CAPITOLO SECONDO: LO STATO
1 Gli elementi costitutivi dello Stato
Gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il Governo e il territorio.
Il popolo comprende una collettività stanziata stabilmente su una parte della
superficie terrestre, questi componenti vengono detti cittadini dello Stato in
quanto titolari di diritti e di doveri (es diritto al voto, dovere di difendere la
Patria). L’acquisto e la perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge n.91
del 1992 sulla base di tre principi:
Ius sanguinis: principio di discendenza
Ius solis: nascita sul territorio italiano con genitori ignoti o apolidi
Principio della volontà: la cittadinanza viene conferita agli stranieri
che la richiedano nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge come,
ad esempio, la permanenza per almeno 10 anni sul territorio nazionale.
Dal concetto di popolo deve essere mantenuto distinto quello di nazione, in
quanto quest’ultima intende una collettività caratterizzata da una comunanza
di origine, di lingua, di religione, di costumi e di tradizione.
Governo dello Stato è l’autorità che l’ordinamento istituisce per promuovere
l’attuazione dei suoi fini. Poiché l’ordinamento dello Stato è originario, così
anche il Governo è sovrano e non riconosce nessuna autorità superiore.
Il terzo elemento costitutivo è il territorio, cioè quella parte di superficie
terrestre su cui è stanziato il popolo e nei cui limiti si esercita il potere sovrano
del Governo. Alla superficie terrestre devono aggiungersi anche il mare
territoriale (entro 12 miglia dalla costa) e lo spazio atmosferico (fino
all’altezza massima della navigazione aerea).
I confini del territorio possono essere naturali, come catene montuose e
fiumi, o artificiali, determinati dal diritto internazionale. Alcuni diritti e
doveri valgono anche ben oltre il confine territoriale, ad esempio il dovere di
difendere la Patria o la norma che punisce lo spionaggio contro lo Stato italiano
che vincola qualsiasi soggetto, cittadino o straniero, ovunque si trovi.
2 La personalità e gli organi dello Stato
Lo Stato viene considerato come un soggetto di diritto, ossia come una
persona giuridica.
La personalità giuridica dello Stato assume diversi caratteri, secondo
l’ordinamento in cui si svolge.
Gli organi dello Stato sono quei soggetti ai quali l’ordinamento giuridico
attribuisce il potere di rappresentare lo Stato ed esercitare le sue
funzioni.
Si distinguono organi individuali, collegiali e complessi.
Sono individuali gli organi formati da una sola persona fisica, come il
Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i prefetti; sono
collegiali quelli in cui gli agenti, salvo il Presidente, hanno eguali poteri e
operano mediante un solo atto detto deliberazione, se approvato con la
maggioranza richiesta.
La maggioranza si dice semplice, quando è formata dalla maggioranza dei
presenti, assoluta, quando è formata dalla metà più uno dei membri del
collegio, qualificata, quando è maggiore di quella assoluta, relativa, quando
è maggiore di quella raggiunta da altre proposte.
Sono complessi gli organi formati da altri organi, come il Governo, formato
da altri organi individuali come i Ministri e il Presidente del Consiglio.
La distinzione e la classificazione degli organi viene fatta in base a dei criteri.
Secondo un primo criterio, distinguiamo organi legislativi, esecutivi e
giudiziari, secondo che la loro funzione consista nell’immettere nuove norme
nell’ordinamento, dare esecuzione a quelle che ne fanno parte o nel dichiarare
la volontà della legge.
Sono chiamati centrali gli organi competenti a regolare le fattispecie
localizzate sul territorio dello Stato, periferici quelli competenti solo in una
parte di esso.
Al criterio territoriale si aggiunge anche quello secondo cui la competenza è
determinata anche dal valore degli interessi oggetto di regolamentazione.
La competenza può essere detta istituzionale quando si interessa a tutti gli
atti di un determinato tipo.
Rappresentativi sono detti gli organi costituiti in modo tale da rappresentare
la volontà della collettività, in questo caso si parla di rappresentanza
politica.
Infine, fondamentali sono gli organi costituzionali che sono il Presidente
della Repubblica, le Camere, il Governo e la Corte costituzionale. Essi si
distinguono dagli altri organi in quanto esercitano le loro funzioni in modo
sovrano.
Inoltre, la Costituzione ha delineato un ulteriore categoria di organi detti
ausiliari in quanto le loro funzioni vanno a facilitare quelle degli altri organi,
tra questi troviamo il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), il
Consiglio di Stato e la Corte dei conti.
3 I dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici sono gli agenti dello Stato e di altri enti pubblici, e i
funzionari coloro che sono abilitati ad esercitare cariche pubbliche.
Il rapporto che si instaura tra dipendente ed ente di cui fa parte si chiama
rapporto di servizio e può nascere per nomina, sorteggio, elezione, contratto,
ecc. In Italia questo rapporto sorge tramite contratto o da un concorso fra
coloro che aspirano all’impiego.
4 Gli atti di diritto pubblico
Gli atti di diritto pubblico sono quegli atti posti in essere da organi dello Stato o
della pubblica amministrazione, nell’esercizio di funzioni pubbliche e regolati
dal diritto pubblico.
CAPITOLO TERZO: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO.
Aristotele distingue tre forme fondamentali di governo: la monarchia, che è il
governo di uno e può degenerare in tirannide; l’aristocrazia, governo dei
migliori che rischia di trasformarsi in oligarchia; e la politéia, il governo dei
molti che può scivolare nella democrazia populista segnata da disordine e
illegalità. Per il filosofo la forma migliore non coincide con nessuna di queste in
modo puro, ma si realizza come una sintesi equilibrata tra elementi oligarchici
e democratici, capace di superare le loro visioni parziali della giustizia. Nel
pensiero costituzionalistico moderno, la forma di Stato rappresenta l’insieme
dei principi e delle norme che regolano il rapporto tra cittadini e potere, definito
da Mortati come la relazione tra detentore del potere e soggetto sottoposto a
quel potere; essa comprende anche il modo in cui si articolano i rapporti tra
governo centrale e enti subnazionali. La forma di governo, invece, indica le
regole che disciplinano la distribuzione del potere tra gli organi costituzionali e
le loro relazioni reciproche. Storicamente, l’evoluzione della forma di Stato
passa dalla società feudale, basata su rapporti privatistici tra signori e vassalli
e priva di un vero potere pubblico, allo Stato assoluto del XIV secolo, nel quale
il potere si concentra nelle mani del re, la ricchezza si trasferisce dalla terra al
denaro, si sviluppa la burocrazia e il potere pubblico comincia a perseguire
interessi generali. Dal modello assolutistico si passa poi allo Stato liberale
attraverso percorsi differenti: in Inghilterra tramite la Guerra Civile e la Gloriosa
Rivoluzione; negli Stati Uniti mediante la guerra d’indipendenza e la
Costituzione del 1787; in Francia con la Rivoluzione del 1789 e le sue
oscillazioni ideologiche; in Italia e Germania attraverso processi di unificazione
guidati “dall’alto”. Lo Stato liberale si caratterizza per la legittimazione
popolare del potere, la separazione dei poteri, il forte confine tra Stato e
società, il primato dell’individualismo, il suffragio censitario, la tutela dei diritti
e uno Stato minimo nell’economia. Con l’allargamento del suffragio e la nascita
dei partiti di massa si afferma lo Stato democratico, pluralista e sociale, nel
quale il Parlamento diventa luogo di confronto tra interessi diversi e i diritti
sociali si aggiungono a quelli di libertà. Nel secondo dopoguerra si sviluppa il
Welfare State, esemplificato dal caso britannico ispirato al Rapporto Beveridge
del 1942, in cui politiche sociali e sicurezza collettiva vengono garantite in un
sistema integrato “dalla culla alla tomba”. Accanto a questi modelli si
sviluppano gli Stati totalitari e autoritari, che reagiscono alla crisi dello Stato
liberale attraverso la concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo,
l’assenza di pesi e contrappesi, l’uso della forza e la compressione dei diritti
fondamentali. Un percorso ulteriore è quello dello Stato socialista, fondato sulle
teorie di Marx e Lenin e affermatosi dopo la Rivoluzione d’Ottobre: esso mira
all’abolizione della proprietà privata, alla collettivizzazione dei mezzi di
produzione e al superamento delle classi sociali, ma nella pratica dà luogo a un
forte accentramento statale, significative limitazioni dei diritti e un ruolo
dominante del partito unico. La dissoluzione del blocco sovietico dopo il 1989
porta molti di questi Stati verso economie di mercato e percorsi di integrazione
europea, mentre il modello sopravvive in alcuni Paesi asiatici. La forma di Stato
si articola anche rispetto alla relazione tra governo e territorio, distinguendo tra
Stati unitari e Stati decentrati, all’interno dei quali si collocano modelli federali
e regionali. La distinzione riguarda l’attribuzione del potere legislativo e
giudiziario, la struttura della Camera alta e i poteri di revisione costituzionale.
Sul piano della forma di governo, il modello parlamentare si distingue per il
rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, per la non fissità della durata
dell’esecutivo e per la possibilità di un cambio di governo senza nuove elezioni;
peculiare è il voto di sfiducia costruttivo tedesco, che consente di sfiduciare
l’esecutivo solo se esiste già un successore. Nel modello presidenziale, invece,
il Presidente è eletto direttamente dal popolo, è al tempo stesso capo dello
Stato e del Governo, non dipende dalla fiducia parlamentare e opera in un
sistema di rigida separazione dei poteri. La forma di governo direttoriale, tipica
della Svizzera, si basa su un esecutivo collegiale di sette membri eletti dal
Parlamento e non revocabili, privo di un rapporto di fiducia e caratterizzato da
una durata fissa. La forma semi-presidenziale, come in Francia, combina
elementi presidenziali e parlamentari mediante una duplice guida
dell’esecutivo (Presidente e Primo Ministro), con fenomeni possibili di
coabitazione quando maggioranza parlamentare e Presidente appartengono a
forze politiche diverse. Infine, il modello neoparlamentare o del premierato
prevede l’indicazione del Presidente del Consiglio al momento delle elezioni, la
persistenza del rapporto di fiducia e il principio “simul stabunt, simul cadent”,
secondo cui la caduta d
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