La norma cardine: art. 9, III comma→
principale dell'impresa, può essere dich fallito nella Rep it anche se è stata
pronunciata dich di fallimento all'estero."
- Il trasferimento dell'impresa all'estero : non esclude sussistenza della giurisdiz it se è avvenuto
dopo il deposito del ricorso.
- norma tortuosa: si arriva a stab qnd la controversia fall appartiene al g it leggendo questa
norma al contrario.
- Un unica cosa emerge dalla norma con certezza : criterio della s principale :utile a ripartire la
competenza nell'ord interno( tra i trib italiani) ; no parimenti utile a ripartire la giurisdiz perchè
l'imprendit ha la s.principale all'estero esso può egualmente essere dich fallito in Italia
- non ci dice che cosa occorre perchè il fallimento di quel sogg sia dichiarato in Italia.
E' evidente che in base ai p gen del d process internaz : ai fini del radicam
- giurisdiz it ci deve essere collegamento tra It e quella det impresa, la l non
lo dice espress ma è abbastanza visibile in sede ermeneutica → la
condizione necess e imprescindibile per il fall it di chi abbia la s principale
all'estero : presenza su suolo italico di almeno una sede secondaria
- Che cosa poi occorra per assumere la presenza in Italia di una sede secondaria :
> in mancanza di def normative faccio rif al concetto analogo di dipendenza ;utilizzato nel reg
europeo in materia di procedure d'insolvenza
> dove si stabilisc: uno stato possa dich il fall aprendo una procedura concorsuale nei confronti
di un sogg che abbia la s principale in altro paese dell'Unione purchè in quello stato vi sia una
dipendenza
> il reg def questa dipendenza : quando vi sia attività es con una stabile organizzazione di
mezzi e di uomini,
a. non è sufficiente la presenza in Italia di beni dell'imprenditore estero
b. ma è necessario che l'imprenditore estero eserciti un'attività di impresa in Italia con
questa stabile organizzazione di uomini e mezzi.
Ma questo art. 9, III comma aggiunge un'altra cosa: ..può essere dich fallito nella Rep italiana
anche se è stata pronunciata dich di fallimento all'estero."
- La dich di fall it ,ove sia situata in it una sede secondaria,non è impedita da presenza all'estero
della s principale \\ ma neppure impedita dal fatto che in ragione di questa s principale oltre
confine sia già stato dich il fallimento
- E' chiaro che questa disciplina: presuppone che la sent straniera sia inefficace in It perchè se
fosse efficace non vi sarebbe spazio per il fall it in quanto tutti i beni che si trovassero in
Italia sarebbero aspirati dalla procedura straniera.
- il che un po' confligge con i p del d internaz privato e process però ne dobb prendere atto.
vi è una norma di neutralizzazione del forum shopping :L'ultimo comma dell'art. 9
- quella che dice che non incide sulla giurisdiz il trasferimento della sede all'estero dopo che è
stata proposta la dom di fall in Italia
- cioè l'imprenditore avente la sede principale in Italia, domanda di fallimento nei suoi confronti,
costruisce e si trasferisce oltre confine.
- Norma inutile: alla stessa conclus ci si arr sulla base di un'altra norma di portata gen art5 c.p.c
>istitutiva della cd perpetuatio iurisdictionis : per cui qualsiasi ev idoneo a mod a compet o la
giurisdiz che si verifichi dopo la proposizione della dom è irrilevante: incapace di sottrarre al
giudice la competenza o la giurisdiz che esso possedeva al mom della proposiz della dom
Il probl è per i trasf ante dom:
1) per certe ipotesi : non vi è rimedio:
non si applica la norma del 2° c dell'art. 9 x cui : i trasf non incidono sulla
- competenza se effettuati entro un anno dalla dom → reg che vale solo per
la compet interna e non vale per la giurisdiz internazionale.
- Se il trasf stato posto in essere prima della dom di fall: unica azione che il giudice potrà
compiere x evitare qsta illusione della giustizia :verificare se si tratti di trasf effettivo o fittizio.
a. Se effettivo: nulla da fare, a meno che l'imprendit non conservi in It una sede secondaria;
se fittizio: per cui l'imprenditore si sia trasf all'estero; in realtà il centro
b. della sua attività rimane in Italia → allora il fall sarà possibile.
- ipotesi in cui non vi siano strum ad hoc di regolaz dei rapporti tra Italia e paesi stranieri sul
piano fall
<es. Stati Uniti o la Svizzera, no paesi comunitari ma con cui abbiamo
convenz in materie di procedure d'insolvenza → per cui nei rapp con questi
ord dobb affidarci a qsta discipl gen
<Quindi il giudice verifica questi presupposti cioè legittimazione, competenza e giurisdizione.
2) Con rif paesi dell'UE: reg 1246 del 2000 e q llo più rec he ne ha preso il posto cioè 848\2015.
- I reg comunitari sono strum normativi dirett operanti nell'ambito dei singoli paesi, diverso dalla
direttive
- In materia concorsuale il reg distribuisce la giurisdiz tra i diversi stati dell'Unione sulla base del
degli interessi principali →
cd centro cioè il paese nell'ambito del quale dovrà
essere aperta la proc d'insolvenza nei confronti di un det sogg sarà il paese in cui si trovi il
centro degli interessi principali di una det impresa
- acronimo cn cui si puo abbreviare : comi centre of main interests e si trova anche nel cod it
dell'insolvenza : perchè il nuovo criterio di distribuz della competenz sarà questo
> anche se tra la vecchia s principale e il centro degli interess principali nn c'è una vera diff
- Questo non toglie: possibilità che il fal di quel sogg possa essere dich anche altrove
> condizione : che altrove vi sia una dipendenza
> per cui imprenditore che abbia in Fr : la sede degli interessi principali e
una sede secondaria in Italia → potrà essere dich fallito sia in Francia che in
Italia,
- importante tenere present la procedura aperta sulla base della presenza in quello stato del
comi non equivale alla procedura aperta in Italia sulla base della presenza in Italia di una
dipendenza.
- Nel paese dove si trova il c principale degli interessi:aperta la cd. procedura principale
d'insolvenza (o fal principale) che ha efficacia in tutti i paesi dell'Unione: cioè una sent o un
provv automatic ric in tutti i paesi dell'Unione.
- In quelli dv si trovi una dip : si può aprire una proc di carattere secondario: la cui diff è che
ha effetto esclusiv all'interno del confine di quel paese cioè sui beni presenti in quel paese a
favore dei creditori operanti in quel paese.
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procedimento per la dichiarazione di fallimento
L'aspetto essenziale: deformalizzazione : al di là
- procedimento di tipo camerale.
di alcuni p gen il legisl non stabilisce nulla → il concreto andamento del
processo è di v. in v. det dal giudice II le opportunità del caso concreto.
> mentre il processo ordinario: minuziosamente reg dalla l
- Il proc per la dich di fall camerale che qualcuno ha def cameralità ibrida : con el di
formalizzaz che non coincidono con il modello camerale tipico degli art. 737 ss. c.p.c. che fissa
le n gen in tema di procedimenti camerali o in camera di consiglio.
: diretta all'instaurazione
>Rispetto a questo modello si distacca : in partic nella Ifase
del contradditorio nei confronti del deb,che va dalla dom che si propone con
ric dep in cancell all'udienza → discipl in modo dettagliato quindi x nulla
deformalizz cioè X le attività che si svolgono nella
> La deformalizzazione sub dall'ud in poi:
fase di trattaz e di istruz della causa → la l nn discipl cme si svolge la
trattaz delle causa di fall e non discipl neppure cme si svolge l'istruz del g
di fall , si lim a dire che il giudice raccoglie i mezzi di prova rich dalle parti o
d'ufficio e quindi questa fasi sono effettiv in linea con il modello camerale
della deformalizzazione.
- Non altrettanto l'intro della causa: art. 15 che stab in modo dettagliato che
a. il ric debba essere dep in cancell ,
b. che il trib fissa con decr in calce a qsto ric l'ud di compariz delle parti,
c. una volta fissato l'ud ,ric e decreto debbano essere not al deb: passaggio delicatissimo.
xciò
- La l si preocc cn particolare intensità che al fallendo sia data la poss di difendersi
deve sapere della dom che è stata prop nei suoi confronti → e a tal riguardo
l'art. 15 detta una serie di prescriz puntuali x cui si dice che:
a. dom deve essere notificata a cura dell'ufficio(della cancelleria) mediante pec (posta elettronica
certificata) all'indirizzo pec del debitore
b. laddove questa notificaz via pec nn possibile : consentita la notificaz ma soltanto di persona
presso la sede legale dell'impresa
c. laddove neppure questa notificaz possa funzionare: strum estremo di notifica, che sodd le
esigenze di coinvolgimento di contradd : il dep dell'atto presso la casa comunale del luogo dv si
trova la s legale dell'impresa :
→ tre diff iter notificatori non concorrenti ma graduati: si deve partire
dall'uno e poi si può optare per gli altri soltanto una volta esclusa la
praticabilità degli altri.
- La notificaz : almeno 15 gg prima dell'ud per dar modo al fallendo di org la propria difesa,
- almeno7 giorni prima: proporre memorie, osservazioni, relazioni tecniche
-Il contradd sarà tendenzialmente tra il creditore o creditori che abbiano prop la dom e il deb oppure
il p.m. che abbia proposto la domanda e il debitore.
- All'udienza si svolgeranno le attività di trattazione e di istruzione della causa nei modi che il
giudice riterrà più confacenti all'esigenza del caso concreto.
-impo istruz probatoria
> NB in questo procedim camerale sono in gioco interessi pubblicistici altrimenti non sarebbe prev
la poss di dom da parte del p.m., : la sistemaz dell'insolv di un imprendit comm non è un affare
privato tra creditori e deb ma :affare che coinvolge realtà ec di una certa entità e quindi è di interesse
pubblico.
> La rilevanza pubb degli interessi in gioco\\ la natura camerale del procedim →
fa sì che il giudice: abbia pot istruttori officiosi
- a diff del proc civ : dove le prove sono quasi esclusiv quelle dedotte in giudizio dalle parti e
in casi eccezionali il giudice può autonomamente disporre l'assunz dei mezzi prova .
- impo oss dissentendo da molti testi: che i poteri attivati dal giudice soltanto per l'accert di
vale in partic per la verifica
fatti che le parti abbiano intro (allegati )in giudizio→
delle soglie dimensionali :per fallire è necessario ave
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Diritto fallimentare
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Diritto fallimentare - Prime lezioni
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Appunti Diritto fallimentare
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Diritto fallimentare - lezione 6