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RIASSUNTO

Con le sentenze del 2002 e la legge Gasparri del 2004 il panorama di regolamentazione del

sistema radiotelevisivo cambia, anche con l’introduzione delle frequenze digitali a scapito di

quelle analogiche.

I soggetti sono sempre gli stessi, ma il mercato non è più quello delle frequenze radiotelevisive

e si allarga, diventando il SIC: esso contiene moltissimi prodotti di vario genere accorpati in un

unico organo; il governo italiano giustifica la scelta con il fatto che sia tutto sul digitale, e

quindi la tecnologia sia la stessa, per cui non c’è bisogno di leggi diversificate. La UE non è

d’accordo, proprio perchè i prodotti contenuti nel SIC non sono dello stesso genere, e quindi

hanno anche un peso diverso non possono concorrere tra di loro e non soddisfano gli stessi

bisogni.

L’italia va avanti con il SIC, e su questo mercato le regole della concorrenza cambiano: dal

numero di canali si passa al numero di programmi (nessuno può mettere in onda più di una

certa percentuale di programmi nel mercato), anche la pubblicità cambia.

Poi la rai si privatizza SOLO formalmente, e successivamente vengono emanate una serie di

direttive che prevedono gli SMA.

Dopo il TUSMAR

Il TUSMAR e stato modificato numerose volte nel corso degli ultimi anni:

Decreto legislativo 28 giugno 2012, n 120: ha apportato alcune correzioni al

 decreto legislativo 44/2010 in merito alla tutela dei minori, pubblicità e promozione

delle opere audiovisive europee;

Decreto legislativo 204/2017: ha sostituito il titolo 7 del TUSMAR in materia di

 promozione dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, adeguandosi alle

previsioni della nuova direttiva UE del 2018;

L’unione europea mette in campo questo nuovo concetto, gli SMA, che devono circolare in

tutta Europa e impone in queste stesse direttive che una percentuale delle trasmissioni

siano europee; fa quindi una sorta di protezionismo del mercato, favorendo lo sviluppo

delle industrie europee (a discapito di Hollywood). Ecco perché L’Italia modifica il TUSMAR

(tutela dei minori…ecc. vedi sopra)

In questo periodo vi è una sempre più consistente fusione della rete con il prodotto

radiotelevisivo.

Tra il 2019 e il 2021 infatti si assiste a un forte cambiamento dell’utilizzo dei media da parte

del pubblico: il digitale ha un incremento consistente, la televisione cresce di poco; i

periodici calano, i giornali resistono e il cinema ha un decremento considerevole. La cosa

interessanti consiste nel fatto che questi cambiamenti nell’uso dei media avvengono

all’interno di un valore di mercato che rimane praticamente invariato (7,8-8,8 mlrd).

Gli investimenti pubblicitari sono in crescita, con un ulteriore incremento del mercato.

Il nuovo TUSMA: decreto legislativo 208/2021

Il nuovo TUSMA si occupa:

1. La trasmissione di:

22 - Programmi televisivi, sia lineari (a palinsesto) che a richiesta (a catalogo);

- Programmi radiofonici;

- Programmi-dati, anche ad accesso condizionato: trasmissione di dati che possono

necessitare di una iscrizione o di un pagamento;

2. La fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi

piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e i servizi

di piattaforma per la condivisione di video (quest’ultima costituisce una novità);

Il TUSMAR diviene TUSMA, e include la trasmissione alle piattaforme.

Ora non si considera più l’offerta di radiotelevisione soltanto rispetto alle emittenti che fanno

programmazione o archivio (lineari o non lineari) ora nei non lineari si considerano delle

emittenti che fanno SOLO non lineare, che mettono a disposizione un catalogo di offerte. Quella

che prima era una logica di un soggetto che emette un programma, ora si punta molto di più

verso un mercato delle piattaforme.

Questa modifica legislativa tiene conto anche di una modifica sul mercato. Se ad esempio

Disney apre una sua piattaforma, da fornitore di contenuti diventa anche fornitore di servizi

(produce una serie ma anche una selezione di contenuti).

Principi generali del nuovo TUSMA

Questo testo unico e stato elaborato tenendo conto di quelli che sono i principi generali del

sistema dei servizi media audiovisivi e della radiofonia, nonchè dei servizi piattaforma per la

condivisione dei video e della garanzia della liberta e del pluralismo dei mezzi di comunicazione

radiotelevisiva.

Una cosa importante da sottolineare e la seguente: se si considerano piattaforme, canali

televisivi, canali radiofonici, archivi, come un mercato solo (senza distinzione), operanti nello

stesso spazio, allora il nuovo TUSMA da regole a tutti quanti, come:

La tutela della liberta di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta di

 opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza alcuna

limitazione di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non

discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio;

L’obbiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione;

 Il contrasto alle strategie di disinformazione; le fake news si contrastano non

 censurandole (perchè ciò andrebbe contro la liberta di espressione del pensiero), ma

dimostrandone non solo la falsità, ma anche come essere possano provocare caos sul

mercato, crollo delle azioni ecc. grosse ripercussioni sociali ed economiche.

Quindi una fake news va contrastata dimostrandone non solo la falsit à

, ma anche l’evidente

scopo di creare disordine. Esistono poi due tipi di “falso”:

1. Falso oggettivo: ad esempio che la terra sia piatta è oggettivamente falso;

2. Falso soggettivo: io personalmente sono convinto di una cosa falsa;

La tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale: si parla di diritti primari

 e diritti secondari (dopo un po’ l’autore di un’opera ha il diritto di prenderla e farne

quello che vuole);

L’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

 La salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e

 ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle liberta e dei diritti, in

particolare della dignit à della persona e della protezione dei dati personali, della

promozione e della tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico,

psichico e morale del minore, garantiti dalla costituzione, dal diritto dell’unione europea

e dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e

regionali. Principio del paese d’origine

Il nuovo testo unico deve far fronte anche ad un altro problema: se quello che e il nuovo

si possono applicare queste regole a piattaforme produttrici e fornitrici

mercato diventa unico,

di servizi come Netflix o Paramount (che sono aziende multinazionali)?

Si introduce il concetto di paese d’origine: l’obbiettivo consiste nel fornire una disciplina

unitaria verso i soggetti dislocati nei diversi paesi dell’unione.

Per il TUSMA sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi media audiovisivi

(quindi fornitori SMA) e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia quando

(secondo due criteri: il luogo della sede principale e dove sono prese le decisioni):

23

a) Hanno sede principale in Italia e le decisioni editoriali sui contenuti dello SMA sono

prese nel territorio italiano;

b) Hanno la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sui contenuti dello SMA sono

prese in un altro Stato membro UE o in un Paese terzo, se sul territorio italiano

opera una gran filiale italiana dedita allo svolgimento dell’attività dello SMA (quindi

una buona parte degli addetti allo svolgimento dell’attività del servizio media collegata ai

programmi);

c) Pur avendo una sede principale in un altro Stato membro UE o in un Paese terzo,

le decisioni editoriali sui contenuti sono prese sul territorio italiano e sempre in Italia

opera una gran parte degli addetti (una gran parte del lavoro viene quindi svolta in

Italia);

d) Una parte significativa degli addetti opera sia in Italia sia in un altro Stato membro

UE, se la sua sede principale è in Italia;

e) In mancanza delle precedenti condizioni, se ha iniziato in Italia e la sua attività nel

rispetto dell’ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame

stabile con l’economia italiana.

Un’ulteriore novità apportata dal nuovo TUSMA, consiste nel mettere all’interno del SIC anche

la pubblicità online. Fino al 2021 infatti nel conteggio di quel 20% della pubblicità (per quanto

riguarda i ricavi) non tenevo in considerazione la pubblicità online.

Per la prima volta viene definito il servizio di piattaforma per la condivisione di video (o VSP,

Video Sharing Platform), differenziandolo dal servizio di fornitura dei servizi di media – e

individuando sia la nozione di “fornitore della piattaforma per la condivisione del video” sia di

“video generato dall’utente”, prevedendo chiaramente dei principi generali e di norme di

dettaglio per tale forma di servizio.

Un VSP puo quindi essere definito come

Piattaforme per la condivisione di video, il cui obbiettivo principale è quello di fornire di

programmi o di video generati dall’utente (o di entrambi) dedicati al grande

pubblico, per il quale il fornitore non ha alcuna responsabilità editoriale – al fine di

informare e intrattenere o istruire (attraverso reti di com. elettr. Organizzate da un

fornitore o algoritmo) mediante visualizzazioni, tag e sequenziamento

Una cosa e la piattaforma, una cosa sono gli SMA e una cosa sono i video generati dall’utente:

una cosa infatti è la piattaforma che fornisce contenuti SMA, che ha una responsabilità

editoriale mentre un’altra sono i video generati dagli utenti (come i TikTok) che questa

responsabilità non ce l’hanno. Il potere inibitorio dell’AGCOM

Tramite il nuovo testo unico quindi si includono anche le piattaforme; intanto, all’AGCOM

vengono dati dei poteri di intervento e limitazione anche su queste ultime; questo avviene in

tre casi:

I. La tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico

o morale;

II. La lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonchè

contro la violazione della dignità umana;

III. La tutela dei consumatori, compresi gli investitori.

Sono poi previsti comportamenti di compliance proattiva: le aziende che producono SMA o VSP

sono tenuti ad una serie di comportamenti “proattivi”, per risolvere problematiche legate alla

tutela dei minori, all’odio in generale&hell

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Publisher
A.A. 2024-2025
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sophieexe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Donati Daniele.