Tipologie di leasing
Il leasing può distinguersi in ragione della tecnica contrattuale utilizzata:
- Leasing finanziario
- Leasing operativo
- Lease back
Leasing finanziario
Il leasing finanziario è un contratto trilaterale mediante il quale un'impresa di leasing (lessor) acquista da un fornitore un bene desiderato da un'altra impresa (lessee) alla quale il bene viene ceduto in godimento.
L’art. 1, comma 136, L. 124/2017 introduce un’unica definizione di contratto di locazione finanziaria: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.
Caratteristiche del contratto di leasing
Nel contratto di leasing, il concedente e l’utilizzatore prevedono che:
- La durata del periodo di godimento del bene tendenzialmente coincida con la vita del bene.
- Il corrispettivo dovuto dall’utilizzatore è di norma più elevato di un comune canone di locazione.
- L’utilizzatore, al termine del contratto, può acquistare la proprietà del bene, pagando un prezzo predeterminato (riscatto), ovvero, restituire il bene.
Differenze con altre forme contrattuali simili
Nella vendita a rate la proprietà si acquista automaticamente con il pagamento dell’ultima rata; nel leasing, invece, l’acquisto della proprietà è una mera facoltà riconosciuta all’utilizzatore.
Il leasing finanziario differisce dalla locazione con patto di futuro acquisto della proprietà in quanto:
- L’utilizzatore deve pagare i canoni anche in caso di mancata o ritardata consegna del bene da parte del fornitore.
- L’utilizzatore non può invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente per sottrarsi al pagamento del canone.
- L’utilizzatore sconta il rischio del perimento o perdita del bene, anche per causa a lui non imputabile.
Nel leasing finanziario, l’inadempimento dell’utilizzatore viene espressamente disciplinato dal comma 137 dell’art. 1 della L. 124/2017, che prevede che “costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, è previsto che il concedente “ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente”.
Previsioni più puntuali sono poi introdotte dal comma 139 in merito alla procedura di vendita, ove si prevede che il concedente dovrà far riferimento ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati ovvero, ove ciò non fosse possibile, alla stima effettuata da un perito indipendente; si precisa inoltre che il concedente dovrà attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità “adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore”.
Leasing operativo
Il leasing operativo è un contratto bilaterale concluso tra il produttore di un determinato bene e l’utilizzatore, avente ad oggetto la concessione in godimento di un bene, in uno a diversi servizi collaterali, dietro il pagamento di un canone di locazione. Tale forma di leasing resta assoggettata integralmente alla disciplina della locazione, inclusa la previsione di cui all’art. 1526 cod. civ.
Leasing di ritorno (lease back)
Il leasing di ritorno è un contratto caratterizzato da due distinte operazioni:
- Da un lato, un imprenditore vende ad un'impresa di leasing un proprio bene, ricevendone il prezzo.
- Dall’altro, l’impresa di leasing concede il medesimo bene in godimento all’imprenditore, il quale si obbliga a pagare il canone di leasing, potendo riscattarne la proprietà al termine del contratto.
Il lease back può assolvere a funzione di finanziamento per l’impresa. Il lease back non integra una ipotesi di vendita a scopo di garanzia (patto commissorio, vietato ex art. 2744 cod. civ.):
- Manca un originario debito a garanzia del quale l’imprenditore vende all’impresa di leasing il proprio bene, il quale, comunque, resta nella disponibilità dell’imprenditore.
- Nel leasing di ritorno, il credito concesso a fronte della vendita del bene è proporzionato al valore del bene.
Factoring
L’impresa di factoring è un'impresa che offre servizi nella gestione dei crediti. I servizi offerti sono essenzialmente quattro:
- Tenuta della contabilità dei debitori
- Gestione dell’incasso dei crediti
- Gestione delle anticipazioni sui crediti
- Eventuale assunzione del rischio di insolvenza
Con il contratto di factoring, un imprenditore cede in massa al factor i propri crediti presenti e futuri, derivanti dall’esercizio della propria attività, o anche solo da una determinata operazione, usufruendo di una serie di servizi offerti dal factor. Il factoring rientra nella fattispecie della cessione del credito, ex artt. 1260 e ss. cod. civ.
La legge 52/91 dispone che il contratto di factoring può prevedere la cessione in massa dei crediti presenti e di quelli che sorgeranno entro 24 mesi successivi alla stipulazione. Di regola, nel factoring, la cessione dei crediti avviene pro solvendo.
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