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Studio assemblativo sulla tutela degli impuberi, delle donne, la curatela del furioso o del prodigo

Uno studio assemblativo tra la tutela degli impuberi, quella delle donne, la curatela del furioso o del prodigo, appare corretto. Ci sono delle differenze tra queste tipologie di tutela.

In questo contesto un grande punto interrogativo è se il tutore debba o meno prestare una stipulazione di garanzia, un po' come quella vista per il pupillo. Parrebbe non incontrarsi questa forma di stipulazione di garanzia, che potrebbe essere motivata sulla base del fatto che, rispetto al 14enne che esce dalla tutela ed è sostanzialmente libero (pur considerando che era comunque necessario un curatore dei minori di 25 anni), la donna 15enne, siccome il ruolo del tutore è quello di un controllo sul patrimonio, poteva dire al suo tutore di regolarsi (fly down cit.). Questa forma di stipulazione di garanzia, forse, quindi, non ci doveva essere tanto è vero che abbiamo visto solo la cautio rem pupilli salvam fore, poi la cautio rem furiosi salvam fore e la cautio rem prodigi.

salvam fore. Con riferimento alla donna bisogna considerare anche l'“incapacità” di ricevere per testamento, essere nominata erede da parte di coloro che appartenevano alla prima classe del Comizio centuriato: si pone un problema per la donna di ricevere per testamento da parte di coloro che appartenevano alla prima classe del Comizio centuriato. Lex Voconia, 169 a.C. Ci si chiede se questa legge venisse realmente applicata o meno. Quando si parla di questa legge, la si incontra anche in un altro luogo: nel capitolo delle Successioni, in particolare nel vasto e meraviglioso mondo dei legati (clausole accessorie al testamento, non obbligatorie: è per spirito di liberalità che io decido di sottrarre qualcosa dal mio patrimonio). Se da un lato si parla della sostanziale incapacità delle donne di ricevere per testamento da parte di coloro che facevano parte della prima classe del Comizio centuriato (100.000 assi), la Legge Voconia regolava anche il

lascito per i legati (regola il rapporto tra legatari ed eredi): nessun legatario poteva ricevere più di quanto avesse ricevuto l'erede. Il patrimonio passivo spetta agli eredi (così come i crediti e i debiti), mentre il patrimonio attivo poteva essere lasciato ai legati. Il rischio è che i legati ricevano di più degli eredi, e i creditori andranno a bussare solo alla porta degli eredi. Quando si parla della tutela delle donne, il problema che si pone è se la donna, ad esempio, possa redigere un testamento, a causa della considerazione della sua leggerezza d'animo; alla luce dei fatti era necessario che vi fosse un controllo per la redazione del testamento stesso. Originariamente questa tipologia di controllo era più difficile di quanto si pensasse, perché tecnicamente la donna non si poteva avvalere di quel tutore, ma ne doveva essere nominato uno per quella occorrenza; nominare qualcuno all'occorrenza significa che, sostanzialmente,si procedeva ad una sorta di "vendita" della donna: un passaggio in modo tale che potesse essere nominato un tutore. La situazione si evolverà in modo diverso e questo lo vedremo nella regolamentazione a tipologia imperiale. La tutela degli impuberi è sia in ambito maschile che in ambito femminile. Per quanto concerne le donne, queste quando compivano 12 anni, rispetto ai ragazzi di 14 anni, finivano sotto un'altra tutela, anche questa si costituisce mediante i consueti modi: legittima, testamentaria e dativa. Quando si parla, pertanto, di questa tipologia di tutela, va detto che nell'ambito femminile, parrebbe non esistere quella cautio rem pupilli salvam fore. Quando parliamo della forma di tutela testamentaria, parliamo di una forma di tutela che colui il quale è sui iuris dichiara ed istituisce un tutore che controlli il patrimonio della donna stessa, dall'altro lato la dativa nel senso che questa tipologia di tutore viene dato dal magistrato.mentale, in quanto spesso viene considerata come una persona debole e incapace di gestire il proprio patrimonio. Questo ha portato alla necessità di istituire una tutela specifica per le donne, al fine di proteggerle e garantire loro una giusta gestione dei loro beni. La legittima, invece, è una forma di tutela che viene data secondo la legge. Quando si parla di questa forma di tutela, si fa riferimento alle regole stabilite dall'ordinamento giuridico. La legittima è un diritto che spetta ai legittimari, ovvero ai familiari più stretti del defunto, come i figli o il coniuge. La tutela delle donne è considerata particolare perché si basa sull'idea che le donne possano essere facilmente influenzate o indotte a compiere scelte sbagliate riguardo alla gestione del proprio patrimonio. Questo concetto si basa sulla presunzione che le donne siano più vulnerabili e meno capaci di prendere decisioni autonome. Tuttavia, nel corso del tempo, la tutela delle donne ha subito dei cambiamenti. Ad esempio, con l'istituzione del "ius liberorum" da parte di Augusto, le donne che avevano almeno 3 o 4 figli erano considerate libere dalla tutela. Inoltre, Claudio ha stabilito che non fosse necessaria la tutela degli agnati per le donne. In conclusione, la tutela delle donne è un argomento complesso che ha subito delle evoluzioni nel corso della storia. È importante considerare le diverse sfaccettature di questo tema e garantire una tutela equa e adeguata per le donne.prettamente testamentario, ovvero la cosiddetta necessità che ella si "vendesse" in modo tale che si creasse attraverso questa sua vendita un tutore che nei fatti la aiutasse e controllasse il testamento. È una situazione alquanto complicata in quanto pare naturale chiedersi il motivo per cui creare un ulteriore tutore se già questa lo aveva prima. Questa forma di tutela necessaria ai fini della redazione del testamento trova un temperamento, invece, grazie ad Adriano, il quale dice che basta il tutore originario. Sul piano isagogico vi è un declassamento della tutela stessa, dell'uso della tutela, nel senso che sicuramente con 3 o 4 figli la donna è libera dalla tutela, ma dall'altro lato Adriano si ha la liberazione dalle forme di tutela sino a Teodosio II il quale ritiene che non sia più necessario che si distacchino dall'alveo materno 3 o 4 figli, bensì che le donne abbiano questo ius liberorum. Quando si parla
della tutela delle donne va considerata una cosa, soprattutto in ambito pubblico. Va considerato che alle donne, nel Novecento, veniva fatto divieto di postulare pro aliis, cioè significa rappresentare qualcuno a processo; un divieto che le fonti giuridiche romano riportano. Il postulare pro aliis, tecnicamente, è il ruolo proprio dell'avvocato. Questo sta a significare che proprio per questi principi propri del diritto romano, la donna non poteva rappresentare processualmente altri. Fra tutti i limiti inerenti alla donna, rientrano quelli su un piano prettamente ereditario: lex Voconia legata in maniera imprescindibile all'idea della prima classe di censo e dall'altro lato collegata ai legati. Rientravano tra i limiti della donna stessa anche i sostanziali divieti posti in essere su una base rettamente normativa. Lo scopo della tutela è quello di cercare di mantenere un determinato profilo patrimoniale. Legata alla forma della tutela esiste la

La cosiddetta curatela si costituiva sempre come per le altre: dativa, testamentaria elegittima. Per quanto riguarda il furioso ed il prodigo, come distinguerli? Probabilmente per il comportamento, ma per essere fiscali, per esempio, uno che uccide un genitore è pazzo? Uno che uccide una persona, in generale, può essere definito pazzo? In ambito romano, il furioso non poteva redigere un testamento valido perché non ne aveva le capacità, ed il testamento di colui che uccide qualcuno è valido? Perché il furioso non ha capacità di redigere un testamento? Perché il soggetto non sa stabilire ciò che è buono e ciò che non è buono, dall'altro lato il punto è proprio questo: colui che uccide una persona, o un genitore, è considerato furioso? Su queste domande abbastanza retoriche, da un lato, se non esiste una legge che mi dice che colui il quale uccide qualcuno è pazzo, dovremmo partire

dall'assunto che il testamento sia valido. Il prodigo ha bisogno di quella forma assistenziale che il suo patrimonio, che questi non sa gestire, scelga altra e più nobile via. I manuali riportano una differenza tra il prodigo ed il furioso nella gestione della curatela: il furioso è colui il quale ha bisogno di una totale forma assistenziale paragonabile a quella dell'infante, mentre il prodigo sarebbe colui il quale ha bisogno di una minore forma assistenziale rispetto a quella dell'infante, una forma di curatela paragonabile alla tutela tra i 7 e i 14. Quando si parla della cosiddetta curatela legittima, dativa e testamentaria è interessante notare che la dottrina, talvolta, è scettica nel ritenere che esista una forma di curatela testamentaria, nel senso che per quanto riguarda la stessa curatela testamentaria era necessario un ulteriore passaggio, quello del controllo ad opera del magistrato stesso di colui che viene nominato come curatore.ciò significa che non entrava incarica subito, ma era necessario questo controllo. Ciò che dice la dottrina sul punto, che rimanga vivo evigile un controllo da parte del magistrato di colui il quale viene nominato come curatore, ad avviso di chiparla e per quanto possono valere le sue parole, non modifica concettualmente la nomina del curatore, ma controlla esclusivamente che il testatore abbia scelto bene. Su questo dato si sono interrogati in dottrina molteplici volte. Dunque, in conclusione, poiché si operava un controllo da parte di colui il quale veniva nominato all'interno del testamento stesso, molti ritengono che allora la curatela testamentaria non esista. I requisiti del matrimonio quali erano? Il connubium, il consenso, la pubertà e l'affectio maritalis, al fine che si sciogliesse il matrimonio era necessario o uno scioglimento di carattere unilaterale (ripudium) o di carattere consensuale. In entrambi i casi una persona, quando ci si separa,deve capire. Ecco perché una cosa molto interessante è la possibilità che uno diventasse pazzo durante il matrimonio, come si faceva? Sono tipologia di sfaccettature a cui non si pensa, ma che sono il frutto di logica: se io dico alla mia controparte che ci dobbiamo separare, la mia controparte deve comprendere le mie parole; se lei mi dice allo stesso modo che ci dobbiamo separare, io la devo comprendere, ma anche se si procede unilateralmente la persona deve capire che ci stiamo separando. Ecco perché si ritiene che, tecnicamente, questo era un grandissimo problema in tutta quella libertà di separazione intercorrente in epoca classica sulla nobiltà dei matrimoni, perché, in questo caso, il matrimonio si direbbe, tecnicamente, non si scioglie in quanto manca quella comprensione di ciò che stiamo ponendo in essere. Questa tipologia di curatela va precisato che, tecnicamente, per quanto riguarda la curatela stessa esistevano delle azioni.che sta sprecando troppo denaro e decide di cambiare le sue abitudini. Inoltre, le fonti giuridiche affermano che il curatore potrebbe anche decidere di revocare lo stato di furia del pazzo, se ritenuto opportuno.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher costanna03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cassarino Alessandro.