Oltre alla proprietà, esistono i diritti reali di godimento su cosa altrui, che limitano il
diritto di proprietà del titolare:
• Usufrutto: diritto di usare e godere un bene altrui, rispettandone la destinazione
economica.
• Servitù prediali: peso imposto su un fondo (servente) per l'utilità di un altro
fondo (dominante) appartenente a un diverso proprietario.
• Superficie: diritto di costruire al di sopra o al di sotto di un suolo altrui,
mantenendo la proprietà della costruzione separata da quella del suolo.
Pagina 3: Le Obbligazioni
L'obbligazione è un rapporto giuridico in cui un soggetto (il debitore) è tenuto a
compiere una prestazione a favore di un altro soggetto (il creditore). La prestazione
può consistere in un dare (es. pagare una somma), un fare (es. costruire una casa) o un
non fare (es. non fare concorrenza).
Le fonti delle obbligazioni sono:
• Contratto: accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale. È la fonte principale.
• Fatto illecito: qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona a un altro un danno
ingiusto, obbligando chi l'ha commesso a risarcirlo.
• Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento (es. promesse
unilaterali, gestione d'affari altrui).
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione. Il debitore che non adempie è
in inadempimento ed è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che
l'inadempimento sia stato dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile.
Pagina 4: Il Contratto
Il contratto è l'atto giuridico più importante del diritto privato. Per essere valido, deve
avere quattro elementi essenziali (art. 1325 c.c.):
1. Accordo delle parti: l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti.
2. Causa: la funzione economico-sociale del contratto (es. nella compravendita, lo
scambio di cosa contro prezzo).
3. Oggetto: la prestazione o le prestazioni che le parti si obbligano a eseguire. Deve
essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
4. Forma: la modalità con cui si manifesta la volontà delle parti, quando è
prescritta dalla legge a pena di nullità (es. per la compravendita di immobili
serve l'atto scritto).
Esistono vizi della volontà che possono portare all'annullamento del contratto:
• Errore: falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a contrarre.
• Dolo: raggiri usati da una parte per indurre l'altra a stipulare.
• Violenza: minaccia che costringe una parte a contrarre.
Il contratto può estinguersi per risoluzione (scioglimento per inadempimento o
eccessiva onerosità sopravvenuta) o per rescissione (scioglimento per squilibrio tra le
prestazioni in caso di stato di pericolo o bisogno).
Pagina 5: Famiglia e Successioni
Il diritto di famiglia regola i rapporti personali e patrimoniali all'interno della famiglia.
La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, che può essere civile o
concordatario.
• Il matrimonio crea diritti e doveri reciproci tra i coniugi, come l'obbligo di
coabitazione, fedeltà e assistenza morale e materiale.
• L'istituto della filiazione disciplina il rapporto tra genitori e figli, con doveri di
mantenimento, istruzione ed educazione.
Le successioni per causa di morte regolano il trasferimento del patrimonio di una
persona (il defunto) ad altri soggetti (gli eredi o i legatari).
• Successione legittima: se il defunto non ha lasciato testamento, l'eredità viene
devoluta secondo le quote stabilite dalla legge (a coniuge, figli, parenti).
• Successione testamentaria: il defunto ha redatto un testamento, atto
revocabile con il quale dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà
cessato di vivere. La legge tutela comunque i legittimari (coniuge, figli,
ascendenti), a cui spetta una quota minima di eredità (quota di riserva), anche
contro la volontà del testatore.
• L'eredità si accetta con beneficio di inventario per non rispondere dei debiti del
defunto con il proprio patrimonio personale.
Pagina 6: La Responsabilità Civile
La responsabilità civile è l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato a un altro
soggetto. Si basa sul principio del neminem laedere (non ledere nessuno).
• Responsabilità contrattuale: nasce dall'inadempimento di un'obbligazione
preesistente (es. un appaltatore non finisce i lavori).
• Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana): nasce da un fatto illecito che
non ha a che fare con un precedente rapporto obbligatorio.
Gli elementi del fatto illecito sono:
o Fatto: il comportamento, attivo (azione) o omissivo (omissione),
▪ del danneggiante.
Danno ingiusto: la lesione di un interesse meritevole di tutela
▪ secondo l'ordinamento. Può essere patrimoniale (es. perdita
economica) o non patrimoniale (es. danno morale o biologico).
Nesso di causalità: il fatto deve essere la causa del danno.
▪ Imputabilità: il fatto deve essere commesso da un soggetto
▪ capace di intendere e di volere.
Colpa o dolo: la volontà di causare il danno (dolo) o l'assenza
▪ della dovuta diligenza, prudenza o perizia (colpa).
Pagina 7: Le Garanzie delle Obbligazioni
Il patrimonio del debitore è la garanzia generica per il soddisfacimento dei creditori (art.
2740 c.c.). Ciò significa che, in caso di inadempimento, il creditore può far espropriare i
beni del debitore per soddisfarsi sulla somma ricavata dalla vendita.
Esistono anche delle cause legittime di prelazione che attribuiscono a determinati
creditori il diritto di essere preferiti ad altri. Queste sono:
• Pegno: diritto reale di garanzia su un bene mobile (o un credito), concesso dal
debitore al creditore. Il bene resta in possesso del creditore.
• Ipoteca: diritto reale di garanzia su un bene immobile o mobile registrato.
L'ipoteca deve essere iscritta in pubblici registri. Il bene ipotecato rimane in
possesso del debitore.
Oltre a queste, ci sono garanzie personali:
• Fideiussione: un terzo (il fideiussore) si obbliga personalmente verso il
creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Pagina 8: Prescrizione e Decadenza
La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti che non vengono esercitati per un
determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge.
• Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni. Ci sono termini più brevi per
casi specifici (es. 5 anni per i diritti derivanti da fatto illecito).
• La prescrizione può essere sospesa (es. tra coniugi, il termine non decorre) o
interrotta (es. quando il creditore invia una lettera di messa in mora, il termine
ricomincia da zero).
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