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CAPITOLO SECONDO: LO STATO

1 Gli elementi costitutivi dello Stato

Gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il Governo e il territorio.

Il popolo comprende una collettività stanziata stabilmente su una parte della

superficie terrestre, questi componenti vengono detti cittadini dello Stato in

quanto titolari di diritti e di doveri (es diritto al voto, dovere di difendere la

Patria). L’acquisto e la perdita della cittadinanza sono regolati dalla legge n.91

del 1992 sulla base di tre principi:

Ius sanguinis: principio di discendenza

 Ius solis: nascita sul territorio italiano con genitori ignoti o apolidi

 Principio della volontà: la cittadinanza viene conferita agli stranieri

 che la richiedano nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge come,

ad esempio, la permanenza per almeno 10 anni sul territorio nazionale.

Dal concetto di popolo deve essere mantenuto distinto quello di nazione, in

quanto quest’ultima intende una collettività caratterizzata da una comunanza

di origine, di lingua, di religione, di costumi e di tradizione.

Governo dello Stato è l’autorità che l’ordinamento istituisce per promuovere

l’attuazione dei suoi fini. Poiché l’ordinamento dello Stato è originario, così

anche il Governo è sovrano e non riconosce nessuna autorità superiore.

Il terzo elemento costitutivo è il territorio, cioè quella parte di superficie

terrestre su cui è stanziato il popolo e nei cui limiti si esercita il potere sovrano

del Governo. Alla superficie terrestre devono aggiungersi anche il mare

territoriale (entro 12 miglia dalla costa) e lo spazio atmosferico (fino

all’altezza massima della navigazione aerea).

I confini del territorio possono essere naturali, come catene montuose e

fiumi, o artificiali, determinati dal diritto internazionale. Alcuni diritti e

doveri valgono anche ben oltre il confine territoriale, ad esempio il dovere di

difendere la Patria o la norma che punisce lo spionaggio contro lo Stato italiano

che vincola qualsiasi soggetto, cittadino o straniero, ovunque si trovi.

2 La personalità e gli organi dello Stato

Lo Stato viene considerato come un soggetto di diritto, ossia come una

persona giuridica.

La personalità giuridica dello Stato assume diversi caratteri, secondo

l’ordinamento in cui si svolge.

Gli organi dello Stato sono quei soggetti ai quali l’ordinamento giuridico

attribuisce il potere di rappresentare lo Stato ed esercitare le sue

funzioni.

Si distinguono organi individuali, collegiali e complessi.

Sono individuali gli organi formati da una sola persona fisica, come il

Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i prefetti; sono

collegiali quelli in cui gli agenti, salvo il Presidente, hanno eguali poteri e

operano mediante un solo atto detto deliberazione, se approvato con la

maggioranza richiesta.

La maggioranza si dice semplice, quando è formata dalla maggioranza dei

presenti, assoluta, quando è formata dalla metà più uno dei membri del

collegio, qualificata, quando è maggiore di quella assoluta, relativa, quando

è maggiore di quella raggiunta da altre proposte.

Sono complessi gli organi formati da altri organi, come il Governo, formato

da altri organi individuali come i Ministri e il Presidente del Consiglio.

La distinzione e la classificazione degli organi viene fatta in base a dei criteri.

Secondo un primo criterio, distinguiamo organi legislativi, esecutivi e

giudiziari, secondo che la loro funzione consista nell’immettere nuove norme

nell’ordinamento, dare esecuzione a quelle che ne fanno parte o nel dichiarare

la volontà della legge.

Sono chiamati centrali gli organi competenti a regolare le fattispecie

localizzate sul territorio dello Stato, periferici quelli competenti solo in una

parte di esso.

Al criterio territoriale si aggiunge anche quello secondo cui la competenza è

determinata anche dal valore degli interessi oggetto di regolamentazione.

La competenza può essere detta istituzionale quando si interessa a tutti gli

atti di un determinato tipo.

Rappresentativi sono detti gli organi costituiti in modo tale da rappresentare

la volontà della collettività, in questo caso si parla di rappresentanza

politica.

Infine, fondamentali sono gli organi costituzionali che sono il Presidente

della Repubblica, le Camere, il Governo e la Corte costituzionale. Essi si

distinguono dagli altri organi in quanto esercitano le loro funzioni in modo

sovrano.

Inoltre, la Costituzione ha delineato un ulteriore categoria di organi detti

ausiliari in quanto le loro funzioni vanno a facilitare quelle degli altri organi,

tra questi troviamo il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), il

Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

3 I dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici sono gli agenti dello Stato e di altri enti pubblici, e i

funzionari coloro che sono abilitati ad esercitare cariche pubbliche.

Il rapporto che si instaura tra dipendente ed ente di cui fa parte si chiama

rapporto di servizio e può nascere per nomina, sorteggio, elezione, contratto,

ecc. In Italia questo rapporto sorge tramite contratto o da un concorso fra

coloro che aspirano all’impiego.

4 Gli atti di diritto pubblico

Gli atti di diritto pubblico sono quegli atti posti in essere da organi dello Stato o

della pubblica amministrazione, nell’esercizio di funzioni pubbliche e regolati

dal diritto pubblico.

CAPITOLO TERZO: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO.

Aristotele distingue tre forme fondamentali di governo: la monarchia, che è il

governo di uno e può degenerare in tirannide; l’aristocrazia, governo dei

migliori che rischia di trasformarsi in oligarchia; e la politéia, il governo dei

molti che può scivolare nella democrazia populista segnata da disordine e

illegalità. Per il filosofo la forma migliore non coincide con nessuna di queste in

modo puro, ma si realizza come una sintesi equilibrata tra elementi oligarchici

e democratici, capace di superare le loro visioni parziali della giustizia. Nel

pensiero costituzionalistico moderno, la forma di Stato rappresenta l’insieme

dei principi e delle norme che regolano il rapporto tra cittadini e potere, definito

da Mortati come la relazione tra detentore del potere e soggetto sottoposto a

quel potere; essa comprende anche il modo in cui si articolano i rapporti tra

governo centrale e enti subnazionali. La forma di governo, invece, indica le

regole che disciplinano la distribuzione del potere tra gli organi costituzionali e

le loro relazioni reciproche. Storicamente, l’evoluzione della forma di Stato

passa dalla società feudale, basata su rapporti privatistici tra signori e vassalli

e priva di un vero potere pubblico, allo Stato assoluto del XIV secolo, nel quale

il potere si concentra nelle mani del re, la ricchezza si trasferisce dalla terra al

denaro, si sviluppa la burocrazia e il potere pubblico comincia a perseguire

interessi generali. Dal modello assolutistico si passa poi allo Stato liberale

attraverso percorsi differenti: in Inghilterra tramite la Guerra Civile e la Gloriosa

Rivoluzione; negli Stati Uniti mediante la guerra d’indipendenza e la

Costituzione del 1787; in Francia con la Rivoluzione del 1789 e le sue

oscillazioni ideologiche; in Italia e Germania attraverso processi di unificazione

guidati “dall’alto”. Lo Stato liberale si caratterizza per la legittimazione

popolare del potere, la separazione dei poteri, il forte confine tra Stato e

società, il primato dell’individualismo, il suffragio censitario, la tutela dei diritti

e uno Stato minimo nell’economia. Con l’allargamento del suffragio e la nascita

dei partiti di massa si afferma lo Stato democratico, pluralista e sociale, nel

quale il Parlamento diventa luogo di confronto tra interessi diversi e i diritti

sociali si aggiungono a quelli di libertà. Nel secondo dopoguerra si sviluppa il

Welfare State, esemplificato dal caso britannico ispirato al Rapporto Beveridge

del 1942, in cui politiche sociali e sicurezza collettiva vengono garantite in un

sistema integrato “dalla culla alla tomba”. Accanto a questi modelli si

sviluppano gli Stati totalitari e autoritari, che reagiscono alla crisi dello Stato

liberale attraverso la concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo,

l’assenza di pesi e contrappesi, l’uso della forza e la compressione dei diritti

fondamentali. Un percorso ulteriore è quello dello Stato socialista, fondato sulle

teorie di Marx e Lenin e affermatosi dopo la Rivoluzione d’Ottobre: esso mira

all’abolizione della proprietà privata, alla collettivizzazione dei mezzi di

produzione e al superamento delle classi sociali, ma nella pratica dà luogo a un

forte accentramento statale, significative limitazioni dei diritti e un ruolo

dominante del partito unico. La dissoluzione del blocco sovietico dopo il 1989

porta molti di questi Stati verso economie di mercato e percorsi di integrazione

europea, mentre il modello sopravvive in alcuni Paesi asiatici. La forma di Stato

si articola anche rispetto alla relazione tra governo e territorio, distinguendo tra

Stati unitari e Stati decentrati, all’interno dei quali si collocano modelli federali

e regionali. La distinzione riguarda l’attribuzione del potere legislativo e

giudiziario, la struttura della Camera alta e i poteri di revisione costituzionale.

Sul piano della forma di governo, il modello parlamentare si distingue per il

rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, per la non fissità della durata

dell’esecutivo e per la possibilità di un cambio di governo senza nuove elezioni;

peculiare è il voto di sfiducia costruttivo tedesco, che consente di sfiduciare

l’esecutivo solo se esiste già un successore. Nel modello presidenziale, invece,

il Presidente è eletto direttamente dal popolo, è al tempo stesso capo dello

Stato e del Governo, non dipende dalla fiducia parlamentare e opera in un

sistema di rigida separazione dei poteri. La forma di governo direttoriale, tipica

della Svizzera, si basa su un esecutivo collegiale di sette membri eletti dal

Parlamento e non revocabili, privo di un rapporto di fiducia e caratterizzato da

una durata fissa. La forma semi-presidenziale, come in Francia, combina

elementi presidenziali e parlamentari mediante una duplice guida

dell’esecutivo (Presidente e Primo Ministro), con fenomeni possibili di

coabitazione quando maggioranza parlamentare e Presidente appartengono a

forze politiche diverse. Infine, il modello neoparlamentare o del premierato

prevede l’indicazione del Presidente del Consiglio al momento delle elezioni, la

persistenza del rapporto di fiducia e il principio “simul stabunt, simul cadent”,

secondo cui la caduta d

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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