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L'annualità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse ex 1421 dunque

non solo le parti ma chiunque abbia gli interessi giuridicamente rilevante può

agire per farla dichiarare.

L'annualità può anche essere rilevata di ufficio, anche se le parti non l'abbiano

fatta valere il giudice che si è richiesto di una pronuncia su un contratto deve

rilevare ex ufficio la nullità dell'atto.

L'articolo 1422 fa salvi gli effetti dell'usucapione della prescrizione delle azioni

di ripetizione. Può cadere in seguito a una vendita nulla che il compratore

possegga il bene per il tempo necessario su capirlo, in tal caso la dichiarazione

di nullità della vendita non consentirà al venditore di recuperare il bene che sia

ormai acquistato dal possessore a titolo originario per effetto delle sue

campione.

Nullità di protezione

Sono forme peculiari di invalidità, che si discostano dalle regole fin qui

esaminate. Hanno la funzione di tutelare gli interessi seriali, e cioè gli interessi

di specifiche categorie di contraenti, in particolare dei consumatori a fronte

della clausola vessatoria.

Dette forme di nullità attengono tanto ai requisiti essenziali dell'atto, quanto

alla concreta regolamentazione negoziale del rapporto, e sono diretta e

sanzionare lo squilibrio tra diritti e obblighi delle parti.

Sono volte a rimediare ha detto squilibrio operando a favore di un soltanto

delle parti e precisamente favore dei contraenti deboli.

Nullità solo parziale, nel senso che l'invalidità delle singole clausole in nessun

caso si estende all'intero contratto, in deroga dell'articolo 1419 comma uno.

Legittimazione ad agire relativa, riservata al contratto e protetto, in deroga la

regola generale sancita dall'articolo 1421.

Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, che avviene solo in caso che la parte

tutelata in un manifesto, espressamente o tacitamente, l'intento di mantenere

in vita le clausole.

Inefficacia automatica e aborigene della clausola, qualificabili come vessatorie

o che comunque violino norme poste a tutela del contraente debole.

Integrazione delle lacune derivanti dalla caducazione delle clausole vessatorie

tramite la disciplina legislativa anche di natura suppletiva.

La relativa disciplina partecipa così sia della nullità generale sia della

annullabilità, e rimane aperta la questione se la nullità di protezione siano

figure idonee costituire un'autonoma e distinta categoria di invalidità,

suscettibile di essere applicata anche in mancanza di un'espressa previsione

legislativa.

Divieto del patto commissorio (2744).

In riferimento al pegno e all’ipoteca ne abbiamo parlato con l’adempimento, il

creditore il cui credito non ha cause legittima di prelazione può attivare la

procedura, farsi assegnare il bene o soddisfarsi sul ricavato della vendita.

È escluso che il creditore ipotecario/pignoratizio possa trattenere il bene

oggetto di pegno/ipoteca

In caso di adempimento, il bene passa automaticamente in proprietà al

creditore.

Annullabilità

L'hanno l'abilità è una forma di invalidità meno grave di nullità. Essa si

riverbera sugli effetti dell'atto ma non li esclude, piuttosto li rende instabili. Il

negozio annullabile infatti è provvisoriamente efficace, ma si tratta di

un'efficacia precaria, gli effetti infatti possono venir meno a seguito di una

sentenza di annullamento su domanda della parte tutelata.

L'annullabilità tutela interessi individuali, di uno dei contraenti, e si comprende

perciò sia la minore entità delle conseguenze, sia la scelta di rimettere alla

valutazione del soggetto tutelato la decisione se tenere fermo l'atto o farlo

cadere con l'impugnazione giudiziale.

Un esempio è se il minore di età è uno dei contraenti.

L'annullabilità e quindi sancita garanzia di interessi non omogenei e non

inquadrabili in una categoria unitaria (alcune ipotesi sono ad esempio agli

articoli 23, 184, 1394, 1471, 1892, 1986, 2098). Si può dire in via del tutto

generica che l'hanno l'abilità è sancita quando si è ritenuta eccessiva la

sanzione della nullità.

Poiché l'hanno l'abilità è una forma speciale di invalidità, essa non ha la portata

generale che ha la nullità, bensì è limitata solo alle ipotesi specificamente

previste, dunque la violazione di una norma imperativa conseguirà

l'annullabilità solo se essa sia la sanzione appositamente sancita.

Il rimedio offerto dalla legge a tutela dell'integrità del consenso, essendo

prevista per i casi di incapacità di agire e di vizi di volontà, è applicabile non

solo ai contratti, ma anche a tutti gli atti negoziali, anche unilaterali.

Cause di annullabilità:

Incapacità di agire, che è la condizione in cui si trovano il minore d'età e

1. l'interdetto, persone che incontrano varie limitazioni o senz'altro

preclusioni nell'attività giuridica, dovendo intervenire i soggetti

specificamente incaricati della loro protezione.

a. I casi in cui l'incapace abbia posto in essere atti a lui vietati,

disponendo che tali atti possono essere annullati su istanza

dell'incapace o del suo rappresentante, 427 e 1425.

b. L'annullamento prescinde dalla circostanza che l'altro contraente

conoscesse la condizione di incapacità della parte e dalla stessa

annotazione della sentenza nei registri dello stato civile che ha natura

di pubblicità notificativa.

Incapacità naturale, ovvero la condizione di chi sebbene non sia

1. interdetto, sia stato incapace di intendere o di volere al momento in cui

ha posto in essere un atto giuridico.

a. Nell'incapacità legale, l'atto senz'altro suscettibile di annullamento per

il solo fatto della condizione di incapacità.

b. Nell'incapacità naturale invece occorre tutelare l'eventuale

affidamento della controparte, chi poteva non essere in grado di

avvedersi dell'alberata condizione del soggetto.

c. Per l'annullamento dei contratti occorre dimostrare la malafede

dell'altro contraente, desunta anche indirettamente, dal pregiudizio

che sia derivato o possa derivare al soggetto ovvero dalla qualità del

contratto o altrimenti, 428 comma due e 1425 comma due.

d. Per gli altri atti occorre invece che ne risulti un grave pregiudizio

l'incapace, 428 comma uno.

e. Il pregiudizio costituisce un mero elemento di prova della malafede

nelle ipotesi dei contratti, opera invece come requisito oggettivo nel

caso degli altri atti.

1. Vizi del volere, o vizi del consenso:

a. Errore

b. Violenza morale

c. Dolo

d. Sono alterazioni della volontà negoziale che si forma in maniera

distorta.

e. In tutti e tre i casi c'è una volontà del soggetto contraente ma essa si

è formata in modo viziato, incidente sulla conoscenza dei dati di fatto

che hanno indotto poi a stipulare il contratto.

f. Recenti disposizioni in materia di vizi del volere hanno individuato i

contratti tra consumatore e professionista e hanno esplicitamente

vietato una serie di comportamenti definiti complessivamente come

pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive, che possono

incidere sulla libera e consapevole determinazione dei consumatori,

esercitando un indebito condizionamento nella loro libertà decisionale

e inducendoli a concludere contratti che non avrebbero altrimenti

stipulato. E di rilievo la coercizione, la forza fisica, la minaccia fisica o

verbale, la minaccia di promuovere un'azione legale manifestamente

temeraria o infondata.

Azione di annullamento

(dies a quo),

Decorrono da varia a seconda della causa di annullabilità

1. Dal giorno in cui è cessato lo stato di incapacità di agire;

2. Dal giorno in cui è scoperto l’errore o il dolo;

3. Dal giorno in cui è cessata la violenza morale;

4. Conflitto di interessi rappresentato-rappresentante => dal giorno in cui è

stato stipulato il contratto.

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni, mentre l'eccezione di

annullamento è imprescrittibile.

Essa è la domanda proposta in giudizio diretta a far annullare il contratto.

Spetta alla parte cui interesse è stabilita dalla legge, quindi la legittimazione ad

agire e relativa, 1441.

L'iniziativa è riservata al soggetto tutelato, ovvero l'incapace o/e al suo

rappresentante legale, e al contraente il consenso è viziato da errore dolo o

violenza.

Solo eccezionalmente sono previsti i casi di annullabilità assoluta, previsti dagli

articoli 119 e 1441 comma due.

L'azione di annullabilità è un rimedio diretto alla tutela di un interesse

particolare, la cui tutela in concreto e rimesso alla valutazione della parte

legittimata.

Trascorsi 5 anni non è più possibile un'azione autonoma diretta a far annullare

l'atto. In via di eccezione, ove la parte tutelata sia convenuta in giudizio per

l'esecuzione del contratto, rimane una possibilità di chiedere l'annullamento,

1442 comma quattro.

Poiché infatti l'azione per l'adempimento del contratto si prescrive in dieci anni,

potrebbe accadere che la controparte attende il compiersi della prescrizione

dell'azione di annullamento per poi chiedere l'esecuzione coattiva, in questo

modo rimane ferma la tutela per tutto il tempo in cui può esigersi l'esecuzione

del contratto.

Effetti dell'annullamento

1. Eliminazione del contratto, e in genere dell'atto negoziale;

2. Caducazione fin dall'origine del rapporto giuridico sorto da esso.

Il contratto annullabile è un atto provvisoriamente produttivo di effetti, nasce

da un rapporto contrattuale che le parti sono tenuti a adempiere. Con la

sentenza di annullamento il contratto atto viene talvolta e conseguentemente

meno con effetto retroattivo.

Si dice perciò che la sentenza di annullamento è una sentenza costitutiva,

perché ad esso va riportata l'eliminazione del contratto atto e la caducazione

del rapporto. E sa dunque effetto retroattivo, e come se il negozio non fosse

mai stato stipulato, e non siete venuti ad eseguirlo e le prestazioni

eventualmente vanno restituite. So non dovute, o indebite ex 2033, e vanno

restituite.

Se l'annullamento effetto retroattivo tale parti, rispetto ai terzi la retroattività

non è assoluta. L'annullamento che non dipende da incapacità legale non

pregiudica i diritti acquistati a titol

Dettagli
A.A. 2021-2022
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludovicafalegnami di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Finessi Arianna.