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LIBERAZIONE DALLA PATRIA POTESTAS

1) Schiavitù del pater per prigionia di guerra.

2) Perdita della cittadinanza da parte del pater, che può comunque avvenire per la prigionia che lo

rende schiavo.

3) Morte del pater.

4) Emancipatio del filius.

EMANCIPATIO

Era un atto di liberazione dalla patria potestas per rinuncia volontaria del pater alla propria patria

potestas.

Consisteva in una TRIPLICE MANCIPATIO ad un amico del pater, che ogni volta remancipava

(rivendeva) il FILIUS al PATER. Alla terza vendita, il pater perdeva la potestà sul filius per una

norma delle 12 tavole che vietava di vendere filius per tre volte.

Impiegava atti antichi come la mancipatio.

IL MATRIMONIO

La Famiglia Romana era fondata sul matrimonio.

Il matrimonio in età classica si fondava sul consenso degli sposi. Se tale consenso veniva meno, si

scioglieva il matrimonio.

REQUISITI DELLE IUSTAE NUPTIAE: (giusto matrimonio)

• Che gli sposi fossero almeno in età pubere; maschi la raggiungevano a 14 anni e le femmine a 12.

Vi erano dei controlli per verificare se fosse stata effettivamente raggiunta la pubertà, ovvero la

capacità di procreare.

• Che vi fosse il consenso di ambo gli sposi

• Che vi fosse il connubium, che era il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico della città

della possibilità di effettuare matrimoni tra ceti sociali diversi. Inizialmente non era ammesso tra

patrizi (nobili) e plebei (meno abbienti), il connubium lo rese possibile.

Concezione romana di matrimonio:

• Convivenza stabile (stessa casa).

• Tra persone di sesso diverso (no matrimoni gay)

• Con la volontà costante di vivere in unione monogamica come marito e moglie. (CD. AFFECTIO

MARITALIS)

DEFINIZIONE DI MATRIMONIO NELLE FONTI CLASSICHE

D. 23.2.1 (MODESTINO):

«Le nozze sono unione di uomo e donna e consorzio di tutta la vita, comunione di diritto umano e

divino»

LA CONVENTIO IN MANUM

Accordo che poteva accompagnarsi al matrimonio.

Effetti:

• La donna cadeva sotto la manus del marito. Se prima sottoposta alla potestas del padre, con il

matrimonio cadeva sotto la potestas del marito come se fosse sua figlia.

• Veniva incorporata nella famiglia del marito mutando il propriostatus familiae.

• Perdeva per il ius civile ogni legame con i parenti di origine.

MATRIMONIUM SINE MANU

Si aveva quando al matrimonio non si accompagnava la conventio in manum.

In questo matrimonio la donna manteneva il proprio status, OVVERO:

• Se SUI IURIS, restava tale

• Se FILIA FAMILIAS, su di lei continuava a sussistere la patria potestas del proprio pater.

Se il padre era vivo, la donna ricadeva sotto la potestà del padre.

Se il padre moriva, la donna diveniva sui iuris ma non libera completamente per gli atti patrimoniali.

SCIOGLIMENTO MATRIMONIO

Matrimonio si scioglieva:

• Per divortium: consenso

• Per ripudium: il marito ripudiava la moglie, ma non era sempre possibile. Se il ripudio avveniva

senza motivo, il marito andava incontro a conseguenze con il magistrato che annotava il ripudio del

marito senza ragioni.

LA PATRIA POTESTAS

COS’E’ LA PATRIA POTESTAS

La patria potestas era un potere che spettava esclusivamente agli

-uomini liberi

- cittadini romani

e veniva esercitata solo se il pater familias precedente non fosse più in vita. Era applicata ai figli

legittimi nati da un matrimonio riconosciuto dall'ordinamento. Per quanto riguarda le figlie del pater

esse erano soggette alla potestà del marito oppure restavano sotto quella del padre. E se un padre

aveva un figlio con un nonno ancora vivo, la patria potestas spettava al nonno.

### Contenuti della patria potestas:

La patria potestas si articolava in due tipologie di poteri:

1. **Poteri di carattere personale**

2. **Poteri di carattere patrimoniale**

#### 1. Poteri di carattere personale:

- **Ius vitae ac necis (diritto di vita e di morte):**

Il pater familias aveva il diritto di decidere sulla vita e sulla morte dei figli. Questo diritto era

esercitato raramente e progressivamente limitato dal diritto e dalla coscienza sociale, soprattutto

grazie a imperatori come Costantino, che contribuirono a reprimere questo potere. In epoca

successiva, il pater non poteva esercitare tale potere in privato e di propria iniziativa: doveva infatti

convocare dei testimoni e ottenere una sentenza da un tribunale domestico per stabilire se la punizione

capitale fosse giustificata.

- **Ius exponendi (diritto di esporre il figlio):**

Il pater aveva il diritto di esporre il figlio, ossia di abbandonarlo, rifiutando di riconoscerlo come

proprio. Questo poteva avvenire, per esempio, se il bambino presentava caratteristiche fisiche che non

soddisfacevano il padre.

- **Vendita dei figli:**

In età arcaica, il pater familias aveva il diritto di vendere i propri figli a terzi, solitamente per motivi

economici. Le Dodici Tavole stabilivano che, se un padre vendeva il figlio per tre volte consecutive,

perdeva la patria potestas su di lui.

- **Poteri punitivi:**

Il pater aveva il potere di decidere dove i figli dovessero risiedere (solitamente nella domus) e poteva

limitare le loro libertà. Questo potere era rinforzato dal diritto di infliggere punizioni corporali, come le

fustigazioni, una pratica ancora diffusa agli inizi dell'età imperiale.

#### 2. Poteri di carattere patrimoniale:

- I figli sottoposti alla patria potestas non avevano la capacità giuridica e non potevano compiere atti

giuridici che influenzassero la famiglia. Non potevano essere proprietari né titolari di un patrimonio

personale.

- Il pater familias poteva concedere ai figli una somma di denaro o beni (*peculium*), ma tali beni

restavano di proprietà del pater o del padrone nel caso degli schiavi.

### Liberazione dalla patria potestas:

La patria potestas poteva durare tutta la vita, ma vi erano alcune cause che ne determinavano la

cessazione:

1. **Schiavitù del pater familias:** se il pater veniva fatto prigioniero di guerra e ridotto in schiavitù,

perdeva la libertà, un requisito fondamentale per essere capofamiglia.

2. **Perdita della cittadinanza romana:** ad esempio, se il pater assumeva una cittadinanza diversa a

seguito di una pena criminale.

3. **Morte del pater familias.**

4. **Emancipatio:** Atto giuridico attraverso il quale il figlio veniva liberato dalla patria potestas per

permettere la formazione di nuove famiglie. L'emancipatio consisteva nel vendere il figlio tre volte a un

amico di fiducia e rivenderlo al padre. Al termine del terzo atto di vendita, il padre perdeva la patria

potestas, rinunciando volontariamente al suo potere, come previsto dalle Dodici Tavole.

IL MATRIMONIO

requisiti delle iustae nuptiae

- che gli sposi fossero almeno di età da poter procreare , donne 12 uomini 14 , inception

corporis per vedere se effettivamente fossero in età pubere

- il matrimonio romano si fondava sul consenso sia prima che dopo

- che vi fosse il conubium i due ceti , patrizi e plebei per un certo periodo di tempo le nozze tra

due classi non erano valide , questa situazione venne meno con la legge Canuleia 445 che

ammise il matrimonio tra patrizi e plebeii n ambito di giuste nozze

CONCEZIONE ROMANA del MATRIMONIO , legittimità

- convivenza stabile

- persone di sesso diverso (l’omosessualità variava a seconda del ruolo all’interno della coppia)

- la volontà costante di vivere in unione monogamica come moglie e marito affectio maritalis

DEFINIZIONE DEL MATRIMONIO NELLE FONTI CLASSICHE

LA CONVENTIO IN MANUM

la condizione della donna cambia a seconda dei poteri

convenzione accordo per cui sulla donna spostata cadrà il potere assorbente del marito oppure senza

SIN MANUM del marito la donna era più libera e non si sottopone al potere del marito perché la

donna aveva ancora il padre il vita e sottostava al padre. se invece suo padre era morto SUI IURIS .

Il matrimonio senza la conventio più avanti diventa più popolare .

la donna veniva incorporata nella famiglia del marito diventando quasi figlia di esso

DIRITTO PATRIMONIALE

LA CLASSIFICAZIONE DELLE RES

a seconda delle cose si distinguono le conseguenze giuridiche , immediato riscontro giuridico

- composizioni della cosa , non il materiale , oggetto unico o più oggetti

- divisibilità economica

- produttività

- consumabilità

- surrogabilità o intercambiabilità

- trasportabilità

- funzione sociale

- disponibilità o appartenenza privata

- corporeità o materialità

composizione delle cose

- cose semplici, corpi unici unitari ( una mela , un cavallo…)

- cosa materialmente composte , cose messe insieme per formare un oggetto , cose distinte

materialmente che creano una cos ( es. edificio che si compone delle cose materialmente)

- cose economicamente e giuridicamente composte , non hanno bisogno di più cose per crearsi

(es. una mandria , un gregge , una biblioteca insieme dei libri che non devono stare

necessariamente insieme per farsi si che abbia un valore economico . oggetto di vendita tutta

la biblioteca

la divisibilità economica

distinguiamo

- cose divisibili una cosa si può dividere in più parti e quest’ultime tengono il valore in

proporzione (, una pagnotta di pane , un fondo)

- cose indivisibili , se divise perdono la loro funzione economica (es. un cavallo,una

macchina..)

chiedere.

9.10.2024

DOMINIUM EX IURE

i modi di acquisto della proprietà a titolo originario

proprietà sui terreni con regole specifiche proprie

proprietà sui terreni provinciali

dominium ex iure quiritium

dominio proprio del diritto romano , dei cittadini romani , proprietà più assoluta

posizione di potere

concetto di proprietà

1. esprimevano la concetto di proprietà con l’espressione “meum esse” questa cosa è mia

era riconosciuto solo al pater familia, in quanto era soggetto di diritto.

2. Questo diritto implica ogni potere e potestà sulla cosa , come usarla e come usufruire di essa.

se si trattava di servi le violenze potevano essere addirittura corporali in quanto il pater era sua

proprietario. Quest'ultimo poteva impedire a chiunque di appropriarsi della sua cosa o di

usarla/distruggerla .

diritto assoluto

la proprietà era un diritto assoluto esso valeva “erga omnes” verso tutti

diritti assoluti e diritti relativi

due situazioni di diritti che però si trovano agli antipodi

- assoluti: li puoi far valere verso tutti

- relativi: solo verso una persona

nella situazione di diritto assoluto il proprietario può agire e può esercitare il proprio diritto

direttamente senza aspettare terzi. Mentre per

Dettagli
A.A. 2024-2025
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Beatriceanastasia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Donadio Nunzia.