Estratto del documento

OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO:

• Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento (art. 1001)

• Fare l’inventario e prestare garanzia (art. 1002)

• Pagare le spese per l’ordinaria manutenzione e amministrazione, le imposte, i canoni, le rendite

DURATA ⇢

Persona fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario; in caso di alienazione il diritto si estingue alla scadenza

prevista nel titolo o alla morte ultimo titolare (art. 980)

Persona giuridica non più di 30 anni (art. 979)

NASCITA (ART. 978) ED ESTINZIONE (ART. 1014)

L’usufrutto nasce per:

➢ Volontà privata → contratto, testamento

➢ Legge

➢ Usucapione

I casi di estinzione sono:

➢ Prescrizione per non uso ventennale

➢ Confusione → riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona

➢ Totale perimento della cosa

SERVITÙ PREDIALI (PRAEDIUM → FONDO)

Art. 1027: “La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a

diverso proprietario”.

Il peso può consistere nell’obbligo di:

a. Non fare (es. non sopraelevare)

b. Lasciar fare (es. lasciar passare)

La servitù non può che essere una regola di comportamento rivolta il proprietario del fondo gravato da servitù (fondo

servente) e al diverso proprietario del fondo avvantaggiato (fondo dominante):

o Fondo servente → fondo su cui grava la limitazione della facoltà di godimento di un immobile

o Fondo dominante → l’immobile a vantaggio del cui proprietario stabilito il peso

Quindi, è possibile ridefinire il concetto di servitù prediale come quel “limite imposto al diritto di proprietà su un fondo

per la migliore utilizzazione di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario, il quale acquista un diritto reale

limitato sul fondo servente”.

Modi di costituzione:

• ⇢

Volontariamente (per contratto o testamento): servitù volontarie la cui costituzione non è obbligatoria

• ⇢

Coattivamente (stabilite dalla legge): servitù coattive la piena utilizzazione di un fondo esige che sia imposto

un peso ad altri fondi

− ⇢

Servitù apparenti richiedono un’opera visibile e permanente:

• Per usucapione

• Per destinazione del padre di famiglia

LA COMUNIONE

Situazione: la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.

Comunione = contitolarità diritto reale: comproprietà (comunione di proprietà), cousufrutto (comunione di usufrutto),

cosuperficie (comunione di superficie), …

Tre possibili origini della situazione di comunione:

o volontaria, si realizza per volontà delle parti: acquisto di un bene fatto da più persone;

o incidentale, si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (es. comunione ereditiera);

o forzosa, imposta alla legge a una o a tutte le parti (es. Proprietà delle parti comuni nel condominio); in questo

caso non può essere sciolta.

Talvolta, un particolare modo di costituzione è quello della comunione «legale» tra i coniugi che riguarda i beni acquistati

anche separatamente, dopo il matrimonio. Per questa tipologia non valgono le regole applicate alle tre situazioni riportate

sopra.

La cosa comune appartiene a tutti per intero: non si scompone in parti, ma si suddivide idealmente in quote (strumento

concettuale: frazione matematica che determina la misura della partecipazione dei singoli al bene comune).

1. Art. 1102: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non

impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Usare la cosa comune è un diritto

del singolo, che non può esserne privato.

2. Art. 1103: ciascun partecipante può disporre del suo diritto, e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti

della sua quota.

3. Art. 1111: ciascun partecipante ha il diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione; ci si

rivolge al giudice nel caso in cui gli altri non acconsentissero.

4. Art.1105: per l’amministrazione del bene comune si applica il principio di maggioranza delle quote; qualificata o

semplice asseconda si tratti di un atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.

IL CODOMINIO DEGLI EDIFICI

Il condominio è una particolare forma di proprietà degli edifici che combina in sé la proprietà individuale e la comunione:

o Comunione forzosa delle parti comuni (oggetto di proprietà collettiva; es. scale, ascensore, …)

o Proprietà individuale di piani o porzioni di piani (es. appartamenti, negozi, garages)

Il problema dell’amministrazione (manutenzione edificio, innovazioni, …) è regolato, in modo dettagliato, con la

distinzione di tre gruppi di atti:

− Atti di ordinaria amministrazione

− Atti di straordinaria amministrazione

− Innovazioni

Queste regole specifiche tengono conto del numero dei votanti e del valore dell’edificio. Inoltre, se ci sono più di otto

condomini, l’assemblea deve nominare un amministratore di condominio; mentre, se il numero dei condomini è

superiore a dieci, si deve formare un regolamento.

La proprietà individuale dei piani o porzione di piano è regolata secondo le norme comuni in tema di proprietà e

comprende tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano al proprietario, con i limiti che derivano dalla comunione

forzosa dei muri, degli impianti, etc.

LA MULTIPROPRIETÀ

Un immobile può essere venduto, con atti separati, ad una pluralità di acquirenti.

PROPRIETÀ TURNARIA: ciascun acquirente ha diritto ad utilizzare esclusivamente la sua proprietà per un determinato

periodo di tempo. Si tratta di un diritto che si avvicina ad una comunione, ma presenta anche i caratteri di un diritto di

obbligazione.

MULTIPROPIETÀ AZIONARIA: una società per azioni è proprietaria del bene e il soggetto possiede delle azioni.

MULTIPROPIETÀ ALBERGHIERA: il godimento turnario del bene è assicurato, insieme a molti servizi, solo attraverso la

cooperazione di un gestore cui l’acquirente si lega con un contratto misto.

LA DIFESA DEI DIRITTI REALI

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ

RIVENDICAZIONE (art. 948) → è la consegna o la restituzione della cosa di cui il proprietario a perduto o non ha mai avuto

il possesso ⇢

Chi agisce in rivendicazione deve fornire la prova della proprietà (probatio diabolica = prova diabolica diabolicamente

difficile). La prova di aver acquistato il diritto di proprietà non è raggiunta fino a quando non sia accertato un acquisto a

titolo originario azione di accertamento della proprietà.

Inoltre, l’azione di rivendicazione è imprescrittibile, cioè non è soggetto a limitazioni di tempo.

NEGATORIA (art. 949) → è diretta a «far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando il

proprietario a motivo di temere un pregiudizio»: il proprietario può chiedere che il giudice

ordina la cessazione delle eventuali molestie e turbative, e con Danny l’altra parte il

risarcimento del danno.

AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI REALI LIMITATI

CONFESSORIA (art. 1079) → si presenta come immagine speculare dell’azione negatoria ed è prevista a difesa delle

servitù, ma si applica per analogia a tutti i diritti reali. È un’azione di accertamento.

Si tratta dell’interesse del titolare di un diritto reale su cosa altrui a:

1. Farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio

2. Far cessare le turbative gli impedimenti

3. Chiedere la rimessione in pristino, cioè che sia ricostituito lo stato di cose preesistente alle turbative

4. Chiedere il risarcimento di eventuali danni

IL POSSESSO

Art. 1140: il possesso è «il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della

proprietà o di altro diritto reale».

La definizione di possesso, attività che corrisponde all’esercizio del diritto reale, giustifica e due più importanti requisiti

della fattispecie:

➢ Il controllo o l’uso della cosa non può derivare solo dalla benevola tolleranza del proprietario (tolleranza non

crea possesso);

➢ Possessore è colui che tiene o utilizza la cosa come la terrebbe il titolare di un diritto: non è possessore chi da

assegno di riconoscere un diritto altrui.

− Corpus: controllo materiale

− Animus: comportamento come titolare del diritto

Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che alla detenzione della cosa.

potere di fatto sulla cosa di chi la tiene o lo utilizza riconoscendo un diritto altrui

Possesso si acquista in modo originario per apprensione (cioè per impossessamento di iniziativa di chi ti viene possessori)

e in modo traslativo per consegna, che può essere anche simbolica (es. consegna delle chiavi). Si distinguono:

o La successione nel possesso, per cui il possesso del defunto continua nell’erede;

o L’accensione del possesso, per cui il successore a titolo particolare, sia causa di morte che tra vivi, punire al

proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

EFFETTI DEL POSSE SSO

È possessore di buona fede colui che possiede ignorando di ledere l’altrui diritto. Ciò che qualifica il possesso è dunque

uno stato oggettivo del possessore che consiste in una ignoranza non colpevole, o più precisamente non dipendente da

colpa grave.

− Il possessore di buona fede non proprietario fa suoi i frutti naturali e civili maturati fino al momento della

domanda giudiziale di restituzione.

− Il possessore di mala fede è tenuto a restituirli (o restituire l’equivalente in denaro).

Il possessore (sia di buona fede che di malafede) ha diritto a rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed

è garantito dal diritto di ritenzione.

EFFETTI:

➢ Usucapione

➢ Acquisto ex art. 1153 (a non domino) – “possesso vale titolo”

➢ Azioni a tutela del possesso

➢ Diritto ai frutti

➢ Diritto per i paramenti, miglioramenti, addizioni

USUCAPIONE

Tutti i diritti reali limitati possono essere acquistati per usucapione (es. usufrutto, servitù). Il possessore non proprietario

acquista il diritto a titolo originario, il proprietario non possessore lo perde.

o Il termine ordinario di usucapione è di 20 anni sia per gli immobili, sia per l’universalità di mobili, sia per i beni

mobili.

o Il possesso deve essere continuato (anche di m

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher samuelanicolo22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Checchini Bianca.
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