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MANDATO PECUNIA PEDENTE (DI FARE CREDITO)

Particolare figura di mandato che costituisce una forma di garanzia

personale dell’obbligazione (fideiussione). Quest’ultima consiste

nell’affiancare al debitore un altro debitore, il garante, che è tenuto ad

eseguire la stessa prestazione. Così il rischio dell’adempimento si spalma

su due soggetti. Che differenza c’è tra la garanzia reale (pegno) e la

garanzia personale.

Esempio: ci sia tizio che mi deve 100 sesterzi come prezzo di un terreno

che io gli ho venduto. Io a garanzia del mio credito posso farmi costituire

un pegno da tizio che consiste in un vincolo al quale viene assoggettata

questa cosa di tizio, vincolo che se tizio non mi pagherà 100 sesterzi mi

consentirà di vendere il pegno e soddisfarmi.

A garanzia del mio credito posso accettare che sempronio si impegni a

eseguire la stessa prestazione che mi deve tizio, al posto del pegno.

Quindi anche sempronio si impegnerà nei miei confronti a darmi gli stessi

100 sesterzi di tizio. Questo riduce il rischio di adempimento.

Il mandato di credito è un modo per costituire una garanzia personale

dell’obbligazione, è un contratto con il quale il mandante assume il ruolo

di garante.

Esempio: il mandante sempronio conferisce al mandatario Mario l’incarico

di fare un prestito, un mutuo a tizio. Mario in esecuzione del mandato fa il

prestito a tizio di 100 sesterzi. In questo contratto di mutuo il mandatario,

Mario assume il ruolo di mutuante e Tizio è il mutuatario. A questo punto,

dopo che Mario ha fatto il mutuo a tizio, tizio ha l’obbligo di restituire i 100

che gli sono stati prestati. Mario potrà pretendere questi 100 agendo con

la conditio. Se però tizio non restituisce a Mario i soldi che gli ha prestato, i

giuristi romani riconoscono che Mario può chiedere quella somma a

sempronio con l’azione di mandato contrario. Questo perché l’azione di

mandato contraria è l’azione con la quale il mandatario fa valere gli

eventuali obblighi del mandante, in questo caso di rimborsargli le spese

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del mandato. In questo modo il mandante sempronio assume il rischio

dell’operazione creditizia e diventa garante del terzo mutuatario.

In tutti i casi che fin ora abbiamo visto del mandato, il mandato è sempre

o nell’interasse del mandante o di un terzo (il mandato di credito).

I giuristi romani tendono a specificare che sarebbe nullo il mandato

nell’esclusivo interesse del mandatario.

Il mandato non produce obbligazione anche quando ha per oggetto

un’attività illecita.

Il mandato viene meno quando:

Prima della sua esecuzione del mandatario, il mandante lo revoca;

 Prima della sua esecuzione del mandatario, il mandatario rinuncia;

 Una delle due parti muoia.

Per quanto riguarda i delitti, Gaio apre la sua trattazione menzionando 4

delitti:

1. Il furto;

2. La rapina;

3. Il danneggiamento di cose altrui;

4. Ingiuria.

Quattro figure di delitto conosciute anche dall’antico ius civile.

Gaio aggiunge che in tutti questi casi l’obbligazione è condotta a un solo

genere, diversamente da quanto accade dalle obbligazioni che nascono da

contratto che sono quattro.

Il delitto è un atto illecito, lesivo di un interesse per lo più privato, al quale

l’ordinamento giuridico ricollega la nascita di un obbligo a carico

dell’autore del delitto. Obbligo che ha sempre lo stesso contenuto,

pagamento di una somma di denaro che l’autore del delitto deve pagare

alla vittima a titolo di pena.

Modi di estinzione delle obbligazioni:

Ipso iure, operano sul piano del diritto civile);

 Oper epcetioni, operano in forza di eccezione, solo sul piano del

 diritto pretorio.

Il modo principale per estinguere l’obbligazione è la solutio ovvero

l’adempimento della prestazione dovuta e la solutio estingue sul piano del

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diritto civile l’obbligazione. Solo l’esatto adempimento che consiste

nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Il debitore non si libera se

esegue solo parzialmente la prestazione dovuta o se la esegue diversa da

quella dovuta. Se il creditore accetta una prestazione parziale il debitore si

libera parzialmente, se il debitore deve 100 sesterzi e ne dà 50, il debitore

è libero per 50 ma ne deve altri 50 sesterzi. Se il creditore accetta una

prestazione diversa da quella che gli aveva detto; nasce una controversia

tra i giuristi delle due scuole, sabiniana e propuleiani. Esempio: se al posto

di dare 100 sesterzi gli dà lo schiavo. L’effetto che ha questo

adempimento secondo i propuleiani non avrebbe estinto l’obbligo dei 100

sesterzi nello ius civile, riconoscevano che il pretore avesse dovuto

accordare un’azione processuale che si chiama eccezione di dolo che

potesse paralizzare la citazione in giudizio da parte del creditore che

potrebbe richiede anche dopo aver accettato lo schiavo al posto del 100

sesterzi. Secondo i sabiniani l’accettazione dello schiavo al posto dei 100

se sterzi estingue il debito. Questa idea è quella che prevarrà.

Remissione del debitoÈ l’atto con cui il creditore d’accordo con il

debitore rinunci al suo credito, rinuncia alla prestazione che il debitore gli

deve. Questa rinuncia nel diritto romano si faceva in tre modi: due di

questi tre modi operano sul piano del diritto civile e possono rimettere

solo certi tipi di obbligazioni. Mentre il terzo modo opera sul piano del

diritto pretorio, in sede processuale attraverso eccezione.

Solutio per aes et libram;

 Acceptilatio È un modo per rimettere le obbligazioni sul diritto

 civile. che serve per rimettere le obbligazioni contratte verbis, nate

quindi da una stipulatio. L’acceptilatio è un atto formale, ha una

Diritto forma che consiste in una domanda e una risposta. La forma è la

civile stessa della stipulatio ma è contraria. La domanda la fa il debitore, il

creditore rispandendo libera il debitore, il debitore chiede “hai

ricevuto quello che ti avevo promesso?”, il creditore dice “si, l’ho

ricevuto”. In realtà il creditore non ha ricevuto la cosa, è

un’immaginaria solutio, pagamento fittizio in quando il creditore

finge di aver ricevuto quello che in realtà gli era stata promessa, lo

fa perché vuole rinunciare al suo credito, vuole liberare il suo

debitore. Nulla impedisce di versare dentro una stipulatio il

contenuto di un’obbligazione nata non verbis, e poi di procedere

all’acceptilatio.

Pactum de non petendoPatto di non chiedere, che è un accordo

 privo di forma tra il creditore e il debitore con il quale il creditore si

impegna a non chiedere la prestazione dal debitore. Questo fatto

non estingue le obbligazioni. Il pretore consente a me convenuto di

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bloccare la pretesta invocando il fatto che il creditore non abbia

aspettato, per il diritto civile non vale. Se io provo l’esistenza del

Diritto pretorio

patto io debitore sarò assolta.

L’eccezione di patto poteva essere perentoria, cioè, opponibile in

qualsiasi momento oppure dilatoria, cioè opponibile solo entro un

certo periodo di tempo a seconda del contenuto del patto, patto sia

stato concluso a tempo indeterminato.

Se invece il creditore mi ha detto che quei 100 che mi devi non te li

chiederò per 5 anni. Allora io l’eccezione la potrò opporre solamente

se il creditore mi cita durante questi 5 anni. In questo caso il patto

non è più una remissione del debito, perché il creditore non rinuncia

al suo credito. Ma siamo in un patto con il quale il creditore mi

accorda un vantaggio, una dilazione del pagamento.

La novazioneÈ un modo di estinzione dell’obbligazione sul piano del

diritto civile che consisteste nella sostituzione di una precedente

obbligazione che si estingue con una nuova, si fa una nuova stipulatio,

inserendo il contenuto di tale obbligazione all’interno della stipulatio. Si fa

quando si vuole cambiare un qualche elemento della precedente

obbligazione (Ad esempio, si vuole cambiare il debitore o il creditore).

Tutto ciò avviene sempre con la stipulatio. Posso cambiare anche la fonte

dell’obbligazione. L’acceptilatio estingue solo le obbligazioni nati verbis,

ma nulla impedisce di trasferire il contenuto di un’obbligazione nella

stipulatio per poterla estinguere la con l’acceptilatio. Prometti di darmi i

100 che mi devi in base al mutuo e quello promette. È cambiata la causa,

la fonte dell’obbligazione, abbiamo sostituito l’obbligazione che nasceva

nel mutuo e l’abbiamo riversata nella stipulatio. Qui le parti restano le

stesse, cambia solo la fonte dell’obbligazione.

Sempre con le stesse parti, possiamo aggiungere o togliere qualchecosa

all’obbligazione esistente.

Contrario consensoÈ un modo di estinzione che riguarda le solo

obbligazioni consenso contratte, nate con il solo consenso. Opera sul

piano del diritto civile. nei contrati che fanno nascere obbligazioni con il

solo consenso, si riconoscono che le parti possano, manifestando un

contrario consenso, porre nel nulla le obbligazioni ma solamente nel caso

in cui il contratto non abbia ancora avuta esecuzione.

La morteCome causa di estinzione delle obbligazioni, bisogna

distinguere tra le obbligazioni che nascono da contratto, dalle obbligazioni

che nascono da delitto. Quelle che nascono da contratto di regola non si

estinguono con la morte, né del debitore, né del creditore. Si trasferiscono

sia agli eredi del debitore sia a quelli del creditore. Anche qui ci sono delle

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obbligazioni che nascono da atto lecito ma che si estinguono con la morte,

ad esempio con il mandato. Il mandato si estingue sia per morte del

mandante e sia per morte del mandatario. Le obbligazioni che nascono da

delitto si estinguono in caso di morte del reo (chi ha commesso il delitto),

questo vuol dire che le obbligazioni che nascono dal delitto, se muore il

reo non passano ai suoi eredi (passivamente trasmissibili). Non si

estinguono le obbligazioni che nascono da delitto se muore la vittima.

Capitis deminutioEstinguono le obbligazioni da atto lecito per il diritto

civile. Minima;

 Media;

 Massima;

Impossibilità sopravvenutaSi estingue per impossibilità sopravvenuta

della prestazione se questa impossibilita non sia imputabile al debitore

secondo i criteri del dolo della colpa e della custodia. Se l’impossibilità

sopravvenuta non gli è imputabile l’obbligazione si estingue. Questa

regola non vale più, e quindi l’obbligazione non si estingue per

impossibilità sopravvenuta se il d

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Publisher
A.A. 2024-2025
109 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maja_4029 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Ziliotto Paola.