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RIASSUNTO
Con le sentenze del 2002 e la legge Gasparri del 2004 il panorama di regolamentazione del
sistema radiotelevisivo cambia, anche con l’introduzione delle frequenze digitali a scapito di
quelle analogiche.
I soggetti sono sempre gli stessi, ma il mercato non è più quello delle frequenze radiotelevisive
e si allarga, diventando il SIC: esso contiene moltissimi prodotti di vario genere accorpati in un
unico organo; il governo italiano giustifica la scelta con il fatto che sia tutto sul digitale, e
quindi la tecnologia sia la stessa, per cui non c’è bisogno di leggi diversificate. La UE non è
d’accordo, proprio perchè i prodotti contenuti nel SIC non sono dello stesso genere, e quindi
hanno anche un peso diverso non possono concorrere tra di loro e non soddisfano gli stessi
bisogni.
L’italia va avanti con il SIC, e su questo mercato le regole della concorrenza cambiano: dal
numero di canali si passa al numero di programmi (nessuno può mettere in onda più di una
certa percentuale di programmi nel mercato), anche la pubblicità cambia.
Poi la rai si privatizza SOLO formalmente, e successivamente vengono emanate una serie di
direttive che prevedono gli SMA.
Dopo il TUSMAR
Il TUSMAR e stato modificato numerose volte nel corso degli ultimi anni:
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n 120: ha apportato alcune correzioni al
decreto legislativo 44/2010 in merito alla tutela dei minori, pubblicità e promozione
delle opere audiovisive europee;
Decreto legislativo 204/2017: ha sostituito il titolo 7 del TUSMAR in materia di
promozione dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, adeguandosi alle
previsioni della nuova direttiva UE del 2018;
L’unione europea mette in campo questo nuovo concetto, gli SMA, che devono circolare in
tutta Europa e impone in queste stesse direttive che una percentuale delle trasmissioni
siano europee; fa quindi una sorta di protezionismo del mercato, favorendo lo sviluppo
delle industrie europee (a discapito di Hollywood). Ecco perché L’Italia modifica il TUSMAR
(tutela dei minori…ecc. vedi sopra)
In questo periodo vi è una sempre più consistente fusione della rete con il prodotto
radiotelevisivo.
Tra il 2019 e il 2021 infatti si assiste a un forte cambiamento dell’utilizzo dei media da parte
del pubblico: il digitale ha un incremento consistente, la televisione cresce di poco; i
periodici calano, i giornali resistono e il cinema ha un decremento considerevole. La cosa
interessanti consiste nel fatto che questi cambiamenti nell’uso dei media avvengono
all’interno di un valore di mercato che rimane praticamente invariato (7,8-8,8 mlrd).
Gli investimenti pubblicitari sono in crescita, con un ulteriore incremento del mercato.
Il nuovo TUSMA: decreto legislativo 208/2021
Il nuovo TUSMA si occupa:
1. La trasmissione di:
22 - Programmi televisivi, sia lineari (a palinsesto) che a richiesta (a catalogo);
- Programmi radiofonici;
- Programmi-dati, anche ad accesso condizionato: trasmissione di dati che possono
necessitare di una iscrizione o di un pagamento;
2. La fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi
piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e i servizi
di piattaforma per la condivisione di video (quest’ultima costituisce una novità);
Il TUSMAR diviene TUSMA, e include la trasmissione alle piattaforme.
Ora non si considera più l’offerta di radiotelevisione soltanto rispetto alle emittenti che fanno
programmazione o archivio (lineari o non lineari) ora nei non lineari si considerano delle
emittenti che fanno SOLO non lineare, che mettono a disposizione un catalogo di offerte. Quella
che prima era una logica di un soggetto che emette un programma, ora si punta molto di più
verso un mercato delle piattaforme.
Questa modifica legislativa tiene conto anche di una modifica sul mercato. Se ad esempio
Disney apre una sua piattaforma, da fornitore di contenuti diventa anche fornitore di servizi
(produce una serie ma anche una selezione di contenuti).
Principi generali del nuovo TUSMA
Questo testo unico e stato elaborato tenendo conto di quelli che sono i principi generali del
sistema dei servizi media audiovisivi e della radiofonia, nonchè dei servizi piattaforma per la
condivisione dei video e della garanzia della liberta e del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva.
Una cosa importante da sottolineare e la seguente: se si considerano piattaforme, canali
televisivi, canali radiofonici, archivi, come un mercato solo (senza distinzione), operanti nello
stesso spazio, allora il nuovo TUSMA da regole a tutti quanti, come:
La tutela della liberta di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta di
opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza alcuna
limitazione di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non
discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio;
L’obbiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione;
Il contrasto alle strategie di disinformazione; le fake news si contrastano non
censurandole (perchè ciò andrebbe contro la liberta di espressione del pensiero), ma
dimostrandone non solo la falsità, ma anche come essere possano provocare caos sul
mercato, crollo delle azioni ecc. grosse ripercussioni sociali ed economiche.
Quindi una fake news va contrastata dimostrandone non solo la falsit à
, ma anche l’evidente
scopo di creare disordine. Esistono poi due tipi di “falso”:
1. Falso oggettivo: ad esempio che la terra sia piatta è oggettivamente falso;
2. Falso soggettivo: io personalmente sono convinto di una cosa falsa;
La tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale: si parla di diritti primari
e diritti secondari (dopo un po’ l’autore di un’opera ha il diritto di prenderla e farne
quello che vuole);
L’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
La salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e
ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle liberta e dei diritti, in
particolare della dignit à della persona e della protezione dei dati personali, della
promozione e della tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico,
psichico e morale del minore, garantiti dalla costituzione, dal diritto dell’unione europea
e dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e
regionali. Principio del paese d’origine
Il nuovo testo unico deve far fronte anche ad un altro problema: se quello che e il nuovo
si possono applicare queste regole a piattaforme produttrici e fornitrici
mercato diventa unico,
di servizi come Netflix o Paramount (che sono aziende multinazionali)?
Si introduce il concetto di paese d’origine: l’obbiettivo consiste nel fornire una disciplina
unitaria verso i soggetti dislocati nei diversi paesi dell’unione.
Per il TUSMA sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi media audiovisivi
(quindi fornitori SMA) e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia quando
(secondo due criteri: il luogo della sede principale e dove sono prese le decisioni):
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a) Hanno sede principale in Italia e le decisioni editoriali sui contenuti dello SMA sono
prese nel territorio italiano;
b) Hanno la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sui contenuti dello SMA sono
prese in un altro Stato membro UE o in un Paese terzo, se sul territorio italiano
opera una gran filiale italiana dedita allo svolgimento dell’attività dello SMA (quindi
una buona parte degli addetti allo svolgimento dell’attività del servizio media collegata ai
programmi);
c) Pur avendo una sede principale in un altro Stato membro UE o in un Paese terzo,
le decisioni editoriali sui contenuti sono prese sul territorio italiano e sempre in Italia
opera una gran parte degli addetti (una gran parte del lavoro viene quindi svolta in
Italia);
d) Una parte significativa degli addetti opera sia in Italia sia in un altro Stato membro
UE, se la sua sede principale è in Italia;
e) In mancanza delle precedenti condizioni, se ha iniziato in Italia e la sua attività nel
rispetto dell’ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame
stabile con l’economia italiana.
Un’ulteriore novità apportata dal nuovo TUSMA, consiste nel mettere all’interno del SIC anche
la pubblicità online. Fino al 2021 infatti nel conteggio di quel 20% della pubblicità (per quanto
riguarda i ricavi) non tenevo in considerazione la pubblicità online.
Per la prima volta viene definito il servizio di piattaforma per la condivisione di video (o VSP,
Video Sharing Platform), differenziandolo dal servizio di fornitura dei servizi di media – e
individuando sia la nozione di “fornitore della piattaforma per la condivisione del video” sia di
“video generato dall’utente”, prevedendo chiaramente dei principi generali e di norme di
dettaglio per tale forma di servizio.
Un VSP puo quindi essere definito come
Piattaforme per la condivisione di video, il cui obbiettivo principale è quello di fornire di
programmi o di video generati dall’utente (o di entrambi) dedicati al grande
pubblico, per il quale il fornitore non ha alcuna responsabilità editoriale – al fine di
informare e intrattenere o istruire (attraverso reti di com. elettr. Organizzate da un
fornitore o algoritmo) mediante visualizzazioni, tag e sequenziamento
Una cosa e la piattaforma, una cosa sono gli SMA e una cosa sono i video generati dall’utente:
una cosa infatti è la piattaforma che fornisce contenuti SMA, che ha una responsabilità
editoriale mentre un’altra sono i video generati dagli utenti (come i TikTok) che questa
responsabilità non ce l’hanno. Il potere inibitorio dell’AGCOM
Tramite il nuovo testo unico quindi si includono anche le piattaforme; intanto, all’AGCOM
vengono dati dei poteri di intervento e limitazione anche su queste ultime; questo avviene in
tre casi:
I. La tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico
o morale;
II. La lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonchè
contro la violazione della dignità umana;
III. La tutela dei consumatori, compresi gli investitori.
Sono poi previsti comportamenti di compliance proattiva: le aziende che producono SMA o VSP
sono tenuti ad una serie di comportamenti “proattivi”, per risolvere problematiche legate alla
tutela dei minori, all’odio in generale&hell