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Il leasing può distinguersi in ragione della tecnica contrattuale utilizzata:
leasing finanziario; leasing operativo; lease back
Il leasing finanziario è un contratto trilaterale mediante il quale una impresa di leasing
(lessor) acquista da un fornitore un bene desiderato da altra impresa (lessee) alla
quale il bene viene ceduto in godimento.
L’art. 1, comma 136, L. 124/2017 introduce un’unica definizione di contratto di
locazione finanziaria: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la
banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o
a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne
assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato
tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha
diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di
mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.
Nel contratto di leasing, il concedente e l’utilizzatore prevedono che:
- la durata del periodo di godimento del bene tendenzialmente coincida con la vita del
bene;
- il corrispettivo dovuto dall’utilizzatore è di norma più elevato di un comune canone di
locazione;
- l’utilizzatore, al termine del contratto, può acquistare la proprietà del bene, pagando
un prezzo predeterminato (riscatto), ovvero, restituire il bene.
Differenze con altre forme contrattuali
simili
- Nella vendita a rate la proprietà si acquista
automaticamente con il pagamento dell’ultima rata; nel leasing, invece, l’acquisto
della proprietà è una mera facoltà riconosciuta all’utilizzatore;
Differenze con altre forme contrattuali
simili
Il leasing finanziario differisce dalla locazione con
patto di futuro acquisto della proprietà in quanto:
- l’utilizzatore deve pagare i canoni anche in caso di mancata o ritardata consegna del
bene da parte del fornitore;
- l’utilizzatore non può invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente per
sottrarsi al pagamento del canone;
- l’utilizzatore sconta il rischio del perimento o perdita del bene, anche per causa a lui
non imputabile
Nel leasing finanziario, l’inadempimento dell’utilizzatore viene espressamente
disciplinato dal comma 137 dell’art. 1 della L. 124/2017, che prevede che “costituisce
grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni
mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i
leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un
importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, è previsto che il concedente
“ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto
ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato,
dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data
della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per
l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del
bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta
fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti
dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene
è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo
precedente”.
Previsioni più puntuali sono poi introdotte dal comma 139 in merito alla procedura di
vendita, ove si prevede che il concedente dovrà far riferimento ai valori risultante da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzate ovvero, ove ciò
non fosse possibile, alla stima effettuata da un perito indipendente; si precisa inoltra
che il concedente dovrà attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità
“adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile,
con obbligo di informazione dell’utilizzatore”.
Il leasing operativo è un contratto bilaterale concluso tra il produttore di un
determinato bene e l’utilizzatore, avente ad oggetto la concessione in godimento di un
bene, in uno a diversi servizi collaterali, dietro il pagamento di un canone di locazione.
Tale forma di leasing resta assoggettata integralmente alla disciplina della locazione,
inclusa la previsione di cui all’art. 1526 cod. civ.
Il leasing di ritorno (lease back) Il leasing di ritorno è un contratto caratterizzato
da due distinte operazioni:
- da un lato, un imprenditore vende ad una impresa di leasing un proprio bene,
ricevendone il prezzo;
- dall’altro, l’impresa di leasing concede il medesimo bene in godimento
all’imprenditore, il quale si obbliga a pagare il canone di leasing, potendo riscattarne la
proprietà al termine del contratto.
Il lease back può assolvere a funzione di finanziamento
per l’impresa
Il lease back non integra una ipotesi di vendita a scopo di garanzia (patto
commissorio, vietato ex art. 2744 cod. civ.):
- manca un originario debito a garanzia del quale l’imprenditore vende alla impresa di
leasing il proprio bene, il quale, comunque, resta nella disponibilità dell’imprenditore;
- nel leasing di ritorno, il credito concesso a fronte della vendita del bene è
proporzionato al valore del bene.
Il Factoring. L’impresa di factoring è una impresa che offre servizi nella gestione dei
crediti.
I servizi offerti sono essenzialmente quattro: tenuta della contabilità dei debitori;
gestione dell’incasso dei crediti; gestione delle anticipazioni sui crediti; eventuale
assunzione del rischio di insolvenza.
Con il contratto di factoring, un imprenditore cede in massa al factor i propri crediti
presenti e futuri, derivanti dall’esercizio della propria attività, o anche solo da una
determinata operazione, usufruendo di una serie di servizi offerti dal factor
Il factoring rientra nella fattispecie della cessione del credito, ex artt. 1260 e ss. cod.
civ.
La legge 52/91 dispone che il contratto di factoring può prevedere la cessione in
massa dei crediti presenti e di quelli che sorgeranno entro 24 mesi successivi alla
stipulazione
Di regola, nel factoring, la cessione dei crediti
avviene pro solvendo.