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MANDATO PECUNIA PEDENTE (DI FARE CREDITO)
Particolare figura di mandato che costituisce una forma di garanzia
personale dell’obbligazione (fideiussione). Quest’ultima consiste
nell’affiancare al debitore un altro debitore, il garante, che è tenuto ad
eseguire la stessa prestazione. Così il rischio dell’adempimento si spalma
su due soggetti. Che differenza c’è tra la garanzia reale (pegno) e la
garanzia personale.
Esempio: ci sia tizio che mi deve 100 sesterzi come prezzo di un terreno
che io gli ho venduto. Io a garanzia del mio credito posso farmi costituire
un pegno da tizio che consiste in un vincolo al quale viene assoggettata
questa cosa di tizio, vincolo che se tizio non mi pagherà 100 sesterzi mi
consentirà di vendere il pegno e soddisfarmi.
A garanzia del mio credito posso accettare che sempronio si impegni a
eseguire la stessa prestazione che mi deve tizio, al posto del pegno.
Quindi anche sempronio si impegnerà nei miei confronti a darmi gli stessi
100 sesterzi di tizio. Questo riduce il rischio di adempimento.
Il mandato di credito è un modo per costituire una garanzia personale
dell’obbligazione, è un contratto con il quale il mandante assume il ruolo
di garante.
Esempio: il mandante sempronio conferisce al mandatario Mario l’incarico
di fare un prestito, un mutuo a tizio. Mario in esecuzione del mandato fa il
prestito a tizio di 100 sesterzi. In questo contratto di mutuo il mandatario,
Mario assume il ruolo di mutuante e Tizio è il mutuatario. A questo punto,
dopo che Mario ha fatto il mutuo a tizio, tizio ha l’obbligo di restituire i 100
che gli sono stati prestati. Mario potrà pretendere questi 100 agendo con
la conditio. Se però tizio non restituisce a Mario i soldi che gli ha prestato, i
giuristi romani riconoscono che Mario può chiedere quella somma a
sempronio con l’azione di mandato contrario. Questo perché l’azione di
mandato contraria è l’azione con la quale il mandatario fa valere gli
eventuali obblighi del mandante, in questo caso di rimborsargli le spese
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del mandato. In questo modo il mandante sempronio assume il rischio
dell’operazione creditizia e diventa garante del terzo mutuatario.
In tutti i casi che fin ora abbiamo visto del mandato, il mandato è sempre
o nell’interasse del mandante o di un terzo (il mandato di credito).
I giuristi romani tendono a specificare che sarebbe nullo il mandato
nell’esclusivo interesse del mandatario.
Il mandato non produce obbligazione anche quando ha per oggetto
un’attività illecita.
Il mandato viene meno quando:
Prima della sua esecuzione del mandatario, il mandante lo revoca;
Prima della sua esecuzione del mandatario, il mandatario rinuncia;
Una delle due parti muoia.
Per quanto riguarda i delitti, Gaio apre la sua trattazione menzionando 4
delitti:
1. Il furto;
2. La rapina;
3. Il danneggiamento di cose altrui;
4. Ingiuria.
Quattro figure di delitto conosciute anche dall’antico ius civile.
Gaio aggiunge che in tutti questi casi l’obbligazione è condotta a un solo
genere, diversamente da quanto accade dalle obbligazioni che nascono da
contratto che sono quattro.
Il delitto è un atto illecito, lesivo di un interesse per lo più privato, al quale
l’ordinamento giuridico ricollega la nascita di un obbligo a carico
dell’autore del delitto. Obbligo che ha sempre lo stesso contenuto,
pagamento di una somma di denaro che l’autore del delitto deve pagare
alla vittima a titolo di pena.
Modi di estinzione delle obbligazioni:
Ipso iure, operano sul piano del diritto civile);
Oper epcetioni, operano in forza di eccezione, solo sul piano del
diritto pretorio.
Il modo principale per estinguere l’obbligazione è la solutio ovvero
l’adempimento della prestazione dovuta e la solutio estingue sul piano del
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diritto civile l’obbligazione. Solo l’esatto adempimento che consiste
nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Il debitore non si libera se
esegue solo parzialmente la prestazione dovuta o se la esegue diversa da
quella dovuta. Se il creditore accetta una prestazione parziale il debitore si
libera parzialmente, se il debitore deve 100 sesterzi e ne dà 50, il debitore
è libero per 50 ma ne deve altri 50 sesterzi. Se il creditore accetta una
prestazione diversa da quella che gli aveva detto; nasce una controversia
tra i giuristi delle due scuole, sabiniana e propuleiani. Esempio: se al posto
di dare 100 sesterzi gli dà lo schiavo. L’effetto che ha questo
adempimento secondo i propuleiani non avrebbe estinto l’obbligo dei 100
sesterzi nello ius civile, riconoscevano che il pretore avesse dovuto
accordare un’azione processuale che si chiama eccezione di dolo che
potesse paralizzare la citazione in giudizio da parte del creditore che
potrebbe richiede anche dopo aver accettato lo schiavo al posto del 100
sesterzi. Secondo i sabiniani l’accettazione dello schiavo al posto dei 100
se sterzi estingue il debito. Questa idea è quella che prevarrà.
Remissione del debitoÈ l’atto con cui il creditore d’accordo con il
debitore rinunci al suo credito, rinuncia alla prestazione che il debitore gli
deve. Questa rinuncia nel diritto romano si faceva in tre modi: due di
questi tre modi operano sul piano del diritto civile e possono rimettere
solo certi tipi di obbligazioni. Mentre il terzo modo opera sul piano del
diritto pretorio, in sede processuale attraverso eccezione.
Solutio per aes et libram;
Acceptilatio È un modo per rimettere le obbligazioni sul diritto
civile. che serve per rimettere le obbligazioni contratte verbis, nate
quindi da una stipulatio. L’acceptilatio è un atto formale, ha una
Diritto forma che consiste in una domanda e una risposta. La forma è la
civile stessa della stipulatio ma è contraria. La domanda la fa il debitore, il
creditore rispandendo libera il debitore, il debitore chiede “hai
ricevuto quello che ti avevo promesso?”, il creditore dice “si, l’ho
ricevuto”. In realtà il creditore non ha ricevuto la cosa, è
un’immaginaria solutio, pagamento fittizio in quando il creditore
finge di aver ricevuto quello che in realtà gli era stata promessa, lo
fa perché vuole rinunciare al suo credito, vuole liberare il suo
debitore. Nulla impedisce di versare dentro una stipulatio il
contenuto di un’obbligazione nata non verbis, e poi di procedere
all’acceptilatio.
Pactum de non petendoPatto di non chiedere, che è un accordo
privo di forma tra il creditore e il debitore con il quale il creditore si
impegna a non chiedere la prestazione dal debitore. Questo fatto
non estingue le obbligazioni. Il pretore consente a me convenuto di
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bloccare la pretesta invocando il fatto che il creditore non abbia
aspettato, per il diritto civile non vale. Se io provo l’esistenza del
Diritto pretorio
patto io debitore sarò assolta.
L’eccezione di patto poteva essere perentoria, cioè, opponibile in
qualsiasi momento oppure dilatoria, cioè opponibile solo entro un
certo periodo di tempo a seconda del contenuto del patto, patto sia
stato concluso a tempo indeterminato.
Se invece il creditore mi ha detto che quei 100 che mi devi non te li
chiederò per 5 anni. Allora io l’eccezione la potrò opporre solamente
se il creditore mi cita durante questi 5 anni. In questo caso il patto
non è più una remissione del debito, perché il creditore non rinuncia
al suo credito. Ma siamo in un patto con il quale il creditore mi
accorda un vantaggio, una dilazione del pagamento.
La novazioneÈ un modo di estinzione dell’obbligazione sul piano del
diritto civile che consisteste nella sostituzione di una precedente
obbligazione che si estingue con una nuova, si fa una nuova stipulatio,
inserendo il contenuto di tale obbligazione all’interno della stipulatio. Si fa
quando si vuole cambiare un qualche elemento della precedente
obbligazione (Ad esempio, si vuole cambiare il debitore o il creditore).
Tutto ciò avviene sempre con la stipulatio. Posso cambiare anche la fonte
dell’obbligazione. L’acceptilatio estingue solo le obbligazioni nati verbis,
ma nulla impedisce di trasferire il contenuto di un’obbligazione nella
stipulatio per poterla estinguere la con l’acceptilatio. Prometti di darmi i
100 che mi devi in base al mutuo e quello promette. È cambiata la causa,
la fonte dell’obbligazione, abbiamo sostituito l’obbligazione che nasceva
nel mutuo e l’abbiamo riversata nella stipulatio. Qui le parti restano le
stesse, cambia solo la fonte dell’obbligazione.
Sempre con le stesse parti, possiamo aggiungere o togliere qualchecosa
all’obbligazione esistente.
Contrario consensoÈ un modo di estinzione che riguarda le solo
obbligazioni consenso contratte, nate con il solo consenso. Opera sul
piano del diritto civile. nei contrati che fanno nascere obbligazioni con il
solo consenso, si riconoscono che le parti possano, manifestando un
contrario consenso, porre nel nulla le obbligazioni ma solamente nel caso
in cui il contratto non abbia ancora avuta esecuzione.
La morteCome causa di estinzione delle obbligazioni, bisogna
distinguere tra le obbligazioni che nascono da contratto, dalle obbligazioni
che nascono da delitto. Quelle che nascono da contratto di regola non si
estinguono con la morte, né del debitore, né del creditore. Si trasferiscono
sia agli eredi del debitore sia a quelli del creditore. Anche qui ci sono delle
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obbligazioni che nascono da atto lecito ma che si estinguono con la morte,
ad esempio con il mandato. Il mandato si estingue sia per morte del
mandante e sia per morte del mandatario. Le obbligazioni che nascono da
delitto si estinguono in caso di morte del reo (chi ha commesso il delitto),
questo vuol dire che le obbligazioni che nascono dal delitto, se muore il
reo non passano ai suoi eredi (passivamente trasmissibili). Non si
estinguono le obbligazioni che nascono da delitto se muore la vittima.
Capitis deminutioEstinguono le obbligazioni da atto lecito per il diritto
civile. Minima;
Media;
Massima;
Impossibilità sopravvenutaSi estingue per impossibilità sopravvenuta
della prestazione se questa impossibilita non sia imputabile al debitore
secondo i criteri del dolo della colpa e della custodia. Se l’impossibilità
sopravvenuta non gli è imputabile l’obbligazione si estingue. Questa
regola non vale più, e quindi l’obbligazione non si estingue per
impossibilità sopravvenuta se il d