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Elementi costitutivi dello Stato-istituzione
1) POPOLO: concetto giuridico
Il POPOLO è l'insieme dei cittadini (concetto giuridico);
La POPOLAZIONE è l'insieme dei RESIDENTI: cittadini, stranieri e apolidi (concetto statistico);
La NAZIONE può essere intesa come un GRUPPO ETNICO-SOCIALE composto dalla stessa lingua, religione, cultura ecc. o come una COMUNITÀ POLITICA che si riconosce intorno a valori condivisi.
La RESIDENZA è il luogo dove la persona dimora abitualmente;
La DIMORA è il luogo nel quale la persona abita.
Il DOMICILIO è la sede principale degli affari e degli art.43.
del Codice Civile interessi del soggetto ( ). Il inviolabileDOMICILIO è e l'art.14 della Costituzioneestende le stesse garanzie che l'art.13 riserva alla libertàpersonale che sono RISERVA DI LEGGE (si può limitarela libertà di domicilio solo nei casi e modi previsti dallalegge o da un atto avente forza di legge) e la RISERVADI GIURISDIZIONE (per limitare la libertà di domicilioserve un atto motivato dell'autorità giudiziaria).Il DOMICILIO di cui parla la Costituzione non è ilDOMICILIO di cui parla il Codice Civile.Si può infine affermare che il DOMICILIO è un luogo incui il soggetto svolge le proprie funzioni e attività vitali alriparo da interferenze esterne.La CITTADINANZA è una condizione giuridica checomporta la titolarità di determinati diritti e doveri,diritti fondamentaliovviamente i sono riconosciuti acittadinanza,prescindere dalla ma si fa eccezione per iDIRITTI POLITICI,mentre i DIRITTI e DOVERI SOCIALI sono sempre riconosciuti.
cittadinanza:
Esistono due criteri in vigore per acquisire la cittadinanza:
- IUS SANGUINIS, e cioè la discendenza (criterio fondamentale);
- IUS SOLI, e cioè chi nasce sul suolo dello Stato.
La cittadinanza si può acquisire anche se si è residenti da un certo numero di anni sul territorio italiano, per matrimonio, diritto di adozione.
L'art. 22 della Costituzione dice che non si può essere privati del NOME, della CAPACITÀ GIURIDICA o della CITTADINANZA per MOTIVI POLITICI.
La cittadinanza può essere persa se si svolge il SERVIZIO MILITARE in uno Stato estero e si ottempera alla richiesta del governo di non svolgere tale servizio; se si svolge SERVIZIO ad una ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE di cui non fa parte lo Stato; se si RINUNCIA.
2) TERRITORIO:
Il TERRITORIO è sia lo spazio sul quale lo Stato esercita la sua supremazia, sia il centro di
Riferimento degli interessi che l'ordinamento giuridico deve soddisfare (per questo lo stesso territorio può essere contemporaneamente elemento costitutivo di più ordinamenti); del TERRITORIO fanno parte il SUOLO TERRESTRE, lo SPAZIO AEREO SOVRASTANTE nei limiti del suo sfruttamento, il SOTTOSUOLO, il MARE TERRITORIALE (fino a 12 miglia), le ACQUE INTERNE e poi ci sono i CONFINI che possono essere NATURALI (catene montuose, tratti di acque interne come le o o marine) o ARTIFICIALI (come o doganali).
IMMUNITÀ TERRITORIALE: finzione giuridica in base alla quale porzioni del territorio dello Stato sono sottratte alla sua sovranità (come le sedi delle rappresentanze diplomatiche di ambasciate o sul territorio dello Stato).
EXTRATERRITORIALITÀ: finzione giuridica in base alla quale porzioni di territorio non appartenenti allo Stato sono soggette alla sua legge (come le navi aeree e/o gli militari che si trovano momentaneamente all'estero).
SOVRANITÀ: La SOVRANITÀ dello Stato è distinta tra una dimensione esterna e una dimensione interna dello Stato stesso: - dal punto di vista ESTERNO si guarda ai rapporti che l'ordinamento giuridico statale intrattiene con gli altri ordinamenti; - dal punto di vista INTERNO si guarda al potere che essa esercita entro i propri confini. Quando si parla di SOVRANITÀ si fa riferimento ad una POTESTÀ che la caratterizza sia in una dimensione esterna che interna. La sovranità dal punto di vista esterno significa originarietà e indipendenza dall'apparato giuridico statale. La sovranità dal punto di vista interno è la supremazia dell'apparato autoritario statale. La SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE (comma 2 dell'art.1 della Costituzione). La nostra Costituzione riconosce il PRINCIPIO di SOVRANITÀ POPOLARE che va distinto dal PRINCIPIO di SOVRANITÀ.STATALE. Il linguaggio della Costituzione è il più vicino al linguaggio comune, di quelli esistenti nel diritto, poiché essa funge da CARTA di UNIFICAZIONE NAZIONALE. L'art.1 riconosce il PRINCIPIO di SOVRANITÀ POPOLARE e quindi definisce la FORMA di STATO ITALIANA che è di tipo DEMOCRATICA. Dice anche, però, che la SOVRANITÀ POPOLARE può essere esercitata NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, quindi la nostra diventa così una sovranità DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, poiché viene limitata dalla Costituzione stessa. La Costituzione così facendo vuole che la sovranità non diventi mai ASSOLUTA e ILLIMITATA perché diventerebbe LIBERTICIDA e quindi andrebbe contro le LIBERTÀ e i DIRITTI FONDAMENTALI.
SOVRANITÀ POPOLARE
- FORME di ESERCIZIO della SOVRANITÀ POPOLARE:
- DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA, forma di democrazia rappresentata dal voto dei rappresentanti del popolo che andranno a
Formare gli organi costituzionali;
DEMOCRAZIA DIRETTA (o meglio PARTECIPATIVA),
comunemente si fa riferimenti a degli istituti giuridici di partecipazione popolare, che non fanno uso della rappresentanza politica, come i REFERENDUM. Esistono anche l'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE e la PETIZIONE POPOLARE.