agire solo in quanto debitamente autorizzato dal giudice delegato. Un’autorizzazione che

dev’essere dettata per singoli gradi di giudizio, a meno che non sia specificato che vale per

l’intero giudizio.

ATTIVIT DI NATURA SOSTANZIALE DEL CURATORE

Per quanto riguarda le attività di natura sostanziale, compimento di negozi, contratti…

Bisogna distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Per l’ordinaria, il curatore

non ha bisogno di nulla. Nel caso di straordinaria, dev’essere appositamente autorizzato.

*art. 35.1 l.f. fa un elenco di atti, ma è un’elencazione esemplificativa, non esaustiva.

L’ultimo elemento di questo elenco è “atti di straordinaria amministrazione”.

“…atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore previa autorizzazione del

comitato dei creditori.”

Gli atti di straordinaria amministrazione del moderno diritto fallimentare, dell’attuale diritto

fallimentare, non sono più autorizzati dal giudice delegato, bensì dal comitato dei creditori,

che autorizza questi atti valutandone la convenienza, l’opportunità. L’ultimo comma dell’art.

35 specifica che se gli atti suddetti sono di valore superiore ai 50.000 euro, e in ogni caso per

le transazioni, curatore informa giudice delegato. Autorizzazione quindi che di norma spetta

al comitato; ma se sono transazioni, o atti di valore superiore ai 50.000, la legge richiede che

ne sia informato anche il giudice delegato. A cosa serva informare il giudice delegato, non è

ben chiaro.

Secondo alcuni, giudice delegato avrebbe un potere di veto con riguardo a questi atti. Ma nel

testo di legge non ce n’è traccia; i più sostengono per questo che sia piuttosto un’informativa

volta a mettere il giudice delegato al corrente dell’andamento della procedura, ma senza che

esso possa bloccare questi atti, queste operazioni, salvo reclamo contro l’autorizzazione

concessa, reclamo che può essere esperito solo per violazione di legge. Atti del curatore e del

comitato dei creditori sono sindacabili dal giudice delegato in virtù de reclamo ex. Art. 36

solamente per vizi, motivi di legittimità, non per opportunità/convenienza.

Conseguenze della mancata autorizzazione quali sono? Se si tratta di mancata autorizzazione

processuale, cioè curatore agisce in giudizio senza avere autorizzazione, art. 182 cpc, norma

che regola le conseguenze e detta disciplina applicabile nel caso di vizio/difetto di

rappresentanza di una parte. Il 182 cpc prevede che, laddove un vizio sia ravvisato, il giudice

assegni un termine per provvedere alla sanatoria con effetti retroattivi del vizio. Questo vuol

dire che se il giudice ravvisa che l’azione promossa dal curatore non è stata autorizzata dal

giudice delegato, assegnerà al curatore un termine entro il quale munirsi dell’autorizzazione

mancante. Se vi provvede, vizio sanato con efficacia ex tunc. Se non vi provvede, giudice che

dovrà definire in rito il procedimento, dovrà chiudere il processo con pronuncia di

inammissibilità per vizio. Questo se si tratta di domanda. Se la mancata autorizzazione del

curatore riguarda ipotesi in cui curatore si costituisce come convenuto, senza rilascio

autorizzazione, qui non c’è rigetto in rito della domanda, che è stata proposta da altri. Ci sarà

invece contumacia del curatore. Curatore si costituisce non autorizzato, autorizzazione non

rilasciata, curatore resterà contumace, finché non sarà munito della prescritta autorizzazione.

Questo per l’autorizzazione giudiziale.

Per quella sostanziale, inerente agli atti di straordinaria amministrazione, la legge no

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mr.tennis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Montanari Massimo.
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