OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO:
• Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento (art. 1001)
• Fare l’inventario e prestare garanzia (art. 1002)
• Pagare le spese per l’ordinaria manutenzione e amministrazione, le imposte, i canoni, le rendite
DURATA ⇢
Persona fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario; in caso di alienazione il diritto si estingue alla scadenza
prevista nel titolo o alla morte ultimo titolare (art. 980)
⇢
Persona giuridica non più di 30 anni (art. 979)
NASCITA (ART. 978) ED ESTINZIONE (ART. 1014)
L’usufrutto nasce per:
➢ Volontà privata → contratto, testamento
➢ Legge
➢ Usucapione
I casi di estinzione sono:
➢ Prescrizione per non uso ventennale
➢ Confusione → riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona
➢ Totale perimento della cosa
SERVITÙ PREDIALI (PRAEDIUM → FONDO)
Art. 1027: “La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a
diverso proprietario”.
Il peso può consistere nell’obbligo di:
a. Non fare (es. non sopraelevare)
b. Lasciar fare (es. lasciar passare)
La servitù non può che essere una regola di comportamento rivolta il proprietario del fondo gravato da servitù (fondo
servente) e al diverso proprietario del fondo avvantaggiato (fondo dominante):
o Fondo servente → fondo su cui grava la limitazione della facoltà di godimento di un immobile
o Fondo dominante → l’immobile a vantaggio del cui proprietario stabilito il peso
Quindi, è possibile ridefinire il concetto di servitù prediale come quel “limite imposto al diritto di proprietà su un fondo
per la migliore utilizzazione di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario, il quale acquista un diritto reale
limitato sul fondo servente”.
Modi di costituzione:
• ⇢
Volontariamente (per contratto o testamento): servitù volontarie la cui costituzione non è obbligatoria
• ⇢
Coattivamente (stabilite dalla legge): servitù coattive la piena utilizzazione di un fondo esige che sia imposto
un peso ad altri fondi
− ⇢
Servitù apparenti richiedono un’opera visibile e permanente:
• Per usucapione
• Per destinazione del padre di famiglia
LA COMUNIONE
Situazione: la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.
Comunione = contitolarità diritto reale: comproprietà (comunione di proprietà), cousufrutto (comunione di usufrutto),
cosuperficie (comunione di superficie), …
Tre possibili origini della situazione di comunione:
o volontaria, si realizza per volontà delle parti: acquisto di un bene fatto da più persone;
o incidentale, si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (es. comunione ereditiera);
o forzosa, imposta alla legge a una o a tutte le parti (es. Proprietà delle parti comuni nel condominio); in questo
caso non può essere sciolta.
Talvolta, un particolare modo di costituzione è quello della comunione «legale» tra i coniugi che riguarda i beni acquistati
anche separatamente, dopo il matrimonio. Per questa tipologia non valgono le regole applicate alle tre situazioni riportate
sopra.
La cosa comune appartiene a tutti per intero: non si scompone in parti, ma si suddivide idealmente in quote (strumento
concettuale: frazione matematica che determina la misura della partecipazione dei singoli al bene comune).
1. Art. 1102: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Usare la cosa comune è un diritto
del singolo, che non può esserne privato.
2. Art. 1103: ciascun partecipante può disporre del suo diritto, e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti
della sua quota.
3. Art. 1111: ciascun partecipante ha il diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione; ci si
rivolge al giudice nel caso in cui gli altri non acconsentissero.
4. Art.1105: per l’amministrazione del bene comune si applica il principio di maggioranza delle quote; qualificata o
semplice asseconda si tratti di un atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.
IL CODOMINIO DEGLI EDIFICI
Il condominio è una particolare forma di proprietà degli edifici che combina in sé la proprietà individuale e la comunione:
o Comunione forzosa delle parti comuni (oggetto di proprietà collettiva; es. scale, ascensore, …)
o Proprietà individuale di piani o porzioni di piani (es. appartamenti, negozi, garages)
Il problema dell’amministrazione (manutenzione edificio, innovazioni, …) è regolato, in modo dettagliato, con la
distinzione di tre gruppi di atti:
− Atti di ordinaria amministrazione
− Atti di straordinaria amministrazione
− Innovazioni
Queste regole specifiche tengono conto del numero dei votanti e del valore dell’edificio. Inoltre, se ci sono più di otto
condomini, l’assemblea deve nominare un amministratore di condominio; mentre, se il numero dei condomini è
superiore a dieci, si deve formare un regolamento.
La proprietà individuale dei piani o porzione di piano è regolata secondo le norme comuni in tema di proprietà e
comprende tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano al proprietario, con i limiti che derivano dalla comunione
forzosa dei muri, degli impianti, etc.
LA MULTIPROPRIETÀ
Un immobile può essere venduto, con atti separati, ad una pluralità di acquirenti.
PROPRIETÀ TURNARIA: ciascun acquirente ha diritto ad utilizzare esclusivamente la sua proprietà per un determinato
periodo di tempo. Si tratta di un diritto che si avvicina ad una comunione, ma presenta anche i caratteri di un diritto di
obbligazione.
MULTIPROPIETÀ AZIONARIA: una società per azioni è proprietaria del bene e il soggetto possiede delle azioni.
MULTIPROPIETÀ ALBERGHIERA: il godimento turnario del bene è assicurato, insieme a molti servizi, solo attraverso la
cooperazione di un gestore cui l’acquirente si lega con un contratto misto.
LA DIFESA DEI DIRITTI REALI
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ
RIVENDICAZIONE (art. 948) → è la consegna o la restituzione della cosa di cui il proprietario a perduto o non ha mai avuto
il possesso ⇢
Chi agisce in rivendicazione deve fornire la prova della proprietà (probatio diabolica = prova diabolica diabolicamente
difficile). La prova di aver acquistato il diritto di proprietà non è raggiunta fino a quando non sia accertato un acquisto a
⇒
titolo originario azione di accertamento della proprietà.
Inoltre, l’azione di rivendicazione è imprescrittibile, cioè non è soggetto a limitazioni di tempo.
NEGATORIA (art. 949) → è diretta a «far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando il
proprietario a motivo di temere un pregiudizio»: il proprietario può chiedere che il giudice
ordina la cessazione delle eventuali molestie e turbative, e con Danny l’altra parte il
risarcimento del danno.
AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI LIMITATI
CONFESSORIA (art. 1079) → si presenta come immagine speculare dell’azione negatoria ed è prevista a difesa delle
servitù, ma si applica per analogia a tutti i diritti reali. È un’azione di accertamento.
Si tratta dell’interesse del titolare di un diritto reale su cosa altrui a:
1. Farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio
2. Far cessare le turbative gli impedimenti
3. Chiedere la rimessione in pristino, cioè che sia ricostituito lo stato di cose preesistente alle turbative
4. Chiedere il risarcimento di eventuali danni
IL POSSESSO
Art. 1140: il possesso è «il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della
proprietà o di altro diritto reale».
La definizione di possesso, attività che corrisponde all’esercizio del diritto reale, giustifica e due più importanti requisiti
della fattispecie:
➢ Il controllo o l’uso della cosa non può derivare solo dalla benevola tolleranza del proprietario (tolleranza non
crea possesso);
➢ Possessore è colui che tiene o utilizza la cosa come la terrebbe il titolare di un diritto: non è possessore chi da
assegno di riconoscere un diritto altrui.
− Corpus: controllo materiale
− Animus: comportamento come titolare del diritto
Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che alla detenzione della cosa.
↓
potere di fatto sulla cosa di chi la tiene o lo utilizza riconoscendo un diritto altrui
Possesso si acquista in modo originario per apprensione (cioè per impossessamento di iniziativa di chi ti viene possessori)
e in modo traslativo per consegna, che può essere anche simbolica (es. consegna delle chiavi). Si distinguono:
o La successione nel possesso, per cui il possesso del defunto continua nell’erede;
o L’accensione del possesso, per cui il successore a titolo particolare, sia causa di morte che tra vivi, punire al
proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
EFFETTI DEL POSSE SSO
È possessore di buona fede colui che possiede ignorando di ledere l’altrui diritto. Ciò che qualifica il possesso è dunque
uno stato oggettivo del possessore che consiste in una ignoranza non colpevole, o più precisamente non dipendente da
colpa grave.
− Il possessore di buona fede non proprietario fa suoi i frutti naturali e civili maturati fino al momento della
domanda giudiziale di restituzione.
− Il possessore di mala fede è tenuto a restituirli (o restituire l’equivalente in denaro).
Il possessore (sia di buona fede che di malafede) ha diritto a rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed
è garantito dal diritto di ritenzione.
EFFETTI:
➢ Usucapione
➢ Acquisto ex art. 1153 (a non domino) – “possesso vale titolo”
➢ Azioni a tutela del possesso
➢ Diritto ai frutti
➢ Diritto per i paramenti, miglioramenti, addizioni
USUCAPIONE
Tutti i diritti reali limitati possono essere acquistati per usucapione (es. usufrutto, servitù). Il possessore non proprietario
acquista il diritto a titolo originario, il proprietario non possessore lo perde.
o Il termine ordinario di usucapione è di 20 anni sia per gli immobili, sia per l’universalità di mobili, sia per i beni
mobili.
o Il possesso deve essere continuato (anche di m
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