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Fonti interne del nostro ordinamento
La legge ordinaria è la produzione del diritto più importante per antonomasia. La legge, oggi, rimane una fonte primaria, ma rimane comunque subordinata alla Costituzione. È disciplinata dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione e viene approvata dallo stesso testo di entrambe le Camere. La legge, per essere approvata, deve passare prima da un ramo del Parlamento e poi all'altro ramo, fin quando non si trova un accordo. Nel nostro ordinamento, infatti, si parla di "bicameralismo perfetto", cioè entrambe le camere hanno gli stessi poteri, per quanto riguarda la funzione legislativa.
L'organizzazione interna di una delle due Camere non è vincolante dall'organizzazione della seconda Camera. Ciascuna delle due, infatti, è padrona della propria organizzazione nell'ambito delle leggi. Peraltro, esistono delle commissioni parlamentari, cioè dei sottoinsiemi del Parlamento che
Le commissioni parlamentari si concentrano su un argomento e sono composte in proporzione da come è fatto il Parlamento stesso. Queste servono, oltre alle loro varie funzioni, per produrre le leggi e, quindi, si possono distinguere almeno tre tipi di procedimenti legislativi (deliberativi), la cui diversità sta nelle commissioni permanenti, ovvero ciò che fanno le commissioni dentro questo lavoro legislativo:
- Procedimento per commissione referente, per approvare qualunque legge di competenza del Parlamento
- Procedimento per commissione redigente
- Procedimento per commissione deliberante
Questi tre procedimenti, anticipiamo, non sono messi sullo stesso piano.
Il primo procedimento è quello per commissione referente. Dentro questo procedimento il ruolo della commissione è di mettere assieme i distinti articoli, esaminare l'intero progetto, votarlo, votare i singoli articoli, approvare eventualmente un emendamento e licenziare un testo. Il procedimento viene accompagnato da una relazione.
la quale serve per indicare ciò che è avvenuto in commissione (sia per la maggioranza, ma anche per la minoranza). Il tutto poi finisce tra le mani dell'assemblea (camera dei deputati o senato della repubblica), dove si discute il progetto messo tutto insieme, siccome sui vari articoli le votazioni potrebbero cambiare a seconda dell'orientamento. Successivamente la questione passa all'altro ramo del Parlamento, il quale riesaminerà come crede il progetto.
Ci sono poi due procedimenti un po' differenti.
Il primo, tra i due, è quello per commissione deliberante, dove il meccanismo di approvazione della legge avviene integralmente in commissione. La commissione, infatti, prende il posto dell'assemblea, essendo composta in proporzione alle maggioranze dell'assemblea. Tuttavia, è un meccanismo pericoloso, siccome a decidere ci sono poche persone. In aggiunta, ci sono meccanismi di conversione di questo procedimento per
Trasformarlo in un procedimento normale, qualora dovesse succedere qualcosa. I soggetti abilitati a chiedere la conversione sono: governo, una parte della commissione e una parte dell'assemblea.
A metà strada, tra i due procedimenti sopra descritti, c'è quello per commissione redigente, dove la commissione licenzia o analizza un testo che va direttamente in assemblea, la quale può solo dire sì o no (il testo quindi è già preparato). Anche questo procedimento, però, può essere riconvertito a quello normale.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI CREAZIONE DELLA LEGGE
Il primo atto è "l'iniziativa legislativa", cioè tutte le leggi possono essere di iniziativa del Governo (espressione di maggioranza del Parlamento, dimostrazione del nostro assetto parlamentare) e alcune soltanto del Governo (un esempio ne è la legge del bilancio, la quale è un procedimento legislativo che solo il governo può iniziare).
Ci sono anche le iniziative popolari, che però non hanno mai grande valenza, cioè che non sfociano legge. Solo quelli che sono indicati in Costituzione, in aggiunta, possono essere iniziatori di leggi e, questo meccanismo, è sempre proposto in forma scritta, quindi redatto in articoli. Il secondo atto è la scelta del procedimento da utilizzare (approvazione del parlamento), che, come ricordiamo, è accompagnato da una relazione che dà il senso di quello che è successo nell'assemblea (la relazione di maggioranza in accordo con il progetto e una o più relazioni di minoranza in disaccordo con il progetto). Il terzo atto è che la legge, in tutti i casi, viene alla fine portata al Presidente della Repubblica, il quale la promulgherà. Questo individuo, tuttavia, non è sempre obbligato a promulgarla, siccome può rimandare la legge alla Camera per riesaminarla. Questa scelta può essere fatta, per esempio, perun’eventualità di violazione della Costituzione. Un altro caso tipico di rinvio è quello per le leggi che mancano di una copertura finanziaria. Nel complesso, successivamente, se il Parlamento riapprova la legge il Presidente è obbligato a promulgarla.
FIGURA DELLA LEGGE
La legge era sicuramente l’atto di normazione più importante dell’800, siccome si poteva considerare secondo una prospettiva di onnipotenza. In principio, con la legge vi era la possibilità di modificare anche la Costituzione (essendo all’epoca flessibile) e l’unica cosa che non si poteva fare tramite questo strumento era modificare il metodo di approvazione della legge.
Successivamente, con la trasformazione dei sistemi costituzionali e l’introduzione della Costituzione rigida, l’importanza della legge diminuì, tanto da non essere considerata più come fonte primaria, bensì subordinata e sottostante alla Costituzione.
La legge
dell'800 era caratterizzata dai principi di generalità e astrattezza, cioè vi era l'obiettivo di creare delle sfere di libertà indirizzate ad una pluralità di soggetti e situazioni. La legge odierna, invece, considerando anche la sua struttura, deve tener conto delle nuove finalità dello Stato, quindi i bisogni della collettività, i quali influenzano il contenuto di questa (seguendo il principio di uguaglianza).
In alcuni casi, le leggi si riferiscono a soggetti determinati e non generali, oppure a situazioni determinate e non astratte, oppure a soggetti e situazioni determinate e non generali e neanche astratte.
In questo modo, allora, anche il contenuto della legge può essere alterato, seguendo quello che è il sopraccitato principio di uguaglianza, in accordo con l'art.3 della Costituzione.
Nell'800 c'era un solo modo per fare la legge, mentre oggi in Costituzione ci sono leggi che sono fatte in maniera
leggermente particolare, siccome possono essere formulate in maniera differente. Per esempio l'art.8 della Costituzione, che è una legge con delle particolarità nei contenuti: queste sono oggetto di un accordo tra lo Stato italiano e confessioni o rappresentazioni religiose diverse da quella cattolica. Per questa ragione, la forza di tale legge sarà differente dalle altre e per la modifica di questa non basterà una semplice disposizione del Parlamento (i contenuti non sono gestiti esclusivamente dal Parlamento), siccome per essere approvata deve valere una base di intesa e accordo tra lo Stato e le varie religioni. L'esempio fa emergere come ci siano leggi che hanno dei meccanismi di approvazione diversi dagli usuali e hanno una capacità modificativa leggermente differente. Ci sono, però, casi più complicati, ovvero quelli delle leggi che sono identiche nel procedimento alle altre, ma che hanno una forza attiva o passiva diversa. Per esempio,
La legge di bilancio: non può introdurre nuove spese o nuove entrate, quindi è una legge come le altre, ma con dei poteri inferiori. Questo significa che la legge di bilancio, pur essendo fondamentale, può fare meno cose rispetto alle altre leggi e, per questo, ha una forza attiva depotenziata. Allo stesso tempo, però, questa legge ha una particolare forza passiva, siccome è in grado di resistere all'abrogazione. Infatti, citando il referendum abrogativo dell'art.75 della Costituzione, la legge sul bilancio è una delle poche ad essere esente a questo meccanismo, tanto da poterne indicare una forza passiva potenziata. La legge sul bilancio, perciò, è un po' diversa da quelle tradizionali, in quanto, oltre ad avere una forza attiva inferiore, ha una forza passiva superiore. Ritornando alla legge, la quale era unitaria nell'800, inizia a conoscere una certa crisi dovuta dalla molteplicità di fonti legislative:
è il fenomeno delle "fonti atipiche" o "leggi rinforzate". Sono leggi che per costituzione hanno caratteristiche particolari rispetto a tutte le altre, cioè sono leggi che per qualche ragione hanno procedimenti particolari per l'approvazione o hanno una forza passiva o attiva differente. Nella transizione tra lo Stato liberale e lo Stato che abbiamo noi oggi, lo strumento legislativo ha subito delle modifiche. Il tutto, infatti, rende più complicata la classificazione della legge come strumento di creazione legislativa: la quantità di leggi, oggi, è relativamente poca, cioè la legge ha perso buona parte della sua centralità nel sistema delle fonti, anche se è ancora la fonte subordinata alla Costituzione più importante. In poche parole, molte questioni disciplinabili con le leggi sono gestite attraverso atti normativi differenti. PRINCIPIO DI LEGALITÀ Gli Stati Ottocenteschi diederoluogo al fenomeno degli Stati del diritto: sottoposizione del potere a certe regole, cioè il potere doveva garantire alcune regole legislative e gli atti dell'esercizio del potere dovevano essere rispettosi delle regole legislative. Sempre a quel tempo, per la struttura del potere, vi erano due legittimazioni: quella vecchia del re e quella nuova del parlamento (anche se a quel tempo non era rappresentativo). La legge, allora, limitava dall'esterno il potere del re e questo comportava l'affermazione del principio di legalità, che però era differente da quello attuale. Principio di legalità di quell'epoca: la legge limitava il potere esecutivo, ma, dove questa non c'era, il potere esecutivo era libero di agire (era libero di determinarsi), siccome questo periodo antecedeva l'avvento anche della Costituzione. Si può considerare così il principio di legalità come una supremazia della legge, cioè questa.La comanda sul potere esecutivo (dove non c'è non c'è alcun limite). Nella transazione dagli Stati liberali agli Stati li