Estratto del documento

Proroga => ipotesi (mai utilizzata) in cui in caso di guerra la Costituzione stabilisce che la

durata del mandato delle Camere in pieni poteri è esteso fino alla fine del conflitto & che le

Camere deleghino al Governo i poteri necessari ad affrontare lo stato di emergenza.

Organizzazione interna delle Camere parlamentari:

Per ciascuna Camera => Presidente, Ufficio di Presidenza, gruppi parlamentari e commissioni.

Regolamenti interni => giunte & Presidenti dei gruppi.

Presidente (Camera & Senato) => rappresenta all’esterno la propria Camera (che lo elegge) e

ne organizza i lavori => nomina componenti di autorità indipendenti, di organi di autogoverno

di alcune magistrature o di presidenti di organi parlamentari. Entrambi i Presidenti vengono

consultati dal Capo dello Stato prima dello scioglimento delle Camere, ed entrambi i Presidenti

vengono eletti con scrutini segreti ma con quorum e sistemi diversi.

Presidente del Senato => supplente del Capo dello Stato in caso di suo impedimento.

 Eletto a scrutinio segreto con numero di scrutini definito (3-4); nei primi due viene

eletto dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, nel terzo dalla maggioranza

assoluta dei presenti (se esito negativo => ballottaggio tra i due candidati più votati)

=> sistema veloce perché Presidente del Senato supplente del Capo dello Stato.

Presidente della Camera => presiede il Parlamento in seduta comune. Eletto a

 scrutinio segreto con 2/3 degli aventi diritto alla votazione nel primo, 2/3 dei presenti

nel secondo, e dal terzo scrutinio a maggioranza assoluta.

Ufficio di presidenza (Camera & Senato) => formato da 4 vicepresidenti, 3 questori e numero

variabile di segretari eletti necessariamente dall’Assemblea (garantita presenza di tutti i

gruppi parlamentari).

Piano amministrativo => adotta norme relative all’amministrazione, alla contabilità

 interna, alla carriera dei dipendenti, nomina il segretario generale e delibera la

proposta di bilancio e il rendiconto della Camera.

Piano politico => autorizza costituzione di gruppi in deroga ai requisiti previsti dal

 regolamento, irroga sanzioni disciplinari proposti dal Presidente per singoli

parlamentari e giudica sulle controversie sulla composizione delle commissioni.

Gruppi parlamentari => proiezione dei partiti politici a cui aderiscono obbligatoriamente

deputati & senatori, che devono indicare entro pochi giorni dalla nomina l’appartenenza

(“gruppo misto” se preferiscono non aderire a nessun gruppo => Senatori a vita).

Funzione rappresentativa => manifestare al corpo elettorale la collocazione degli eletti

 all’interno degli equilibri politici delle Camere.

Funzione organizzativa => formazione commissioni deve rispettare proporzioni tra

 gruppi presenti in ciascuna camera => 1 gruppo -> minimo 20 deputati o 10 senatori

che eleggeranno un proprio Presidente

Conferenza dei Capigruppo => organo di direzione politica di ciascuna camera; formato dai

Presidenti dei singoli gruppi parlamentari, ad esso spetta il compito di definire programma,

calendario e tempi di lavoro.

Commissioni => articolazioni interne delle Camere => distinte in temporanee & permanenti.

Temporanee => costituite per il raggiungimento di una finalità definita, con la propria

 durata legata allo svolgimento del compito ricevuto. Possono svolgere sia funzioni

referenti su specifici disegni di legge, sia di indirizzo o consultive (commissioni di

inchiesta).

Permanenti => articolazione stabile di ciascuna camera e svolgono un ruolo

 fondamentale sia nel procedimento legislativo sia nell’esercizio di funzioni di

informazione e controllo (“centri nevralgici” dell’attività parlamentare). Numero (ora

14) e materie di competenza definite dai regolamenti parlamentari.

Giunte => previste dai regolamenti parlamentari => numero di componenti variabile

(direttamente scelti dai Presidenti di Camera & Senato), vi sono diverse giunte che hanno

variabili e poteri diversi tra loro, che vanno dalla formulazione di proposte e pareri ad

istruttorie quasi giurisdizionali, e diverse funzioni molto delicate, quali:

Interpretazione dei regolamenti interni.

 Istruttoria per la verifica di titoli di ammissione alla carica.

 Valutazione esistenza dei presupposti di insindacabilità e di immunità contestati

 dall’autorità giudiziaria in ordine all’esecuzione di provvedimenti coercitivi nei confronti

di parlamentari.

Regolamenti parlamentari => ciascuna Camera approva a maggioranza il proprio

regolamento parlamentare, al quale viene riconosciuta rilevanza esterna e ruolo di “fonte

primaria”, seppur priva di forza di legge.

Contengono disciplina degli aspetti del procedimento legislativo non definiti dalla

 Costituzione; individuazione organi interni delle Camere e le regole del loro

funzionamento; diritti e doveri di deputati e senatori; organizzazione strutture di

servizio e rapporto con dipendenti e terzi.

Fissano i principi generali del funzionamento delle Camere integrando quelli fissati in

 Costituzione

1. Calendario dei lavori (medio: 2-3 mesi, breve: 1 mese) => calendario fissato dal

Presidente di ciascuna camera (con la Conferenza dei Capigruppo) su un arco di

tempo giornaliero, in modo tale da organizzare i lavori, i compiti, le sedute e gli

argomenti delle Camere così da far organizzare meglio i parlamentari.

Requisito di validità di una seduta => quorum strutturale (presenza della maggioranza

 aventi diritto).

Pena sospensione o rinvio dell’adunanza.

 Requisito di validità delle deliberazioni => quorum funzionale (presenza della

 maggioranza presenti).

N.B. Parlamentari e Presidente dell’Assemblea possono chiedere la verifica della presenza.

Astensione => Camera: chi non vuol votare è astenuto, rimane presente nella Camera ma

non fa parte della maggioranza. Senato: chi non vuol votare è astenuto e deve fisicamente

allontanarsi dall’aula.

Entrambe le Camere usano il voto palese, salvo deliberazioni riguardanti persone e (su

 richiesta) approvazione di leggi su diritti di libertà, famiglia e personalità, leggi

elettorali, modifiche di regolamenti parlamentari.

Status giuridico dei membri del Parlamento:

Parlamentari godono di uno status => salvaguardare l’organo al quale appartengono

 da interferenze da parte di altri poteri dello Stato o da pressioni di terzi.

Elementi dello Status => alcuni introdotti nel periodo liberale, altri più recenti =>

 assicurare l’indipendenza al Parlamento.

Disciplina status parlamentare (Art. 67-69 Costituzione):

 Divieto del mandato imperativo => libera il rappresentante dalle istruzioni e direttive

 di coloro che lo hanno eletto (anche partito che lo ha candidato) => parlamentare

eletto risponde al corpo elettorale, non a coloro che lo hanno eletto.

Insindacabilità => non perseguibilità a livello civile e penale per voti dati e opinioni

 espresse nell’esercizio della propria funzione (libertà di pensiero) => operato delle

Camere non condizionato.

1. Presidenti delle Camere possono comunque sanzionare parlamentari che ledano la

dignità di altri parlamentari o della stessa disciplina parlamentare.

2. Autorità giudiziaria può giudicare un’esternazione di un parlamentare, arrestandosi

tuttavia in presenza di una delibera di insindacabilità della sua Camera di

appartenenza => sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale qualora si

ritenga che il potere parlamentare sia stato illegittimamente esercitato => Giudice

stabilirà legittimità o meno della delibera della Camera.

Immunità => parlamentari non sottoponibili a misure restrittive della libertà personale,

 domiciliare o a limitazioni della corrispondenza in assenza di autorizzazione della

Camera di appartenenza.

1. Garanzia valida solo durante il periodo di carica (vs. insindacabilità).

2. Autorizzazione -> prima Giunta della Camera interessata controlla la presenza di un

‘fumus persecutionis’ nei confronti dell’interessato => se c’è si propone

all’Assemblea accoglimento o rigetto della richiesta.

Indennità stabilita dalla legge

 Importo mensile => comprensivo di rimborso di spese di segreteria e rappresentanza

Funzioni delle Camere:

Funzione legislativa del Parlamento => procedimento strutturato in 4 fasi: iniziativa,

approvazione, promulgazione, pubblicazione.

1. Iniziativa => presentazione di una proposta di legge redatta in articoli.

Governo (corsia preferenziale) presenta alle Camere, con autorizzazione del

 Presidente della Repubblica e tramite il Consiglio dei ministri, disegni di legge

per realizzare i punti del proprio programma convertendoli in legge.

Corpo elettorale (almeno 50k elettori) può presentare alle Camere una

 proposta scritta di legge => obbligo delle Camere di prendere in

considerazione la proposta e decadenza qualora non sia stata approvata al

termine della legislatura successiva a quella quando è stata presentata.

Proposta di legge regionale deliberata dal Consiglio regionale e inviata ad una

 Camera dal Presidente della Regione (calendarizzata almeno 1 mese prima

solo al Senato).

CNEL può presentare proposte di legge ma non ha nessuna garanzia

 (ininfluenza legislativa e scarsa funzionalità dell’organo).

Parlamentari (da soli o con i propri colleghi) possono fare proposte di legge.

2. Approvazione (discussione) => all’interno delle Camere si discute riguardo l’approvazione

della legge. Coinvolte l’Aula e le Commissioni che tramite il Presidente della Camera

decidono autonomamente che procedimento adottare (indipendentemente dall’altra

Camera). Senato scelta definitiva, Camera proposta e accettata se nessun deputato decide

di sottoporla al voto di assemblea.

3 iter:

 i. Per commissione referente (procedimento ordinario) => Presidente della

Camera a cui è stato assegnato il progetto lo consegna ad una

commissione permanente, competente per materia. Individuato poi dal

Presidente della Commissione un relatore che ne esponga le linee guida

generali, il progetto viene discusso nella Camera, dove vengono votati

eventuali emendamenti. Il testo viene alla fine approvato con una

relazione finale che verranno poi inviate all’Aula, dove inizieranno le “tre

letture”. Prima fase, introdotta dai relatori, discussione dei singoli

emendamenti con votazione finale (seconda lettura). Ultima “lettura”

votazione finale del testo (può essere molto diverso dal testo originale).

Completato l’iter in una Camera, il testo passerà alla seconda Camera che

rifarà tutto daccapo

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Filippokaue di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galliani Davide.
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