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Il leasing può distinguersi in ragione della tecnica contrattuale utilizzata:

leasing finanziario; leasing operativo; lease back

Il leasing finanziario è un contratto trilaterale mediante il quale una impresa di leasing

(lessor) acquista da un fornitore un bene desiderato da altra impresa (lessee) alla

quale il bene viene ceduto in godimento.

L’art. 1, comma 136, L. 124/2017 introduce un’unica definizione di contratto di

locazione finanziaria: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la

banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o

a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne

assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato

tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di

costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha

diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di

mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

Nel contratto di leasing, il concedente e l’utilizzatore prevedono che:

- la durata del periodo di godimento del bene tendenzialmente coincida con la vita del

bene;

- il corrispettivo dovuto dall’utilizzatore è di norma più elevato di un comune canone di

locazione;

- l’utilizzatore, al termine del contratto, può acquistare la proprietà del bene, pagando

un prezzo predeterminato (riscatto), ovvero, restituire il bene.

Differenze con altre forme contrattuali

simili

- Nella vendita a rate la proprietà si acquista

automaticamente con il pagamento dell’ultima rata; nel leasing, invece, l’acquisto

della proprietà è una mera facoltà riconosciuta all’utilizzatore;

Differenze con altre forme contrattuali

simili

Il leasing finanziario differisce dalla locazione con

patto di futuro acquisto della proprietà in quanto:

- l’utilizzatore deve pagare i canoni anche in caso di mancata o ritardata consegna del

bene da parte del fornitore;

- l’utilizzatore non può invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente per

sottrarsi al pagamento del canone;

- l’utilizzatore sconta il rischio del perimento o perdita del bene, anche per causa a lui

non imputabile

Nel leasing finanziario, l’inadempimento dell’utilizzatore viene espressamente

disciplinato dal comma 137 dell’art. 1 della L. 124/2017, che prevede che “costituisce

grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni

mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i

leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un

importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, è previsto che il concedente

“ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto

ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato,

dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data

della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per

l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del

bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta

fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti

dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene

è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo

precedente”.

Previsioni più puntuali sono poi introdotte dal comma 139 in merito alla procedura di

vendita, ove si prevede che il concedente dovrà far riferimento ai valori risultante da

pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzate ovvero, ove ciò

non fosse possibile, alla stima effettuata da un perito indipendente; si precisa inoltra

che il concedente dovrà attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità

“adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile,

con obbligo di informazione dell’utilizzatore”.

Il leasing operativo è un contratto bilaterale concluso tra il produttore di un

determinato bene e l’utilizzatore, avente ad oggetto la concessione in godimento di un

bene, in uno a diversi servizi collaterali, dietro il pagamento di un canone di locazione.

Tale forma di leasing resta assoggettata integralmente alla disciplina della locazione,

inclusa la previsione di cui all’art. 1526 cod. civ.

Il leasing di ritorno (lease back) Il leasing di ritorno è un contratto caratterizzato

da due distinte operazioni:

- da un lato, un imprenditore vende ad una impresa di leasing un proprio bene,

ricevendone il prezzo;

- dall’altro, l’impresa di leasing concede il medesimo bene in godimento

all’imprenditore, il quale si obbliga a pagare il canone di leasing, potendo riscattarne la

proprietà al termine del contratto.

Il lease back può assolvere a funzione di finanziamento

per l’impresa

Il lease back non integra una ipotesi di vendita a scopo di garanzia (patto

commissorio, vietato ex art. 2744 cod. civ.):

- manca un originario debito a garanzia del quale l’imprenditore vende alla impresa di

leasing il proprio bene, il quale, comunque, resta nella disponibilità dell’imprenditore;

- nel leasing di ritorno, il credito concesso a fronte della vendita del bene è

proporzionato al valore del bene.

Il Factoring. L’impresa di factoring è una impresa che offre servizi nella gestione dei

crediti.

I servizi offerti sono essenzialmente quattro: tenuta della contabilità dei debitori;

gestione dell’incasso dei crediti; gestione delle anticipazioni sui crediti; eventuale

assunzione del rischio di insolvenza.

Con il contratto di factoring, un imprenditore cede in massa al factor i propri crediti

presenti e futuri, derivanti dall’esercizio della propria attività, o anche solo da una

determinata operazione, usufruendo di una serie di servizi offerti dal factor

Il factoring rientra nella fattispecie della cessione del credito, ex artt. 1260 e ss. cod.

civ.

La legge 52/91 dispone che il contratto di factoring può prevedere la cessione in

massa dei crediti presenti e di quelli che sorgeranno entro 24 mesi successivi alla

stipulazione

Di regola, nel factoring, la cessione dei crediti

avviene pro solvendo.

Dettagli
A.A. 2023-2024
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher margherita0310 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.