Liberazione dalla patria potestas
- Schiavitù del pater per prigionia di guerra.
- Perdita della cittadinanza da parte del pater, che può comunque avvenire per la prigionia che lo rende schiavo.
- Morte del pater.
- Emancipatio del filius.
Emancipatio
Era un atto di liberazione dalla patria potestas per rinuncia volontaria del pater alla propria patria potestas. Consisteva in una triplice mancipatio ad un amico del pater, che ogni volta remancipava (rivendeva) il filius al pater. Alla terza vendita, il pater perdeva la potestà sul filius per una norma delle 12 tavole che vietava di vendere il filius per tre volte. Impiegava atti antichi come la mancipatio.
Il matrimonio
La famiglia romana era fondata sul matrimonio. Il matrimonio in età classica si fondava sul consenso degli sposi. Se tale consenso veniva meno, si scioglieva il matrimonio.
Requisiti delle iustae nuptiae
- Che gli sposi fossero almeno in età pubere; maschi la raggiungevano a 14 anni e le femmine a 12. Vi erano dei controlli per verificare se fosse stata effettivamente raggiunta la pubertà, ovvero la capacità di procreare.
- Che vi fosse il consenso di ambo gli sposi.
- Che vi fosse il connubium, che era il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico della possibilità di effettuare matrimoni tra ceti sociali diversi. Inizialmente non era ammesso tra patrizi (nobili) e plebei (meno abbienti), il connubium lo rese possibile.
Concezione romana di matrimonio
- Convivenza stabile (stessa casa).
- Tra persone di sesso diverso (no matrimoni gay).
- Con la volontà costante di vivere in unione monogamica come marito e moglie (cd. affectio maritalis).
Definizione di matrimonio nelle fonti classiche
D. 23.2.1 (Modestino): «Le nozze sono unione di uomo e donna e consorzio di tutta la vita, comunione di diritto umano e divino».
La conventio in manum
Accordo che poteva accompagnarsi al matrimonio.
- La donna cadeva sotto la manus del marito. Se prima sottoposta alla potestas del padre, con il matrimonio cadeva sotto la potestas del marito come se fosse sua figlia.
- Veniva incorporata nella famiglia del marito mutando il proprio status familiae.
- Perdeva per il ius civile ogni legame con i parenti di origine.
Matrimonium sine manus
Si aveva quando al matrimonio non si accompagnava la conventio in manum. In questo matrimonio la donna manteneva il proprio status, ovvero:
- Se sui iuris, restava tale.
- Se filia familias, su di lei continuava a sussistere la patria potestas del proprio pater. Se il padre era vivo, la donna ricadeva sotto la potestà del padre. Se il padre moriva, la donna diveniva sui iuris ma non libera completamente per gli atti patrimoniali.
Scioglimento matrimonio
Il matrimonio si scioglieva:
- Per divortium: consenso.
- Per ripudium: il marito ripudiava la moglie, ma non era sempre possibile. Se il ripudio avveniva senza motivo, il marito andava incontro a conseguenze con il magistrato che annotava il ripudio del marito senza ragioni.
La patria potestas
Cos’è la patria potestas
La patria potestas era un potere che spettava esclusivamente agli uomini liberi, cittadini romani, e veniva esercitata solo se il pater familias precedente non fosse più in vita. Era applicata ai figli legittimi nati da un matrimonio riconosciuto dall'ordinamento. Per quanto riguarda le figlie del pater, esse erano soggette alla potestà del marito oppure restavano sotto quella del padre. E se un padre aveva un figlio con un nonno ancora vivo, la patria potestas spettava al nonno.
Contenuti della patria potestas
La patria potestas si articolava in due tipologie di poteri:
- Poteri di carattere personale
- Poteri di carattere patrimoniale
1. Poteri di carattere personale
- Ius vitae ac necis (diritto di vita e di morte): Il pater familias aveva il diritto di decidere sulla vita e sulla morte dei figli. Questo diritto era esercitato raramente e progressivamente limitato dal diritto e dalla coscienza sociale, soprattutto grazie a imperatori come Costantino, che contribuirono a reprimere questo potere. In epoca successiva, il pater non poteva esercitare tale potere in privato e di propria iniziativa: doveva infatti convocare dei testimoni e ottenere una sentenza da un tribunale domestico per stabilire se la punizione capitale fosse giustificata.
- Ius exponendi (diritto di esporre il figlio): Il pater aveva il diritto di esporre il figlio, ossia di abbandonarlo, rifiutando di riconoscerlo come proprio. Questo poteva avvenire, per esempio, se il bambino presentava caratteristiche fisiche che non soddisfacevano il padre.
- Vendita dei figli: In età arcaica, il pater familias aveva il diritto di vendere i propri figli a terzi, solitamente per motivi economici. Le Dodici Tavole stabilivano che, se un padre vendeva il figlio per tre volte consecutive, perdeva la patria potestas su di lui.
- Poteri punitivi: Il pater aveva il potere di decidere dove i figli dovessero risiedere (solitamente nella domus) e poteva limitare le loro libertà. Questo potere era rinforzato dal diritto di infliggere punizioni corporali, come le fustigazioni, una pratica ancora diffusa agli inizi dell'età imperiale.
2. Poteri di carattere patrimoniale
- I figli sottoposti alla patria potestas non avevano la capacità giuridica e non potevano compiere atti giuridici che influenzassero la famiglia. Non potevano essere proprietari né titolari di un patrimonio personale.
- Il pater familias poteva concedere ai figli una somma di denaro o beni (peculium), ma tali beni restavano di proprietà del pater o del padrone nel caso degli schiavi.
Liberazione dalla patria potestas
La patria potestas poteva durare tutta la vita, ma vi erano alcune cause che ne determinavano la cessazione:
- Schiavitù del pater familias: se il pater veniva fatto prigioniero di guerra e ridotto in schiavitù, perdeva la libertà, un requisito fondamentale per essere capofamiglia.
- Perdita della cittadinanza romana: ad esempio, se il pater assumeva una cittadinanza diversa a seguito di una pena criminale.
- Morte del pater familias.
- Emancipatio: Atto giuridico attraverso il quale il figlio veniva liberato dalla patria potestas per permettere la formazione di nuove famiglie. L'emancipatio consisteva nel vendere il figlio tre volte a un amico di fiducia e rivenderlo al padre. Al termine del terzo atto di vendita, il padre perdeva la patria potestas, rinunciando volontariamente al suo potere, come previsto dalle Dodici Tavole.
Il matrimonio
Requisiti delle iustae nuptiae
- Che gli sposi fossero almeno di età da poter procreare, donne 12, uomini 14, inception corporis per vedere se effettivamente fossero in età pubere.
- Il matrimonio romano si fondava sul consenso sia prima che dopo.
- Che vi fosse il conubium, i due ceti, patrizi e plebei per un certo periodo di tempo le nozze tra due classi non erano valide, questa situazione venne meno con la legge Canuleia 445 che ammise il matrimonio tra patrizi e plebeii in ambito di giuste nozze.
Concezione romana del matrimonio, legittimità
- Convivenza stabile.
- Persone di sesso diverso (l’omosessualità variava a seconda del ruolo all’interno della coppia).
- La volontà costante di vivere in unione monogamica come moglie e marito, affectio maritalis.
Definizione del matrimonio nelle fonti classiche
La convenzione in manum cambia la condizione della donna a seconda dei poteri. Convenzione accordo per cui sulla donna sposata cadrà il potere assorbente del marito oppure senza sin manum del marito la donna era più libera e non si sottopone al potere del marito perché la donna aveva ancora il padre in vita e sottostava al padre. Se invece suo padre era morto, era sui iuris. Il matrimonio senza la conventio più avanti diventa più popolare. La donna veniva incorporata nella famiglia del marito diventando quasi figlia di esso.
Diritto patrimoniale
La classificazione delle res
A seconda delle cose si distinguono le conseguenze giuridiche, immediato riscontro giuridico:
- Composizione della cosa, non il materiale, oggetto unico o più oggetti.
- Divisibilità economica.
- Produttività.
- Consumabilità.
- Surrogabilità o intercambiabilità.
- Trasportabilità.
- Funzione sociale.
- Disponibilità o appartenenza privata.
- Corporeità o materialità.
Composizione delle cose
- Cose semplici, corpi unici unitari (una mela, un cavallo).
- Cosa materialmente composte, cose messe insieme per formare un oggetto, cose distinte materialmente che creano una cosa (es. edificio che si compone delle cose materialmente).
- Cose economicamente e giuridicamente composte, non hanno bisogno di più cose per crearsi (es. una mandria, un gregge, una biblioteca insieme dei libri che non devono stare necessariamente insieme per farsi sì che abbia un valore economico. Oggetto di vendita tutta la biblioteca).
La divisibilità economica
- Cose divisibili: una cosa si può dividere in più parti e quest’ultime tengono il valore in proporzione (una pagnotta di pane, un fondo).
- Cose indivisibili: se divise perdono la loro funzione economica (es. un cavallo, una macchina).
Dominium ex iure
I modi di acquisto della proprietà a titolo originario:
- Proprietà sui terreni con regole specifiche proprie.
- Proprietà sui terreni provinciali.
- Dominium ex iure quiritium.
- Dominio proprio del diritto romano, dei cittadini romani, proprietà più assoluta, posizione di potere.
Concetto di proprietà
- Esprimevano il concetto di proprietà con l’espressione “meum esse” questa cosa è mia, era riconosciuto solo al pater familia, in quanto era soggetto di diritto.
- Questo diritto implica ogni potere e potestà sulla cosa, come usarla e come usufruire di essa. Se si trattava di servi le violenze potevano essere addirittura corporali in quanto il pater era suo proprietario. Quest'ultimo poteva impedire a chiunque di appropriarsi della sua cosa o di usarla/distruggerla.
Diritto assoluto
La proprietà era un diritto assoluto, esso valeva “erga omnes” verso tutti.
Diritti assoluti e diritti relativi
Due situazioni di diritti che però si trovano agli antipodi:
- Assoluti: li puoi far valere verso tutti.
- Relativi: solo verso una persona.
Nella situazione di diritto assoluto il proprietario può agire e può esercitare il proprio diritto direttamente senza aspettare terzi. Mentre per i diritti relativi, l'azione è limitata al confronto con una persona specifica.
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