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Il Consiglio Superiore della Magistratura
Il consiglio superiore della magistratura è l'organo cui all'art. 105 Cost. affida il compito di occuparsi delle assunzioni, delle assegnazioni, dei trasferimenti, delle promozioni e dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È l'organo dal quale dipende tutta la carriera del magistrato. Il CSM è un organo Costituzionale composto da tre membri di diritto: Il Presidente della Repubblica che presiede il CSM; il primo Presidente della Corte di Cassazione; il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed altri componenti eletti. Il numero dei componenti del Consiglio è di 24, i 2/3 sono eletti tutti da magistrati ordinari, 1/3 dal Parlamento in seduta comune fra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio; il Vice presidente del CSM è membro laico, eletto dai consiglieri fra i membri designati dal Parlamento.I membri elettivi del Consiglio superiore della Magistratura durano in carica 4 anni, non sono immediatamente rieleggibili e fino a che sono in carica non possono essere iscritti ad albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Il Presidente della Repubblica ha il ruolo di moderatore dell'attività del Consiglio.
13. CORTE COSTITUZIONALE: GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
La Corte costituzionale giudica anche sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo stato e le regioni e tra le regioni. I conflitti possono classificarsi in due categorie: conflitti fra i poteri dello Stato, ossia tra poteri appartenenti al medesimo soggetto, definiti conflitti interorganici; conflitti tra Stato e regioni e tra regioni, ossia fra soggetti costituzionali diversi e dotati di personalità giuridica distinta, definiti conflitti intersoggettivi. Le cause dei conflitti si possono distinguere in: Conflitti per vindicatio potestatis,
quindi per rivendicare il proprio potere e conflitti per menomazione, ovvero per contestare l'illegittimo esercizio del potere altrui. Nei conflitti tra i poteri dello Stato, una volta depositato il ricorso in cancelleria, la Corte delibera in camera di consiglio, con ordinanza, sulla sua ammissibilità, valutando i requisiti soggettivi ed oggettivi; in seconda battuta, la Corte risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione. In caso di conflitto tra Stato e regioni, Il ricorso è proposto, entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto, dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e dal Presidente della Giunta in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Nella sentenza la Corte dichiara a quale dei 2 enti (Stato o Regione) spetti la competenza e se viziato lo annulla.
14. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è l'organo che garantisce la legalità
costituzionale contro violazioni da parte dei poteri dello stato e contro ogni tentativo di non applicare o stravolgere i principi sanciti dalla costituzione. Il procedimento in via diretta, riguarda il rapporto tra Stato e Regioni in ordine alla violazione dei criteri costituzionali di competenza legislativa intercorrenti tra i 2 soggetti. L'art. 127 Cost., dispone che il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, oppure una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa. In seguito alla l. cost. 3/2001 la legge regionale può essere impugnata se eccede la competenza della Regione mentre per lo Stato la legge regionale può essere impugnata per qualsiasi vizio.©01. L'AUTONOMIA E
L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA Secondo l'art. 104 Cost., la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questo principio è rafforzato da un ulteriore garanzia in base alla quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Essi si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni. Con tali affermazioni si ribadisce, all'interno dell'ordinamento costituzionale italiano, il principio della separazione dei poteri e della necessaria indipendenza dell'autorità giudiziaria dagli altri poteri dello Stato, specialmente dal potere esecutivo. Da questo punto di vista, è sottolineata l'assoluta indipendenza del potere giudiziario, che vede nell'atto legislativo, da un lato, la sola fonte della sua organizzazione generale e dall'altro, il limite e la misura dei suoi poteri. Ad ulteriore conferma della volontà di evitare ogni possibile condizionamento politico, è previsto che i magistrati.è correttaCorte SupremaCorte di Cassazione04. La Corte Costituzionale può essere chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge solo dopo che questa è stata promulgata e pubblicata.è correttaTAR04. Il giudizio sulle accuse nei confronti del Presidente della RepubblicaE' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttiveHa giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla leggeNessuna delle precedenti risposte è correttaE’ nell’amministrazioneun organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
05. Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni giudica:Corte dei ContiNessuna delle precedenti risposte è correttaTARCorte Costituzionale
06. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALELa Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per 1\3 dal Presidente della Repubblica, per 1\3 dal Parlamento in seduta comune e 1\3 dalle supreme magistratureordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. La Corte elegge tra i suoi componenti, il Presidente che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglioregionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
annimediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
07. LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Una costituzione rigida, necessità di meccanismi volti ad assicurare il rispetto delle sue norme, è questa la funzione della giustizia costituzionale. Le forme tipiche di garanzia della costituzione sono: il procedimento di revisione costituzionale e la giustizia costituzionale. La prima assicura che le decisioni intorno alle quali debbano essere le regole costituzionali, siano prese mediante procedimenti aggravati di deliberazione, la giustizia costituzionale assolve al compito di risolvere le controversie in ordine all'applicazione di quelle regole. I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono: il controllo di costituzionalità degli atti legislativi; il sindacato sulle controversie tra i diversi organi o soggetti costituzionali; la tutela dei diritti fondamentali. I modelli di giustizia costituzionale sono: il