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ATTRIBUZIONI LEGATE AL "POTERE LEGISLATIVO"

Indizione delle elezioni e fissazione della prima riunione delle nuove Camere (art. 87, comma 3).

Attività vincolate dalle disposizioni costituzionali.

Le elezioni delle nuove Camere devono avere luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, e la prima riunione deve avere luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 61, comma 1).

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno (che devono controfirmare il decreto presidenziale).

Convocazione straordinaria delle Camere (art. 62, comma 2).

Funzione di controllo, di stimolo e di garanzia del funzionamento delle istituzioni (es. Ai sensi dell'art. 77 Cost., le Camere, qualora debbano esaminare un disegno di legge di conversione di un decreto- legge, anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni; ciascun Presidente convoca la Camera da lui.

presieduta; in caso di inerzia, deve farlo il Presidente della Repubblica). Potere formalmente e sostanzialmente presidenziale.

Potere di messaggio alle Camere (art. 87, comma 2). Potere di stimolo nei confronti del Parlamento (esternazione del pensiero politico del Presidente della Repubblica, ma senza possibilità di invadere la sfera dell'indirizzo politico di maggioranza).

I messaggi sono atti formali, hanno forma scritta e sono diretti al Parlamento.

Sono riconducibili ad iniziative autonome del Capo dello Stato volte a richiamare l'attenzione delle Camere su questioni che egli giudica di particolare importanza (ma all'invio del messaggio alle Camere non necessariamente segue un dibattito parlamentare).

I messaggi formali sono sempre controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Dai messaggi alle Camere vanno tenuti distinti i "messaggi informali" del Capo dello Stato (esternazioni atipiche), che non sono espressione del potere.

costituzionale dimessaggio ma della generale facoltà di esternazione riconosciutagli, hanno destinataridiversi (nella maggior parte dei casi i cittadini) e non sono controfirmati dal Governo:

  • comunicazioni informali che il Capo dello Stato può indirizzare per iscritto ad altre autorità;
  • discorsi pubblici che il Capo dello Stato pronuncia nella sede parlamentare (discorso di insediamento) o altrove (cerimonie pubbliche, visite ufficiali all'estero, schermi televisivi);
  • interviste, conferenze stampa e dichiarazioni estemporanee rilasciate ai giornalisti;
  • comunicati ufficiali pubblicati sul sito internet della Presidenza.

Nomina di cinque senatori a vita (art. 59, comma 2). Si ritiene che 5 sia il numero massimo possibile di senatori a vita di nomina presidenziale.

Atto formalmente e sostanzialmente presidenziale (controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Scioglimento anticipato di una o entrambe le Camere (art. 88 Cost.).

Atto presidenziale

attocomplesso.Occorre il parere dei Presidenti delle Camere. -Tale potere non può essere esercitato neglio ultimi sei mesi del mandato presidenziale.Si veda la seconda sessione di studio.oIndizione dei referendum popolari previsti dalla Costituzione (art. 87, comma 6).Atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo: proposta del Presidenteo del Consiglio e del Ministro dell'interno (che devono controfirmare il decretopresidenziale).Il Capo dello Stato dichiara altresì l'avvenuta abrogazione della legge sottoposta ao referendum abrogativo in caso di esito favorevole.Promulgazione delle leggi approvate dal Parlamento (artt. 87 comma 5, 73, 74).Atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo (controfirmato dalo Presidente del Consiglio o dai Ministri competenti per la materia).La promulgazione è un atto che dà esecutività alla legge approvata dai due rami delo Parlamento e deve intervenire entro un mese dalla

approvazione parlamentare.
Atto di accertamento volto a constatare la regolarità formale del procedimento legislativo e la identità dei consensi delle due Camere.
Si tratta di un atto vincolato, ma che può essere sospeso (art. 74 Cost.): il Capo dello Stato infatti può, con messaggio motivato e una sola volta, chiedere una nuova deliberazione alle Camere (potere di rinvio). Il rinvio ("veto sospensivo") è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale. Il potere di rinvio è esercitabile una sola volta: se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. L'art. 74 non vincola l'esercizio del potere di rinvio a motivi determinati: le ragioni possono riguardare la legittimità costituzionale (formale o sostanziale) o anche il merito della legge (ma il Capo dello Stato, dato il ruolo super partes, deve usare cautela nel fare rilievi di opportunità politica). Nella prassi, il piùdelle volte il rinvio è stato utilizzato per difetto di copertura finanziaria delle nuove spese ex art. 81 Cost. Autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo (art. 87, comma 4). Atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo (controfirma del Ministro proponente). Il controllo esercitato dal Presidente della Repubblica è molto simile a quello esercitato in sede di promulgazione, anche se è un controllo preventivo alla formazione della legge. Il Presidente non può rifiutare l'autorizzazione, ma può invitare il Governo a riesaminare il progetto se ritiene che il disegno di legge sia costituzionalmente illegittimo o viziato nel merito costituzionale. Emanazione degli atti del Governo aventi valore di legge (decreti legislativi e decreti-legge) e dei regolamenti del Governo (art. 87, comma 5). Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi.

regolamentari del Governo equivale allao promulgazione delle leggi approvate dalle Camere.Per quanto riguarda i decreti del Governo, si ritiene che il Presidente della Repubblicao abbia una funzione di controllo analoga a quella nei confronti delle leggi, e che quindipossa chiedere al Governo di rivedere i testi normativi (in particolare, può opporre rilievidi legittimità costituzionale). Ma il Capo dello Stato non può opporre un «veto assoluto»all’entrata in vigore degli atti legislativi del Governo, se questo non accoglie leosservazioni presidenziali. -Nella prassi sono stati rinviati al Governo sia decreti-legge permancanza dei presupposti di necessità e urgenza, sia decreti legislativi per inosservanzadella legge delega.

LEZIONE 29 DOMANDA 5. Descrivere il procedimento di accusa nei confronti del Presidente dellaRepubblica.Il procedimento per far valere la responsabilità del Capo dello Stato per alto tradimento e attentato

allaCostituzione si articola in due fasi: 1. Messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta (fase politica); 2. Giudizio della Corte costituzionale, integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi che viene compilato dal Parlamento in seduta comune ogni nove anni (fase giurisdizionale). Il procedimento parlamentare di messa in stato di accusa (fase politica) si articola in due fasi: l'istruttoria, condotta dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Commissione parlamentare bicamerale formata dai componenti della Giunta del Senato e della Giunta della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere), il quale compie delle indagini in relazione alle denunce trasmesse dal Presidente della Camera (interrogatori di testimoni e assunzione di prove). Tale attività preliminare può concludersi con un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza delle accuse; con una relazione da presentare alParlamento in seduta comune, contenente le conclusioni del Comitato, che possono essere favorevoli o contrarie all'accusa; la decisione da parte del Parlamento in seduta comune, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo l'atto di accusa, il Capo dello Stato può essere sospeso dalla carica in via cautelare con decisione della Corte costituzionale. Diverse fasi procedimentali del giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata (fase giurisdizionale): - Istruttoria: condotta dal Presidente della Corte o da uno o più giudici da lui delegati; vengono acquisiti tutti gli elementi di prova ritenuti utili (tra cui l'interrogatorio dell'imputato). - Dibattimento: le parti (commissari parlamentari per l'accusa, avvocati del Presidente per la difesa), in contraddittorio tra loro, discutono sulle risultanze dell'istruttoria e formulano le rispettive richieste. - Decisione della Corte in camera di consiglio nella sua.

composizione integrata: assoluzione o condanna. In caso di condanna possono essere applicate le pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti. Inoltre, possono essere applicate le sanzioni civili, amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate. La sentenza della Corte è definitiva e non può essere impugnata in alcun modo (ad eccezione delle ipotesi di revisione).

LEZIONE 29 DOMANDA 6. In che misura il Presidente della Repubblica risponde degli atti compiuti nell'esercizio e fuori dall'esercizio delle sue funzioni?

Il Capo dello Stato: non ha responsabilità politica; non ha responsabilità giuridica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, TRANNE nei seguenti casi:

  • Alto tradimento
  • Attentato alla Costituzione

Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile. In via istituzionale, i comportamenti del Capo dello Stato non sono mai sindacabili secondo

di opportunità politica, in ragione del ruolo superpartes del , cui spettano poteri di garanzia, controllo e stimolo, ma non di indirizzo politico. Il è in ogni caso esposto ai giudizi sfavorevoli che possono essere espressi da una molteplicità di soggetti (gruppi politici, mezzi di informazione, comuni cittadini) in virtù della libertà di critica. Nonostante la sostanziale irresponsabilità politica del , il suo operato può essere liberamente discusso durante e dopo il settennato: forma di "responsabilità politica diffusa" data dalla suscettibilità ad essere criticati da parte di commentatori, opinionisti e studiosi (ma le contestazioni politicamente motivate non devono costituire offese all'onore o al prestigio del Capo dello Stato, punibili ai sensi dell'art. 278 c.p.). Inoltre, il della Repubblica è un organo elettivo, il cui titolare, essendoanche immediatamente leggibile, è sottoposto ad un "gioco" di formattazione utilizzando i tag HTML.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
97 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Flower25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Tira Elisa.